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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 197/2025 R.G. di appello alla sentenza n. 1023/2025 del Tribunale di Taranto, pendente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caroli Casavola;
Parte_1
- appellante -
e rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Sardano e dall'Avv. Teresa Controparte_1 Indiveri;
- appellato –
- con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
- interventore ex lege -
All'udienza del 14.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti esposte nell'atto di appello e nella comparsa di risposta a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 29.11.2023 proponeva domanda di separazione giudiziale Parte_1 con addebito nei confronti del coniuge , con cui era coniugata dal Controparte_1 21/09/1998, allegando che l'unione matrimoniale si era ormai deteriorata da almeno dieci a causa dei comportamenti del marito contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio. Nello specifico l'appellante allegava che il coniuge era propenso a frequentazioni con altre donne di cui dava ampia pubblicità attraverso la pubblicazione di fotografie sui propri canali social, talvolta anche ritraenti scambi di effusioni intime come baci o abbracci affettuosi con altre donne,
Pag. 1 di 5 tutte debitamente prodotte in giudizio dalla ricorrente;
che tale comportamento era stata la causa principale della crisi coniugale che avrebbe portato a una prima separazione di fatto intervenuta nel 2013; che a seguito di tale crisi le era stata diagnosticata una “depressione reattiva” come risulta da un primo certificato dell'Ospedale Moscati del 14.10.2013, e successive consulenze specialistiche in materia psicoterapeutica;
che a distanza di alcuni anni vi era stata una riconciliazione, ma di breve durata, perdurando il comportamento infedele del marito;
che in tale periodo le veniva anche diagnosticato un carcinoma al seno, poi asportato il 24.04.2018, cui seguiva una delicata terapia oncologica, e subiva anche un aggravamento della pregressa condizione depressiva in “depressione endoreattiva severa”, cui si accompagnarono scompensi ipertensivi e cardiologici;
che a fronte di tutto il suesposto quadro clinico, alla parte veniva anche riconosciuta l'invalidità permanente della propria capacità lavorativa al 75%, con attribuzione di una pensione di 313,00 euro mensili. La concludeva per la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità al Parte_1 marito, per l'assegnazione della casa coniugale, per l'apposizione a carico del marito dell'assegno di mantenimento non inferiore a euro 1.000,00 e di contributo non inferiore al 70% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio il chiedendo, a sua volta, l'addebito della separazione CP_1 alla moglie, indicando nella condotta di vita di quest'ultima la ragione della crisi coniugale. Il
[...]
allegava come la moglie fosse sovente dedita a viaggiare da sola, e spesso omettendo CP_1 di rientrare a pernottare presso l'abitazione comune, tenendo sempre un comportamento caratterizzato da disaffezione e distacco verso il marito, al punto da giungere a rifiutare di dormire nello stesso letto. Confermava che la crisi coniugale risaliva ad almeno dieci anni prima, pur avendo tentato il marito di esserle vicino, anche nel percorso terapeutico oncologico intrapreso dalla . Parte_1
Negava valore, tuttavia, alle certificazioni mediche attestanti lo stato depressivo, rilevando come tale diagnosi riporterebbe esclusivamente quanto riferito unilateralmente dalla moglie circa la riconducibilità della patologia alla vicenda familiare. Sotto il profilo economico, il deduceva di essere percettore di un reddito di CP_1 circa 2.100 euro mensili, su cui graverebbero le spese del mutuo per la casa comune, e gli oneri per il proprio mantenimento;
contestava la domanda di contribuzione economica, allegando lo svolgimento di lavori “a nero” da parte della , la sua possidenza di importanti sostanze Parte_1 economiche in ragione di recenti lasciti ereditari e la disponibilità da parte di questa di beni di lusso, come due cavalli presenti in un complesso rurale in agro di Martina, di proprietà della madre. Concludeva quindi chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie, l'assegnazione a sé della casa coniugale (avendo la moglie la disponibilità della ricordata abitazione della madre, e non avendo la coppia generato figli), l'addebito alla moglie della metà dei residui ratei di mutuo, oltre spese condominiali e di utenze al 100%, nessun assegno di mantenimento (essendo la parte munita di capacità lavorativa, come dimostrerebbe lo svolgimento di lavoro “a nero” da parte sua), nessun contributo per spese straordinarie. Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza fuori udienza il Tribunale assegnava alla ricorrente un assegno mensile di euro 200,00, che poi veniva elevato da questa Corte di Appello, a seguito di reclamo ex art. 473 bis.24 cpc proposto dalla , nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili. Istruita la causa mediante acquisizione di informative reddituali ed economiche presso la Guardia di Finanza, il Tribunale emetteva la sentenza appellata con la quale pronunciava la separazione senza addebito, dando atto del mancato raggiungimento della prova nel nesso causale tra la rottura dell'affectio coniugalis e le condotte attribuibili all'uno o all'altro coniuge, della prova della mancata assistenza della da parte e della prova della Parte_1 CP_1 correlazione causale tra le patologie diagnosticate alla e il contegno del marito;
con la Parte_1
Pag. 2 di 5 sentenza il tribunale poneva a carico del e a favore della un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento di 500,00 euro mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Con ricorso depositato il 5.06.2025 la proponeva appello. Si costituiva nel giudizio Parte_1 di appello il limitandosi a chiedere il rigetto dei motivi di gravame della . CP_1 Parte_1 Interveniva, altresì, il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Taranto chiedendo il rigetto dell'appello.
Con il primo motivo di appello la lamenta che il tribunale abbia ritenuto la Parte_1 documentazione prodotta, nello specifico le foto pubblicate sui social che immortalavano il marito con altre donne e intento anche a baciare altra donna, non sufficiente a provare la relazione extraconiugale del coniuge, al fine dell'addebito della separazione. Il motivo di appello, con cui si allega in sostanza l'errata valutazione delle fotografie e immagini pubblicate sui social al fine di dimostrare la relazione extraconiugale del coniuge, così come nello specifico articolato dalla , non è condivisibile. Parte_1 Se è vero infatti che il tribunale ha ritenuto che delle fotografie prodotte dalla per Parte_1 provare la relazione extraconiugale del marito solo due “appaiono equivoche in quanto riprenderebbero il resistente a baciare un'altra donna” (v. sentenza alla pag. 3) e tale valutazione appare errata perché tali immagini (il marito che bacia altra donna), secondo la comune esperienza, sono dimostrazione certa della violazione dell'obbligo di fedeltà (in tal senso, per le foto che riproducono il coniuge in scene di intimità con altra donna, Cass. civ. sez. VI 24.02.2020 n. 4899), è pur vero tuttavia che il tribunale ha fondato il rigetto dell'istanza di addebito a carico del
[...]
sulla inidoneità della detta condotta a determinare la crisi coniugale, non essendo state CP_1 le fotografie collocate nel tempo, risalendo la crisi coniugale a dieci anni prima e sopraggiunta dopo una precedente separazione di fatto (v. sentenza alla pag. 3). Il tribunale ha escluso l'addebito a carico del marito perchè ha ritenuto non provato il nesso causale tra la condotta del marito e la rottura della affecio coniugalis (v. sentenza, alla pag. 3). L'appellante, diversamente, ha argomentato e lamentato che “il tribunale non ha ritenuto sufficiente la documentazione anche fotografica prodotta”, non considerando - l'appellante - che il rigetto della richiesta di addebito è stato fondato su altra ragione e su altre argomentazioni (mancanza di prova del nesso causale tra la condotta del marito e la rottura della affecio coniugalis), non oggetto del motivo di appello. Questo, pertanto, si fonda su argomentazione non idonea ad inficiare la pronuncia del tribunale sul punto (l'addebito).
Con il secondo motivo di appello la allega l'erroneità della valutazione, da parte Parte_1 del tribunale, di inidoneità della certificazione medica a provare il nesso causale tra le condizioni di salute della ricorrente e la condotta del . Aggiunge l'appellante che se avesse CP_1 ritenuto tale certificazione medica non idonea a provare tale nesso, il tribunale avrebbe potuto disporre c.t.u. medica. Il motivo di appello non è condivisibile. Si rileva infatti che le certificazioni mediche prodotte dalla indicano un rapporto Parte_1 causale tra il suo stato psichico - neurologico e la crisi del rapporto coniugale, senza tuttavia specificare quali sarebbero gli elementi scientifici da cui desumere tale nesso causale. I medici e la psicologa hanno evidentemente reso valutazioni generiche e fondate sulle mere dichiarazioni della , non su dati tecnico-scientifici. Peraltro, peraltro lo stato depressivo della Parte_1
potrebbe essere anche effetto delle altre patologie da cui è affetta. Si condivide pertanto Parte_1 la conclusione del tribunale di non dimostrazione del nesso causale tra la condotta del marito (e la conseguente crisi coniugale) e lo stato di salute della . Parte_1 Né può in questa sede la lagnarsi della mancata ammissione di c.t.u. medica da Parte_1 parte del tribunale poiché in primo grado, come dalla stessa ammesso (v. appello, alla pag. 15), mai è stata avanzata tale richiesta, neppure in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado.
Pag. 3 di 5 Con il terzo motivo di appello la allega e lamenta che il tribunale le ha riconosciuto Parte_1 l'assegno di € 500,00 già stabilito in sede di reclamo ex art. 473 bis. 24. da questa Corte quando andava a cumularsi con l'assegno per invalidità civile di € 313,00 al mese dalla stessa goduto, omettendo di valutare (il tribunale) in sentenza che nelle more del giudizio l' aveva revocato CP_2 detto assegno. Per tale ragione, venuto meno l'assegno per l'invalidità civile, quello di separazione riconosciuto dal tribunale non sarebbe sufficiente per le esigenze di vita della deducente. Il motivo di appello, con cui nella sostanza si allega la violazione dell'art. 156 c.c. per inadeguatezza dell'assegno per il mantenimento della ricorrente, non è condivisibile. Premesso che la revoca dell'assegno di invalidità civile, come risulta dalla comunicazione prodotta dalla in primo grado, è conseguita alla riduzione della percentuale di CP_2 Parte_1 invalidità, si ritiene che residui una capacità lavorativa della , tanto da dedicarsi la stessa Parte_1 ad attività di recupero di animali randagi. Se è vero, dunque, che l'assegno è stato revocato, la revoca è dovuta al fatto che la ha recuperato una maggiore capacità lavorativa. E la Parte_1 attività di assistenza e cura degli animali randagi conferma tale capacità lavorativa residua della
.
Parte_1 Il tribunale, peraltro, ha rilevato che le fatture emesse per prestazioni relative agli animali e acquisite in primo grado sono intestate alla e non all'associazione di volontariato per la
Parte_1 quale la stessa ha dichiarato di collaborare, così come il tribunale ha fatto notare che la
Parte_1 non ha documentato come e con quali offerte ha coperto le spese sostenute per la cura degli animali (e documentate dal ). Tali circostanze dimostrano che l'attività di cura degli animali CP_1 è esercitata in proprio dalla e tale attività comporta delle entrate per la medesima.
Parte_1 Il tribunale ha inoltre valorizzato i movimenti di denaro sulle due carte Postepay e gli accrediti per ricarica ivi effettuati, diversi dagli accrediti dell'assegno di invalidità civile e di non documentata provenienza. Tali elementi portano a ritenere che, come valutato dal tribunale, la abbia altre
Parte_1 risorse economiche. E anche se ritenute dal tribunale esigue e precarie, comunque le stesse non possono non avere un'incidenza sull'assegno di separazione, nel senso di ridurne quanto meno lo importo. Viceversa, se non fossero state precarie ed esigue, avrebbero avuto l'effetto di escludere il contributo al mantenimento del coniuge. La maggiore capacità lavorativa residua della , lo svolgimento di un'attività e la
Parte_1 disponibilità, comunque, di altre risorse economiche giustificano l'assegno nell'importo di 500,00 euro mensili, anche senza l'assegno di invalidità civile.
Con il quarto motivo di appello la allega l'omessa pronuncia del tribunale sulla Parte_1 sua richiesta di riconoscimento dell'obbligo del di contribuire alle spese CP_1 straordinarie della ricorrente. Il motivo di appello non è condivisibile. Diversamente dall'obbligo di mantenimento dei figli, per i quali la quota di contribuzione di ciascuno dei genitori va stabilita anche con riferimento alle spese straordinarie dovendo i genitori contribuire ciascuno in proporzione alle loro sostanze ex art. 316 bis c. I c.c., per la contribuzione di un coniuge in favore dell'altro in sede di separazione non vi sono proporzioni da rispettare e una ripartizione interna che impongano di stabilire la quota di partecipazione di un coniuge alle spese straordinarie (cioè quelle spese rese necessarie da esigenze imprevedibili) dell'altro. Resta fermo che, qualora le esigenze e le spese del coniuge avente diritto all'assegno di separazione aumentino, l'avente diritto ha possibilità di agire per l'aumento dell'assegno, ex art. 156 ultimo comma c.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Pag. 4 di 5
Considerato che
l'appello è stato indotto anche dalla condotta dell'appellato che nulla ha dedotto in primo grado in modo specifico sulla violazione da parte sua dell'obbligo di fedeltà allegato e documentato dalla e sulla questione delle spese straordinarie per le quali la Parte_1 Parte_1 ha chiesto il contributo del coniuge, considerata la novità della questione del contributo per spese straordinarie, è giustificata la compensazione per metà delle spese di lite di appello. Per l'altra metà, da liquidarsi secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. 55, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), con la condanna della al rimborso, con distrazione a favore Parte_1 dei difensori che ne hanno fatto istanza (v. comparsa di risposta). I compensi vanno liquidati con riferimento a tre fasi dovendosi escludere quella di trattazione e/o istruzione. Questa Corte, infatti, intende dare continuità ai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in base ai quali non spettano i compensi per detta fase “… nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali» (Cass. civ. sez. III 19/09/2025 n. 25664). Di tal che, avendo le parti effettuato nell'unica udienza tenutasi un generico richiamo ai propri scritti difensivi (v. verbale d'udienza del 14.11.2025), il compenso per la fase di istruttoria e/o trattazione va escluso dalla liquidazione e dal rimborso.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo della di versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 1023/2025 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato il 5.06.2025, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) compensa per la metà le spese di lite di appello;
per l'altra metà condanna Parte_1
a rimborsare a € 1.736,50 per compensi di avvocato, oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Alberto Sardano e Teresa Indiveri.
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Luca Bovino)
Pag. 5 di 5
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 197/2025 R.G. di appello alla sentenza n. 1023/2025 del Tribunale di Taranto, pendente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caroli Casavola;
Parte_1
- appellante -
e rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Sardano e dall'Avv. Teresa Controparte_1 Indiveri;
- appellato –
- con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
- interventore ex lege -
All'udienza del 14.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti esposte nell'atto di appello e nella comparsa di risposta a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 29.11.2023 proponeva domanda di separazione giudiziale Parte_1 con addebito nei confronti del coniuge , con cui era coniugata dal Controparte_1 21/09/1998, allegando che l'unione matrimoniale si era ormai deteriorata da almeno dieci a causa dei comportamenti del marito contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio. Nello specifico l'appellante allegava che il coniuge era propenso a frequentazioni con altre donne di cui dava ampia pubblicità attraverso la pubblicazione di fotografie sui propri canali social, talvolta anche ritraenti scambi di effusioni intime come baci o abbracci affettuosi con altre donne,
Pag. 1 di 5 tutte debitamente prodotte in giudizio dalla ricorrente;
che tale comportamento era stata la causa principale della crisi coniugale che avrebbe portato a una prima separazione di fatto intervenuta nel 2013; che a seguito di tale crisi le era stata diagnosticata una “depressione reattiva” come risulta da un primo certificato dell'Ospedale Moscati del 14.10.2013, e successive consulenze specialistiche in materia psicoterapeutica;
che a distanza di alcuni anni vi era stata una riconciliazione, ma di breve durata, perdurando il comportamento infedele del marito;
che in tale periodo le veniva anche diagnosticato un carcinoma al seno, poi asportato il 24.04.2018, cui seguiva una delicata terapia oncologica, e subiva anche un aggravamento della pregressa condizione depressiva in “depressione endoreattiva severa”, cui si accompagnarono scompensi ipertensivi e cardiologici;
che a fronte di tutto il suesposto quadro clinico, alla parte veniva anche riconosciuta l'invalidità permanente della propria capacità lavorativa al 75%, con attribuzione di una pensione di 313,00 euro mensili. La concludeva per la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità al Parte_1 marito, per l'assegnazione della casa coniugale, per l'apposizione a carico del marito dell'assegno di mantenimento non inferiore a euro 1.000,00 e di contributo non inferiore al 70% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio il chiedendo, a sua volta, l'addebito della separazione CP_1 alla moglie, indicando nella condotta di vita di quest'ultima la ragione della crisi coniugale. Il
[...]
allegava come la moglie fosse sovente dedita a viaggiare da sola, e spesso omettendo CP_1 di rientrare a pernottare presso l'abitazione comune, tenendo sempre un comportamento caratterizzato da disaffezione e distacco verso il marito, al punto da giungere a rifiutare di dormire nello stesso letto. Confermava che la crisi coniugale risaliva ad almeno dieci anni prima, pur avendo tentato il marito di esserle vicino, anche nel percorso terapeutico oncologico intrapreso dalla . Parte_1
Negava valore, tuttavia, alle certificazioni mediche attestanti lo stato depressivo, rilevando come tale diagnosi riporterebbe esclusivamente quanto riferito unilateralmente dalla moglie circa la riconducibilità della patologia alla vicenda familiare. Sotto il profilo economico, il deduceva di essere percettore di un reddito di CP_1 circa 2.100 euro mensili, su cui graverebbero le spese del mutuo per la casa comune, e gli oneri per il proprio mantenimento;
contestava la domanda di contribuzione economica, allegando lo svolgimento di lavori “a nero” da parte della , la sua possidenza di importanti sostanze Parte_1 economiche in ragione di recenti lasciti ereditari e la disponibilità da parte di questa di beni di lusso, come due cavalli presenti in un complesso rurale in agro di Martina, di proprietà della madre. Concludeva quindi chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie, l'assegnazione a sé della casa coniugale (avendo la moglie la disponibilità della ricordata abitazione della madre, e non avendo la coppia generato figli), l'addebito alla moglie della metà dei residui ratei di mutuo, oltre spese condominiali e di utenze al 100%, nessun assegno di mantenimento (essendo la parte munita di capacità lavorativa, come dimostrerebbe lo svolgimento di lavoro “a nero” da parte sua), nessun contributo per spese straordinarie. Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza fuori udienza il Tribunale assegnava alla ricorrente un assegno mensile di euro 200,00, che poi veniva elevato da questa Corte di Appello, a seguito di reclamo ex art. 473 bis.24 cpc proposto dalla , nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili. Istruita la causa mediante acquisizione di informative reddituali ed economiche presso la Guardia di Finanza, il Tribunale emetteva la sentenza appellata con la quale pronunciava la separazione senza addebito, dando atto del mancato raggiungimento della prova nel nesso causale tra la rottura dell'affectio coniugalis e le condotte attribuibili all'uno o all'altro coniuge, della prova della mancata assistenza della da parte e della prova della Parte_1 CP_1 correlazione causale tra le patologie diagnosticate alla e il contegno del marito;
con la Parte_1
Pag. 2 di 5 sentenza il tribunale poneva a carico del e a favore della un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento di 500,00 euro mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Con ricorso depositato il 5.06.2025 la proponeva appello. Si costituiva nel giudizio Parte_1 di appello il limitandosi a chiedere il rigetto dei motivi di gravame della . CP_1 Parte_1 Interveniva, altresì, il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Taranto chiedendo il rigetto dell'appello.
Con il primo motivo di appello la lamenta che il tribunale abbia ritenuto la Parte_1 documentazione prodotta, nello specifico le foto pubblicate sui social che immortalavano il marito con altre donne e intento anche a baciare altra donna, non sufficiente a provare la relazione extraconiugale del coniuge, al fine dell'addebito della separazione. Il motivo di appello, con cui si allega in sostanza l'errata valutazione delle fotografie e immagini pubblicate sui social al fine di dimostrare la relazione extraconiugale del coniuge, così come nello specifico articolato dalla , non è condivisibile. Parte_1 Se è vero infatti che il tribunale ha ritenuto che delle fotografie prodotte dalla per Parte_1 provare la relazione extraconiugale del marito solo due “appaiono equivoche in quanto riprenderebbero il resistente a baciare un'altra donna” (v. sentenza alla pag. 3) e tale valutazione appare errata perché tali immagini (il marito che bacia altra donna), secondo la comune esperienza, sono dimostrazione certa della violazione dell'obbligo di fedeltà (in tal senso, per le foto che riproducono il coniuge in scene di intimità con altra donna, Cass. civ. sez. VI 24.02.2020 n. 4899), è pur vero tuttavia che il tribunale ha fondato il rigetto dell'istanza di addebito a carico del
[...]
sulla inidoneità della detta condotta a determinare la crisi coniugale, non essendo state CP_1 le fotografie collocate nel tempo, risalendo la crisi coniugale a dieci anni prima e sopraggiunta dopo una precedente separazione di fatto (v. sentenza alla pag. 3). Il tribunale ha escluso l'addebito a carico del marito perchè ha ritenuto non provato il nesso causale tra la condotta del marito e la rottura della affecio coniugalis (v. sentenza, alla pag. 3). L'appellante, diversamente, ha argomentato e lamentato che “il tribunale non ha ritenuto sufficiente la documentazione anche fotografica prodotta”, non considerando - l'appellante - che il rigetto della richiesta di addebito è stato fondato su altra ragione e su altre argomentazioni (mancanza di prova del nesso causale tra la condotta del marito e la rottura della affecio coniugalis), non oggetto del motivo di appello. Questo, pertanto, si fonda su argomentazione non idonea ad inficiare la pronuncia del tribunale sul punto (l'addebito).
Con il secondo motivo di appello la allega l'erroneità della valutazione, da parte Parte_1 del tribunale, di inidoneità della certificazione medica a provare il nesso causale tra le condizioni di salute della ricorrente e la condotta del . Aggiunge l'appellante che se avesse CP_1 ritenuto tale certificazione medica non idonea a provare tale nesso, il tribunale avrebbe potuto disporre c.t.u. medica. Il motivo di appello non è condivisibile. Si rileva infatti che le certificazioni mediche prodotte dalla indicano un rapporto Parte_1 causale tra il suo stato psichico - neurologico e la crisi del rapporto coniugale, senza tuttavia specificare quali sarebbero gli elementi scientifici da cui desumere tale nesso causale. I medici e la psicologa hanno evidentemente reso valutazioni generiche e fondate sulle mere dichiarazioni della , non su dati tecnico-scientifici. Peraltro, peraltro lo stato depressivo della Parte_1
potrebbe essere anche effetto delle altre patologie da cui è affetta. Si condivide pertanto Parte_1 la conclusione del tribunale di non dimostrazione del nesso causale tra la condotta del marito (e la conseguente crisi coniugale) e lo stato di salute della . Parte_1 Né può in questa sede la lagnarsi della mancata ammissione di c.t.u. medica da Parte_1 parte del tribunale poiché in primo grado, come dalla stessa ammesso (v. appello, alla pag. 15), mai è stata avanzata tale richiesta, neppure in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado.
Pag. 3 di 5 Con il terzo motivo di appello la allega e lamenta che il tribunale le ha riconosciuto Parte_1 l'assegno di € 500,00 già stabilito in sede di reclamo ex art. 473 bis. 24. da questa Corte quando andava a cumularsi con l'assegno per invalidità civile di € 313,00 al mese dalla stessa goduto, omettendo di valutare (il tribunale) in sentenza che nelle more del giudizio l' aveva revocato CP_2 detto assegno. Per tale ragione, venuto meno l'assegno per l'invalidità civile, quello di separazione riconosciuto dal tribunale non sarebbe sufficiente per le esigenze di vita della deducente. Il motivo di appello, con cui nella sostanza si allega la violazione dell'art. 156 c.c. per inadeguatezza dell'assegno per il mantenimento della ricorrente, non è condivisibile. Premesso che la revoca dell'assegno di invalidità civile, come risulta dalla comunicazione prodotta dalla in primo grado, è conseguita alla riduzione della percentuale di CP_2 Parte_1 invalidità, si ritiene che residui una capacità lavorativa della , tanto da dedicarsi la stessa Parte_1 ad attività di recupero di animali randagi. Se è vero, dunque, che l'assegno è stato revocato, la revoca è dovuta al fatto che la ha recuperato una maggiore capacità lavorativa. E la Parte_1 attività di assistenza e cura degli animali randagi conferma tale capacità lavorativa residua della
.
Parte_1 Il tribunale, peraltro, ha rilevato che le fatture emesse per prestazioni relative agli animali e acquisite in primo grado sono intestate alla e non all'associazione di volontariato per la
Parte_1 quale la stessa ha dichiarato di collaborare, così come il tribunale ha fatto notare che la
Parte_1 non ha documentato come e con quali offerte ha coperto le spese sostenute per la cura degli animali (e documentate dal ). Tali circostanze dimostrano che l'attività di cura degli animali CP_1 è esercitata in proprio dalla e tale attività comporta delle entrate per la medesima.
Parte_1 Il tribunale ha inoltre valorizzato i movimenti di denaro sulle due carte Postepay e gli accrediti per ricarica ivi effettuati, diversi dagli accrediti dell'assegno di invalidità civile e di non documentata provenienza. Tali elementi portano a ritenere che, come valutato dal tribunale, la abbia altre
Parte_1 risorse economiche. E anche se ritenute dal tribunale esigue e precarie, comunque le stesse non possono non avere un'incidenza sull'assegno di separazione, nel senso di ridurne quanto meno lo importo. Viceversa, se non fossero state precarie ed esigue, avrebbero avuto l'effetto di escludere il contributo al mantenimento del coniuge. La maggiore capacità lavorativa residua della , lo svolgimento di un'attività e la
Parte_1 disponibilità, comunque, di altre risorse economiche giustificano l'assegno nell'importo di 500,00 euro mensili, anche senza l'assegno di invalidità civile.
Con il quarto motivo di appello la allega l'omessa pronuncia del tribunale sulla Parte_1 sua richiesta di riconoscimento dell'obbligo del di contribuire alle spese CP_1 straordinarie della ricorrente. Il motivo di appello non è condivisibile. Diversamente dall'obbligo di mantenimento dei figli, per i quali la quota di contribuzione di ciascuno dei genitori va stabilita anche con riferimento alle spese straordinarie dovendo i genitori contribuire ciascuno in proporzione alle loro sostanze ex art. 316 bis c. I c.c., per la contribuzione di un coniuge in favore dell'altro in sede di separazione non vi sono proporzioni da rispettare e una ripartizione interna che impongano di stabilire la quota di partecipazione di un coniuge alle spese straordinarie (cioè quelle spese rese necessarie da esigenze imprevedibili) dell'altro. Resta fermo che, qualora le esigenze e le spese del coniuge avente diritto all'assegno di separazione aumentino, l'avente diritto ha possibilità di agire per l'aumento dell'assegno, ex art. 156 ultimo comma c.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
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Considerato che
l'appello è stato indotto anche dalla condotta dell'appellato che nulla ha dedotto in primo grado in modo specifico sulla violazione da parte sua dell'obbligo di fedeltà allegato e documentato dalla e sulla questione delle spese straordinarie per le quali la Parte_1 Parte_1 ha chiesto il contributo del coniuge, considerata la novità della questione del contributo per spese straordinarie, è giustificata la compensazione per metà delle spese di lite di appello. Per l'altra metà, da liquidarsi secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n. 55, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), con la condanna della al rimborso, con distrazione a favore Parte_1 dei difensori che ne hanno fatto istanza (v. comparsa di risposta). I compensi vanno liquidati con riferimento a tre fasi dovendosi escludere quella di trattazione e/o istruzione. Questa Corte, infatti, intende dare continuità ai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in base ai quali non spettano i compensi per detta fase “… nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali» (Cass. civ. sez. III 19/09/2025 n. 25664). Di tal che, avendo le parti effettuato nell'unica udienza tenutasi un generico richiamo ai propri scritti difensivi (v. verbale d'udienza del 14.11.2025), il compenso per la fase di istruttoria e/o trattazione va escluso dalla liquidazione e dal rimborso.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo della di versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 1023/2025 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato il 5.06.2025, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) compensa per la metà le spese di lite di appello;
per l'altra metà condanna Parte_1
a rimborsare a € 1.736,50 per compensi di avvocato, oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Alberto Sardano e Teresa Indiveri.
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Luca Bovino)
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