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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13183 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. OV EL, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.36461/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difeso dall'avv. Carmine Onori giusta procura speciale Parte_1 in atti. ricorso.
RICORRENTE
E
. Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come da ricorso e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 21/10/2025 si è rivolta Parte_1
a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di far accertare il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del
26/10/2023 e per l'effetto condannare l' al pagamento dei relativi ratei, quantificati in CP_2 complessivi € 12.688,72 sino al 31/10/2025, oltre accessori, deducendo che, nonostante la notifica all' in data 24/1/2025 del decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c., che aveva CP_3 accertato la sussistenza del prescritto requisito sanitario, e l'invio in data 9/6/2025 della documentazione attestante la sussistenza della condizione di non ricovero, l'ente non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
che non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto notificato a mezzo CP_2 pec sia presso la sede legale sia presso la sede provinciale che presso la sede zonale;
che all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha ribadito che la prestazione non era stata ancora liquidata, sicchè la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
Ritenuto che la domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati, atteso che:
1 -la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 18/1980, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa del 26/10/2023, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 9/1/2025;
-tale decreto è stato notificato a mezzo pec all' in data 24/1/2025 sia presso la sede legale che CP_2 presso la sede provinciale ( v. doc sub n. 1);
-in data 9/6/2025 è stato comunicato a mezzo pec alla sede territorialmente competente anche CP_2 il modello AP/70, attestante la sussistenza della condizione di non ricovero, giusta quanto si evince dalla documentazione prodotta,
- la sussistenza della condizione di non ricovero gratuito della ricorrente in istituti di lunga degenza o per terapie riabilitative nel periodo successivo alla visita di revisione è confermata anche dalle risultanze della ctu medico-legale espletata nel procedimento definito con il decreto di omologa anzidetto;
-alla data del deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
Ritenuto, quindi, che l' deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente i ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento maturati dal 1° novembre 2023, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, giusta quanto disposto dall'art. 3, comma 5, legge n. 18/1980, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 a decorrere dal
121 giorno successivo a tale data;
Ritenuto che i ratei arretrati per il periodo anzidetto e, dunque, con esclusione di quanto richiesto per ottobre 2023, possono quantificarsi, giusta conteggi allegati al ricorso, in complessivi € 12.603,72;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_2 soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e del D.M. n. 147/2022 e dell'assenza di una fase di trattazione o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna l' a pagare in favore della ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento CP_2 maturati dall'1/11/2023, pari ad € 12.603,72, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
a decorrere dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
OV EL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. OV EL, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.36461/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difeso dall'avv. Carmine Onori giusta procura speciale Parte_1 in atti. ricorso.
RICORRENTE
E
. Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come da ricorso e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 21/10/2025 si è rivolta Parte_1
a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di far accertare il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del
26/10/2023 e per l'effetto condannare l' al pagamento dei relativi ratei, quantificati in CP_2 complessivi € 12.688,72 sino al 31/10/2025, oltre accessori, deducendo che, nonostante la notifica all' in data 24/1/2025 del decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c., che aveva CP_3 accertato la sussistenza del prescritto requisito sanitario, e l'invio in data 9/6/2025 della documentazione attestante la sussistenza della condizione di non ricovero, l'ente non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione;
che non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto notificato a mezzo CP_2 pec sia presso la sede legale sia presso la sede provinciale che presso la sede zonale;
che all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha ribadito che la prestazione non era stata ancora liquidata, sicchè la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
Ritenuto che la domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati, atteso che:
1 -la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 18/1980, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa del 26/10/2023, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 9/1/2025;
-tale decreto è stato notificato a mezzo pec all' in data 24/1/2025 sia presso la sede legale che CP_2 presso la sede provinciale ( v. doc sub n. 1);
-in data 9/6/2025 è stato comunicato a mezzo pec alla sede territorialmente competente anche CP_2 il modello AP/70, attestante la sussistenza della condizione di non ricovero, giusta quanto si evince dalla documentazione prodotta,
- la sussistenza della condizione di non ricovero gratuito della ricorrente in istituti di lunga degenza o per terapie riabilitative nel periodo successivo alla visita di revisione è confermata anche dalle risultanze della ctu medico-legale espletata nel procedimento definito con il decreto di omologa anzidetto;
-alla data del deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
Ritenuto, quindi, che l' deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente i ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento maturati dal 1° novembre 2023, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, giusta quanto disposto dall'art. 3, comma 5, legge n. 18/1980, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 a decorrere dal
121 giorno successivo a tale data;
Ritenuto che i ratei arretrati per il periodo anzidetto e, dunque, con esclusione di quanto richiesto per ottobre 2023, possono quantificarsi, giusta conteggi allegati al ricorso, in complessivi € 12.603,72;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_2 soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e del D.M. n. 147/2022 e dell'assenza di una fase di trattazione o istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna l' a pagare in favore della ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento CP_2 maturati dall'1/11/2023, pari ad € 12.603,72, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
a decorrere dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
OV EL
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