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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13041 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, Paola RI, all'udienza del 17.12.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 27119 R.G. 2025 pendente
TRA
(Avv.ti Pichierri Stefano e Pichierri Marchi Francesca); Parte_1
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Daniela Maria CP_1
SE Adimari);
- resistente – MOTIVAZIONE Con ricorso depositato in data 24.7.2025, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l'ente previdenziale in epigrafe chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito variamente argomentandone l'infondatezza anche in ragione dell'eccepito decorso del termine prescrizionale. Si costituiva in giudizio l' con memoria del 28.11.2025, facendo presente di aver CP_1 provveduto all'annullamento integrale dell'avviso di addebito opposto;
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. All'udienza odierna la parte ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite. La causa veniva decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente motivazione e del dispositivo che segue. Appare fondata la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, atteso l'avvenuto incontestato annullamento dell'avviso di addebito impugnato. Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza. pagina 1 di 2
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1865,00 oltre rimborso forfettario su spese Generali, iva e CPA da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 17.12.2025
Il G.L.
P. RI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, Paola RI, all'udienza del 17.12.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 27119 R.G. 2025 pendente
TRA
(Avv.ti Pichierri Stefano e Pichierri Marchi Francesca); Parte_1
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Daniela Maria CP_1
SE Adimari);
- resistente – MOTIVAZIONE Con ricorso depositato in data 24.7.2025, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l'ente previdenziale in epigrafe chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito variamente argomentandone l'infondatezza anche in ragione dell'eccepito decorso del termine prescrizionale. Si costituiva in giudizio l' con memoria del 28.11.2025, facendo presente di aver CP_1 provveduto all'annullamento integrale dell'avviso di addebito opposto;
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. All'udienza odierna la parte ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite. La causa veniva decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente motivazione e del dispositivo che segue. Appare fondata la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, atteso l'avvenuto incontestato annullamento dell'avviso di addebito impugnato. Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza. pagina 1 di 2
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1865,00 oltre rimborso forfettario su spese Generali, iva e CPA da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 17.12.2025
Il G.L.
P. RI
pagina 2 di 2