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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/08/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1995 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pendente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Visciglia, giusta C.F._2 procura alle liti in atti;
Attori
E
, , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] CP_12 Controparte_13 [...]
, , , CP_14 CP_15 Controparte_16 [...]
, , e CP_14 CP_15 CP_17 Controparte_18
Convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 6.05.2025, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 CP_14
, e , esponendo di aver posseduto uti dominus CP_15 CP_17 Controparte_18
Pagina 1 di 6 in modo continuativo il fabbricato sito in Lamezia Terme, individuato al Foglio di mappa n.
24, p.lla n. 1677 sub. 1, Sezione di Nicastro – Catasto Fabbricati, nonché il terreno retrostante al fabbricato, individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 2013, Sezione di
Nicastro – Catasto Terreni.
Deducevano che gli anzidetti fabbricato e terreno risultavano catastalmente intestati a: 1)
fu nato a [...], ora Lamezia Terme, il 20.08.1886 e deceduto Controparte_6 CP_3 il 4.11.1943 (capostipite - genitore); 2) , nata a [...], ora Lamezia Terme, Persona_1 il 3.9.1915 e deceduta 1'8.8.2003 (figlia); 3) , nato a [...], ora Lamezia CP_14
Terme il 9.3.1918 e deceduto il 28.2.1996 (figlio); 4) nata a [...], ora Persona_2
Lamezia Terme, il 2.9.1922 e deceduta il 10.11.2010 (figlia); 5) nato a Persona_3
Nicastro, ora a Lamezia Terme, il 29.12.1928 e deceduto l'8.12.1992 (figlio); 6) CP_1
nata a [...], ora Lamezia Terme, il 9.5.1934 (nipote - figlia di , a
[...] CP_15 sua volta figlio di fu ). CP_6 CP_3
Agli intestatari deceduti, sopra indicati, succedevano i seguenti eredi: per Persona_1
, nato a [...], ora Lamezia Terme, il 14.7.1938; per : Controparte_7 CP_14
, nato a [...], ora Lamezia Terme, il 4.7.1955; nato a CP_15 Persona_4
Nicastro, ora Lamezia Terme, il 17.9.1944, deceduto il 28.3.2014, al quale sono succeduti la moglie , nata a [...], ora Lamezia Terme, il 22.6.1944 e i figli Controparte_16
, nato a [...], ora Lamezia Terme, 1'8.1.1970, , nato a CP_14 CP_15
Lamezia Terme il 23.3.1971, , nata a [...] il [...], CP_17 [...]
, nato a [...] il [...]; , nato a [...], ora CP_18 Controparte_6
Lamezia Terme, il 14.6.1946 e deceduto il 18.11.2006, al quale sono succeduti la moglie nata Nicastro, ora Lamezia Terme, il 5.1.1955 e i figli Controparte_11 CP_12 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], Controparte_19
, nato a [...] il [...]; per : , CP_14 Persona_2 Parte_1 nato a [...], ora Lamezia Terme, il 24.1.1952, attuale istante;
nata a Persona_5
Nicastro il 20.6.1955 e deceduta il 6.1.2018, alla quale sono succeduti i figli CP_8
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Controparte_9
21.10.1980; nato a [...], ora Lamezia Terme, il 12.10.1965; Controparte_10
nato a [...], ora Lamezia Terme, il 12.10.1965; per Controparte_10 Persona_3
nata a [...] il [...]; , nato a [...], ora Controparte_2 CP_3
Lamezia Terme, il 4.9.1954; nata a [...], ora Lamezia Terme, l' CP_4
Pagina 2 di 6 11.1.1956; nata a [...], ora Lamezia Terme, l'1.01.1958, CP_5 [...]
, nato a [...], ora Lamezia Terme, il 3.8.1965. CP_6
Deducevano di aver effettuato interventi edilizi di modifica e ristrutturazione sulla porzione di fabbricato oggetto di causa ricavandone un'autonoma unità immobiliare e di aver provveduto a proprie spese alla recinzione e pulizia del terreno di cui raccoglievano i frutti.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli attori domandavano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della loro qualità di proprietari dei succitati fabbricato e terreno per intervenuta usucapione ultraventennale.
Tutti i convenuti rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 19.01.2022, il G.I. onerava parte attrice al deposito della documentazione ipocatastale ventennale aggiornata e/o la dichiarazione sostitutiva notarile relativa agli immobili oggetto di causa, al fine di verificare la legittimazione passiva dei predetti convenuti oltre che l'integrità del contraddittorio.
Successivamente, con ordinanza del 24.09.2022, il G.I., rilevato che gli immobili oggetto di causa risultavano essere in piena proprietà di , , CP_3 Persona_2 CP_14
, e;
verificato che erano stati correttamente chiamati in
[...] CP_1 Persona_3 giudizio nonché gli aventi causa di , e CP_1 Persona_2 CP_14 Per_3
mentre non risultavano essere stati evocati gli eredi o aventi causa (ove esistenti) di
[...]
nato a [...] il [...], invitava parte attrice ad integrare il CP_3 contraddittorio nei confronti di questi ultimi, i quali, ritualmente citati restavano anch'essi contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria ammessa consistita nella prova per testi richiesta dagli attori, successivamente, all'udienza del 6.05.2025, la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda di parte attrice risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di e del Parte_1 Parte_2 fabbricato sito in Lamezia Terme, individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 1677 sub. 1,
Sezione di Nicastro – Catasto Fabbricati, nonché del terreno retrostante al fabbricato, individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 2013, Sezione di Nicastro – Catasto Terreni.
Pagina 3 di 6 La mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte dei convenuti di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n.14860/2013: “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
In ogni caso, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte degli attuali attori, utile per l'acquisto in loro favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, explurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr.
Cass. n. 5964 del 01/07/1996).
Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia
Pagina 4 di 6 soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dagli attori si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
(vedi dichiarazioni dei testimoni e a Testimone_1 Tes_2 Controparte_6 verbale di udienza del 11.09.2024 in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sul terreno in pronuncia (cfr. dichiarazioni della testimone “ (..) posso confermare Tes_1 che dal 1990 in tale porzione di immobile vi abita il Signor con la sua Parte_1 famiglia e la moglie”; ancora il teste “(..) conosco il sig. dall'anno Tes_2 Parte_1
1990 e nel corso deli anni venivo chiamato dal medesimo per la realizzazione di lavori di idraulico”; infine il teste , interrogato sulla manutenzione e pulizia del Controparte_6 terreno a cura e spese degli attori, ha riferito “posso confermare tale circostanza da oltre vent'anni poiché mi chiamano ogni volta che c'è bisogno”).
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà.
D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore degli attori.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del quoziente di fabbricato e della porzione di terreno retrostante in beneficio di e essendosi verificati, nella Parte_1 Parte_2 fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
in mancanza di qualsiasi attività processuale da parte dei convenuti le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
Pagina 5 di 6 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di e del fabbricato sito in Lamezia Terme, Parte_1 Parte_2 individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 1677 sub. 1, Sezione di Nicastro – Catasto
Fabbricati e del terreno retrostante al fabbricato, individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 2013, Sezione di Nicastro – Catasto Terreni;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore degli attori, con esonero della medesima da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 1.08.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 6 di 6
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1995 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pendente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Visciglia, giusta C.F._2 procura alle liti in atti;
Attori
E
, , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] CP_12 Controparte_13 [...]
, , , CP_14 CP_15 Controparte_16 [...]
, , e CP_14 CP_15 CP_17 Controparte_18
Convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 6.05.2025, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 CP_14
, e , esponendo di aver posseduto uti dominus CP_15 CP_17 Controparte_18
Pagina 1 di 6 in modo continuativo il fabbricato sito in Lamezia Terme, individuato al Foglio di mappa n.
24, p.lla n. 1677 sub. 1, Sezione di Nicastro – Catasto Fabbricati, nonché il terreno retrostante al fabbricato, individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 2013, Sezione di
Nicastro – Catasto Terreni.
Deducevano che gli anzidetti fabbricato e terreno risultavano catastalmente intestati a: 1)
fu nato a [...], ora Lamezia Terme, il 20.08.1886 e deceduto Controparte_6 CP_3 il 4.11.1943 (capostipite - genitore); 2) , nata a [...], ora Lamezia Terme, Persona_1 il 3.9.1915 e deceduta 1'8.8.2003 (figlia); 3) , nato a [...], ora Lamezia CP_14
Terme il 9.3.1918 e deceduto il 28.2.1996 (figlio); 4) nata a [...], ora Persona_2
Lamezia Terme, il 2.9.1922 e deceduta il 10.11.2010 (figlia); 5) nato a Persona_3
Nicastro, ora a Lamezia Terme, il 29.12.1928 e deceduto l'8.12.1992 (figlio); 6) CP_1
nata a [...], ora Lamezia Terme, il 9.5.1934 (nipote - figlia di , a
[...] CP_15 sua volta figlio di fu ). CP_6 CP_3
Agli intestatari deceduti, sopra indicati, succedevano i seguenti eredi: per Persona_1
, nato a [...], ora Lamezia Terme, il 14.7.1938; per : Controparte_7 CP_14
, nato a [...], ora Lamezia Terme, il 4.7.1955; nato a CP_15 Persona_4
Nicastro, ora Lamezia Terme, il 17.9.1944, deceduto il 28.3.2014, al quale sono succeduti la moglie , nata a [...], ora Lamezia Terme, il 22.6.1944 e i figli Controparte_16
, nato a [...], ora Lamezia Terme, 1'8.1.1970, , nato a CP_14 CP_15
Lamezia Terme il 23.3.1971, , nata a [...] il [...], CP_17 [...]
, nato a [...] il [...]; , nato a [...], ora CP_18 Controparte_6
Lamezia Terme, il 14.6.1946 e deceduto il 18.11.2006, al quale sono succeduti la moglie nata Nicastro, ora Lamezia Terme, il 5.1.1955 e i figli Controparte_11 CP_12 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], Controparte_19
, nato a [...] il [...]; per : , CP_14 Persona_2 Parte_1 nato a [...], ora Lamezia Terme, il 24.1.1952, attuale istante;
nata a Persona_5
Nicastro il 20.6.1955 e deceduta il 6.1.2018, alla quale sono succeduti i figli CP_8
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Controparte_9
21.10.1980; nato a [...], ora Lamezia Terme, il 12.10.1965; Controparte_10
nato a [...], ora Lamezia Terme, il 12.10.1965; per Controparte_10 Persona_3
nata a [...] il [...]; , nato a [...], ora Controparte_2 CP_3
Lamezia Terme, il 4.9.1954; nata a [...], ora Lamezia Terme, l' CP_4
Pagina 2 di 6 11.1.1956; nata a [...], ora Lamezia Terme, l'1.01.1958, CP_5 [...]
, nato a [...], ora Lamezia Terme, il 3.8.1965. CP_6
Deducevano di aver effettuato interventi edilizi di modifica e ristrutturazione sulla porzione di fabbricato oggetto di causa ricavandone un'autonoma unità immobiliare e di aver provveduto a proprie spese alla recinzione e pulizia del terreno di cui raccoglievano i frutti.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli attori domandavano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della loro qualità di proprietari dei succitati fabbricato e terreno per intervenuta usucapione ultraventennale.
Tutti i convenuti rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 19.01.2022, il G.I. onerava parte attrice al deposito della documentazione ipocatastale ventennale aggiornata e/o la dichiarazione sostitutiva notarile relativa agli immobili oggetto di causa, al fine di verificare la legittimazione passiva dei predetti convenuti oltre che l'integrità del contraddittorio.
Successivamente, con ordinanza del 24.09.2022, il G.I., rilevato che gli immobili oggetto di causa risultavano essere in piena proprietà di , , CP_3 Persona_2 CP_14
, e;
verificato che erano stati correttamente chiamati in
[...] CP_1 Persona_3 giudizio nonché gli aventi causa di , e CP_1 Persona_2 CP_14 Per_3
mentre non risultavano essere stati evocati gli eredi o aventi causa (ove esistenti) di
[...]
nato a [...] il [...], invitava parte attrice ad integrare il CP_3 contraddittorio nei confronti di questi ultimi, i quali, ritualmente citati restavano anch'essi contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria ammessa consistita nella prova per testi richiesta dagli attori, successivamente, all'udienza del 6.05.2025, la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda di parte attrice risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di e del Parte_1 Parte_2 fabbricato sito in Lamezia Terme, individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 1677 sub. 1,
Sezione di Nicastro – Catasto Fabbricati, nonché del terreno retrostante al fabbricato, individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 2013, Sezione di Nicastro – Catasto Terreni.
Pagina 3 di 6 La mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte dei convenuti di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n.14860/2013: “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
In ogni caso, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte degli attuali attori, utile per l'acquisto in loro favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, explurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr.
Cass. n. 5964 del 01/07/1996).
Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia
Pagina 4 di 6 soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dagli attori si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
(vedi dichiarazioni dei testimoni e a Testimone_1 Tes_2 Controparte_6 verbale di udienza del 11.09.2024 in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sul terreno in pronuncia (cfr. dichiarazioni della testimone “ (..) posso confermare Tes_1 che dal 1990 in tale porzione di immobile vi abita il Signor con la sua Parte_1 famiglia e la moglie”; ancora il teste “(..) conosco il sig. dall'anno Tes_2 Parte_1
1990 e nel corso deli anni venivo chiamato dal medesimo per la realizzazione di lavori di idraulico”; infine il teste , interrogato sulla manutenzione e pulizia del Controparte_6 terreno a cura e spese degli attori, ha riferito “posso confermare tale circostanza da oltre vent'anni poiché mi chiamano ogni volta che c'è bisogno”).
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà.
D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore degli attori.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del quoziente di fabbricato e della porzione di terreno retrostante in beneficio di e essendosi verificati, nella Parte_1 Parte_2 fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
in mancanza di qualsiasi attività processuale da parte dei convenuti le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
Pagina 5 di 6 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di e del fabbricato sito in Lamezia Terme, Parte_1 Parte_2 individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 1677 sub. 1, Sezione di Nicastro – Catasto
Fabbricati e del terreno retrostante al fabbricato, individuato al Foglio di mappa n. 24, p.lla n. 2013, Sezione di Nicastro – Catasto Terreni;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore degli attori, con esonero della medesima da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 1.08.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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