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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/08/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554/2016 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giambattista Parte_1
Mola e Pietro D'Egidio, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Losito, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.432/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 19.01.2016, nel procedimento monitorio iscritto al n. 19068/2015 R.G., con domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 27.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 07.03.2016, Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe
[...]
indicato, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
36.000,00 (oltre interessi e spese della fase monitoria), a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata alla società
creditrice, in occasione della stipula di un contratto preliminare di compravendita, relativo ad un fondo rustico, sito in Mola di Bari,
di proprietà del . Parte_1
pponente, dopo aver eccepito che il mancato avveramento CP_2
della condizione sospensivaera imputabile alla ha Controparte_1
chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo nonché,
in via riconvenzionale, previo accertamento della legittimità del recesso, esercitato ex art. 1385, comma 2, c.c. il riconoscimento del diritto a trattenere quanto ricevuto a titolo di caparra, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
25.09.2016, si è costituita la la quale, dopo aver Controparte_1
eccepito l'infondatezza sia dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale, ha concluso chiedendo il rigetto sia dell'opposizione sia della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Espletato l'interrogatorio formale, deferito alla parte opponente, all'udienza del 27.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione
2 scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per seguenti motivi.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Nel caso di specie è incontestato tra le parti, oltre che provato, in via documentale che:
1) con contratto preliminare, redatto per atto pubblico notarile del 09.02.2012, registrato il 22.02.2012,
[...]
si è obbligato a vendere alla Parte_1 CP_1
la piena proprietà del fondo rustico, sito in agro
[...]
di Mola di Bari alla contrada “Cocevola”, come identificato catastalmente all'art.1 del contratto;
2) il prezzo per la compravendita veniva pattuito in €
3 90.000,00, di cui € 36.000,00, versati dal promissario acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, ed i restanti € 54.000,00, alla sottoscrizione del contratto definitivo;
3) l'efficacia del contratto era sospensivamente condizionata alla modifica da pate del Comune di Mola di Bari della destinazione del suolo, promesso in vendita, da quella attuale in quella industriale, artigianale e commerciale ed al conseguente rilascio da parte del Comune del permesso di costruire, relativo ad un capannone ad uso commerciale entro il termine essenziale del 30.06.2013;
4) la predetta condizione non si è mai verificata.
II.
5-Ciò posto, l'opponente ha eccepito che, essendo il mancato avveramento della condizione imputabile esclusivamente alla CP_3
, la quale non si era mai attivata né per richiedere il
[...]
permesso di costruire né per il cambio della destinazione d'uso, la stessa non ha diritto a richiedere al promittente venditore la restituzione della caparra confirmatoria.
II.
6-L'eccezione è infondata.
II.
7-Deve, in particolare, osservarsi che l'art.3 del contratto nel prevedere che la somma di € 36.000,00, versata dal promissario acquirente al promittente venditore verrà imputata al prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1385, comma 1, c.c. “con la precisazione che in caso di inadempimento della parte promittente acquirente
l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra mentre il caso di inadempimento della parte promittente venditrice, l'altra può recedere dal contratto e richiedere della caparra” fa salvo, tuttavia, “quanto disciplinato dall'art. 6 del contratto che non determina l'inadempimento di nessuna delle parti”.
4 II.
8-L'art. 6 del contratto, rubricato “CONDIZIONE SOSPENSIVA” stabilisce, a sua volta, al sesto periodo che “in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva, dato dal mancato rilascio del predetto permesso di costruire da parte del Comune di Bari entro il predetto termine, il presente contratto non produrrà effetto in modo definitivo” e nell'ultimo periodo che “in caso di mancata stipula del contratto definitivo per il non verificarsi della condizione sospensiva, la parte promittente venditrice restituirà alla parte promissaria acquirente la somma ricevuta a titolo di caparra senza interessi di ogni sorta e senza che le parti abbiano nulla a pretendere reciprocamente”.
II.
9-Dal chiaro tenore delle pattuizioni contrattuali si evince, pertanto, che le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, pur prevedendo che la somma di € 36.000,00, versata dal promissario acquirente al promittente venditore, costituisce una caparra confirmatoria, hanno, tuttavia, precisato che, in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine essenziale del 30.06.2013, risolvendosi il contratto di diritto ed automaticamente, il promittente venditore è tenuto a restituire la caparra confirmatoria, ricevuta dal promissario acquirente a prescindere dalla circostanza che il mancato avveramento, della condizione sia imputabile o meno a quest'ultimo.
II.10-Tale conclusione è avvalorata dall'inciso contenuto, nell'art. 3, nel quale le parti hanno fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, precisando, peraltro, che il mancato avveramento della condizione non determina inadempimento di nessuna delle parti.
II.11-Orbene, rilevato a norma dell'art. 1367 c.c. “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” deve evidenziarsi che, diversamente
5 opinando, non avrebbe alcun senso né il richiamo all'art. 6 del contratto nella parte in cui stabilisce che in caso di mancato avveramento della condizione il promittente venditore è tenuto, in ogni caso, alla restituzione della caparra confirmatoria, né la precisazione, contenuta nell'art. 3 del contratto, nella parte in cui è espressamente previsto che il mancato avveramento della condizione non determina inadempimento di nessuna delle parti.
II.12-Essendosi, pertanto, il contratto risolto di diritto a seguito del mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine essenziale previsto dal contratto, il promittente venditore
è tenuto alla restituzione della caparra, essendo irrilevante, ai fini della decisione, accertare se il mancato avveramento della condizione sia imputabile o meno al promittente venditore, avendo le parti espressamene stabilito che tale il mancato avveramento dell'evento, dedotto in condizione, non determina inadempimento di nessuna delle parti.
II.13-L'opposizione, essendo infondata, deve essere, pertanto, rigettata.
III.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, deve essere, infine, rigettata la domanda con la quale l'opponente ha chiesto, previo accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c. il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra.
III.
2-Rimarcato, infatti, che il mancato avveramento della condizione, entro il termine essenziale, determina l'automatica risoluzione del contratto, deve evidenziarsi che, per un verso, non
è possibile esercitare il diritto di recesso allorquando il contratto si è già risolto automaticamente e, per altro verso, che la caducazione del vincolo contrattuale implica ex art. 6 del contratto l'obbligo per il promittente venditore di restituire quanto ricevuto
6 dalla controparte a titolo di caparra confirmatoria, a prescindere dalle ragioni per le quali l'evento, dedotto in condizione, non si
è verificato.
IV.
1-Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare
si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-
mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di
liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi
in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo
alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale
data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi
non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della
liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da
parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda monitoria, pari ad € 36.000,00.
IV.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati, in ragione delle questioni giuridiche trattate ai valori medi, fatta eccezione per quelli della fase istruttoria che si reputa equo ridurre del 50%, essendo consistita esclusivamente nell'espletamento dell'interrogatorio formale, deferito all'opponente.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
7 Parte_2
[...]
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 2.905,00 // 2.905,00
Totale € 6.713,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data Parte_1
07.03.2016 nei confronti di avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n.432/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data
19.01.2016, nel procedimento monitorio iscritto al n. 19068/2015
R.G., nonché sulla domanda riconvenzionale presentata dall'opponente nei confronti dell'opposto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.432/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 19.01.2016, nel procedimento monitorio iscritto al n. 19068/2015 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da DI
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_1
D. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
6.713,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 01.08.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
8
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554/2016 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giambattista Parte_1
Mola e Pietro D'Egidio, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Losito, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.432/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 19.01.2016, nel procedimento monitorio iscritto al n. 19068/2015 R.G., con domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 27.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 07.03.2016, Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe
[...]
indicato, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
36.000,00 (oltre interessi e spese della fase monitoria), a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata alla società
creditrice, in occasione della stipula di un contratto preliminare di compravendita, relativo ad un fondo rustico, sito in Mola di Bari,
di proprietà del . Parte_1
pponente, dopo aver eccepito che il mancato avveramento CP_2
della condizione sospensivaera imputabile alla ha Controparte_1
chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo nonché,
in via riconvenzionale, previo accertamento della legittimità del recesso, esercitato ex art. 1385, comma 2, c.c. il riconoscimento del diritto a trattenere quanto ricevuto a titolo di caparra, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
25.09.2016, si è costituita la la quale, dopo aver Controparte_1
eccepito l'infondatezza sia dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale, ha concluso chiedendo il rigetto sia dell'opposizione sia della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Espletato l'interrogatorio formale, deferito alla parte opponente, all'udienza del 27.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione
2 scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per seguenti motivi.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Nel caso di specie è incontestato tra le parti, oltre che provato, in via documentale che:
1) con contratto preliminare, redatto per atto pubblico notarile del 09.02.2012, registrato il 22.02.2012,
[...]
si è obbligato a vendere alla Parte_1 CP_1
la piena proprietà del fondo rustico, sito in agro
[...]
di Mola di Bari alla contrada “Cocevola”, come identificato catastalmente all'art.1 del contratto;
2) il prezzo per la compravendita veniva pattuito in €
3 90.000,00, di cui € 36.000,00, versati dal promissario acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, ed i restanti € 54.000,00, alla sottoscrizione del contratto definitivo;
3) l'efficacia del contratto era sospensivamente condizionata alla modifica da pate del Comune di Mola di Bari della destinazione del suolo, promesso in vendita, da quella attuale in quella industriale, artigianale e commerciale ed al conseguente rilascio da parte del Comune del permesso di costruire, relativo ad un capannone ad uso commerciale entro il termine essenziale del 30.06.2013;
4) la predetta condizione non si è mai verificata.
II.
5-Ciò posto, l'opponente ha eccepito che, essendo il mancato avveramento della condizione imputabile esclusivamente alla CP_3
, la quale non si era mai attivata né per richiedere il
[...]
permesso di costruire né per il cambio della destinazione d'uso, la stessa non ha diritto a richiedere al promittente venditore la restituzione della caparra confirmatoria.
II.
6-L'eccezione è infondata.
II.
7-Deve, in particolare, osservarsi che l'art.3 del contratto nel prevedere che la somma di € 36.000,00, versata dal promissario acquirente al promittente venditore verrà imputata al prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1385, comma 1, c.c. “con la precisazione che in caso di inadempimento della parte promittente acquirente
l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra mentre il caso di inadempimento della parte promittente venditrice, l'altra può recedere dal contratto e richiedere della caparra” fa salvo, tuttavia, “quanto disciplinato dall'art. 6 del contratto che non determina l'inadempimento di nessuna delle parti”.
4 II.
8-L'art. 6 del contratto, rubricato “CONDIZIONE SOSPENSIVA” stabilisce, a sua volta, al sesto periodo che “in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva, dato dal mancato rilascio del predetto permesso di costruire da parte del Comune di Bari entro il predetto termine, il presente contratto non produrrà effetto in modo definitivo” e nell'ultimo periodo che “in caso di mancata stipula del contratto definitivo per il non verificarsi della condizione sospensiva, la parte promittente venditrice restituirà alla parte promissaria acquirente la somma ricevuta a titolo di caparra senza interessi di ogni sorta e senza che le parti abbiano nulla a pretendere reciprocamente”.
II.
9-Dal chiaro tenore delle pattuizioni contrattuali si evince, pertanto, che le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, pur prevedendo che la somma di € 36.000,00, versata dal promissario acquirente al promittente venditore, costituisce una caparra confirmatoria, hanno, tuttavia, precisato che, in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine essenziale del 30.06.2013, risolvendosi il contratto di diritto ed automaticamente, il promittente venditore è tenuto a restituire la caparra confirmatoria, ricevuta dal promissario acquirente a prescindere dalla circostanza che il mancato avveramento, della condizione sia imputabile o meno a quest'ultimo.
II.10-Tale conclusione è avvalorata dall'inciso contenuto, nell'art. 3, nel quale le parti hanno fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, precisando, peraltro, che il mancato avveramento della condizione non determina inadempimento di nessuna delle parti.
II.11-Orbene, rilevato a norma dell'art. 1367 c.c. “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” deve evidenziarsi che, diversamente
5 opinando, non avrebbe alcun senso né il richiamo all'art. 6 del contratto nella parte in cui stabilisce che in caso di mancato avveramento della condizione il promittente venditore è tenuto, in ogni caso, alla restituzione della caparra confirmatoria, né la precisazione, contenuta nell'art. 3 del contratto, nella parte in cui è espressamente previsto che il mancato avveramento della condizione non determina inadempimento di nessuna delle parti.
II.12-Essendosi, pertanto, il contratto risolto di diritto a seguito del mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine essenziale previsto dal contratto, il promittente venditore
è tenuto alla restituzione della caparra, essendo irrilevante, ai fini della decisione, accertare se il mancato avveramento della condizione sia imputabile o meno al promittente venditore, avendo le parti espressamene stabilito che tale il mancato avveramento dell'evento, dedotto in condizione, non determina inadempimento di nessuna delle parti.
II.13-L'opposizione, essendo infondata, deve essere, pertanto, rigettata.
III.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, deve essere, infine, rigettata la domanda con la quale l'opponente ha chiesto, previo accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c. il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra.
III.
2-Rimarcato, infatti, che il mancato avveramento della condizione, entro il termine essenziale, determina l'automatica risoluzione del contratto, deve evidenziarsi che, per un verso, non
è possibile esercitare il diritto di recesso allorquando il contratto si è già risolto automaticamente e, per altro verso, che la caducazione del vincolo contrattuale implica ex art. 6 del contratto l'obbligo per il promittente venditore di restituire quanto ricevuto
6 dalla controparte a titolo di caparra confirmatoria, a prescindere dalle ragioni per le quali l'evento, dedotto in condizione, non si
è verificato.
IV.
1-Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare
si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-
mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di
liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi
in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo
alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale
data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi
non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della
liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da
parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda monitoria, pari ad € 36.000,00.
IV.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati, in ragione delle questioni giuridiche trattate ai valori medi, fatta eccezione per quelli della fase istruttoria che si reputa equo ridurre del 50%, essendo consistita esclusivamente nell'espletamento dell'interrogatorio formale, deferito all'opponente.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
7 Parte_2
[...]
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 2.905,00 // 2.905,00
Totale € 6.713,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data Parte_1
07.03.2016 nei confronti di avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n.432/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data
19.01.2016, nel procedimento monitorio iscritto al n. 19068/2015
R.G., nonché sulla domanda riconvenzionale presentata dall'opponente nei confronti dell'opposto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.432/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data 19.01.2016, nel procedimento monitorio iscritto al n. 19068/2015 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da DI
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_1
D. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
6.713,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 01.08.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
8