Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02678/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2678 del 2025, proposto da
AN MO RA NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1793/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, (R.G. n. 222/2024), pubblicata in data 26.6.2024, notificata il 09/07/2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero alla corresponsione in favore di parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 6.866,48.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese legali liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Con istanza di passaggio in decisione depositata per più giudizi del 9.1.2026 parte ricorrente ha dato atto di aver frattanto ricevuto il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza civile azionata, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In accoglimento della richiesta di parte ricorrente deve dichiararsi la cessata materia del contendere, stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di porle a carico del Ministero intimato sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non risulta, infatti, contestato dall’Amministrazione, la quale, seppur ritualmente evocata in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del presente ricorso. Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza del ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 9.07.2024: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza: cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479).
La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti sia in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (preceduta da decine di ricorsi per ottemperanza di analogo tenore trattati in ogni camera di consiglio degli ultimi mesi dagli stessi difensori), sia dell’esito della controversia (cessata materia del contendere).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CC, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | GI CC |
IL SEGRETARIO