Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2024, proposto da
NT AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Dragoni, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto della Corte d’Appello di Napoli cronol. 2060/2020 del 4 agosto 2020, reso nel procedimento n. 1336/2020 R.V.G., notificato all’Avvocatura dello Stato di Napoli a mezzo pec il 6 agosto 2020, munito di formula esecutiva il 7 ottobre 2022, notificato in formula esecutiva al Ministero della Giustizia il 7 ottobre 2022, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del sig. NT AR della somma di € 4.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda e spese legali liquidate in € 400,00 per onorari e € 60,00 per rimborso forfettario delle spese generali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato, in punto di fatto, che:
- che con il decreto indicato in epigrafe il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento, nei confronti del sig. NT AR, di un equo indennizzo, quantificato in complessivi € 4.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese legali liquidate in € 400,00 per onorari e € 60,00 per rimborso forfettario delle spese generali, per l’eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Avellino, alla Corte d’Appello di Napoli e alla Corte di Cassazione;
- il predetto decreto, n. 2060/2020 del 4 agosto, notificato all’Avvocatura dello Stato di Napoli il 6 agosto 2020, non è stato opposto, come prova il certificato di passaggio in giudicato (all. 2 del ric.);
- in data 7 ottobre 2022 il ricorso e la copia esecutiva del decreto sono state notificate al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. (all. 2 del ric.);
- in data 29 settembre 2022 sono state inviate al Ministero della Giustizia le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (all. 3 del ric. ) richieste dall’art. 5 – sexies della l.n. 89/2001;
Considerato che:
- il predetto decreto è coperto da giudicato; nonostante il decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 14 del D.L. 669/96 nessuna liquidazione in favore dei ricorrenti è stata disposta; sono stati inoltrati al Ministero della Giustizia i moduli necessari per la liquidazione delle somme dovute senza alcun esito, pur essendo trascorsi oltre sei mesi dal predetto invio telematico;
- è pacifico che il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza;
- il Ministero della Giustizia, neppure costituitosi nel presente giudizio, non ha provato di aver provveduto a corrispondere quanto dovuto né ad avviare la procedura di liquidazione nonostante sia decorso il termine di legge;
Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, a questo T.A.R.:
- ordinare al Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rappresentante p.t., il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul provvedimento della Corte d’Appello di Napoli cronol. 2060/2020 del 4 agosto 2020, r.g. n. 1336/2020, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del sig. NT AR della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, id est 25 giugno 2020, e spese legali liquidate in € 400,00 per onorari e € 60,00 per rimborso forfettario delle spese generali, nonché spese di notifica del titolo esecutivo pari ad € 13,00 e spese legali per la presente procedura;
- nominare, ove occorra, un commissario ad acta;
- condannare, il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze del presente giudizio;
Rilevato che all’Udienza in camera di consiglio del 23 ottobre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto, preliminarmente:
- che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.; v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021; T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);
- che parte ricorrente adisce correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe;
- Ritenuto, quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa:
- che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi:
- il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D. L. 31.12.1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»); - l’ulteriore termine dilatorio, di cui all’art. 5 sexies della l. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);
- che l’ottemperando decreto della Corte d’Appello di Napoli è passato in giudicato;
- che il Ministero intimato, costituitosi in giudizi con memoria formale della difesa erariale del 29 gennaio 2024, non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01);
Ritenuto, quanto alla richiesta, ove occorre, di nomina del commissario ad acta:
- che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001 come introdotto dalla citata l. 208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);
Rilevato, quanto alla richiesta di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che la stessa va accolta, in base alla regola della soccombenza, e che, in particolare:
- per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 01103/2016);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
- che più di recente la giurisprudenza, anche di questo Tribunale ha ribadito il delineato avviso (T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 09/07/2024, n. 4167; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII , 09/09/2024 , n. 4882; T.A.R. Campania - Napoli , sez. IV, 1/08/2023 , n. 4688; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II , 19/10/2023, n. 15477);
- che, pertanto, le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 (cfr., in particolare, l’art. 19, comma 1, ultimo alinea: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”), in rapporto al valore e alla serialità della lite;
Ritenuto, infine, che non si debbano riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto la causa è sostanzialmente seriale e di complessità oggettivamente modesta, nonché quelle “di regola” corrisposte ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, dello stesso D.M., poiché ragionevolmente connesse alla difficoltà del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie (Tar Lazio, sez. II ter, Sent. 25/5/2021 n. 2363; T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 3121 dell’11.05.2021);
Ritenuto, pertanto, conclusivamente, che:
- la domanda di esecuzione debba essere accolta, nei termini sopra precisati;
- l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi, come indicato nel titolo portato a esecuzione;
- in mancanza di spontaneo adempimento, da parte del Ministero della Giustizia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, si provvede alla nomina del commissario ad acta, secondo quanto sopra precisato, il quale s’insedierà a semplice domanda di parte ricorrente, una volta elasso tale termine, e che provvederà sollecitamente, e comunque entro e non oltre il termine dei successivi sessanta giorni, al pagamento di quanto spettante al ricorrente, per le causali sopra indicate;
- dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente già pagate, per il medesimo titolo;
- le spese del presente giudizio d’ottemperanza, anche in funzione della serialità della controversia, vanno poste a carico del Ministero della Giustizia e sono liquidate al ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza – in favore della parte ricorrente, al titolo esecutivo di cui in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’Amministrazione intimata da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, giusta le specificazioni di cui in parte motiva, che s’insedierà e provvederà con le modalità e nel termine pure ivi precisati;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi del presente giudizio d’ottemperanza, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento /00), oltre agli accessori di legge; con esclusione del contributo unificato, avendo il difensore dichiarato che la controversia è esente dal pagamento del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO