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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/09/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1797/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1797/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 settembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1797/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BARDO GIUSEPPE e dell'avv. CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N. 18 C.F._1
41121 MODENApresso il difensore avv. BARDO GIUSEPPE
ATTORE Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ASOLE SALVATORE e dell'avv. MANGO LAURA P.IVA_2
( ) VIA KENNEDY 65/B FERMIGNANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
KENNEDY 40 61033 FERMIGNANO presso il difensore avv. ASOLE SALVATORE
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Controparte_2
pronunziato ad istanza di portante condanna Controparte_3 pagina 2 di 5 al pagamento della somma di € 44.642,15. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, e così insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è palesemente infondata e va reietta.
Il credito agito trae origine da contratto di sub appalto di opere del concluso inter partes in data 24 marzo 2023, di cui parte opposta reclama il pagamento del primo s.a.l.
Le opere eseguite da sono state contestate in quanto le CP_1
stesse “non (sarebbero) conformi alla regola dell'arte” (p. 3 della citazione in opposizione), oltreché, le restanti, “mai eseguite”.
In vero, le eccezioni sollevate rivestono tenore generico, non sono state formalizzate se a distanza di tempo, non con la citazione in opposizione, ciò che ha giustificato la concessione del provvedimento ex art. 648 c.p.c.
D'altro canto, consta in atti palese ammissione di debenza da parte della debitrice, che ha richiesto di fruire di un piano di rientro: “le confermiamo, per iscritto di avere finalmente raggiunto
accordi per la cessione dei crediti da super bonus da noi vantati,
per ottenere la necessaria liquidità per effettuare tutti i pagamenti
dei nostri fornitori e subappaltatori. La tempistica necessaria ai
nostri consulenti per la conferma dei crediti, il loro trasferimento
e di realizzo è di circa 20 25 giorni a partire dal 10 aprile 2024.
pagina 3 di 5 Chiediamo pertanto di pazientare per assicurare la solvibilità delle
scadenze e stabilire insieme un piano di rientro” (doc. 7: mail in data 8 aprile 2024 da Ufficio legale ad . CP_4 CP_5
Da quanto precede consegue che il decreto ingiuntivo va confermato.
III. Tenuto conto della condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte opponente, volto a procrastinare l'adempimento, la stessa va sanzionata ex art. 96,
terzo comma, c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equitativamente determinata pari ad una quota parte delle spese processuali.
In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3°
comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo
delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass.
4 luglio 2019, n. 17.902; Cass. 20 novembre 2020, n. 26435).
Parte opponente va ulteriormente condannata a versare, a tale titolo, la frazione di 1/3 delle spese processuali infra liquidate,
alla stregua del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.)..
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in Controparte_2
opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27 marzo 2024,
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
7354 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge;
3. dichiara tenuta e condanna parte opponente al versamento dell'ulteriore somma di € 2.500, a titolo di abuso del processo.
Modena lì, 18 settembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1797/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 settembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1797/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BARDO GIUSEPPE e dell'avv. CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N. 18 C.F._1
41121 MODENApresso il difensore avv. BARDO GIUSEPPE
ATTORE Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ASOLE SALVATORE e dell'avv. MANGO LAURA P.IVA_2
( ) VIA KENNEDY 65/B FERMIGNANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
KENNEDY 40 61033 FERMIGNANO presso il difensore avv. ASOLE SALVATORE
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Controparte_2
pronunziato ad istanza di portante condanna Controparte_3 pagina 2 di 5 al pagamento della somma di € 44.642,15. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, e così insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è palesemente infondata e va reietta.
Il credito agito trae origine da contratto di sub appalto di opere del concluso inter partes in data 24 marzo 2023, di cui parte opposta reclama il pagamento del primo s.a.l.
Le opere eseguite da sono state contestate in quanto le CP_1
stesse “non (sarebbero) conformi alla regola dell'arte” (p. 3 della citazione in opposizione), oltreché, le restanti, “mai eseguite”.
In vero, le eccezioni sollevate rivestono tenore generico, non sono state formalizzate se a distanza di tempo, non con la citazione in opposizione, ciò che ha giustificato la concessione del provvedimento ex art. 648 c.p.c.
D'altro canto, consta in atti palese ammissione di debenza da parte della debitrice, che ha richiesto di fruire di un piano di rientro: “le confermiamo, per iscritto di avere finalmente raggiunto
accordi per la cessione dei crediti da super bonus da noi vantati,
per ottenere la necessaria liquidità per effettuare tutti i pagamenti
dei nostri fornitori e subappaltatori. La tempistica necessaria ai
nostri consulenti per la conferma dei crediti, il loro trasferimento
e di realizzo è di circa 20 25 giorni a partire dal 10 aprile 2024.
pagina 3 di 5 Chiediamo pertanto di pazientare per assicurare la solvibilità delle
scadenze e stabilire insieme un piano di rientro” (doc. 7: mail in data 8 aprile 2024 da Ufficio legale ad . CP_4 CP_5
Da quanto precede consegue che il decreto ingiuntivo va confermato.
III. Tenuto conto della condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte opponente, volto a procrastinare l'adempimento, la stessa va sanzionata ex art. 96,
terzo comma, c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equitativamente determinata pari ad una quota parte delle spese processuali.
In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3°
comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo
delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass.
4 luglio 2019, n. 17.902; Cass. 20 novembre 2020, n. 26435).
Parte opponente va ulteriormente condannata a versare, a tale titolo, la frazione di 1/3 delle spese processuali infra liquidate,
alla stregua del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.)..
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in Controparte_2
opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27 marzo 2024,
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
7354 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge;
3. dichiara tenuta e condanna parte opponente al versamento dell'ulteriore somma di € 2.500, a titolo di abuso del processo.
Modena lì, 18 settembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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