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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 1159/2024 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello promossa da nato a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], nato a C.F._1 Parte_2
AN UC (RC) in data 29.1.1944, cod. fisc. residente in [...]
98, nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_3 C.F._3
residente in [...], nato a AN UC (RC) in [...] Parte_4
14.5.1946, cod. fisc. , residente in [...], C.F._4 Parte_5
, nata in [...] in data [...], cod. fisc. , residente in [...]
[...] C.F._5
(TO), Via Vigna 92/B, nato a [...] in data [...], cod. CP_1
fisc. , residente in [...], nata a C.F._6 Controparte_2
AN UC (RC) in data 1.10.1949, cod. fisc. , residente in [...]
Vigna 92/D, nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_6
, residente in [...], nata a [...] C.F._8 Parte_7
(TO) in data 7.5.1980, cod. fisc. , residente in [...] e C.F._9
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_8 C.F._10 residente in [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Fontanazza
e NA MA TT appellanti
CONTRO
il cod. fisc. in persona Controparte_3 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Geom. , rappresentato e difesi CP_4
dagli Avv.ti Marco Capello e Carlotta Beroggio
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione,
- Dato atto che la delibera del 21.6.2023 è divenuta inefficace, essendo stata sostituita da delibera del
16.11.2023,
- in parziale riforma della sentenza impugnata condannare il
[...]
cod. fisc. in persona dell'amministratore e legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, all'integrale o parziale rimborso delle spese di giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge anche del presente grado d'appello.
Conclusioni di parte appellata:
Riservata ogni altra ragione, azione e deduzione
Contrariis rejectis
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
NEL MERITO
Rigettare l'appello proposto dai sig.ri Parte_1 Parte_3
Parte_8 Parte_4 CP_1 Parte_2
e per Parte_7 Controparte_2 Parte_6 Parte_5 i motivi dedotti in atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 301/2024 emessa in data 06/03/2024 dal Tribunale Ordinario di Ivrea.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'appello dei condomini nei confronti del ha per oggetto esclusivamente la parte Controparte_3
che compensa integralmente le spese legali.
-LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere “per effetto della nuova delibera
di assemblea adottata in data 16 novembre 2023 sul medesimo ordine del giorno di quella oggetto
della odierna impugnazione”. Dopo avere esaminato la fattispecie giurisprudenziale della pronuncia di cessazione della materia del contendere, afferma che “Nel caso di specie, a fronte della sostituzione
della delibera impugnata con altra delibera condominiale, dev'essere senz'altro dichiarata cessata
la materia del contendere (ex pluribus Cass. n. 5997 del 23/02/2022; Cass. 10847/2020), alla luce di
quanto innanzi richiamato, sicché residua unicamente la questione delle spese di giudizio, la quale
va risolta secondo i cennati principi.”
Il Tribunale ha poi così motivato la propria decisione di compensare integralmente le spese: “Orbene,
alla stregua di quanto innanzi esposto in merito alla valutazione delle spese di lite, esse possono
essere interamente compensate, sussistendo più che giustificate ed eccezionali ragioni
(nell'accezione di cui a Corte Cost. 77/2018), tenuto conto del fatto che, nel verbale della delibera
impugnata del 21.06.2023, i condomini erano stati resi edotti dall'amministrazione che, a fronte dei
rilievi formulati sulle spese previste nel consuntivo 2022, si sarebbero svolte verifiche da parte
dell'organo amministrativo con riconvocazione di nuova assemblea condominiale di discussione (poi
in effetti intervenuta il 16.11.2023).”
-LE TESI DELLE PARTI Secondo parte appellante, alla luce di principi giurisprudenziali in materia, la decisione è errata in quanto.
- Gli appellanti sono risultati virtualmente vittoriosi e la sentenza lo riconosce, sia pure solo implicitamente.
- Il preannuncio di future verifiche contenuto nel verbale del giugno 2023 aveva un contenuto vago e indeterminato, ragione per cui, stante i termini brevi per impugnare la delibera, i condomini sono stati costretti ad impugnarla.
- Il non ha dato alcun seguito all'impegno assunto nel giugno 2023, ed ha CP_3
convocato la nuova assemblea del novembre 23 dopo che era stata effettuata senza esito la mediazione e solo dopo la notifica del ricorso e del decreto.
- Il era consapevole dell'illegittimità della prima delibera, tanto che l'ha sostituita CP_3
con una seconda.
Il Condominio
Richiamata la giurisprudenza in materia di compensazione spese, parte appellata sostiene la correttezza della compensazione per la ragioni indicate dal Tribunale.
Sostiene poi che non è vero che il giudice di primo grado abbia ritenuto la soccombenza virtuale del esso avrebbe solo preso atto delle conclusioni congiunte delle parti con cui le stesse CP_3
chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tant'è che il giudice di primo grado non direbbe nulla in merito alla soccombenza virtuale.
Il afferma di avere contestato nella comparsa di costituzione di primo grado ogni singolo CP_3
punto della impugnazione della delibera che ripropone assumendo che parte appellante non avrebbe contestato le sue asserzioni.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado abbia statuito la soccombenza virtuale del
. CP_3
Il giudice ha infatti fatto riferimento a due sentenze (Cass. n. 5997 del 23/02/2022; Cass.
10847/2020) che esprimono il seguente principio: “In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere
può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che impugna e non anche quando reiteri o comunque CP_3
adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di
una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.” (Cass n.
5997/2022).
Ha ritenuto quindi che il principio si applicasse al caso de quo, in quanto la seconda delibera ha sostituito la prima, consentendo così la cessazione della materia del contendere.
La statuizione relativa alla soccombenza virtuale non è stata oggetto di impugnazione da parte del ed è quindi passata in giudicato. CP_3
In ogni caso, il ha convocato la nuova assemblea per modificare rendiconto e preventivo CP_3
solo dopo l'esperimento del procedimento di mediazione e la proposizione del ricorso che ha portato al presente procedimento da parte dei CP_3
La mera dichiarazione da parte del di fare future verifiche, anche alla luce degli CP_3
accadimenti sopra indicati, non può costituire quelle giustificate e eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese in caso di soccombenza.
Quindi, in riforma della sentenza di prime cure, il deve essere dichiarato tenuto e CP_3
condannato a rimborsare agli appellanti condomini le spese legali sostenute per tale grado.
Il , stante la soccombenza, è altresì tenuto a rimborsare alle parte appellanti le spese CP_3
legali sostenute per il presente grado di giudizio.
Le spese legali per entrambi i gradi di giudizio sono liquidate secondo il parametro indeterminato,
tenuto conto del contenuto della delibera, con riferimento al valore medio tenuto conto della difficoltà
media della controversia (tranne valore minimo per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata effettuata attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ALTRI avverso Parte_1
la sentenza n. 301 del 2024, pronunciata dal Tribunale di Ivrea,
in accoglimento dell'appello;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado in euro 6.713,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
per il secondo grado in euro 8.469,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 12 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 1159/2024 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello promossa da nato a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], nato a C.F._1 Parte_2
AN UC (RC) in data 29.1.1944, cod. fisc. residente in [...]
98, nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_3 C.F._3
residente in [...], nato a AN UC (RC) in [...] Parte_4
14.5.1946, cod. fisc. , residente in [...], C.F._4 Parte_5
, nata in [...] in data [...], cod. fisc. , residente in [...]
[...] C.F._5
(TO), Via Vigna 92/B, nato a [...] in data [...], cod. CP_1
fisc. , residente in [...], nata a C.F._6 Controparte_2
AN UC (RC) in data 1.10.1949, cod. fisc. , residente in [...]
Vigna 92/D, nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_6
, residente in [...], nata a [...] C.F._8 Parte_7
(TO) in data 7.5.1980, cod. fisc. , residente in [...] e C.F._9
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_8 C.F._10 residente in [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Fontanazza
e NA MA TT appellanti
CONTRO
il cod. fisc. in persona Controparte_3 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Geom. , rappresentato e difesi CP_4
dagli Avv.ti Marco Capello e Carlotta Beroggio
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione,
- Dato atto che la delibera del 21.6.2023 è divenuta inefficace, essendo stata sostituita da delibera del
16.11.2023,
- in parziale riforma della sentenza impugnata condannare il
[...]
cod. fisc. in persona dell'amministratore e legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, all'integrale o parziale rimborso delle spese di giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge anche del presente grado d'appello.
Conclusioni di parte appellata:
Riservata ogni altra ragione, azione e deduzione
Contrariis rejectis
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
NEL MERITO
Rigettare l'appello proposto dai sig.ri Parte_1 Parte_3
Parte_8 Parte_4 CP_1 Parte_2
e per Parte_7 Controparte_2 Parte_6 Parte_5 i motivi dedotti in atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 301/2024 emessa in data 06/03/2024 dal Tribunale Ordinario di Ivrea.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
L'appello dei condomini nei confronti del ha per oggetto esclusivamente la parte Controparte_3
che compensa integralmente le spese legali.
-LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere “per effetto della nuova delibera
di assemblea adottata in data 16 novembre 2023 sul medesimo ordine del giorno di quella oggetto
della odierna impugnazione”. Dopo avere esaminato la fattispecie giurisprudenziale della pronuncia di cessazione della materia del contendere, afferma che “Nel caso di specie, a fronte della sostituzione
della delibera impugnata con altra delibera condominiale, dev'essere senz'altro dichiarata cessata
la materia del contendere (ex pluribus Cass. n. 5997 del 23/02/2022; Cass. 10847/2020), alla luce di
quanto innanzi richiamato, sicché residua unicamente la questione delle spese di giudizio, la quale
va risolta secondo i cennati principi.”
Il Tribunale ha poi così motivato la propria decisione di compensare integralmente le spese: “Orbene,
alla stregua di quanto innanzi esposto in merito alla valutazione delle spese di lite, esse possono
essere interamente compensate, sussistendo più che giustificate ed eccezionali ragioni
(nell'accezione di cui a Corte Cost. 77/2018), tenuto conto del fatto che, nel verbale della delibera
impugnata del 21.06.2023, i condomini erano stati resi edotti dall'amministrazione che, a fronte dei
rilievi formulati sulle spese previste nel consuntivo 2022, si sarebbero svolte verifiche da parte
dell'organo amministrativo con riconvocazione di nuova assemblea condominiale di discussione (poi
in effetti intervenuta il 16.11.2023).”
-LE TESI DELLE PARTI Secondo parte appellante, alla luce di principi giurisprudenziali in materia, la decisione è errata in quanto.
- Gli appellanti sono risultati virtualmente vittoriosi e la sentenza lo riconosce, sia pure solo implicitamente.
- Il preannuncio di future verifiche contenuto nel verbale del giugno 2023 aveva un contenuto vago e indeterminato, ragione per cui, stante i termini brevi per impugnare la delibera, i condomini sono stati costretti ad impugnarla.
- Il non ha dato alcun seguito all'impegno assunto nel giugno 2023, ed ha CP_3
convocato la nuova assemblea del novembre 23 dopo che era stata effettuata senza esito la mediazione e solo dopo la notifica del ricorso e del decreto.
- Il era consapevole dell'illegittimità della prima delibera, tanto che l'ha sostituita CP_3
con una seconda.
Il Condominio
Richiamata la giurisprudenza in materia di compensazione spese, parte appellata sostiene la correttezza della compensazione per la ragioni indicate dal Tribunale.
Sostiene poi che non è vero che il giudice di primo grado abbia ritenuto la soccombenza virtuale del esso avrebbe solo preso atto delle conclusioni congiunte delle parti con cui le stesse CP_3
chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tant'è che il giudice di primo grado non direbbe nulla in merito alla soccombenza virtuale.
Il afferma di avere contestato nella comparsa di costituzione di primo grado ogni singolo CP_3
punto della impugnazione della delibera che ripropone assumendo che parte appellante non avrebbe contestato le sue asserzioni.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado abbia statuito la soccombenza virtuale del
. CP_3
Il giudice ha infatti fatto riferimento a due sentenze (Cass. n. 5997 del 23/02/2022; Cass.
10847/2020) che esprimono il seguente principio: “In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere
può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che impugna e non anche quando reiteri o comunque CP_3
adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di
una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.” (Cass n.
5997/2022).
Ha ritenuto quindi che il principio si applicasse al caso de quo, in quanto la seconda delibera ha sostituito la prima, consentendo così la cessazione della materia del contendere.
La statuizione relativa alla soccombenza virtuale non è stata oggetto di impugnazione da parte del ed è quindi passata in giudicato. CP_3
In ogni caso, il ha convocato la nuova assemblea per modificare rendiconto e preventivo CP_3
solo dopo l'esperimento del procedimento di mediazione e la proposizione del ricorso che ha portato al presente procedimento da parte dei CP_3
La mera dichiarazione da parte del di fare future verifiche, anche alla luce degli CP_3
accadimenti sopra indicati, non può costituire quelle giustificate e eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese in caso di soccombenza.
Quindi, in riforma della sentenza di prime cure, il deve essere dichiarato tenuto e CP_3
condannato a rimborsare agli appellanti condomini le spese legali sostenute per tale grado.
Il , stante la soccombenza, è altresì tenuto a rimborsare alle parte appellanti le spese CP_3
legali sostenute per il presente grado di giudizio.
Le spese legali per entrambi i gradi di giudizio sono liquidate secondo il parametro indeterminato,
tenuto conto del contenuto della delibera, con riferimento al valore medio tenuto conto della difficoltà
media della controversia (tranne valore minimo per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata effettuata attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ALTRI avverso Parte_1
la sentenza n. 301 del 2024, pronunciata dal Tribunale di Ivrea,
in accoglimento dell'appello;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado in euro 6.713,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
per il secondo grado in euro 8.469,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 12 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino