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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10741 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6568/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 27 ottobre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6568/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti F. e P. Tassini Parte_1 ricorrente
CONTRO
– Avv. I. La Mendola Controparte_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha convenuto in giudizio la resistente in epigrafe rivendicando somme a titolo di differenze retributive da lavoro domestico deducendo di essere stata sottoinquadrata e di avere prestato un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente stabilito, senza avere, pertanto, percepito quanto spettantele per legge.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa merita di essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
Le deduzioni delle parti rendono inutile, ad avviso di questo giudice,
l'esperimento di attività istruttoria orale, in quanto, data la particolare natura del lavoro domestico, si ritiene che le reali modalità di prestazione dell'attività lavorativa nel caso di specie siano note solo alle parti in causa;
ciò premesso, non resta al giudice che affidarsi ad una prudente valutazione equitativa, che tenga conto di elementi pacifici tra le parti o incontrovertibili, quali la documentazione prodotta dalle parti. A tal proposito, è pacifico tra le parti che la ricorrente abbia fruito di un appartamento (Via P. Mascagni n. 78 int. 12, 4° piano) diverso da quello in cui ha sempre abitato la resistente (Via P. Mascagni n. 78, int. 14, 5° piano), circostanza che mal si concilia con la tesi attorea secondo cui la ricorrente sarebbe stata badante convivente della resistente e dunque da costei contrattualmente sottoinquadrata.
La documentazione prodotta da parte resistente, inoltre, dimostra che nel periodo dedotto in ricorso la resistente ha assunto altri lavoratori domestici (all.ti
2-4 alla memoria), ha conferito alla ricorrente una procura ad negotia a titolo gratuito (all. 6 alla memoria), ed ha corrisposto alla ricorrente somme di danaro oltre quelle ammesse in ricorso (all.ti 5, 9 e 10 alla memoria), somme la cui percezione non è stata contestata nelle note di replica dalla ricorrente.
Pertanto, con riguardo alla quantificazione del dovuto, si ritiene di dovere ridimensionare equitativamente le pretese economiche della lavoratrice in euro diecimila come da dispositivo che segue, oltre accessori dalla domanda al saldo.
Le spese, dato il tenore della decisione, devono essere compensate integralmente tra le parti.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 10.000 in favore di parte ricorrente, oltre accessori dalla domanda al saldo, e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 27 ottobre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6568/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti F. e P. Tassini Parte_1 ricorrente
CONTRO
– Avv. I. La Mendola Controparte_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha convenuto in giudizio la resistente in epigrafe rivendicando somme a titolo di differenze retributive da lavoro domestico deducendo di essere stata sottoinquadrata e di avere prestato un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente stabilito, senza avere, pertanto, percepito quanto spettantele per legge.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa merita di essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
Le deduzioni delle parti rendono inutile, ad avviso di questo giudice,
l'esperimento di attività istruttoria orale, in quanto, data la particolare natura del lavoro domestico, si ritiene che le reali modalità di prestazione dell'attività lavorativa nel caso di specie siano note solo alle parti in causa;
ciò premesso, non resta al giudice che affidarsi ad una prudente valutazione equitativa, che tenga conto di elementi pacifici tra le parti o incontrovertibili, quali la documentazione prodotta dalle parti. A tal proposito, è pacifico tra le parti che la ricorrente abbia fruito di un appartamento (Via P. Mascagni n. 78 int. 12, 4° piano) diverso da quello in cui ha sempre abitato la resistente (Via P. Mascagni n. 78, int. 14, 5° piano), circostanza che mal si concilia con la tesi attorea secondo cui la ricorrente sarebbe stata badante convivente della resistente e dunque da costei contrattualmente sottoinquadrata.
La documentazione prodotta da parte resistente, inoltre, dimostra che nel periodo dedotto in ricorso la resistente ha assunto altri lavoratori domestici (all.ti
2-4 alla memoria), ha conferito alla ricorrente una procura ad negotia a titolo gratuito (all. 6 alla memoria), ed ha corrisposto alla ricorrente somme di danaro oltre quelle ammesse in ricorso (all.ti 5, 9 e 10 alla memoria), somme la cui percezione non è stata contestata nelle note di replica dalla ricorrente.
Pertanto, con riguardo alla quantificazione del dovuto, si ritiene di dovere ridimensionare equitativamente le pretese economiche della lavoratrice in euro diecimila come da dispositivo che segue, oltre accessori dalla domanda al saldo.
Le spese, dato il tenore della decisione, devono essere compensate integralmente tra le parti.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 10.000 in favore di parte ricorrente, oltre accessori dalla domanda al saldo, e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE