TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU OV
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 385 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VIRZI' CARMELINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/02/2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2023, emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto su istanza dell' per il recupero della somma di euro CP_1
12.457,22, oltre accessori, corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione
(ASPI/NASpI) per il periodo dal 31 gennaio 2015 al 1° dicembre 2015. L' fonda CP_1 la propria pretesa sull'accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato dichiarato dal ricorrente con la società 500 SRLS, disconosciuto a seguito di verbale ispettivo dell'11 maggio 2017, dal quale emergerebbe la natura fittizia delle assunzioni denunciate dalla predetta società.
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo di avere effettivamente lavorato alle dipendenze della 500 SRLS nel periodo 13-23 gennaio 2015 con contratto a tempo determinato e orario di 40 ore settimanali, assunto con la qualifica di cameriere ma avendo svolto attività di inventario presso il locale “La Vela” in Patti. Ha sostenuto che il rapporto possedeva i requisiti di cui all'art. 2094 c.c., essendo la prestazione resa nell'ambito dell'organizzazione aziendale e sotto la direzione del datore di lavoro, e che il disconoscimento operato dall' si fonda su mere supposizioni CP_1 prive di valore probatorio.
Ha invocato, inoltre, il principio di non ripetibilità delle somme percepite in buona fede, affermando che l'indennità fu erogata legittimamente in presenza dei requisiti di legge e che nessun comportamento doloso può essergli imputato. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento del rapporto di lavoro e l'annullamento del provvedimento di indebito.
L' , costituendosi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, richiamando la CP_1 normativa di riferimento (L. 92/2012 e D.Lgs. 22/2015) che subordina il diritto alla prestazione alla perdita involontaria di un'occupazione effettiva e alla sussistenza di requisiti assicurativi e contributivi, e ribadendo che le indagini ispettive hanno accertato la natura simulata delle assunzioni, prive di elementi concreti quali la corresponsione di retribuzioni, la regolarità delle denunce contributive e la prova dell'effettiva attività lavorativa. Ha sottolieneato, infine, che incombe sull'opponente, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di dimostrare la legittimità delle somme percepite, prova che non risulta fornita.
Alla udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2023 Parte_1 si fonda sulla dedotta effettività del rapporto di lavoro con la società 500 SRLS nel periodo 13-23 gennaio 2015 e sulla conseguente legittimità della percezione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2015.
L'opponente ha articolato prova testimoniale volta a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa subordinata presso il locale “La Vela” in Patti, sotto la direzione del datore di lavoro, con contratto a tempo determinato e orario di 40 ore settimanali, nonché la corresponsione della retribuzione. Ha inoltre prodotto l'Unilav relativo alla comunicazione di assunzione.
Tuttavia, tali elementi non appaiono idonei a superare le risultanze del verbale ispettivo dell'11 maggio 2017 (cfr allegato ), avente valore di atto pubblico dotato di fede CP_1 privilegiata, per quanto accertato dai funzionari. Gli ispettori hanno rilevato la totale assenza di documentazione attestante la gestione del rapporto di lavoro, la corresponsione di retribuzioni e la regolarità contributiva, nonché la chiusura del locale nel periodo indicato.
Le denunce risultano tardive e stereotipate, prive di indicazioni sulle mansioni, CP_2
e non sono stati rinvenuti elementi concreti circa l'effettiva organizzazione aziendale.
Le dichiarazioni dei lavoratori ascoltati, discordanti e generiche, confermano l'assenza di una reale struttura imprenditoriale.
Il verbale ispettivo del 11 maggio 2017 ha avuto come obiettivo la verifica della sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati dalla società 500 SRLS nel periodo compreso tra il giugno 2014 e il febbraio 2017.
L'accertamento ha evidenziato gravi anomalie nella gestione aziendale e nella documentazione prodotta.
La società ha fornito solo una minima parte del Libro Unico del Lavoro e poche buste paga, molte delle quali non sottoscritte, senza presentare contratti di lavoro, prove di pagamento delle retribuzioni, contratti di locazione o documentazione fiscale coerente.
Non risultano versamenti contributivi all' , mentre le denunce sono state CP_1 Pt_2 effettuate tardivamente e in modo stereotipato, senza conguagli per malattia o assegni familiari. Le dichiarazioni fiscali non riportano costi di manodopera e le utenze risultano intestate a soggetti estranei alla compagine sociale, con volture e cessazioni per morosità.
Gli accertamenti esterni, compresi i rilievi della polizia municipale e le dichiarazioni dei gestori di locali vicini, confermano che il ristorante “La Vela” è rimasto chiuso per gran parte dell'anno, con un'attività limitata a pochi giorni nel mese di agosto.
Le dichiarazioni dei lavoratori sono contraddittorie e incoerenti: alcuni riferiscono di mansioni diverse da quelle denunciate, altri ammettono di essersi limitati a presenziare senza svolgere attività per mancanza di clientela.
Nessuno riconosce l'amministratore unico come datore di lavoro, né indica pagamenti tracciabili, che sarebbero avvenuti esclusivamente in contanti.
La stessa amministratrice, ha dichiarato di non aver mai gestito la Testimone_1 società, confermando di aver accettato la carica solo formalmente e di aver delegato ogni funzione a terzi.
In questo contesto si inserisce la posizione dell'opponente, che risulta assunto con la qualifica di cameriere, ma deduce di aver svolto attività di inventario. Tale circostanza, lungi dal confermare la regolarità del rapporto, evidenzia una significativa incoerenza rispetto alla qualifica contrattuale e alle modalità tipiche di una prestazione subordinata nel settore della ristorazione.
La difformità tra la qualifica formalmente attribuita e l'attività concretamente dedotta, unitamente alla brevità del periodo di lavoro e alla mancanza di riscontri documentali, rafforza la conclusione circa la natura meramente apparente del rapporto.
Il ricorrente risulta assunto con qualifica di cameriere, ma nel ricorso deduce Pt_1 di aver svolto attività di inventario. Questa difformità appare significativa perché non è coerente con la qualifica contrattuale, né con l'oggetto sociale (ristorazione) e si inserisce in un quadro di dichiarazioni contraddittorie e mansioni non corrispondenti alle qualifiche denunciate, già evidenziato nel verbale ispettivo.
La contraddizione tra la qualifica di cameriere e l'attività di inventario, asseritamente svolta, priva di riscontri e incompatibile con la natura del rapporto dichiarato
(cameriere), costituisce ulteriore elemento sintomatico della simulazione del rapporto di lavoro, con conseguente legittimità della pretesa restitutoria dell' ai sensi dell'art. CP_1
2033 c.c.
Il verbale ispettivo, che ha valore di atto pubblico per quanto accertato dai funzionari, si fonda su riscontri documentali, dichiarazioni di terzi, sopralluoghi e rilievi fotografici,
e conclude per il disconoscimento totale dei rapporti di lavoro denunciati, rilevando l'assenza degli elementi tipici del rapporto subordinato previsti dall'articolo 2094 del codice civile, in particolare il vincolo di subordinazione e la corrispettività tra prestazione e retribuzione.
In questo contesto, la prova testimoniale richiesta dall'opponente non appare idonea a scalfire la solidità delle risultanze ispettive, atteso che la stessa si fonda su circostanze generiche e non supportate da riscontri documentali (buste paga, ordini di servizio, tracciabilità dei pagamenti) e l'Unilav, quale adempimento formale, non prova di per sé
l'effettività della prestazione lavorativa.
Si osserva altresì che il ricorrente ha dedotto, nelle articolate prove, di aver lavorato alle dipendenze di ( cfr circostanza c) dei capitolati di prova). Controparte_3
secondo quanto emerge dal verbale ispettivo, è stata una delle Controparte_3 amministratrici della società 500 SRLS ed ha ricoperto la carica di amministratore unico dalla costituzione della società (maggio 2014) fino a novembre del 2014, quando è subentrata Testimone_1 Dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori , ha affermato di aver CP_1 CP_3 effettivamente gestito la società nei primi mesi di attività, ma di essersi poi disinteressata della gestione già a far data dal mese di settembre 2014, a causa di contrasti con il socio.
Dopo la sua uscita dalla gestione operativa, la nomina di come Testimone_1 amministratore unico è stata formalizzata, ma quest'ultima ha dichiarato di non aver mai esercitato poteri datoriali.
Quindi, l'aver indicato come datore di lavoro, corrobora ulteriormente Controparte_3 le conclusioni dell' , posto che alla presunta assunzione del ricorrente (gennaio CP_1
2015), la non era più amministratore della società, essendo già stata sostituita CP_3
e, peraltro, la ha dichiarato di essersi disinteressata della Testimone_1 CP_3 gestione sin dal mese di settembre 2014 (cfr verbale ispettivo).
Questa circostanza rafforza l'incoerenza della ricostruzione del ricorrente e conferma la mancanza di un effettivo potere direttivo in capo alla persona indicata come datore di lavoro.
Sul piano giuridico, va ribadito che il diritto alla prestazione di disoccupazione è subordinato alla perdita involontaria di un'occupazione effettiva e alla sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi (art. 2 L. 92/2012; artt.
2-3 D.Lgs. 22/2015).
In mancanza di tali presupposti, le somme erogate costituiscono indebito ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., gravando sull'accipiens, che agisce per l'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa .
Tale prova, per le ragioni esposte, non è stata fornita dall'opponente.
Non può trovare accoglimento neppure l'invocato principio di non ripetibilità delle somme percepite in buona fede, atteso che la giurisprudenza lo ammette solo in presenza di situazioni di fatto non imputabili al percettore e non in caso di simulazione del rapporto di lavoro, come nel caso di specie.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 385/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 191/2023 che dichiara esecutivo;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26/11/2025
Il Giudice
AU OV AN