Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/05/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 8989/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide
Parte_1
Lo Giudice.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina
Il Cancelliere
Olla.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 5/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1
c.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2023, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere titolare di pensione VO CP_1
n. 01- 5500-10092908, esponeva che l' convenuto aveva operato a CP_1 CP_1
partire dall'1/12/2021,, al fine di recuperare l'indebito pensionistico n. R.I. n.
112188, delle trattenute mensili pari ad € 77,00 sulla pensione percepita;
deduceva l'illegittimità delle succitate trattenute in quanto effettuate in violazione dei limiti di pignorabilità stabiliti dal comma 7 dell'art. 545 c.p.c., per essere il trattamento pensionistico in godimento inferiore al c.d. “minimo vitale” e, pertanto chiedeva di
“inibire all' di trattenere la somma mensile di Euro 77,00 dalla pensione della ricorrente e condannare l' alla restituzione di tutte le trattenute mensili di Euro 77,00 (oltre le CP_1
tredicesime) ciascuna dall'1/12/2021 al momento della cessazione di tale illegittima trattenuta.
-In subordine ordinare all' di ridurre la detta trattenuta nei limiti imposti dall'art. 545
C.P.C., condannando la stessa alla restituzione delle differenze in più illegittimamente trattenute. –
Condannare, in ogni caso, l' al risarcimento dei danni subiti e subendi, anche solo CP_1
morali, dalla ricorrente per l'avvenuta violazione del minimo vitale”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Va anzitutto ritenuta pacifica, poiché non specificatamente contestata dalla ricorrente, la circostanza afferente alla sussistenza, alla natura e alla misura dell'indebito pensionistico n. R.I. n. 112188, oggetto di recupero rateale da parte dell' convenuto. CP_1
2 Ciò posto, deve dunque vagliarsi l'eventuale legittimità delle trattenute mensili di ammontare pari ad € 77,00, effettuate dall' con decorrenza dall'1/12/2021 CP_1
sul trattamento pensionistico della ricorrente.
Al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie, occorre quindi rammentare il disposto di cui all'art. 69 della L. 153/1969, che così recita “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge
5 novembre 1968, n. 1115, possono essereceduti, sequestratie pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso
[...]
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di Controparte_1
forme di previdenza gestite dal stesso, ovvero da omissioni CP_1
contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Le somme dovute all' per prestazioni indebitamente Controparte_1
percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Dal dettato normativo appena richiamato emerge che, in presenza di indebiti pensionistici o omissioni contributive, l' possa procedere al recupero di CP_1
quanto dovuto mediante cessioni, sequestri e pignoramenti da operarsi direttamente sui trattamenti pensionistici, sia pur nei limiti del quinto della prestazione medesima e con salvaguardia dell'importo corrispondente al trattamento minimo.
Non può invece nella specie applicarsi la disciplina invocata dalla ricorrente, giacché i limiti di pignorabilità previsti dal comma 7 dell'art. 545 c.p.c. rilevano solo allorché i trattamenti pensionistici vengano aggrediti da soggetti diversi dall' CP_1
o allorquando quest'ultimo agisca per il recupero di crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive.
3 In merito, la Suprema Corte ha difatti chiarito che “ salvo il diritto di CP_1 avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett.
l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dal , o quando agisce per crediti diversi Controparte_2 CP_1
dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive” (cfr. Cass. n. 26580/2024, Cass. n. 3648/2019, Cass. n. 206/2016,
Cass. n. 9001/2003).
E' dunque consentito alll' di recuperare eventuali indebiti pensionistici a CP_1
mezzo di trattenute sulla pensione, purché, come sopra detto, queste siano di importo non superiore al quinto dell'ammontare della prestazione medesima e fatto salvo il trattamento minimo pensionistico.
Per ciò che attiene, poi, all'individuazione del limite del “trattamento di pensione minimo” - il quale diverge nettamente dai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. invocati dalla ricorrente -, deve rilevarsi come per l'anno 2021 esso risulti pari ad €
515,58, per l'anno 2022 ad € 525,38, mentre per l'anno 2023 ad € 563,74 (cfr.
Circolari n. 197 del 23/12/2021; n. 120 del 26/10/2022; n. 35 del CP_1
3/04/2023), sicché fatto salvo tale importo, la restante parte può formare oggetto di trattenuta.
Orbene, nella specie, dai cedolini in atti emerge che la ricorrente abbia percepito un trattamento pensionistico per l'anno 2021 pari ad € 640,02, per l'anno
2022 pari ad € 648,27, e per l'anno 2023 pari ad € 688,17 (cfr. all. prospetti pensioni
4 all.ti al ricorso), e che l' convenuto abbia operato delle trattenute mensili pari CP_1
ad € 77,00, le quali per un verso hanno assicurato la salvaguardia del “trattamento di pensione minimo” come sopra individuato e, per altro verso, sono risultate di importo inferiore alla misura di “un quinto del trattamento in godimento” (difatti, 1/5 di €
640, 02 ammonterebbe ad € 128,00), cosicché va affermata la legittimità del recupero rateale operato dall' n quanto pienamente conforme alla disciplina speciale CP_1
contenuta nel citato art. 69 della L. 153/1969.
Alla luce di tali considerazioni, ed in assenza di elementi di segno contrario, il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza -stante l'assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.- e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 8/05/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
5