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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 742 dell'anno 2024 TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Di Parte_1
Bari, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 10.03.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti. All'udienza del 03.02.2025 questo giudice rinviava la causa all'odierna udienza al fine di consentire alle parti di dedurre in ordine ai chiarimenti depositati dal CTU il 02.02.2025.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. L'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di Controparte_1 lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. L'art. 2 della medesima legge definisce inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato Controparte_1
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o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter beneficiare dell'assegno ordinario, ritenendo che le patologie da cui la ricorrente risulta affetta non fossero tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa. Rispetto a tali conclusioni, parte attrice ha osservato che: “Il nominato Ctu a sommesso parere della scrivente difesa non ha adeguatamente valutato il quadro clinico della ricorrente, in particolare come si evince per tabulas il CTU nelle proprie conclusioni non ha preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetta la sig.ra ed in particolare del distacco di retina dell'occhio sinistro, Pt_1 trattato chirurgicamente, con residuo ipovisus monolaterale. Infatti il CTU si è limitato a “menzionare” tale evento nell'elaborato peritale nella parte denominata “Gli accertamenti sanitari” salvo poi tralasciarlo senza un apparente motivo ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria dedotta in giudizio” (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2024, alle quali si rinvia). Per cui il CTU è stato chiamato a rendere chiarimenti in ordine all'incidenza della patologia sopra menzionata sulla capacità lavorativa della ricorrente, anche alla luce della documentazione medica sopravvenuta dalla stessa depositata. Ebbene, il Consulente ha così argomentato: “Ciò posto, deve segnalarsi come la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali non possa considerarsi ridotta a meno di un terzo, anche tenendo conto degli esiti del remoto intervento di cerchiaggio e piombaggio per distacco di retina dell'occhio sinistro, al quale la ricorrente si è sottoposta nel 1992. L'ipovisus a carico dell'occhio sinistro era stato già riscontrato e dettagliato all'esito dell'obiettività clinica raccolta nel corso delle operazioni di consulenza. La forma clinica presentata si qualifica, a mente degli indirizzi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella categoria dell'ipovisus (e non della cecità). Tale condizione è presentata soltanto monolateralmente (e non bilateralmente) rispetto ad un visus controlaterale sostanzialmente nella norma.
Pertanto, non soltanto il quadro paucisintomatico già rappresentato nella relazione peritale risultava ampiamente compatibile con il quadro, difficilmente gravoso, riveniente dalle occupazioni ricomprese nella capacità di lavoro attitudinale;
ma ad esso deve associarsi la considerazione che il deficit dell'acuità visita, residuato a seguito del remoto trattamento chirurgico praticato nel
1992, non presenta apparentemente incidenza sostanziale (almeno come nota nel corso delle operazioni di consulenza) sulla sospensione della guida autoveicolare e può essere, per quanto attiene agli aspetti lavorativi più specifici, del tutto mitigato mediante un'attenta regolazione della grandezza dei caratteri sullo schermo. Si ricorda, in tal senso, che le occupazioni confacenti alle attitudini personali attengono alla gestione degli aspetti di segreteria aziendale. In definitiva, si confermano le conclusioni presentate nell'elaborato peritale, ritenendosi esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/84” (cfr. chiarimenti CTU in atti, depositati in data 02.02.2025, ai quali si rinvia).
Le argomentazioni esposte sono state contestate da parte ricorrente genericamente. Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti alla base della presente decisione, in quanto coerenti e adeguatamente motivati.
Difatti, il Consulente ha concordemente ribadito le valutazioni già effettuate in sede di perizia, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione.
Lo stesso ha poi esposto le ragioni della mancata incidenza della patologia sulla capacità lavorativa della . Pt_1
Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale.
Pertanto, avendo il CTU ribadito che non sussistono i requisiti sanitari idonei a ritenere che la capacità di lavoro di sia ridotta a meno di un terzo, la domanda deve essere rigettata. Parte_1
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
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Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.01.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 10.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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