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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.
411/2020 dell'8/11/2020, pubblicata il 3/12/2020, del Tribunale di Larino,
avente per avente ad oggetto “responsabilità del vettore e risarcimento danni”
T R A
[...]
( ), quale società Parte_1 P.IVA_1
risultante dalla fusione per incorporazione della società Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.Francesca d'Orsi, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma
APPELLANTE
1 E
( ) in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv.Raffaele De Simone, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in San Paolo di Civitate
APPELLATA
N O N C H È
( ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Costanzo Della Porta, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Termoli
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ) in persona del suo l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Stefano Zunarelli, Andrea Giardini e Ilaria Malaguti,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna alla Via Santo Stefano
n. 43
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
2 1) con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva CP_2
avanti alla Sezione Distaccata del Tribunale di Termoli l CP_3
per la declaratoria di sua condanna al risarcimento dei danni
[...]
subiti per la perdita del carico di 75 quintali di pistacchi, trasportato a Londra in data 7/11/2012;
- si costituiva in giudizio l la quale Controparte_3
instava per il rigetto della domanda per infondatezza, e comunque chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa la soc. che Controparte_4
materialmente aveva trasportato la merce in Inghilterra per averla presa in consegna presso il suo hub di Calderara di Reno;
- costituitasi, la soc. eccependo Controparte_4
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, a sua volta chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa, per la manleva, il proprio assicuratore poi incorporato dalla Controparte_5 [...]
Parte_2
- si costituiva la prefata compagnia assicuratrice la quale, preliminarmente deducendo l'inoperatività della garanzia e la prescrizione della domanda di manleva, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza;
- istruita la causa a mezzo di produzione documentale e svolgimento di prova orale, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 411/2020 dell'8/11/2020,
pubblicata il 3/12/2020, così disponeva: “1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a pagare a Controparte_3 Controparte_2
a titolo di risarcimento dei danni relativi al trasporto per cui è causa, la
3 complessiva somma di € 68.541,14, oltre interessi legali dalla data della
presente decisione e fino al saldo;
2) condanna a Controparte_3
rifondere a le spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_2
458,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna
a tenere indenne di quanto Controparte_4 Controparte_3
dalla stessa dovuto all'attrice in forza dei capi che precedono;
4) condanna
incorporante la Parte_3 [...]
, a tenere indenne di quanto dalla stessa CP_1 Controparte_4
dovuto alla convenuta in forza del capo che precede, al netto della franchigia
del 10% del danno, corrispondente ad Euro 6.854,11; 5) condanna CP_4
e incorporante CP_4 Parte_3
la , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_3
le spese processuali, che liquida in complessivi € 450,00 ed € 13.430,00
[...]
per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
2) Con atto del 4/01/2021, l'
[...]
Parte_1
incorporante per fusione la società ha Controparte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 17/07/2021, contenente appello incidentale, si è costituita in giudizio l (da ora breviter Controparte_3
4 “ ”) la quale ha instato per il rigetto dell'appello Controparte_6
e la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparsa del 21/07/2021, contenente appello incidentale, si è costituita giudizio la soc. (da ora breviter Controparte_4
“ ) la quale ha instato per il rigetto dell'appello e la riforma della CP_7
sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
-con comparsa del 5/09/2021 si è costituita la soc. la quale ha CP_2
instato per il rigetto del formulato appello, con condanna alle spese del grado;
- -precisate le conclusioni, a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
1) APPELLO PRINCIPALE DI HELVETIA COMPAGNIA
SVIZZERA D'ASSICURAZIONI.
A) Con i primi due motivi d'impugnazione, fra loro strettamente connessi e quindi scrutinati unitariamente, l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza laddove sostanzialmente il Tribunale -attraverso una ricostruzione inesatta dei fatti e inconferentemente richiamando la giurisprudenza penale relativa alla fattispecie cosiddetta “truffa negoziale o contrattuale” che si consumerebbe nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del
5 vantaggio da parte dell'agente truffatore e la definitiva perdita patrimoniale da parte del raggirato- ha accertato la responsabilità del TT e/o del
per la mancata consegna della merce alla precisa azienda CP_7
destinataria, ma a soggetto solo apparentemente incaricato di ricevere il carico per conto dell'acquirente, e quindi omesso il preciso controllo della sua identità
che avrebbe sventato la perpetranda truffa, ciò che ha reso insussistente l'esimente di cui all'art. 1693 c.c.=
Le doglianze sono infondate nei sensi che seguono.
Va innanzitutto precisamente svolta la ricostruzione dei fatti:
-la soc. ha dato incarico alla ditta di CP_2 Controparte_3
consegnare alla “DA OR TD corrente in Leeds-West Yorkshire-UK” un carico di 75 quintali di pistacchi, specificando nel relativo documento di trasporto il preciso luogo di consegna (Unit 1 -Eley Estate- Thornton Road N18
3BA -LONDON);
-la ditta utilizzando il sub vettore -che a sua volta CP_3 Controparte_4
si è servito del terzo vettore Palletways Europe GMbH-, ha proceduto alla commissionata consegna nel luogo indicato a persona qualificatasi per incaricato dell'acquirente il quale si è autografato sul documento di consegna con il solo nome;
Pt_4
-di lì a poco, la si è resa conto della truffa perpetrata ai suoi danni, CP_2
comunque attribuendo la responsabilità della sua commissione al TT-
SUBTT per aver consegnato l'ingente carico a soggetto solo apparentemente incaricato dalla “ASDA”, non accertandosi della sua precisa
6 identità, del suo preciso collegamento con la destinataria “ASDA” OR e neanche richiedendo l'apposizione di un timbro dell'azienda destinataria sul foglio di consegna;
-evocato in giudizio, il TT (al pari del subvettore Controparte_4
chiamato in causa) ha sempre sostenuto di essersi attenuto alle direttive del mittente procedendo allo scarico della merce nel preciso luogo di consegna indicato nei documenti di trasporto ed affidando il carico a colui che si era qualificato come incaricato della ricezione e sulla cui identità non poteva sorgere dubbio dal momento che questi si trovava nel luogo di consegna indicato in atti;
-l'adito Tribunale, dopo aver richiamato i principi codicistici e le norme di riferimento per i trasporti internazionali di cui alla CMR e ricostruito i fatti come innanzi precisati, ha ritenuto la sussistenza della presunzione di responsabilità
del vettore per la perdita del carico in parola, che non è stata superata attraverso alcuna prova di perdita dipendente da caso fortuito o forza maggiore.
Il Collegio ritiene che il primo Giudice nella specie in scrutinio abbia fatto buon governo delle norme di applicazione relative al trasporto di cose, alla sua natura,
ed alle correlate responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnate, pur non potendo non rilevare che l'oggetto di indagine sottoposta alla sua cognizione non era affatto quella del momento consumativo del reato di truffa, ma se della mancata consegna del carico all'avente diritto siano tenuti a rispondere, secondo i rigidi confini della responsabilità civile vettoriale cosi come stabiliti dalla legge (codice civile e Convenzione CMR per i trasporti
stradali internazionali), i soggetti incaricati del trasporto, e quindi l CP_8
[...] quale vettore e la quale subvettore, ovvero se gli
[...] Controparte_4
stessi siano esenti da responsabilità in quanto l'evento della perdita della merce si sarebbe verificata per caso fortuito e/o forza maggiore e/o comunque per fatto del mittente.
Sono pacifici ed indiscussi gli insegnamenti della Cassazione -cui ha successivamente fatto preciso richiamo e riferimento copiosa giurisprudenza di merito- secondo cui in tema di trasporto di merci: 1) il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore, 2) il vettore incorre in colpa grave ogni qualvolta il suo comportamento sia caratterizzato da colpa grave, cioè non direttamente finalizzato a danneggiare ma che evidenzi un'inescusabile omissione della diligenza media, allorquando consegni la merce a persona non qualificatasi, non legittimata dal destinatario alla ricezione 3) il vettore può
superare la presunzione di responsabilità per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., soltanto mediante la prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile (ex plurimis Cass.Civ. sez. III, n. 23395 del
30/08/2024, n.13374 del 29/05/2018, n.22746 del 04/10/2013, n.15107 del
8 17/06/2013, n. 24795 del 07/10/2008, Corte appello sez. III-Napoli, 07/03/2022
n. 908)
Nella fattispecie, contrariamente alle argomentazioni e deduzioni dell'appellante principale, e sul punto degli altri appellati incidentali costituiti, seppur vero che la merce sia stata portata presso la sede di Londra dell'ASDA OR e al di là del fatto dell'avveramento della perpetrata truffa che riveste aspetto non dirimente, indubbiamente il SUBTT (e quindi il TT) non può andare esente da colpa -e quindi non può ritenersi avverata l'esimente di cui all'art. 1693 c.c.- non solo per non essersi accertato della precisa identità di colui che ha asserito essere autorizzato dall'acquirente, il quale avrebbe sottoscritto la relativa bolla semplicemente indicando “ (non potendo ipotizzare con certezza se sia un Pt_4
nome di battesimo o un cognome), ma soprattutto ha omesso di pretendere -quale preciso elemento di suo collegamento con la ricevente ASDA OR- il timbro della società destinataria e/o qualsiasi altro equipollente idoneo a verificare -
quanto meno apparentemente- l'effettivo status di delegato dello stesso “ Pt_4
e del correlato collegamento con l'acquirente, costituendo dette omissioni e/o imprecisioni grave colpa del SUBTT il quale, nell'eseguire il trasporto e la successiva consegna, non ha osservato la richiesta diligenza del buon padre di famiglia idonea a ritenerlo esente da responsabilità.
Infine, la Corte ritiene certamente corrette e condivisibili anche le ulteriori argomentazioni spese dal primo Giudice secondo cui, accertata la sussistenza della colpa grave del TT-SUBTT, deve escludersi, ai sensi dell'art. 1696 u.c. c.c., la limitazione di responsabilità prevista al comma 2 del
9 predetto articolo che espressamente richiama l'articolo 23, comma 3, della CMR.
(Sul punto Cass.Civ. n.24765 testualmente precisa: “Nel trasporto di cose incorre in colpa grave il vettore il quale consegni la merce a persona non
qualificatasi, non legittimata dal destinatario alla ricezione, ed all'interno di locali non sicuramente riconducibili al destinatario stesso. In tale ipotesi,
pertanto, ove la merce non pervenga effettivamente al legittimo destinatario, non trova applicazione la speciale limitazione di responsabilità prevista per il
trasporto internazionale di merci su strada dall'art. 29 della Convenzione di
Ginevra del 12 maggio 1956, resa esecutiva con L. n.1621/1960, secondo il
quale il vettore è illimitatamente responsabile se la legge dello Stato del giudice
adito equipara quoad effectum la colpa grave al dolo”, ragion per cui la censura
è rigettata.
B) Il terzo motivo di censura è assolutamente generico e quindi inammissibile.
C) Con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante principale lamenta l'errata ricostruzione dei fatti in ordine ai rapporti tra la e la Controparte_4
, e precisamente ha dedotto che la chiamata CP_3 Controparte_4
(che a sua volta ha chiamato in causa l'assicurazione appellante) ha sempre sostenuto di non aver avuto alcun rapporto di tipo vettoriale con la alla CP_3
quale, in forza del contratto di adesione sottoscritto da quest'ultima per l'inserimento nel network internazionale aveva messo a disposizione CP_4
solo l'hub di Calderara di Reno, di sua proprietà, fino al prelievo della merce da parte di un mezzo appartenente alla Palletways Europe GmbH “alla quale gli altri
10 concessionari affidano direttamente, tramite il network il trasporto in CP_4
tutto il territorio europeo”; puntualmente ricostruiti i rapporti doveva conseguentemente essere accolta la relativa eccezione di carenza di legittimazione passiva della stessa e quindi quella correlata di inoperatività della Controparte_4
copertura assicurativa da questa invocata in manleva nei confronti della
Compagnia.
La doglianza è infondata.
La rinnovata lettura dei documenti versati in atti dalle parti consente di ritenere corretta la ricostruzione effettuata dal primo Giudice secondo cui 1) la CP_3
ha ricevuto incarico dalla (lettera di trasporto internazionale
[...] CP_2
n.01/2012 del 2/11/2012) di trasportare e consegnare alla DA OR TD (corrente in Leeds-West Yorkshire-UK) il carico di pistacchi presso il suo indirizzo di Londra
(Unit 1 -Eley Estate- Thornton Road N18 3BA -LONDON); 2) detta ultima indicazione di luogo di consegna è stata confermata a mezzo scambio di note email del 5 e 6
novembre 2012 tra tali e della alla LI Persona_1 Testimone_1 CP_4
Trasporti e da quest'ultima alla;
3) la ditta ha CP_2 CP_3
affidato alla , sulla scorta di contratto di adesione del 22/09/2011 Controparte_4
(in atti), la commissionata consegna che quest'ultima -tramite piattaforma- ha poi riaffidato ad altro trasportatore pure aderente allo stesso network Palletways
Europe; 4) quest'ultimo il 7/11/2012 ha consegnato il carico presso il concordato indirizzo di Londra (Unit 1 -Eley Estate- Thornton Road N18 3BA).
11 Sostanziale conferma della innanzi riportata ricostruzione viene data sia dallo stesso contratto di adesione per mezzo del quale viene data ai concessionari aderenti (e quindi di usufruire del diritto di fornire i servizi (ovvero la CP_3
raccolta e consegna di spedizioni di piccole dimensioni su pallet-art.18.1) e di gestire il sistema di network di , e sia -soprattutto- dalla rinvenuta Controparte_4
stampa di spedizione del 5/12/2012 (con annotazione dell'intera operazione di apprensione e successiva consegna) della nella quale essa stessa si è Controparte_4
indicata quale vettore.
È, quindi, di tutta evidenza la piena legittimazione passiva della Controparte_4
la quale -tramite la stessa piattaforma del menzionato network- ha poi proceduto ad affidare ad ulteriore convenzionato sub-vettore la consegna della merce alla destinazione finale di Londra.
Conferma ulteriormente le precisate argomentazioni il fatto che si Controparte_4
sia ben astenuta dal chiamare in causa la Palletways Europe e/o il materiale sub-
subvettore che ha proceduto alla consegna della merce e/o provare la lettera di incarico direttamente da a Palletways Europe. CP_3
Di nessun pregio è il rilievo relativo alle fatturazioni dei rispettivi servizi della e della Palletways Europe in considerazione del fatto che con il Controparte_4
cennato contratto di adesione (art. 5) sono state previste tra l'aderente e la stessa forme di pagamento attraverso sistemi di compensazione mensili che CP_4
sono indifferenti alla questione in parola.
D) Il quinto motivo d'impugnazione è assolutamente aspecifico operando un ridondante -e non sempre lineare- continuo richiamo e rimando a lunghi stralci
12 dell'avversata sentenza e/o di scritti difensivi del primo grado, propri ed anche delle altri parti in causa, omettendo di puntualmente precisare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice sì da esplicitare le modifiche della decisione censurata, ragion per cui viene dichiarato inammissibile.
Ad abundantiam, potendosi eventualmente cogliere soltanto l'aspetto relativo ai limiti di operatività della copertura assicurativa per l'asserita esistenza di un'appendice, successiva alla stipula del contratto ed abrogativa dell'art. 11 dei patti speciali, condivisibilmente con il primo Giudice va ribadita l'omessa prova in ordine alla sua sottoscrizione per approvazione da parte della , Controparte_4
ragion per cui -ribadita la sussistente copertura assicurativa per la qualità di vettore di è risultata corretta l'operata franchigia del 10% in ordine Controparte_4
all'indennizzo (art. 13.3 condizioni generali di polizza e art. 3 della clausola n. 1/RCV
2006).
2) APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_4
Preliminarmente va esaminata la questione sollevata dall'appellata CP_2
d'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo sia per l'omessa impugnazione nei termini della sentenza in parola notificata ai fini del decorso termine breve per impugnare, e sia per la per mancata osservanza del termine di gg.20 ex art. 343 cpc.
Le doglianze sono infondate e vanno rigettate.
2/1) Infatti, quanto alla prima censura è costante l'insegnamento della S.C. secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se
riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame
13 principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere,
dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”, o ancora “in base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa
l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per
l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza
alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente,
dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni,
dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è
dichiarata inammissibile” (ex plurimis Cass. Civ., sez. III., n.14596/2020,
Cass.Civ., sez. trib., n.29593/2018, Cass.Civ., sez. trib., n.18415/2018,
Cass.Civ., sez. I, n.16366/2014), o, infine, “l'impugnazione incidentale tardiva
è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere
proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia
nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di
uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per
14 l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza
totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata”
(Cass.Civ. n. 14596/2020).
2/2) Quanto alla seconda, si è costituita in giudizio il 21/07/2021 CP_4
rispetto all'udienza fissata per il 10/09/2021 nel pieno rispetto dei termini di cui agli artt.334, 343 e 347 c.p.c. per cui l'impugnazione è certamente ammissibile.
E) I motivi d'impugnazione dell'appellata-appellante incidentale, fra loro strettamente connessi e quindi scrutinati unitariamente, censurano l'erroneità dell'avversata sentenza laddove non è stato riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva per non essere stato assolutamente il sub-vettore dell' Controparte_3
Le doglianze sono infondate.
Al riguardo valgono tutte le argomentazioni già precisate sub.A e C) di pertinenza dell'appellante principale in ordine al ruolo rivestito da CP_9
nella vicenda che ci occupa.
[...]
3) APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_3
[...]
Preliminarmente va esaminata la questione sollevata dall'appellata CP_2
d'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo per l'omessa impugnazione nei termini della sentenza in parola notificata ai fini del decorso termine breve per impugnare.
La doglianza è infondata.
15 Al riguardo valgono tutte le argomentazioni già precisate sub.2/1) di pertinenza dell'appellante incidentale . Controparte_4
F) Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellata-appellante incidentale lamenta l'erroneità dell'avversata sentenza laddove sostanzialmente CP_3
omette di considerare la responsabilità della committente CP_2
La doglianza è infondata.
Al riguardo valgono tutte le argomentazioni già precisate sub.A e C) di pertinenza dell'appellante principale in ordine all'attribuita colpa grave del subvettore che esclude l'esimente di cui all'art. 1693 c.c.= CP_4
G) La soluzione innanzi adottata è assorbente di tutte le altre questioni connesse che non verranno ulteriormente scrutinate.
H) La soccombenza dell'appellante principale e delle appellate-appellanti incidentali comporta tra gli stessi la reciproca compensazione delle spese del grado, ma la loro condanna -in via solidale- al pagamento di quelle in favore dell'appallata che vengono liquidate come in dispositivo in base al valore della CP_2
causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da
[...]
Parte_1
, incorporante per fusione la società
[...] Parte_5
[...] con citazione del 4/01/2021, nei confronti di
[...] CP_3
, e sugli
[...] Controparte_4 CP_2
appelli incidentali proposti da e Controparte_3
on comparse rispettivamente del 17/07/2021 Controparte_4
e 21/07/2021, avverso la sentenza n. 411/2020 dell'8/11/2020, pubblicata il
3/12/2020, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e quelli incidentali;
2) conseguentemente, condanna gli intestati soccombenti -in via solidale tra loro- a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio,
da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in €
10.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e
Cap come per legge, mentre rimangono compensate quelle tra le stesse soccombenti;
3) dà atto della pronuncia di rigetto degli appelli principale ed incidentali ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.
411/2020 dell'8/11/2020, pubblicata il 3/12/2020, del Tribunale di Larino,
avente per avente ad oggetto “responsabilità del vettore e risarcimento danni”
T R A
[...]
( ), quale società Parte_1 P.IVA_1
risultante dalla fusione per incorporazione della società Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.Francesca d'Orsi, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma
APPELLANTE
1 E
( ) in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv.Raffaele De Simone, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in San Paolo di Civitate
APPELLATA
N O N C H È
( ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Costanzo Della Porta, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Termoli
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ) in persona del suo l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Stefano Zunarelli, Andrea Giardini e Ilaria Malaguti,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna alla Via Santo Stefano
n. 43
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
2 1) con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva CP_2
avanti alla Sezione Distaccata del Tribunale di Termoli l CP_3
per la declaratoria di sua condanna al risarcimento dei danni
[...]
subiti per la perdita del carico di 75 quintali di pistacchi, trasportato a Londra in data 7/11/2012;
- si costituiva in giudizio l la quale Controparte_3
instava per il rigetto della domanda per infondatezza, e comunque chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa la soc. che Controparte_4
materialmente aveva trasportato la merce in Inghilterra per averla presa in consegna presso il suo hub di Calderara di Reno;
- costituitasi, la soc. eccependo Controparte_4
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, a sua volta chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa, per la manleva, il proprio assicuratore poi incorporato dalla Controparte_5 [...]
Parte_2
- si costituiva la prefata compagnia assicuratrice la quale, preliminarmente deducendo l'inoperatività della garanzia e la prescrizione della domanda di manleva, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza;
- istruita la causa a mezzo di produzione documentale e svolgimento di prova orale, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 411/2020 dell'8/11/2020,
pubblicata il 3/12/2020, così disponeva: “1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a pagare a Controparte_3 Controparte_2
a titolo di risarcimento dei danni relativi al trasporto per cui è causa, la
3 complessiva somma di € 68.541,14, oltre interessi legali dalla data della
presente decisione e fino al saldo;
2) condanna a Controparte_3
rifondere a le spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_2
458,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna
a tenere indenne di quanto Controparte_4 Controparte_3
dalla stessa dovuto all'attrice in forza dei capi che precedono;
4) condanna
incorporante la Parte_3 [...]
, a tenere indenne di quanto dalla stessa CP_1 Controparte_4
dovuto alla convenuta in forza del capo che precede, al netto della franchigia
del 10% del danno, corrispondente ad Euro 6.854,11; 5) condanna CP_4
e incorporante CP_4 Parte_3
la , in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_3
le spese processuali, che liquida in complessivi € 450,00 ed € 13.430,00
[...]
per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
2) Con atto del 4/01/2021, l'
[...]
Parte_1
incorporante per fusione la società ha Controparte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 17/07/2021, contenente appello incidentale, si è costituita in giudizio l (da ora breviter Controparte_3
4 “ ”) la quale ha instato per il rigetto dell'appello Controparte_6
e la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparsa del 21/07/2021, contenente appello incidentale, si è costituita giudizio la soc. (da ora breviter Controparte_4
“ ) la quale ha instato per il rigetto dell'appello e la riforma della CP_7
sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
-con comparsa del 5/09/2021 si è costituita la soc. la quale ha CP_2
instato per il rigetto del formulato appello, con condanna alle spese del grado;
- -precisate le conclusioni, a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
1) APPELLO PRINCIPALE DI HELVETIA COMPAGNIA
SVIZZERA D'ASSICURAZIONI.
A) Con i primi due motivi d'impugnazione, fra loro strettamente connessi e quindi scrutinati unitariamente, l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza laddove sostanzialmente il Tribunale -attraverso una ricostruzione inesatta dei fatti e inconferentemente richiamando la giurisprudenza penale relativa alla fattispecie cosiddetta “truffa negoziale o contrattuale” che si consumerebbe nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del
5 vantaggio da parte dell'agente truffatore e la definitiva perdita patrimoniale da parte del raggirato- ha accertato la responsabilità del TT e/o del
per la mancata consegna della merce alla precisa azienda CP_7
destinataria, ma a soggetto solo apparentemente incaricato di ricevere il carico per conto dell'acquirente, e quindi omesso il preciso controllo della sua identità
che avrebbe sventato la perpetranda truffa, ciò che ha reso insussistente l'esimente di cui all'art. 1693 c.c.=
Le doglianze sono infondate nei sensi che seguono.
Va innanzitutto precisamente svolta la ricostruzione dei fatti:
-la soc. ha dato incarico alla ditta di CP_2 Controparte_3
consegnare alla “DA OR TD corrente in Leeds-West Yorkshire-UK” un carico di 75 quintali di pistacchi, specificando nel relativo documento di trasporto il preciso luogo di consegna (Unit 1 -Eley Estate- Thornton Road N18
3BA -LONDON);
-la ditta utilizzando il sub vettore -che a sua volta CP_3 Controparte_4
si è servito del terzo vettore Palletways Europe GMbH-, ha proceduto alla commissionata consegna nel luogo indicato a persona qualificatasi per incaricato dell'acquirente il quale si è autografato sul documento di consegna con il solo nome;
Pt_4
-di lì a poco, la si è resa conto della truffa perpetrata ai suoi danni, CP_2
comunque attribuendo la responsabilità della sua commissione al TT-
SUBTT per aver consegnato l'ingente carico a soggetto solo apparentemente incaricato dalla “ASDA”, non accertandosi della sua precisa
6 identità, del suo preciso collegamento con la destinataria “ASDA” OR e neanche richiedendo l'apposizione di un timbro dell'azienda destinataria sul foglio di consegna;
-evocato in giudizio, il TT (al pari del subvettore Controparte_4
chiamato in causa) ha sempre sostenuto di essersi attenuto alle direttive del mittente procedendo allo scarico della merce nel preciso luogo di consegna indicato nei documenti di trasporto ed affidando il carico a colui che si era qualificato come incaricato della ricezione e sulla cui identità non poteva sorgere dubbio dal momento che questi si trovava nel luogo di consegna indicato in atti;
-l'adito Tribunale, dopo aver richiamato i principi codicistici e le norme di riferimento per i trasporti internazionali di cui alla CMR e ricostruito i fatti come innanzi precisati, ha ritenuto la sussistenza della presunzione di responsabilità
del vettore per la perdita del carico in parola, che non è stata superata attraverso alcuna prova di perdita dipendente da caso fortuito o forza maggiore.
Il Collegio ritiene che il primo Giudice nella specie in scrutinio abbia fatto buon governo delle norme di applicazione relative al trasporto di cose, alla sua natura,
ed alle correlate responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnate, pur non potendo non rilevare che l'oggetto di indagine sottoposta alla sua cognizione non era affatto quella del momento consumativo del reato di truffa, ma se della mancata consegna del carico all'avente diritto siano tenuti a rispondere, secondo i rigidi confini della responsabilità civile vettoriale cosi come stabiliti dalla legge (codice civile e Convenzione CMR per i trasporti
stradali internazionali), i soggetti incaricati del trasporto, e quindi l CP_8
[...] quale vettore e la quale subvettore, ovvero se gli
[...] Controparte_4
stessi siano esenti da responsabilità in quanto l'evento della perdita della merce si sarebbe verificata per caso fortuito e/o forza maggiore e/o comunque per fatto del mittente.
Sono pacifici ed indiscussi gli insegnamenti della Cassazione -cui ha successivamente fatto preciso richiamo e riferimento copiosa giurisprudenza di merito- secondo cui in tema di trasporto di merci: 1) il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore, 2) il vettore incorre in colpa grave ogni qualvolta il suo comportamento sia caratterizzato da colpa grave, cioè non direttamente finalizzato a danneggiare ma che evidenzi un'inescusabile omissione della diligenza media, allorquando consegni la merce a persona non qualificatasi, non legittimata dal destinatario alla ricezione 3) il vettore può
superare la presunzione di responsabilità per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., soltanto mediante la prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile (ex plurimis Cass.Civ. sez. III, n. 23395 del
30/08/2024, n.13374 del 29/05/2018, n.22746 del 04/10/2013, n.15107 del
8 17/06/2013, n. 24795 del 07/10/2008, Corte appello sez. III-Napoli, 07/03/2022
n. 908)
Nella fattispecie, contrariamente alle argomentazioni e deduzioni dell'appellante principale, e sul punto degli altri appellati incidentali costituiti, seppur vero che la merce sia stata portata presso la sede di Londra dell'ASDA OR e al di là del fatto dell'avveramento della perpetrata truffa che riveste aspetto non dirimente, indubbiamente il SUBTT (e quindi il TT) non può andare esente da colpa -e quindi non può ritenersi avverata l'esimente di cui all'art. 1693 c.c.- non solo per non essersi accertato della precisa identità di colui che ha asserito essere autorizzato dall'acquirente, il quale avrebbe sottoscritto la relativa bolla semplicemente indicando “ (non potendo ipotizzare con certezza se sia un Pt_4
nome di battesimo o un cognome), ma soprattutto ha omesso di pretendere -quale preciso elemento di suo collegamento con la ricevente ASDA OR- il timbro della società destinataria e/o qualsiasi altro equipollente idoneo a verificare -
quanto meno apparentemente- l'effettivo status di delegato dello stesso “ Pt_4
e del correlato collegamento con l'acquirente, costituendo dette omissioni e/o imprecisioni grave colpa del SUBTT il quale, nell'eseguire il trasporto e la successiva consegna, non ha osservato la richiesta diligenza del buon padre di famiglia idonea a ritenerlo esente da responsabilità.
Infine, la Corte ritiene certamente corrette e condivisibili anche le ulteriori argomentazioni spese dal primo Giudice secondo cui, accertata la sussistenza della colpa grave del TT-SUBTT, deve escludersi, ai sensi dell'art. 1696 u.c. c.c., la limitazione di responsabilità prevista al comma 2 del
9 predetto articolo che espressamente richiama l'articolo 23, comma 3, della CMR.
(Sul punto Cass.Civ. n.24765 testualmente precisa: “Nel trasporto di cose incorre in colpa grave il vettore il quale consegni la merce a persona non
qualificatasi, non legittimata dal destinatario alla ricezione, ed all'interno di locali non sicuramente riconducibili al destinatario stesso. In tale ipotesi,
pertanto, ove la merce non pervenga effettivamente al legittimo destinatario, non trova applicazione la speciale limitazione di responsabilità prevista per il
trasporto internazionale di merci su strada dall'art. 29 della Convenzione di
Ginevra del 12 maggio 1956, resa esecutiva con L. n.1621/1960, secondo il
quale il vettore è illimitatamente responsabile se la legge dello Stato del giudice
adito equipara quoad effectum la colpa grave al dolo”, ragion per cui la censura
è rigettata.
B) Il terzo motivo di censura è assolutamente generico e quindi inammissibile.
C) Con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante principale lamenta l'errata ricostruzione dei fatti in ordine ai rapporti tra la e la Controparte_4
, e precisamente ha dedotto che la chiamata CP_3 Controparte_4
(che a sua volta ha chiamato in causa l'assicurazione appellante) ha sempre sostenuto di non aver avuto alcun rapporto di tipo vettoriale con la alla CP_3
quale, in forza del contratto di adesione sottoscritto da quest'ultima per l'inserimento nel network internazionale aveva messo a disposizione CP_4
solo l'hub di Calderara di Reno, di sua proprietà, fino al prelievo della merce da parte di un mezzo appartenente alla Palletways Europe GmbH “alla quale gli altri
10 concessionari affidano direttamente, tramite il network il trasporto in CP_4
tutto il territorio europeo”; puntualmente ricostruiti i rapporti doveva conseguentemente essere accolta la relativa eccezione di carenza di legittimazione passiva della stessa e quindi quella correlata di inoperatività della Controparte_4
copertura assicurativa da questa invocata in manleva nei confronti della
Compagnia.
La doglianza è infondata.
La rinnovata lettura dei documenti versati in atti dalle parti consente di ritenere corretta la ricostruzione effettuata dal primo Giudice secondo cui 1) la CP_3
ha ricevuto incarico dalla (lettera di trasporto internazionale
[...] CP_2
n.01/2012 del 2/11/2012) di trasportare e consegnare alla DA OR TD (corrente in Leeds-West Yorkshire-UK) il carico di pistacchi presso il suo indirizzo di Londra
(Unit 1 -Eley Estate- Thornton Road N18 3BA -LONDON); 2) detta ultima indicazione di luogo di consegna è stata confermata a mezzo scambio di note email del 5 e 6
novembre 2012 tra tali e della alla LI Persona_1 Testimone_1 CP_4
Trasporti e da quest'ultima alla;
3) la ditta ha CP_2 CP_3
affidato alla , sulla scorta di contratto di adesione del 22/09/2011 Controparte_4
(in atti), la commissionata consegna che quest'ultima -tramite piattaforma- ha poi riaffidato ad altro trasportatore pure aderente allo stesso network Palletways
Europe; 4) quest'ultimo il 7/11/2012 ha consegnato il carico presso il concordato indirizzo di Londra (Unit 1 -Eley Estate- Thornton Road N18 3BA).
11 Sostanziale conferma della innanzi riportata ricostruzione viene data sia dallo stesso contratto di adesione per mezzo del quale viene data ai concessionari aderenti (e quindi di usufruire del diritto di fornire i servizi (ovvero la CP_3
raccolta e consegna di spedizioni di piccole dimensioni su pallet-art.18.1) e di gestire il sistema di network di , e sia -soprattutto- dalla rinvenuta Controparte_4
stampa di spedizione del 5/12/2012 (con annotazione dell'intera operazione di apprensione e successiva consegna) della nella quale essa stessa si è Controparte_4
indicata quale vettore.
È, quindi, di tutta evidenza la piena legittimazione passiva della Controparte_4
la quale -tramite la stessa piattaforma del menzionato network- ha poi proceduto ad affidare ad ulteriore convenzionato sub-vettore la consegna della merce alla destinazione finale di Londra.
Conferma ulteriormente le precisate argomentazioni il fatto che si Controparte_4
sia ben astenuta dal chiamare in causa la Palletways Europe e/o il materiale sub-
subvettore che ha proceduto alla consegna della merce e/o provare la lettera di incarico direttamente da a Palletways Europe. CP_3
Di nessun pregio è il rilievo relativo alle fatturazioni dei rispettivi servizi della e della Palletways Europe in considerazione del fatto che con il Controparte_4
cennato contratto di adesione (art. 5) sono state previste tra l'aderente e la stessa forme di pagamento attraverso sistemi di compensazione mensili che CP_4
sono indifferenti alla questione in parola.
D) Il quinto motivo d'impugnazione è assolutamente aspecifico operando un ridondante -e non sempre lineare- continuo richiamo e rimando a lunghi stralci
12 dell'avversata sentenza e/o di scritti difensivi del primo grado, propri ed anche delle altri parti in causa, omettendo di puntualmente precisare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice sì da esplicitare le modifiche della decisione censurata, ragion per cui viene dichiarato inammissibile.
Ad abundantiam, potendosi eventualmente cogliere soltanto l'aspetto relativo ai limiti di operatività della copertura assicurativa per l'asserita esistenza di un'appendice, successiva alla stipula del contratto ed abrogativa dell'art. 11 dei patti speciali, condivisibilmente con il primo Giudice va ribadita l'omessa prova in ordine alla sua sottoscrizione per approvazione da parte della , Controparte_4
ragion per cui -ribadita la sussistente copertura assicurativa per la qualità di vettore di è risultata corretta l'operata franchigia del 10% in ordine Controparte_4
all'indennizzo (art. 13.3 condizioni generali di polizza e art. 3 della clausola n. 1/RCV
2006).
2) APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_4
Preliminarmente va esaminata la questione sollevata dall'appellata CP_2
d'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo sia per l'omessa impugnazione nei termini della sentenza in parola notificata ai fini del decorso termine breve per impugnare, e sia per la per mancata osservanza del termine di gg.20 ex art. 343 cpc.
Le doglianze sono infondate e vanno rigettate.
2/1) Infatti, quanto alla prima censura è costante l'insegnamento della S.C. secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se
riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame
13 principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere,
dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”, o ancora “in base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa
l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per
l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza
alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente,
dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni,
dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è
dichiarata inammissibile” (ex plurimis Cass. Civ., sez. III., n.14596/2020,
Cass.Civ., sez. trib., n.29593/2018, Cass.Civ., sez. trib., n.18415/2018,
Cass.Civ., sez. I, n.16366/2014), o, infine, “l'impugnazione incidentale tardiva
è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere
proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia
nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di
uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per
14 l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza
totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata”
(Cass.Civ. n. 14596/2020).
2/2) Quanto alla seconda, si è costituita in giudizio il 21/07/2021 CP_4
rispetto all'udienza fissata per il 10/09/2021 nel pieno rispetto dei termini di cui agli artt.334, 343 e 347 c.p.c. per cui l'impugnazione è certamente ammissibile.
E) I motivi d'impugnazione dell'appellata-appellante incidentale, fra loro strettamente connessi e quindi scrutinati unitariamente, censurano l'erroneità dell'avversata sentenza laddove non è stato riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva per non essere stato assolutamente il sub-vettore dell' Controparte_3
Le doglianze sono infondate.
Al riguardo valgono tutte le argomentazioni già precisate sub.A e C) di pertinenza dell'appellante principale in ordine al ruolo rivestito da CP_9
nella vicenda che ci occupa.
[...]
3) APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_3
[...]
Preliminarmente va esaminata la questione sollevata dall'appellata CP_2
d'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo per l'omessa impugnazione nei termini della sentenza in parola notificata ai fini del decorso termine breve per impugnare.
La doglianza è infondata.
15 Al riguardo valgono tutte le argomentazioni già precisate sub.2/1) di pertinenza dell'appellante incidentale . Controparte_4
F) Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellata-appellante incidentale lamenta l'erroneità dell'avversata sentenza laddove sostanzialmente CP_3
omette di considerare la responsabilità della committente CP_2
La doglianza è infondata.
Al riguardo valgono tutte le argomentazioni già precisate sub.A e C) di pertinenza dell'appellante principale in ordine all'attribuita colpa grave del subvettore che esclude l'esimente di cui all'art. 1693 c.c.= CP_4
G) La soluzione innanzi adottata è assorbente di tutte le altre questioni connesse che non verranno ulteriormente scrutinate.
H) La soccombenza dell'appellante principale e delle appellate-appellanti incidentali comporta tra gli stessi la reciproca compensazione delle spese del grado, ma la loro condanna -in via solidale- al pagamento di quelle in favore dell'appallata che vengono liquidate come in dispositivo in base al valore della CP_2
causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da
[...]
Parte_1
, incorporante per fusione la società
[...] Parte_5
[...] con citazione del 4/01/2021, nei confronti di
[...] CP_3
, e sugli
[...] Controparte_4 CP_2
appelli incidentali proposti da e Controparte_3
on comparse rispettivamente del 17/07/2021 Controparte_4
e 21/07/2021, avverso la sentenza n. 411/2020 dell'8/11/2020, pubblicata il
3/12/2020, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e quelli incidentali;
2) conseguentemente, condanna gli intestati soccombenti -in via solidale tra loro- a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio,
da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in €
10.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e
Cap come per legge, mentre rimangono compensate quelle tra le stesse soccombenti;
3) dà atto della pronuncia di rigetto degli appelli principale ed incidentali ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
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