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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15876/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Caserta, al corso Giannone n. 86, presso lo studio dell'avv.
Ennio Grassini, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “accertare e dichiarare che la convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., in relazione Controparte_1
alle annualità come evidenziate nei conteggi allegati, non ha provveduto ad organizzare alcun corso di aggiornamento restando inadempiente rispetto alle statuizioni contrattuali evidenziate in ricorso, con conseguente danno di natura patrimoniale e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1
persona del Direttore Generale – suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede in Via Degli Imbimbo 10/12, a corrispondere a CP_1 titolo di risarcimento del detto danno patrimoniale da lucro cessante, in favore del ricorrente, l'importo di euro 3.055,20 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo. Cont 1. Condannare la convenuta al pagamento delle competenze e spese di lite, ivi considerando la maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche”.
Nello specifico, parte ricorrente ha esposto:
- di essere titolare di rapporto di convenzione a tempo indeterminato per la continuità assistenziale con la resistente;
Cont
- che la era tenuta negli anni 2020 e 2021 ad organizzare i corsi di formazione per la durata di 60 ore/anno; Cont
- che la non ha provveduto ad organizzare i citati corsi;
- di avere diritto al risarcimento del danno.
Ritualmente citata in giudizio, l' non si è costituita e deve esserne CP_2
dichiarata la contumacia.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
L'art. 20 ACN medicina generale, rubricato “Formazione continua” prevede che siano le Regioni ad organizzare la formazione del personale medico,
L'Accordo Integrativo regionale dei medici di medicina generale approvato con decreto del Commissario ad acta n. 87/2013 ha quindi previsto all'art. 12 che “
1. I Corsi di formazione previsti dall'art 20 dell'ACN vigente sono organizzati obbligatoriamente dalle con incarico a tempo Parte_2
indeterminato per un orario complessivo annuo di 60 ore, di cui almeno 20 ore indirizzate all'attività formativa specifica per l'età pediatrica e tutte da organizzarsi al di fuori dell'orario di servizio, come già previsto dal precedente AIR.
2. Gli indirizzi di
Pag. 2 di 3 programma dei suddetti Corsi sono elaborati dal Comitato Aziendale salvo specifici indirizzi regionali condivisi in Comitato ex art. 24 3. Al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art.9 del presente
Capo”.
Aderendo a quanto già statuito da altri Tribunale del distretto, dunque, questo
Cont giudice ritiene che a fronte dell'obbligo della di prevedere dei corsi di formazione obbligatori, la mancata attivazione di tali corsi determini un inadempimento che è fonte di risarcimento per il medico che non ha potuto fruire della formazione.
Tale risarcimento, poi, deve essere quantificato facendo riferimento ai compensi che sarebbero stati attribuiti qualora i corsi fossero stati attivati a fronte della loro frequentazione, con la conseguenza che può essere riconosciuta al ricorrente la somma richiesta di € 3.055,20 , oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo alla luce delle maggiorazioni previste per la presenza di collegamenti ipertestuali negli atti di causa della parte vincitrice.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_2
dell'importo di € 3.055,20, oltre interessi;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.708,20, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15876/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Caserta, al corso Giannone n. 86, presso lo studio dell'avv.
Ennio Grassini, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “accertare e dichiarare che la convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., in relazione Controparte_1
alle annualità come evidenziate nei conteggi allegati, non ha provveduto ad organizzare alcun corso di aggiornamento restando inadempiente rispetto alle statuizioni contrattuali evidenziate in ricorso, con conseguente danno di natura patrimoniale e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1
persona del Direttore Generale – suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede in Via Degli Imbimbo 10/12, a corrispondere a CP_1 titolo di risarcimento del detto danno patrimoniale da lucro cessante, in favore del ricorrente, l'importo di euro 3.055,20 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo. Cont 1. Condannare la convenuta al pagamento delle competenze e spese di lite, ivi considerando la maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche”.
Nello specifico, parte ricorrente ha esposto:
- di essere titolare di rapporto di convenzione a tempo indeterminato per la continuità assistenziale con la resistente;
Cont
- che la era tenuta negli anni 2020 e 2021 ad organizzare i corsi di formazione per la durata di 60 ore/anno; Cont
- che la non ha provveduto ad organizzare i citati corsi;
- di avere diritto al risarcimento del danno.
Ritualmente citata in giudizio, l' non si è costituita e deve esserne CP_2
dichiarata la contumacia.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
L'art. 20 ACN medicina generale, rubricato “Formazione continua” prevede che siano le Regioni ad organizzare la formazione del personale medico,
L'Accordo Integrativo regionale dei medici di medicina generale approvato con decreto del Commissario ad acta n. 87/2013 ha quindi previsto all'art. 12 che “
1. I Corsi di formazione previsti dall'art 20 dell'ACN vigente sono organizzati obbligatoriamente dalle con incarico a tempo Parte_2
indeterminato per un orario complessivo annuo di 60 ore, di cui almeno 20 ore indirizzate all'attività formativa specifica per l'età pediatrica e tutte da organizzarsi al di fuori dell'orario di servizio, come già previsto dal precedente AIR.
2. Gli indirizzi di
Pag. 2 di 3 programma dei suddetti Corsi sono elaborati dal Comitato Aziendale salvo specifici indirizzi regionali condivisi in Comitato ex art. 24 3. Al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art.9 del presente
Capo”.
Aderendo a quanto già statuito da altri Tribunale del distretto, dunque, questo
Cont giudice ritiene che a fronte dell'obbligo della di prevedere dei corsi di formazione obbligatori, la mancata attivazione di tali corsi determini un inadempimento che è fonte di risarcimento per il medico che non ha potuto fruire della formazione.
Tale risarcimento, poi, deve essere quantificato facendo riferimento ai compensi che sarebbero stati attribuiti qualora i corsi fossero stati attivati a fronte della loro frequentazione, con la conseguenza che può essere riconosciuta al ricorrente la somma richiesta di € 3.055,20 , oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo alla luce delle maggiorazioni previste per la presenza di collegamenti ipertestuali negli atti di causa della parte vincitrice.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_2
dell'importo di € 3.055,20, oltre interessi;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.708,20, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 3 di 3