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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1625/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e Parte_2
( ), nata a [...] l'[...] e residente in [...]di Porto CodiceFiscale_2
(RM), via Francesco Baldelli n. 3, rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Felice d'Alfonso del Sordo e Francesco Cresti presso il cui studio sito in Ro- ma, via Enrico Tazzoli, n. 6 hanno eletto domicilio attrici contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, Amministratore Delegato Dott. Ing. con sede in Controparte_2
Livorno, Via del Gazometro n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Contento presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Benamozegh n.17 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: somministrazione
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 6 novembre 2025
Conclusioni:
1 per parte attrice Pt_1
“Voglia il Tribunale di Livorno:
1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ( CP_1 Controparte_3
con sede in Livorno, Via del Gazometro n. 9 - (Cod. Fisc: ) in persona
[...] P.IVA_1 del Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore per non aver osservato ed adempiuto agli obblighi previsti dalla delibera 218/2016/R/idr dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. In particolare, per non aver effettuato almeno 2 tentativi di lettura all'anno, distanziati almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro; o almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni;
2) per l'effetto annullare la fattura n. 2021/539756 del 16/11/2021 di 22.877,62 euro a con- guaglio del periodo dal 31.10.2018 al 11.11.2021 e dichiarare non dovuto il predetto importo in capo alle attrici;
3) annullare anche la fattura n. 2023/72741 del 15/02/2023 - Periodo fatturazione dal
11/11/2022 al 10/02/2023 di euro 790,93 che presuppone un consumo annuo pari a 1.299,00 mc in quanto errata per quanto accertato dal CTU;
4) annullare anche la fattura n. 2022/597169 del 15/11/2022 Periodo fatturazione dal
11/06/2022 al 10/11/2022 - Bolletta di Conguaglio + acconto di euro 306,11 che presuppone un consumo mensile di 146 mc in quanto errata per quanto accertato dal CTU;
5) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da per le ragioni dedotte;
CP_1
5) con vittoria di spese, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del C.T.U. Dott.
Ing. e del consulente di parte geom. ” Persona_1 Persona_2
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Livorno:
Rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale condannare in solido e anche quale Parte_1 Parte_2 eredi di al pagamento di euro 23,668,55 oltre interessi moratori convenzio- Persona_3 nali o comunque legali dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche del precedente giudizio ex artt. 696, 696 bis
c.p.c.”
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e conveni- Parte_1 Parte_2 vano in giudizio (di seguito, per bre- Controparte_4 vità, anche solo ) dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirsi accogliere le se- CP_1 guenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Livorno:
1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1 con sede in Livorno, Via del Gazometro n. 9 - (Cod. Fisc: ) in
[...] P.IVA_1 persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore per non aver osser- vato ed adempiuto agli obblighi previsti dalla delibera 218/2016/R/idr dell'Autorità di re- golazione per energia reti e ambiente. In particolare, per non aver effettuato almeno 2 ten- tativi di lettura all'anno, distanziati almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro; o almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni;
2) per l'effetto annullare la fattura n. 2021/539756 del 16/11/2021 di 22.877,62 euro a conguaglio del periodo dal 31.10.2018 al 11.11.2021 e dichiarare non dovuto il predetto importo in capo alle attrici;
3) annullare anche la fattura n. 2023/72741 del 15/02/2023 - Periodo fatturazione dal
11/11/2022 al 10/02/2023 di euro 790,93 che presuppone un consumo annuo pari a
1.299,00 mc in quanto errata per quanto accertato dal CTU;
4) annullare anche la fattura n. 2022/597169 del 15/11/2022 Periodo fatturazione dal
11/06/2022 al 10/11/2022 - Bolletta di Conguaglio + acconto di euro 306,11 che presup- pone un consumo mensile di 146 mc in quanto errata per quanto accertato dal CTU;
5) con vittoria di spese, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antista- tari e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del
C.T.U. Dott. Ing. e del consulente di parte geom. Persona_1 Persona_2
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in punto di fatto che: - il Sig.
[...]
padre delle attrici, concludeva con un contratto avente ad oggetto la for- Persona_3 CP_1 nitura di acqua presso l'immobile sito in Marciana (LI), Via delle Spianate – Patresi n. 1, ad
3 uso civile domestico e distinto dal codice soggetto 209669 e codice fornitura 6966966: - la somministrazione di acqua avveniva in modo regolare e il titolare della fornitura provvede- va, altrettanto regolarmente, al pagamento delle bollette relative ai consumi. Tuttavia, in da- ta 24/11/2021, recapitava esclusivamente all'indirizzo email CP_1 Email_1
della Sig.ra la fattura n. 2021/539756 del 16/11/2021 indi-
[...] Parte_1 rizzata al Sig. all'epoca già deceduto, per il tramite della quale richiede- Persona_3 va il pagamento di un conguaglio (imputato a consumi effettuati dal 31/10/2018 al
11/11/2021) pari ad Euro 22.877,62, per quantità di consumo misurata in 4.616 mc.; - im- mediatamente dopo la ricezione della bolletta, le Sigg.re e at- Parte_1 Parte_2 traverso comunicazioni avvenute per le vie brevi con gli operatori di contestavano CP_1 gli addebiti, rilevando: (i) la sproporzione dei consumi indicati nella fattura rispetto a quan- to registrato negli anni pregressi;
(ii) il regolare pagamento delle bollette sino ad allora emesse;
(iii) di aver onorato le richieste di conguaglio di volta in volta ricevute, con la con- seguente illegittimità della nuova richiesta restitutoria;
- in assenza di qualsivoglia riscontro Cont formale da parte di , con comunicazione a mezzo pec del 01/12/2021 (cfr. doc. 3), le odierne attrici rilevavano: l'elevatezza e la sproporzione delle somme richieste, rispetto a quanto effettivamente consumato e l'esorbitante quantità di consumo, indicata in 4.616 mc, misura impossibile per l'utilizzo, peraltro saltuario ed esclusivamente stagionale dell'immobile; - nelle more le ricorrenti avevano richiesto ad di adoperarsi per veri- CP_1 ficare i consumi e il corretto funzionamento del contatore (riferimento pratica n. 3614341) e la Società comunicava per le vie brevi che avrebbe provveduto a prelevare il contatore al fine di verificarne il malfunzionamento. Tuttavia, alcuna comunicazione per iscritto perve- niva da , che ometteva di fornire qualsivoglia riscontro;
- conseguentemente le odier- CP_1 ne attrici incardinavano dinnanzi all'intestato Tribunale – Sezione distaccata di Portoferraio un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
(Causa Civile N.R.G. 70077/2022) al termine del quale, il CTU nominato, Ing. Per_1
, riferiva: i) di aver rilevato alcune anomalie in ordine al modello di contatore, ritenuto
[...] di eccessiva taglia;
ii) di aver verificato la correttezza del funzionamento dello stesso (“si può concludere che il contatore di acqua fredda relativo all'unità immobiliare di proprietà delle ricorrenti sia esente da malfunzionamenti indicando un corretto volume di consumo e rientrante nell'errore stabilito dalla normativa.”, pag. 7 ultimo capoverso dell'elaborato
4 peritale); iii) Nessuna lettura di consumo intermedia era stata effettuata da pur do- CP_1 vendola il fornitore eseguire almeno 2 volte all'anno; iv) la fatturazione non presentava cri- ticità, ad eccezione della non certa spartizione dei consumi, ovvero l'esatta individuazione dei grossi quantitativi di acqua prelevati, attualmente non accertabili, anche a causa della mancata rilevazione delle letture da parte e che eventuali letture intermedie avrebbe- CP_1 ro potuto consentire di individuare con anticipo il consumo anomalo e quindi di intervenire di conseguenza, prima di giungere ad un consumo di 4.613 m3.; v) concludeva ritenendo che sicuramente si erano verificati prelievi di acqua anomali a valle del contatore, come per esempio una perdita continua, ovvero un prelievo eseguito deliberatamente a valle del con- tatore. Segnalando peraltro che era stata accertata la presenza di uno stacco dalla linea dell'acqua in partenza verso l'abitazione intercettato con valvola a sfera (trovata chiusa), a valle della quale si trovava un raccordo per tubo in polietilene da 25 mm, apparso di recente installazione, non potendosi escludere, quindi, un prelievo di acqua effettato da estranei;
- che con decreto giudiziale in data 01/04/2023 il Giudice ha liquidato al CTU € 1.147,53 a titolo di onorario, comprensivo di quanto eventualmente già liquidato a titolo di acconto ed oltri oneri come per legge, € 49,70 a titolo di rimborsi, € 271,00 a titolo di spese imponibili, posti a carico delle attrici e regolarmente saldati mediante bonifico in data 15.05.2023 e che le attrici corrispondevano altresì l'ammontare complessivo di € 1.000,00 al tecnico di parte geometra - nelle more ha inviato la fattura n. 2023/72741 del Persona_2 CP_1
15/02/2023 - Periodo fatturazione dal 11/11/2022 al 10/02/2023 di euro 790,93 che prevede un consumo presuntivo annuo pari a 1.299,00 mc, cioè quello risultato erroneo dalla CTU.
Pertanto il consumo presuntivo non può basarsi sulla fattura di conguaglio di euro
22.877,62, e che, precedentemente al deposito della CTU, ma in concomitanza al suo svol- gimento, era stata inviata anche la fattura n. 2022/597169 del 15/11/2022 Periodo fattura- zione dal 11/06/2022 al 10/11/2022 - Bolletta di Conguaglio + acconto che ipotizzava un consumo basato sul conguaglio errato. Anche in tal caso il consumo presuntivo non può ba- sarsi sulla fattura di conguaglio di euro 22.877,62, e le attrici ne chiedono, pertanto,
l'annullamento.
In punto di diritto parti attrici contestavano la violazione da parte di della disciplina CP_1 prevista dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con la delibera
218/2016/R/idr per non aver effettuato almeno 2 tentativi di lettura all'anno, distanziati al-
5 meno 150 giorni solari l'uno dall'altro ( laddove, addirittura, oltre i 3.000 m3 l'obbligo di- venta di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni). Sulla base della delibera de qua, peraltro, sarebbe stato obbligatorio reiterare il tentativo di lettura se per due volte con- secutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile. Le at- trici chiedevano, quindi, l'annullamento delle fatture nn. 2021/539756 del 16.11.2021,
2022/597169 del 15.11.2022 e 2023/72741 del 15.02.2023.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando integralmente in fatto e CP_1 in diritto le domande avanzate chiedendone il rigetto.
A tal fine la società convenuta ha dedotto ed eccepito quanto segue: i) nessuna responsabili- tà per i consumi anomali di cui sopra poteva esserle imputabile stante il perfetto funziona- Pers mento del contatore, come accertato dal CTU, Ing. , in seno al procedimento di ATP n.
R.G. 70077/2022 con la conseguenza che i consumi fatturati da sarebbero effettivi e CP_1 reali in quanto corrispondenti ai volumi immessi nell'impianto privato dell'utente; ii) che, in ogni caso, il CTU avrebbe imputato detti consumi ad una possibile intrusione di terzi nella proprietà delle attrici essendo stata rinvenuta la “presenza di uno stacco dalla linea dell'acqua in partenza verso l'abitazione intercettato con valvola a sfera (trovata chiusa),
a valle della quale si trova un raccordo per tubo in polietilene da 25 mm, apparso di recen- te installazione”.
Di conseguenza, in base alle regole generali di riparto dell'onere della prova A.S.A., a fron- te della prova del funzionamento del contatore, le attrici non avrebbero per contro provato che l'eccessività dei consumi sarebbe imputabile a fattori esterni al loro controllo che non avrebbero potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemen- te vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funziona- mento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
iii) che non sarebbe ravvi- sabile alcun inadempimento di in quanto i tentativi di lettura sarebbero stati effettuati CP_1 nel periodo contestato ma senza esito;
peraltro il mancato rispetto dello standard di qualità dei tentativi di lettura avrebbe al più potuto determinare unicamente un indennizzo di €
30,00 sulla base dell'art. 8 della carta del servizio idrico integrato;
iv) avrebbe in CP_1 ogni caso segnalato immediatamente in bolletta i consumi anomali;
v) gli acconti relativi alle bollette intermedie sono comunque sempre stati decurtati da in automatico dal CP_1 programma di fatturazione, come emerge peraltro chiaramente dalle fatture emesse e
6 dall'estratto conto prodotto.
Per tutto quanto sopra, in via riconvenzionale chiedeva la condanna in solido delle attrici Per_
anche quali eredi del sig. al pagamento di € 23,668,55 oltre inte- Persona_3 ressi moratori convenzionali o comunque legali dalla domanda al saldo.
All'udienza del 9 novembre 2023, lo scrivente Giudicante, dato atto della mancata compa- rizione personale delle parti e data la richiesta concorde da parte dei procuratori di disporsi un breve rinvio per “sondare con i propri assistiti disponibilità transattive”, rinviava all'udienza dell'11 gennaio 2024.
All'udienza dell'11 gennaio 2024, dato atto dell'esito infruottoso delle trattative, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali articolate da parte convenuta, veniva disposto rinvio all'udienza del 4 settembre 2024 e, successivamente, del 19 febbraio 2025 per l'escussione dei testimoni: direttore tecnico della SINTECNO SRL, so- Controparte_5
Cont cietà quest'ultima partecipata al 100% da , dipendente SIN- Controparte_6
TECNO, , amico delle attrici. CP_7
All'udienza del 19 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 6 novembre 2025 per la remissione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
2. In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie formulate dalle attrici
[...]
e e già oggetto di reiezione con ampia motivazione contenuta nel Pt_2 Parte_1 verbale d'udienza dell'11 gennaio 2024 (cui si rimanda), per quanto parte attrice abbia del tutto correttamente reiterato le stesse in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni (così da non poterle ritenere abbandonate sulla scorta del noto orientamento della giurisprudenza di legittimità – Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.:
Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n.
16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ.
30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del
04/04/2022), le stesse non sono da accogliere.
Ciò, sia per le ragioni già ampiamente illustrate nelle ordinanze istruttorie rese nel corso del presente processo (cui si rinvia integralmente) sia perché ogni istanza istruttoria di parte at-
7 trice è da ritenersi non indispensabile ai fini della decisione sulla scorta di quanto si espor- rà.
Per quanto concerne invece l'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento per ac- certamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Portoferraio - causa civile N.R.G. 70077/2022, anche questa reiterata in sede di precisazione delle conclusioni devesi evidenziare che lo stesso è già stato acquisito agli atti già in data 21 febbraio 2025.
2.1 Sempre in via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze probatorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove do- cumentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei te- sti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregge- re la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, sen- za essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, an- che se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez.
01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
3. Ciò premesso, la domanda avanzata dalle attrici – volta ad ottenere l'annullamento delle fatture nn. 2021/539756 del 16.11.2021, 2022/597169 del 15.11.2022 e 2023/72741 del
15.02.2023 i cui importi asseritamente abnormi sarebbero imputabili esclusivamente in ca- po alla convenuta per l'omesso compimento di almeno due tentativi di lettura – non può es- sere accolta sulla scorta della seguente motivazione.
3.1 Il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pa- gamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del
2006 (in precedenza, art. 13, comma 1, della L. n. 36del 1994), del c.d. servizio idrico inte- grato, che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e industriali, e la depurazione dei reflui, condotti in fognatura. Secondo la ricostruzione concorde della dottrina e della giurisprudenza, come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza idri-
8 ca, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt.
1559 ss. cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. n. 8103 del 2004; sez. un. n. 16426 del 2004).
I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposi- zioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integran- te del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 cod. civ., ed in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscri- zione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19154 del
2018).
Si tenga presente che nei contratti di somministrazione di beni immateriali, come quello per cui è causa, il calcolo dei consumi avviene attraverso un misuratore che costituisce lo stru- mento di contabilizzazione e il principale, se non unico, metodo di rilevazione degli stessi.
Il servizio di lettura dei contatori è svolto dal gestore idrico che è anche il soggetto respon- sabile dell'installazione, del buon funzionamento e della verifica di tale strumento di rile- vazione.
Per tale ragione, secondo costante giurisprudenza, in materia di contratto di fornitura d'ac- qua, nella verifica dei consumi, che servono di fondamento alla determinazione dei corri- spettivi, ove sorga contestazione sulla causa di una eccedenza sospetta, in quanto non corri- spondente al normale fabbisogno ed utilizzo, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico, con esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di mi- sura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, e quindi se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente.
Il coordinamento fra le singole disposizioni, secondo il loro senso complessivo, consente univocamente di affermare che l'utente, qualora sia fondata la sua denuncia di un consumo abnorme, annotato a debito nelle scritture contabili unilateralmente tenute dal gestore, in un certo periodo di tempo, non sia liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovu- ta, bensì sia tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da mi-
9 sure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratte- rizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone: in altri termini, quello che cambia è soltanto il modo di determinare il corrispettivo della somministrazione, e non l'obbligo di pagarlo, a norma dell'art. 1562, comma 2, cod. civ., secondo le scadenze convenute.
Nel caso di specie, deve ritenersi in via preliminare che non sia oggetto di contestazione tra le parti né l'esistenza del contratto di somministrazione né l'effettività dell'erogazione.
Il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso domestico residenziale intestata a , padre delle attrici e deceduto in data 13.11.2021, e destinata Persona_3 alla casa di uso civile domestico sita in Marciana, via delle Spianate – Patresi n. 1, è in con- testazione, invece, relativamente al quantum dei consumi rilevati in un dato periodo tempo- rale ed in particolare relativamente alla fattura di conguaglio + acconto n. 2021/539756 del
16.11.2021 dell'importo di € 22.877,62 ed emessa per il periodo dal 31/10/2018 al
11/11/2021. Parti attrici contestavano altresì le fatture nn. 2022/597169 del 15.11.2022 dell'importo di € 306,11 e 2023/72741 del 15.02.2023 per l'importo di € 790,93 in quanto entrambe emesse tenendo conto di un consumo presuntivo basato sulla fattura di congua- glio di € 22.877,62 la cui erroneità, a detta delle attrici, sarebbe stata accertata dal CTU.
Ai fini della risoluzione della controversia insorta fra il gestore che pretende (anche CP_1 spiegando in questa sede domanda riconvenzionale a tal fine) il pagamento delle fatture de quibus, e l'utente, che lamenta l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente il suo nor- male fabbisogno (specie se si tiene in considerazione l'uso solo stagionale dell'immobile de quo da parte delle attrici), contestando l'affidabilità del valore registrato ed il conseguente addebito, deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elabora- to dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'ec- cessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 512 del
09/01/2025, Rv. 673373 - 02), ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali in-
10 trusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determi- nare un incremento dei consumi (cfr. ex multis Cass., 3, n. 28984 del 18/10/2023,
Rv. 669321 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Ord., 07/07/2022, n. 21564; Cass. civ. sez. VI -
24/06/2021, n. 18195; Cass., 3, n. 19154 del 19/7/2018; Cass. 3, n. 23699 del 22/11/2016; da ultimo, cfr., altresì, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15362 del 2024 nrg 2021 657 ud.
20/02/2024 dep. 31/05/2024).
In presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, dunque, incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se il sommini- strante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore ove lamenti l'eccessività dei con- sumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dall'obbligo di pagare il corrispettivo richie- sto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da cause esterne alla sua volontà e non a lui imputabili.
Applicando tali coordinate ermenutiche al caso che qui ci occupa, è di tutta evidenza che il gestore convenuto abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, risultando il con- tatore esente da qualsiasi tipo di malfunzionamento.
A tali conclusioni è giunto il CTU, Ing. , che era stato incaricato, inter alia, di Persona_1 verificare “la sussistenza o meno, del lamentato malfunzionamento del contatore dell'acqua relativo all'unità immobiliare di proprietà delle ricorrenti” (cfr. pag. 1, elabo- rato peritale, fasc. ATP), in seno al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. incardinato dinnanzi all'intestato Tribunale – Sezione distaccata di
Portoferraio sub n. R.G. 70077/2022.
Con procedimento rigoroso ed accurato, nonché con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, l'ausiliare ha provveduto preliminarmente a far analizzare il contatore, avente matricola 20161840092 in uso al momento dei fatti e successivamente sostituito in data
2.12.2021, rivolgendosi al “Laboratorio Nazionale di Taratura per Contatori d'Acqua,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti”, laboratorio accreditato da
[...] nte Italiano di Accreditamento, il quale ha accertato il corretto funzionamento CP_8 del contatore.
In particolare, il CTU così concludeva (parti sottolineate dal redattore) “Le prove sono state eseguite con varie portate di acqua e gli scostamenti di portata sono stati confrontati con le tolleranze secondo il DPR 854/82 o il D.Lgs. 19.05.2016 n. 84. I risultati di misura riporta-
11 ti nel Certificato di taratura LAT 175 n. 50/2023 (Allegato 2) mostrano la regolarità di funzionamento del contatore.
[…] Si rileva che alle basse portate, cio. quelle consentite dalla valvola a galleggiante di ingresso riserva d'acqua, il consumo letto è superiore al consumo reale, ma di una quanti- tà veramente di poco conto (circa il 2%).
Si può concludere che il contatore di acqua fredda relativo all'unità immobiliare di pro- prietà delle ricorrenti sia esente da malfunzionamenti, indicando un corretto volume di consumo e rientrante nell'errore stabilito dalla normativa.” (cfr. pagg. 7, elaborato perita- le).
Se, dunque, sulla base dell'accertamento svolto dal CTU può dirsi senz'altro assolto l'onere probatorio gravante sulla società convenuta, lo stesso non può dirsi per le attrici.
Si rammenti che, a fronte di un contatore regolarmente funzionante, quale quello a servizio dell'immobile della famiglia l'utente potrà liberarsi dall'obbligo di pagare il corri- Pt_1 spettivo portato alle fatture de quibus laddove dimostri non soltanto che il consumo di ac- qua è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e che si è verificato "invito domino", ma altresì che il prelievo abu- sivo di acqua da parte di terzi non è stato agevolato da proprie condotte negligenti nell'ado- zione di idonee misure di controllo atte ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
L'utente deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era instal- lata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito. Pers Ebbene, sul punto, lo stesso Ing. nella prosecuzione dell'indagine peritale riconosceva che “il consumo fatturato rappresenta un volume altissimo rispetto alla media registrata per forniture domestiche” riconducendo causalmente tale abnormità dei consumi a “prelievi di acqua anomali a valle del contatore, come per esempio una perdita continua, ovvero un prelievo eseguito deliberatamente a valle del contatore” evidenziando, tra l'altro, che “A tale proposito, è stata accertata la presenza di uno stacco dalla linea dell'acqua in parten- za verso l'abitazione intercettato con valvola a sfera (trovata chiusa), a valle della quale si trova un raccordo per tubo in polietilene da 25 mm, apparso di recente installazione”.
12
Il CTU ha poi concluso che “Data la libera accessibilità al vano contatore, pur accedendo dallo stradello privato, e l'assenza di una serratura apribile con chiave o con attrezzo speciale, è possibile collegare facilmente una tubazione in polietilene, aprire la valvola e prelevare acqua. Intorno si trovano campi e poco più in alto il deposito di acqua CP_1
Non può quindi essere escluso un prelievo di acqua effettato da estranei.” (cfr. pagg.
9-10 elaborato peritale).
Depone senz'altro a favore di tale ricostruzione la denuncia/querela contro ignoti sporta da presso la Stazione dei Carabinieri di Marciana Marina nella quale si legge Parte_1 espressamente “i consulenti accertavano la presenza di un'estensione abusiva con aggan- cio nuovo (T) che partiva dal mio contatore, sito in uno stradello di accesso pubblico. Tale
13 aggancio è stato installato da ignoti alla tubazione che dal contatore serve la mia abitazio- Cont ne. Aggiungo che in data 30.11.2022 ricevo una lettera da società nella quale veniva riscontrato un aumento del consumo idrico superiore al 50% […]” e tenuto conto che in quel periodo la casa era vuota “ritengo pertanto che ignoti continuano ad allacciarsi al mio contatore e a sottrarmi l'acqua durante la mia assenza” (cfr. doc. 11 parte attrice). Tuttavia non è dato sapere, in quanto sul punto parte attrice nulla allega, se tale denuncia abbia sorti- to qualche esito positivo di indagine.
Ad ogni buon conto, a prescindere dall'esito fruttuoso o meno della denuncia de qua, ciò che è importante evidenziare è che la giurisprudenza è ormai univoca nell'affermare che
“una volta che sia stata accertata la manomissione del contatore è irrilevante individuare chi lo abbia effettivamente manomesso, in quanto nei rapporti con il Fornitore sussiste in ogni caso la responsabilità dell'intestatario dell'utenza, quale soggetto gravato da un one- re di custodia. Pertanto, ove si ipotizzi che tale manomissione sia stata oggetto di un inter- vento clandestino ad opera di un terzo, dovrebbe comunque concludersi che l'intestatario dell'utenza non abbia diligentemente adempiuto a tale onere di custodia” (cfr. Trib. Cata- nia, ord. 22.12.2012; Trib. Palermo, sentenza 17.01.2018 n. 235; Trib. Vibo Valentia, ord.
6.07.2017; Trib. Roma, sentenza 31.01.2018 n. 2378).
In quest'ottica non coglie nel segno l'assunto di parte attrice in base al quale, stante Per_ l'utilizzo solo stagionale dell'immobile da parte delle sorelle queste non avrebbero potuto impedire prelievi anomali da parte di terzi non potendo esercitare sulla res (il conta- tore) alcun potere di vigilanza.
Si tenga presente però che l'utente, nella sua veste di parte contrattuale, è gravato da alcuni obblighi negoziali derivanti dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, i quali costituiscono parte integrante del contratto.
Tra questi, nella specie, assume precipuo rilievo quello di custodia e manutenzione del con- tatore previsto all'art. 27, n. 3 del suddetto regolamento (“L'utente deve provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti”), essendo obbligo dell'utente quello di garantirne un adeguato controllo onde evitare che esso possa essere oggetto di atti di manomissione “diretta”, attraverso modifiche tese ad alterarne il corretto
14 funzionamento, ovvero “indiretta”, mediante interventi volti a bypassare la misurazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata.
Il fatto che contatore de quo sia collocato su “uno stradello pubblico” (cfr. pag. 3 memoria di replica attorea) e che l'immobile al cui servizio è posto tale misuratore sia frequentato dalle attrici solo stagionalmente, non giustificano in alcun modo un minor grado di diligen- za nella custodia dell'apparecchio.
Alla luce dei principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati più volte nel corso della trattazione, la prolungata assenza dall'immobile può certamente rilevare al fine di esonerare l'utente dall'obbligo di sostenere un costo per un consumo anomalo, ma è necessario che questa sia sempre accompagnata anche dalla prova che l'intestatario dell'utenza abbia adottato tutte le cautele possibili per evitare una qualsiasi intrusione da parte di terzi.
Ebbene, dal compendio probatorio in atti è emerso che l'apparecchio in questione era privo di qualsivoglia serratura apribile con chiave o con attrezzo speciale.
Tale circostanza è stata ulteriormente confermata anche dal teste , sentito CP_7 all'udienza del 19.02.2025, che nel rispondere al capitolo di prova n. 2 articolato nella me- moria 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice (“VC detto contatore è accessibile senza chiave per consentire le letture”) confermava che “il contatore è accessibile senza chiavi. Quello che io personalmente ho verificato è al più l'esistenza di uno spaghetto di juta/canapa agevol- mente rimuovibile all'occorrenza per la verifica delle letture”.
Ora se è ragionevole pensare che un simile meccanismo di “chiusura” del pannello protetti- vo del contatore è stato pensato, verosimilmente, per agevolare gli operatori di nel CP_1 compimento dei tentativi di lettura, è anche vero però che lo stesso non è in grado di inte- grare un efficace ostacolo ad eventuali manomissioni abusive.
Se si considera poi, che tale manomissione era ben visibile e riconoscibile anche ad un oc- chio inesperto, non si può che concludere che le attrici non solo non abbiano custodito dili- gentemente tale contatore, ma ciò che emerge è che le stesse non si siano neanche mai preoccupate nel tempo di controllarlo.
Se lo avessero fatto si sarebbero senz'altro accorte del nuovo abusivo “aggancio” che ivi era stato apposto.
15 Per tutto quanto sopra esposto, non può ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sulle attrici ed anzi deve ritenersi che le stesse debbano sopportare le conseguenze della loro colpevole inerzia per non aver correttamente vigilato sul contatore per cui è cau- sa.
In altri termini, le attrici, seppur ignare dell'illecito prelievo abusivo di acqua, non hanno compiutamente assolto all'onere probatorio sulle stesse gravante, non avendo fornito la prova di aver adottato ogni possibile cautela e di aver diligentemente vigilato affinchè in- trusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Il tutto, non obliterando l'orientamento della Suprema Corte, intervenuta in tema di contrat- to di somministrazione di energia elettrica, secondo cui sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20175 dell'8/10/2015): “dunque, l'utente
è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o non nell'area di pertinenza dell'utente”, cfr., in motivazione,Cass.
Sez. 3, Ord., 15.09.2021, n. 24903 nrg 2019 14406 ud. 03/03/2021 dep. 15/09/2021 non massimizzata;
nella giurisprudenza di merito cfr., inter alia, Tribunale di Nola, Sentenza n.
2760/2025 del 16 ottobre 2025, R.G. 6615/2019).
3.2 Per quanto concerne, invece, l'ulteriore punto in contestazione, id est la mancata effet- tuazione di almeno due tentativi di lettura intermedia da parte di in violazione di CP_1 quanto previsto dalla carta del servizio idrico integrato, merita osservare quanto segue.
Parte attrice nei suoi scritti difensivi rileva come non solo nel 2020 non avrebbe CP_1 adempiuto al suo obbligo di effettuare i due tentativi di lettura impostogli dalla carta del servizio idrico integrato, ma anche laddove tali due letture siano state effettivamente com- piute le stesse sarebbero state poste in essere con cadenza semestrale, in violazione dell'art.
4.3.1. della carta de qua che invece fissa come limite temporale la soglia di 150 giorni.
È vero che la carta del servizio idrico integrato prevede espressamente, all'art. 4.3.1,
l'obbligo per di effettuare due tentativi ogni 150 giorni di raccolta della misura lad- CP_1 dove si registrino dei consumi fino a 3.000 mc, addirittura poi implementando a tre tantativi di lettura per consumi superiori a tale soglia, tuttavia la norma è chiara nel prevedere che “il gestore garantisce di norma il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tenta-
16 tivi di raccolta della misura”, in tal modo giustificando e legittimando, come nel caso di specie, distanze temporali più ampie.
Ciò precisato, dall'esame del compendio documentale versato in atti si ricava, contraria- mente da quanto asserito da parti attrici, che dal 2018 al 2023 i tentativi di lettura del conta- tore da parte di ono sempre stati costanti nel corso del tempo e svolti ogni anno con CP_1 cadenza semestrale;
in particolare, dall'esame del doc. 9 di parte convenuta emerge che i tentativi di lettura venivano sempre svolti nei mesi di aprile e ottobre, eccezion fatta per il
2023 dove la lettura è stata effettuata nel mese di maggio.
Tale circostanza è stata confermata altresì dai testi escussi in corso di causa e in particolare dal teste della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete Controparte_5 ragioni per cui dubitare, in difetto di specifici indizi di segno contrario, non emergendo dal narrato alcuna enfatizzazione dell'accaduto né specifiche omissioni, reticenze o contraddit- torietà, che sentito sul capitolo n. 2 articolato nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c. di parte con- Cont venuta (Vero che l'elenco per i tentativi di lettura è inviato da alla Sintecno s.r.l. ed è quello in alto a destra delle schermate come da doc. 9 che Le si mostra?), ha avuto modo di affermare quanto segue: “Il doc. 9 che mi viene esibito rappresenta l'anagrafica Cont dell'utente ed i tentativi di lettura effettuati nel corso degli anni e richiesti da . I tenta- tivi di lettura sono indicati in alto a destra in apposito riquadro “Letture rilevate”.
La medesima circostanza veniva altresì confermata dal teste della Controparte_6 cui attendibilità e credibilità non è dato dubitare stante la linearità del narrato, il quale pre- cisava che “dalla disamina del doc. 9 che mi viene esibito si evincono esattamente le “let- ture rilevate” da me effettuate”.
Il doc. 9 riconosciuto dai testi è il seguente:
17 Rispetto a tale documento, il teste ha fornito dei chiarimenti importanti, preci- CP_5 sando che “fino al 2020 il portale richiedeva soltanto la lettura e non eventuali “causali” di mancata lettura. Dal 2021 invece la causale di riscontro (sia positivo che negativo) è stata inserita nel portale. Tuttavia, se non è presente la lettura nel doc. 9 ovviamente la causale è da intendersi negativa.
Preciso meglio. Se si legge attentamente il riquadro “Letture rilevate” del doc. 9 si evince che ad esempio in data 30/10/2018 è stata effettuata e rilevata una lettura atteso che nel sotto elenco “Lettura” è riportato un codice numerico. Mentre ad esempio per la data
30/04/2019 dove non vi è riportato accanto alcun codice numerico nel riquadro “Lettura”
è da intendersi tentativo fallito di lettura. Ciò può avvenire sia perché ad esempio l'utenza non era raggiungibile (es. proprietà privata e utente non presente al momento della lettu- ra) sia perché chiuso con lucchetto il relativo sportello del vano contenente il contatore.” aggiungendo poi che “quanto alla lettura del 15/04/2021 con lettura “0” e “causale di ri- scontro “UA”, preciso che “UA” significa “utente assente” e quel numero “0” in realtà è irrilevante ed avrebbe potuto anche non esserci atteso che prevale l'indicazione della cau- sale di riscontro. Tant'è che con riferimento alla lettura del 25/10/2021 non compare il numero “0” e vi è solo la causale di riscontro “UA”. La causale “LV” invece significa
“lettura verificata” ergo vi è l'evidenza del codice numerico scritto.”
Ebbene, sulle letture omesse da parte di (segnatamente quelle del 30.4.2019, CP_1
15.10.2019, 15.10.2020, 15.4.2021 e 25.10.2021) dall'istruttoria orale è emersa l'impossibilità per gli operatori incaricati di procedere al relativo tentativo di raccolta della misura in quanto, non solo in quelle occasioni l'utente era risultato assente ma il relativo contatore era di fatto inaccessibile.
A tal proposito dirimente è quanto dichiarato dal teste che ha avuto modo di Tes_1 precisare che “Confermo. Nelle date 30.4.2019, 15.10.2019, 15.10.2020 e 25.10.2021 non sono riuscito a procedere alla lettura dell'utenza intestata a atteso che Persona_3 il relativo contatore, insistente su proprietà privata, in tali occasioni era chiuso con luc- chetto.
Rammento che per diversi anni – non rammento esattamente quando – era presente sul contatore un lucchetto chiuso con conseguente impossibilità di procedere alla lettura.
Rammento altresì in una occasione lo sportello ove è collocato il contatore era piegato e
18 pertanto si poteva effettuare la lettura. Ricordo anche di aver rinvenuto, in luogo del luc- chetto, una fascetta che rendeva per l'effetto ispezionabile il contatore. Non posso essere più preciso con le tempistiche ma esiste senz'altro uno storico attestante i miei tentativi di lettura.”
Coerenti sul punto appaiono anche le dichiarazioni rese dal teste il quale confermava CP_7 la presenza “di uno spaghetto di juta/canapa agevolmente rimuovibile all'occorrenza per la verifica delle letture” tanto da aver provveduto personalmente qualche volta a scattare delle foto al contatore per inviarle alla , precisando però che “le volte in cui mi Parte_1 sono recato per fotografare il contatore sono temporalmente successive alla famosa bollet- ta dalle cifre ingenti di cui mi mise a contezza”. Parte_1
Pertanto, da parte sua, la società convenuta ha fornito la prova della non accessibilità del contatore, ricavandosi dalle dichiarazioni de quibus che il contatore per un certo periodo di tempo era chiuso con apposito lucchetto e non accessibile e cio', peraltro, in violazione dell'obbligo a carico dell'utente di “mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggia- menti dove si trovano installati i contatori dell'acqua” (art. 24 del regolamento citato). Tale dovere dell'utente, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie era ancora più rilevante data la Per_ prolungata e consapevole assenza dai luoghi da parte della famiglia
Ma se così stanno le cose, non si vede come avrebbe potuto concretamente e mate- CP_1 rialmente realizzare le letture programmate.
A ciò si aggiunga anche che nelle varie fatture prodotte in atti veniva segnalato espressa- mente da che le stesse erano state emesse su consumi solamente stimati, in quanto CP_1 sotto l'apposita voce “Letture e consumi” spesso si rinviene la dicitura lettura “stimata” con l'invito all'utente di comunicare l'autolettura chiamando l'apposito numero ivi indicato
(cfr. le bollette nn. 2022/597169 del 15.11.2022 e 2023/72741 del 15.02.2023 sub docc. 8 e
9 di parte attrice nonché le bollette nn. 2021/166430 del 18.05.2021 e 2021/539756 del
16.11.2021 all. fascicolo di ATP).
Ebbene, se si tiene conto del dovere che grava sull'utente di controllare i consumi attraver- so l'autolettura periodica del contatore - attività quest'ultima da ritenere senz'altro dovuta dall'utente anche nell'interesse contrattuale del gestore - è da ritenere che le attrici, ben avrebbero potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, arginare tale problema, attivandosi af- finchè il gestore ricevesse ed addebitasse i consumi reali.
19 Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto non si può che concludere che gli anomali consumi in questa sede denunciati siano causalmente riconducibili non ad un inadempimen- to di bensì ad una condotta negligente tenuta dalle stesse attrici, e prima ancora dal CP_1 loro defunto padre, le quali hanno mancato totalmente di vigilare sia sul contatore per cui è causa sia sui consumi di volta in volta addebitategli, in spregio agli obblighi negoziali na- scenti dal contratto di fornitura idrica.
Peraltro, sul punto del tutto inammissibili sono le allegazioni delle attrici in merito agli adempimenti che sono imposti nei casi di inaccessibilità del contatore ricavabili dal CP_1 sito internet ER (https://www.arera.it/atlante-per-il-consumatore/acqua/il- contatore/lettura/ogni-quanto-tempo-deve-essere-letto-il-contatore-e-da-chi), in quanto tar- dive poiché fatte valere solo in sede di comparsa conclusionale.
Detto ciò, l'unica irregolarità che si può attribuire all'operato di concerne il mancato CP_1 compimento di due tentativi di lettura nell'anno 2020 così come, in effetti, non è stata for- nita da la prova né del rilascio presso l'immobile de quo di “una nota cartacea in- CP_1 formativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura tramite sito, call center e mail” (art.
4.3.1 carta del servizio idrico integrato), né dell'invio di una comunica- zione espressa in cui si segnalava all'utente un consumo superiore del 50% rispetto al con- sumo storico dello stesso periodo (art. 40 regolamento del servizio idrico integrato), nono- stante l'anomalia dei consumi sia stata però segnalata nella bolletta immeditamente succes- siva.
Tuttavia, l'accertamento di siffatte irregolarità non incide sull'obbligo dell'utente di pagare il corrispettivo per la fornitura idrica ma può comportare – e comporta, nel caso di specie - soltanto l'erogazione di un indennizzo base di € 30,00 così come previsto dal combinato di- sposto degli artt.
4.3.1 e 8 della carta del servizio idrico integrato. Tale importo verrà, quin- di, decurtato dalla somma di cui all'accolta domanda riconvenzionale formulata da CP_1
3.3 Infine per quanto concerne le contestazioni relative alle tre fatture per cui è causa è op- portuno precisare quanto segue.
In merito alla fattura di conguaglio + acconto n. 2021/539756 del 16.11.2021 dell'importo di € 22.877,62 ed emessa per il periodo dal 31/10/2018 al 11/11/2021 lo stesso CTU aveva concluso per la correttezza della fattura in sé e per sé considerata (“la fatturazione non pre- senta criticità”) segnalando quale unica criticità “la non certa spartizione dei consumi, ov-
20 vero l'esatta individuazione dei grossi quantitativi di acqua prelevati, attualmente non ac- certabili, anche a causa della mancata rilevazione delle letture da parte . CP_1
Tuttavia in merito si è già chiarito al punto 3.2 che nessun addebito può essere riconosciuto in capo ad in quanto le letture sono state di fatto impedite dalle attrici, e prima anco- CP_1 ra da loro defunto padre, che hanno reso inaccessibile agli operatori preposti il contatore de quo.
Ad abundantiam, si noti che nonostante rispetto a tale fattura di conguaglio + acconto il
CTU rilevi che in realtà “nessun acconto relativo a bollette intermedie è stato decurtato”, questo Giudice ritiene di discostarsi da tali conclusioni in quanto dall'esame del compendio documentale in atti, e in particolare dall'estratto conto sub doc. 8 di parte convenuta e dalla bolletta n. 2021/166430 del 18.05.2021, emerge chiaramente che l'importo di € 22.877,62 è stato ottenuto scalando le fatture “in acconto”.
Non a caso la somma complessiva di € 23.668,55, al cui pagamento la società convenuta chiede in via riconvenzionale che siano condannate le attrici, è il risultato della pura e sem- plice sommatoria degli importi previsti alle fatture nn. 2021/539756 del 16.11.2021 di €
22.877,67 e 2023/72741 del 15.02.2023 di € 790,93, risultando invece detratta la fattura
2022/597169 del 15.11.2022 di € 306,11 in quanto già pagata in data 1.12.2022.
Per quanto concerne, infine, le due fatture nn. 2022/597169 del 15.11.2022 dell'importo di
€ 306,11 e 2023/72741 del 15.02.2023 per l'importo di € 790,93, le attrici rilevano che nul- la sarebbe dovuto ad in quanto entrambe sarebbero state emesse tenendo conto di un CP_1 consumo presuntivo basato sulla fattura di conguaglio di € 22.877,62 la cui erroneità, a det- ta delle attrici, sarebbe stata accertata dal CTU.
Tuttavia tale doglianza è infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, si rammenti ancora una volta che il CTU non ha accertato la “erroneità” di tali consumi, bensì una volta accertato incontrovertibilmente il funzionamento del contatore de quo, ha ricondotto tali consumi eccessivi ad un prelievo abusivo da parte di terzi di in- genti quantità di acqua.
In secondo luogo, si rammenti che, come anche accertato dal CTU, il contatore per cui è causa – il cui malfunzionamento è stato oggetto di accertamento in seno procedimento di accertamento tencico preventivo - è stato sostituito in data 2.12.2021 con un misuratore ac- qua fredda di tipo elettronico marca AXIOMA da ¾”, n. 2021252968, n. serie 05653221,
21 portata 6,3 m3/h, tutt'ora a servizio dell'immobile, e il quale alla data dell'1.12.2022 se- gnava un consumo pari a 153,666 m3.
Ebbene, rispetto a tali ultimi consumi registrati, il CTU ha ritenuto gli stessi perfettamenti congrui e plausibili.
Tant'è vero che, quantomeno nella fattura n. 2022/597169 del 15.11.2022, nell'apposita se- zione “Lettura e consumi” si rinvengono, a differenza della prima fattura di conguaglio + acconto n. 2021/539756 del 16.11.2021 dell'importo di € 22.877,62, riferimenti a letture ri- levate che si attestano ben al di sotto della soglia di 153,666 m3 (a titolo esemplificativo nella bolletta n. 2022/597169 del 15.11.2022 si legge chiaramente “lettura rilevata il
10.06.2022 pari a 67”, oppure ancora al 27.10.2022 la lettura rilevata era pari a 146. Peral- tro si noti, tali letture sono tutte precedenti rispetto all' 1.12.2022 data in cui il contatore, visionato dal CTU, indicava nell'apposito display consumi per 153,666 m3.)
Non si vede, pertanto, sulla base di quali elementi parte attrice è portata a ritenere che tali fatture siano state emesse su consumi solo stimati e, in quanto tali, basati sui consumi por- tati alla fattura n. 2021/539756 del 16.11.2021. Consumi che, in ogni caso, il CTU ha quali- ficato come abnormi riconducendone eziologicamente l'eccessività non ad un malfunzio- namento del contatore, bensì a prelievi anomali a valle del contatore stesso.
Ad abundantiam, si aggiunga che rispetto alla fattura n. 2023/72741 del 15.02.2023 anche laddove ammettessimo che questa sia stata emessa tenendo conto non di consumi reali ben- sì di consumi solamente stimati, non può certo dirsi che siano stati presi come riferimento i consumi della bolletta n. 2021/539756 del 16.11.2021 bensì, semmai, quelli della preceden- te fattura n. 2022/597169 del 15.11.2022, in quanto nella fattura del 2023 depositata in atti sub doc. 8 di parte attrice si legge chiaramente il riferimento a “consumi stimati già fattura- ti nelle bollette precedenti” con accanto l'indicazione dei 146 m3.
4. Per tutto quanto sopra esposto, la domanda riconvenzionale formulata dalla società con- venuta merita accoglimento con conseguente condanna delle attrici al pagamento della somma di € 23.638,55 (= € 23.668,55 - € 30,00 quale indennizzo per le irregolarità accerta- te) oltre interessi legali dalla formulazione della domanda riconvenzionale.
5. spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
22 Le spese di lite del presente giudizio e quelle dell'accertamento tecnico preventivo R.G.
70077/2022 (introdotto ante causam) seguono la soccombenza e sono liquidate in disposi- tivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto riguardo ai valori medi1 dello scaglione di riferimento (tra € 5.201,00
e € 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattatazione2 e deci- sionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Si precisa che non vi è condanna di parte attrice alla refusione del compenso liquidato in sede di ATP all'ausiliario del Giudice (Ing. ) atteso che parte convenuta non Persona_1 ha mai sostenuto tale esborso, avendolo per contro documentalmente sostenuto le odierne attrici (cfr. all.ti 5 e 6 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata da parti attrici per le ragioni di cui in parte motiva;
- In accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale da CP_1 condanna e in solido tra loro a pagare ad Parte_1 Parte_2
la somma di € 23,638,55 oltre interessi legali dalla proposizione della CP_1 domanda riconvenzione sino al soddisfo;
23 - condanna e in solido tra loro alla refusio- Parte_1 Parte_2 ne in favore di delle spese di lite del procedimento di accertamento tec- CP_1 nico preventivo recante R.G. 70077/2022 svoltosi dinanzi al Tribunale di Livorno
Sezione Distaccata di Portoferraio che si liquidano in € 2.337,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge, nonché delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 1701,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 26 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 2 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1625/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e Parte_2
( ), nata a [...] l'[...] e residente in [...]di Porto CodiceFiscale_2
(RM), via Francesco Baldelli n. 3, rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Felice d'Alfonso del Sordo e Francesco Cresti presso il cui studio sito in Ro- ma, via Enrico Tazzoli, n. 6 hanno eletto domicilio attrici contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, Amministratore Delegato Dott. Ing. con sede in Controparte_2
Livorno, Via del Gazometro n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Contento presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Benamozegh n.17 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: somministrazione
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 6 novembre 2025
Conclusioni:
1 per parte attrice Pt_1
“Voglia il Tribunale di Livorno:
1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ( CP_1 Controparte_3
con sede in Livorno, Via del Gazometro n. 9 - (Cod. Fisc: ) in persona
[...] P.IVA_1 del Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore per non aver osservato ed adempiuto agli obblighi previsti dalla delibera 218/2016/R/idr dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. In particolare, per non aver effettuato almeno 2 tentativi di lettura all'anno, distanziati almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro; o almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni;
2) per l'effetto annullare la fattura n. 2021/539756 del 16/11/2021 di 22.877,62 euro a con- guaglio del periodo dal 31.10.2018 al 11.11.2021 e dichiarare non dovuto il predetto importo in capo alle attrici;
3) annullare anche la fattura n. 2023/72741 del 15/02/2023 - Periodo fatturazione dal
11/11/2022 al 10/02/2023 di euro 790,93 che presuppone un consumo annuo pari a 1.299,00 mc in quanto errata per quanto accertato dal CTU;
4) annullare anche la fattura n. 2022/597169 del 15/11/2022 Periodo fatturazione dal
11/06/2022 al 10/11/2022 - Bolletta di Conguaglio + acconto di euro 306,11 che presuppone un consumo mensile di 146 mc in quanto errata per quanto accertato dal CTU;
5) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da per le ragioni dedotte;
CP_1
5) con vittoria di spese, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del C.T.U. Dott.
Ing. e del consulente di parte geom. ” Persona_1 Persona_2
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Livorno:
Rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale condannare in solido e anche quale Parte_1 Parte_2 eredi di al pagamento di euro 23,668,55 oltre interessi moratori convenzio- Persona_3 nali o comunque legali dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di causa, anche del precedente giudizio ex artt. 696, 696 bis
c.p.c.”
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e conveni- Parte_1 Parte_2 vano in giudizio (di seguito, per bre- Controparte_4 vità, anche solo ) dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirsi accogliere le se- CP_1 guenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Livorno:
1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Controparte_1 con sede in Livorno, Via del Gazometro n. 9 - (Cod. Fisc: ) in
[...] P.IVA_1 persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore per non aver osser- vato ed adempiuto agli obblighi previsti dalla delibera 218/2016/R/idr dell'Autorità di re- golazione per energia reti e ambiente. In particolare, per non aver effettuato almeno 2 ten- tativi di lettura all'anno, distanziati almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro; o almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni;
2) per l'effetto annullare la fattura n. 2021/539756 del 16/11/2021 di 22.877,62 euro a conguaglio del periodo dal 31.10.2018 al 11.11.2021 e dichiarare non dovuto il predetto importo in capo alle attrici;
3) annullare anche la fattura n. 2023/72741 del 15/02/2023 - Periodo fatturazione dal
11/11/2022 al 10/02/2023 di euro 790,93 che presuppone un consumo annuo pari a
1.299,00 mc in quanto errata per quanto accertato dal CTU;
4) annullare anche la fattura n. 2022/597169 del 15/11/2022 Periodo fatturazione dal
11/06/2022 al 10/11/2022 - Bolletta di Conguaglio + acconto di euro 306,11 che presup- pone un consumo mensile di 146 mc in quanto errata per quanto accertato dal CTU;
5) con vittoria di spese, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antista- tari e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del
C.T.U. Dott. Ing. e del consulente di parte geom. Persona_1 Persona_2
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto in punto di fatto che: - il Sig.
[...]
padre delle attrici, concludeva con un contratto avente ad oggetto la for- Persona_3 CP_1 nitura di acqua presso l'immobile sito in Marciana (LI), Via delle Spianate – Patresi n. 1, ad
3 uso civile domestico e distinto dal codice soggetto 209669 e codice fornitura 6966966: - la somministrazione di acqua avveniva in modo regolare e il titolare della fornitura provvede- va, altrettanto regolarmente, al pagamento delle bollette relative ai consumi. Tuttavia, in da- ta 24/11/2021, recapitava esclusivamente all'indirizzo email CP_1 Email_1
della Sig.ra la fattura n. 2021/539756 del 16/11/2021 indi-
[...] Parte_1 rizzata al Sig. all'epoca già deceduto, per il tramite della quale richiede- Persona_3 va il pagamento di un conguaglio (imputato a consumi effettuati dal 31/10/2018 al
11/11/2021) pari ad Euro 22.877,62, per quantità di consumo misurata in 4.616 mc.; - im- mediatamente dopo la ricezione della bolletta, le Sigg.re e at- Parte_1 Parte_2 traverso comunicazioni avvenute per le vie brevi con gli operatori di contestavano CP_1 gli addebiti, rilevando: (i) la sproporzione dei consumi indicati nella fattura rispetto a quan- to registrato negli anni pregressi;
(ii) il regolare pagamento delle bollette sino ad allora emesse;
(iii) di aver onorato le richieste di conguaglio di volta in volta ricevute, con la con- seguente illegittimità della nuova richiesta restitutoria;
- in assenza di qualsivoglia riscontro Cont formale da parte di , con comunicazione a mezzo pec del 01/12/2021 (cfr. doc. 3), le odierne attrici rilevavano: l'elevatezza e la sproporzione delle somme richieste, rispetto a quanto effettivamente consumato e l'esorbitante quantità di consumo, indicata in 4.616 mc, misura impossibile per l'utilizzo, peraltro saltuario ed esclusivamente stagionale dell'immobile; - nelle more le ricorrenti avevano richiesto ad di adoperarsi per veri- CP_1 ficare i consumi e il corretto funzionamento del contatore (riferimento pratica n. 3614341) e la Società comunicava per le vie brevi che avrebbe provveduto a prelevare il contatore al fine di verificarne il malfunzionamento. Tuttavia, alcuna comunicazione per iscritto perve- niva da , che ometteva di fornire qualsivoglia riscontro;
- conseguentemente le odier- CP_1 ne attrici incardinavano dinnanzi all'intestato Tribunale – Sezione distaccata di Portoferraio un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
(Causa Civile N.R.G. 70077/2022) al termine del quale, il CTU nominato, Ing. Per_1
, riferiva: i) di aver rilevato alcune anomalie in ordine al modello di contatore, ritenuto
[...] di eccessiva taglia;
ii) di aver verificato la correttezza del funzionamento dello stesso (“si può concludere che il contatore di acqua fredda relativo all'unità immobiliare di proprietà delle ricorrenti sia esente da malfunzionamenti indicando un corretto volume di consumo e rientrante nell'errore stabilito dalla normativa.”, pag. 7 ultimo capoverso dell'elaborato
4 peritale); iii) Nessuna lettura di consumo intermedia era stata effettuata da pur do- CP_1 vendola il fornitore eseguire almeno 2 volte all'anno; iv) la fatturazione non presentava cri- ticità, ad eccezione della non certa spartizione dei consumi, ovvero l'esatta individuazione dei grossi quantitativi di acqua prelevati, attualmente non accertabili, anche a causa della mancata rilevazione delle letture da parte e che eventuali letture intermedie avrebbe- CP_1 ro potuto consentire di individuare con anticipo il consumo anomalo e quindi di intervenire di conseguenza, prima di giungere ad un consumo di 4.613 m3.; v) concludeva ritenendo che sicuramente si erano verificati prelievi di acqua anomali a valle del contatore, come per esempio una perdita continua, ovvero un prelievo eseguito deliberatamente a valle del con- tatore. Segnalando peraltro che era stata accertata la presenza di uno stacco dalla linea dell'acqua in partenza verso l'abitazione intercettato con valvola a sfera (trovata chiusa), a valle della quale si trovava un raccordo per tubo in polietilene da 25 mm, apparso di recente installazione, non potendosi escludere, quindi, un prelievo di acqua effettato da estranei;
- che con decreto giudiziale in data 01/04/2023 il Giudice ha liquidato al CTU € 1.147,53 a titolo di onorario, comprensivo di quanto eventualmente già liquidato a titolo di acconto ed oltri oneri come per legge, € 49,70 a titolo di rimborsi, € 271,00 a titolo di spese imponibili, posti a carico delle attrici e regolarmente saldati mediante bonifico in data 15.05.2023 e che le attrici corrispondevano altresì l'ammontare complessivo di € 1.000,00 al tecnico di parte geometra - nelle more ha inviato la fattura n. 2023/72741 del Persona_2 CP_1
15/02/2023 - Periodo fatturazione dal 11/11/2022 al 10/02/2023 di euro 790,93 che prevede un consumo presuntivo annuo pari a 1.299,00 mc, cioè quello risultato erroneo dalla CTU.
Pertanto il consumo presuntivo non può basarsi sulla fattura di conguaglio di euro
22.877,62, e che, precedentemente al deposito della CTU, ma in concomitanza al suo svol- gimento, era stata inviata anche la fattura n. 2022/597169 del 15/11/2022 Periodo fattura- zione dal 11/06/2022 al 10/11/2022 - Bolletta di Conguaglio + acconto che ipotizzava un consumo basato sul conguaglio errato. Anche in tal caso il consumo presuntivo non può ba- sarsi sulla fattura di conguaglio di euro 22.877,62, e le attrici ne chiedono, pertanto,
l'annullamento.
In punto di diritto parti attrici contestavano la violazione da parte di della disciplina CP_1 prevista dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con la delibera
218/2016/R/idr per non aver effettuato almeno 2 tentativi di lettura all'anno, distanziati al-
5 meno 150 giorni solari l'uno dall'altro ( laddove, addirittura, oltre i 3.000 m3 l'obbligo di- venta di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni). Sulla base della delibera de qua, peraltro, sarebbe stato obbligatorio reiterare il tentativo di lettura se per due volte con- secutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile. Le at- trici chiedevano, quindi, l'annullamento delle fatture nn. 2021/539756 del 16.11.2021,
2022/597169 del 15.11.2022 e 2023/72741 del 15.02.2023.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando integralmente in fatto e CP_1 in diritto le domande avanzate chiedendone il rigetto.
A tal fine la società convenuta ha dedotto ed eccepito quanto segue: i) nessuna responsabili- tà per i consumi anomali di cui sopra poteva esserle imputabile stante il perfetto funziona- Pers mento del contatore, come accertato dal CTU, Ing. , in seno al procedimento di ATP n.
R.G. 70077/2022 con la conseguenza che i consumi fatturati da sarebbero effettivi e CP_1 reali in quanto corrispondenti ai volumi immessi nell'impianto privato dell'utente; ii) che, in ogni caso, il CTU avrebbe imputato detti consumi ad una possibile intrusione di terzi nella proprietà delle attrici essendo stata rinvenuta la “presenza di uno stacco dalla linea dell'acqua in partenza verso l'abitazione intercettato con valvola a sfera (trovata chiusa),
a valle della quale si trova un raccordo per tubo in polietilene da 25 mm, apparso di recen- te installazione”.
Di conseguenza, in base alle regole generali di riparto dell'onere della prova A.S.A., a fron- te della prova del funzionamento del contatore, le attrici non avrebbero per contro provato che l'eccessività dei consumi sarebbe imputabile a fattori esterni al loro controllo che non avrebbero potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemen- te vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funziona- mento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
iii) che non sarebbe ravvi- sabile alcun inadempimento di in quanto i tentativi di lettura sarebbero stati effettuati CP_1 nel periodo contestato ma senza esito;
peraltro il mancato rispetto dello standard di qualità dei tentativi di lettura avrebbe al più potuto determinare unicamente un indennizzo di €
30,00 sulla base dell'art. 8 della carta del servizio idrico integrato;
iv) avrebbe in CP_1 ogni caso segnalato immediatamente in bolletta i consumi anomali;
v) gli acconti relativi alle bollette intermedie sono comunque sempre stati decurtati da in automatico dal CP_1 programma di fatturazione, come emerge peraltro chiaramente dalle fatture emesse e
6 dall'estratto conto prodotto.
Per tutto quanto sopra, in via riconvenzionale chiedeva la condanna in solido delle attrici Per_
anche quali eredi del sig. al pagamento di € 23,668,55 oltre inte- Persona_3 ressi moratori convenzionali o comunque legali dalla domanda al saldo.
All'udienza del 9 novembre 2023, lo scrivente Giudicante, dato atto della mancata compa- rizione personale delle parti e data la richiesta concorde da parte dei procuratori di disporsi un breve rinvio per “sondare con i propri assistiti disponibilità transattive”, rinviava all'udienza dell'11 gennaio 2024.
All'udienza dell'11 gennaio 2024, dato atto dell'esito infruottoso delle trattative, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle prove orali articolate da parte convenuta, veniva disposto rinvio all'udienza del 4 settembre 2024 e, successivamente, del 19 febbraio 2025 per l'escussione dei testimoni: direttore tecnico della SINTECNO SRL, so- Controparte_5
Cont cietà quest'ultima partecipata al 100% da , dipendente SIN- Controparte_6
TECNO, , amico delle attrici. CP_7
All'udienza del 19 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 6 novembre 2025 per la remissione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
2. In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie formulate dalle attrici
[...]
e e già oggetto di reiezione con ampia motivazione contenuta nel Pt_2 Parte_1 verbale d'udienza dell'11 gennaio 2024 (cui si rimanda), per quanto parte attrice abbia del tutto correttamente reiterato le stesse in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni (così da non poterle ritenere abbandonate sulla scorta del noto orientamento della giurisprudenza di legittimità – Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.:
Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n.
16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ.
30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del
04/04/2022), le stesse non sono da accogliere.
Ciò, sia per le ragioni già ampiamente illustrate nelle ordinanze istruttorie rese nel corso del presente processo (cui si rinvia integralmente) sia perché ogni istanza istruttoria di parte at-
7 trice è da ritenersi non indispensabile ai fini della decisione sulla scorta di quanto si espor- rà.
Per quanto concerne invece l'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento per ac- certamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Portoferraio - causa civile N.R.G. 70077/2022, anche questa reiterata in sede di precisazione delle conclusioni devesi evidenziare che lo stesso è già stato acquisito agli atti già in data 21 febbraio 2025.
2.1 Sempre in via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze probatorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove do- cumentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei te- sti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregge- re la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, sen- za essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, an- che se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez.
01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
3. Ciò premesso, la domanda avanzata dalle attrici – volta ad ottenere l'annullamento delle fatture nn. 2021/539756 del 16.11.2021, 2022/597169 del 15.11.2022 e 2023/72741 del
15.02.2023 i cui importi asseritamente abnormi sarebbero imputabili esclusivamente in ca- po alla convenuta per l'omesso compimento di almeno due tentativi di lettura – non può es- sere accolta sulla scorta della seguente motivazione.
3.1 Il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pa- gamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del
2006 (in precedenza, art. 13, comma 1, della L. n. 36del 1994), del c.d. servizio idrico inte- grato, che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e industriali, e la depurazione dei reflui, condotti in fognatura. Secondo la ricostruzione concorde della dottrina e della giurisprudenza, come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza idri-
8 ca, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt.
1559 ss. cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. n. 8103 del 2004; sez. un. n. 16426 del 2004).
I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposi- zioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integran- te del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 cod. civ., ed in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscri- zione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19154 del
2018).
Si tenga presente che nei contratti di somministrazione di beni immateriali, come quello per cui è causa, il calcolo dei consumi avviene attraverso un misuratore che costituisce lo stru- mento di contabilizzazione e il principale, se non unico, metodo di rilevazione degli stessi.
Il servizio di lettura dei contatori è svolto dal gestore idrico che è anche il soggetto respon- sabile dell'installazione, del buon funzionamento e della verifica di tale strumento di rile- vazione.
Per tale ragione, secondo costante giurisprudenza, in materia di contratto di fornitura d'ac- qua, nella verifica dei consumi, che servono di fondamento alla determinazione dei corri- spettivi, ove sorga contestazione sulla causa di una eccedenza sospetta, in quanto non corri- spondente al normale fabbisogno ed utilizzo, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico, con esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di mi- sura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, e quindi se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente.
Il coordinamento fra le singole disposizioni, secondo il loro senso complessivo, consente univocamente di affermare che l'utente, qualora sia fondata la sua denuncia di un consumo abnorme, annotato a debito nelle scritture contabili unilateralmente tenute dal gestore, in un certo periodo di tempo, non sia liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovu- ta, bensì sia tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da mi-
9 sure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratte- rizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone: in altri termini, quello che cambia è soltanto il modo di determinare il corrispettivo della somministrazione, e non l'obbligo di pagarlo, a norma dell'art. 1562, comma 2, cod. civ., secondo le scadenze convenute.
Nel caso di specie, deve ritenersi in via preliminare che non sia oggetto di contestazione tra le parti né l'esistenza del contratto di somministrazione né l'effettività dell'erogazione.
Il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso domestico residenziale intestata a , padre delle attrici e deceduto in data 13.11.2021, e destinata Persona_3 alla casa di uso civile domestico sita in Marciana, via delle Spianate – Patresi n. 1, è in con- testazione, invece, relativamente al quantum dei consumi rilevati in un dato periodo tempo- rale ed in particolare relativamente alla fattura di conguaglio + acconto n. 2021/539756 del
16.11.2021 dell'importo di € 22.877,62 ed emessa per il periodo dal 31/10/2018 al
11/11/2021. Parti attrici contestavano altresì le fatture nn. 2022/597169 del 15.11.2022 dell'importo di € 306,11 e 2023/72741 del 15.02.2023 per l'importo di € 790,93 in quanto entrambe emesse tenendo conto di un consumo presuntivo basato sulla fattura di congua- glio di € 22.877,62 la cui erroneità, a detta delle attrici, sarebbe stata accertata dal CTU.
Ai fini della risoluzione della controversia insorta fra il gestore che pretende (anche CP_1 spiegando in questa sede domanda riconvenzionale a tal fine) il pagamento delle fatture de quibus, e l'utente, che lamenta l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente il suo nor- male fabbisogno (specie se si tiene in considerazione l'uso solo stagionale dell'immobile de quo da parte delle attrici), contestando l'affidabilità del valore registrato ed il conseguente addebito, deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elabora- to dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'ec- cessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 512 del
09/01/2025, Rv. 673373 - 02), ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali in-
10 trusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determi- nare un incremento dei consumi (cfr. ex multis Cass., 3, n. 28984 del 18/10/2023,
Rv. 669321 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Ord., 07/07/2022, n. 21564; Cass. civ. sez. VI -
24/06/2021, n. 18195; Cass., 3, n. 19154 del 19/7/2018; Cass. 3, n. 23699 del 22/11/2016; da ultimo, cfr., altresì, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15362 del 2024 nrg 2021 657 ud.
20/02/2024 dep. 31/05/2024).
In presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, dunque, incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se il sommini- strante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore ove lamenti l'eccessività dei con- sumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dall'obbligo di pagare il corrispettivo richie- sto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da cause esterne alla sua volontà e non a lui imputabili.
Applicando tali coordinate ermenutiche al caso che qui ci occupa, è di tutta evidenza che il gestore convenuto abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, risultando il con- tatore esente da qualsiasi tipo di malfunzionamento.
A tali conclusioni è giunto il CTU, Ing. , che era stato incaricato, inter alia, di Persona_1 verificare “la sussistenza o meno, del lamentato malfunzionamento del contatore dell'acqua relativo all'unità immobiliare di proprietà delle ricorrenti” (cfr. pag. 1, elabo- rato peritale, fasc. ATP), in seno al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. incardinato dinnanzi all'intestato Tribunale – Sezione distaccata di
Portoferraio sub n. R.G. 70077/2022.
Con procedimento rigoroso ed accurato, nonché con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, l'ausiliare ha provveduto preliminarmente a far analizzare il contatore, avente matricola 20161840092 in uso al momento dei fatti e successivamente sostituito in data
2.12.2021, rivolgendosi al “Laboratorio Nazionale di Taratura per Contatori d'Acqua,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti”, laboratorio accreditato da
[...] nte Italiano di Accreditamento, il quale ha accertato il corretto funzionamento CP_8 del contatore.
In particolare, il CTU così concludeva (parti sottolineate dal redattore) “Le prove sono state eseguite con varie portate di acqua e gli scostamenti di portata sono stati confrontati con le tolleranze secondo il DPR 854/82 o il D.Lgs. 19.05.2016 n. 84. I risultati di misura riporta-
11 ti nel Certificato di taratura LAT 175 n. 50/2023 (Allegato 2) mostrano la regolarità di funzionamento del contatore.
[…] Si rileva che alle basse portate, cio. quelle consentite dalla valvola a galleggiante di ingresso riserva d'acqua, il consumo letto è superiore al consumo reale, ma di una quanti- tà veramente di poco conto (circa il 2%).
Si può concludere che il contatore di acqua fredda relativo all'unità immobiliare di pro- prietà delle ricorrenti sia esente da malfunzionamenti, indicando un corretto volume di consumo e rientrante nell'errore stabilito dalla normativa.” (cfr. pagg. 7, elaborato perita- le).
Se, dunque, sulla base dell'accertamento svolto dal CTU può dirsi senz'altro assolto l'onere probatorio gravante sulla società convenuta, lo stesso non può dirsi per le attrici.
Si rammenti che, a fronte di un contatore regolarmente funzionante, quale quello a servizio dell'immobile della famiglia l'utente potrà liberarsi dall'obbligo di pagare il corri- Pt_1 spettivo portato alle fatture de quibus laddove dimostri non soltanto che il consumo di ac- qua è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e che si è verificato "invito domino", ma altresì che il prelievo abu- sivo di acqua da parte di terzi non è stato agevolato da proprie condotte negligenti nell'ado- zione di idonee misure di controllo atte ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
L'utente deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era instal- lata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito. Pers Ebbene, sul punto, lo stesso Ing. nella prosecuzione dell'indagine peritale riconosceva che “il consumo fatturato rappresenta un volume altissimo rispetto alla media registrata per forniture domestiche” riconducendo causalmente tale abnormità dei consumi a “prelievi di acqua anomali a valle del contatore, come per esempio una perdita continua, ovvero un prelievo eseguito deliberatamente a valle del contatore” evidenziando, tra l'altro, che “A tale proposito, è stata accertata la presenza di uno stacco dalla linea dell'acqua in parten- za verso l'abitazione intercettato con valvola a sfera (trovata chiusa), a valle della quale si trova un raccordo per tubo in polietilene da 25 mm, apparso di recente installazione”.
12
Il CTU ha poi concluso che “Data la libera accessibilità al vano contatore, pur accedendo dallo stradello privato, e l'assenza di una serratura apribile con chiave o con attrezzo speciale, è possibile collegare facilmente una tubazione in polietilene, aprire la valvola e prelevare acqua. Intorno si trovano campi e poco più in alto il deposito di acqua CP_1
Non può quindi essere escluso un prelievo di acqua effettato da estranei.” (cfr. pagg.
9-10 elaborato peritale).
Depone senz'altro a favore di tale ricostruzione la denuncia/querela contro ignoti sporta da presso la Stazione dei Carabinieri di Marciana Marina nella quale si legge Parte_1 espressamente “i consulenti accertavano la presenza di un'estensione abusiva con aggan- cio nuovo (T) che partiva dal mio contatore, sito in uno stradello di accesso pubblico. Tale
13 aggancio è stato installato da ignoti alla tubazione che dal contatore serve la mia abitazio- Cont ne. Aggiungo che in data 30.11.2022 ricevo una lettera da società nella quale veniva riscontrato un aumento del consumo idrico superiore al 50% […]” e tenuto conto che in quel periodo la casa era vuota “ritengo pertanto che ignoti continuano ad allacciarsi al mio contatore e a sottrarmi l'acqua durante la mia assenza” (cfr. doc. 11 parte attrice). Tuttavia non è dato sapere, in quanto sul punto parte attrice nulla allega, se tale denuncia abbia sorti- to qualche esito positivo di indagine.
Ad ogni buon conto, a prescindere dall'esito fruttuoso o meno della denuncia de qua, ciò che è importante evidenziare è che la giurisprudenza è ormai univoca nell'affermare che
“una volta che sia stata accertata la manomissione del contatore è irrilevante individuare chi lo abbia effettivamente manomesso, in quanto nei rapporti con il Fornitore sussiste in ogni caso la responsabilità dell'intestatario dell'utenza, quale soggetto gravato da un one- re di custodia. Pertanto, ove si ipotizzi che tale manomissione sia stata oggetto di un inter- vento clandestino ad opera di un terzo, dovrebbe comunque concludersi che l'intestatario dell'utenza non abbia diligentemente adempiuto a tale onere di custodia” (cfr. Trib. Cata- nia, ord. 22.12.2012; Trib. Palermo, sentenza 17.01.2018 n. 235; Trib. Vibo Valentia, ord.
6.07.2017; Trib. Roma, sentenza 31.01.2018 n. 2378).
In quest'ottica non coglie nel segno l'assunto di parte attrice in base al quale, stante Per_ l'utilizzo solo stagionale dell'immobile da parte delle sorelle queste non avrebbero potuto impedire prelievi anomali da parte di terzi non potendo esercitare sulla res (il conta- tore) alcun potere di vigilanza.
Si tenga presente però che l'utente, nella sua veste di parte contrattuale, è gravato da alcuni obblighi negoziali derivanti dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, i quali costituiscono parte integrante del contratto.
Tra questi, nella specie, assume precipuo rilievo quello di custodia e manutenzione del con- tatore previsto all'art. 27, n. 3 del suddetto regolamento (“L'utente deve provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti”), essendo obbligo dell'utente quello di garantirne un adeguato controllo onde evitare che esso possa essere oggetto di atti di manomissione “diretta”, attraverso modifiche tese ad alterarne il corretto
14 funzionamento, ovvero “indiretta”, mediante interventi volti a bypassare la misurazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata.
Il fatto che contatore de quo sia collocato su “uno stradello pubblico” (cfr. pag. 3 memoria di replica attorea) e che l'immobile al cui servizio è posto tale misuratore sia frequentato dalle attrici solo stagionalmente, non giustificano in alcun modo un minor grado di diligen- za nella custodia dell'apparecchio.
Alla luce dei principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati più volte nel corso della trattazione, la prolungata assenza dall'immobile può certamente rilevare al fine di esonerare l'utente dall'obbligo di sostenere un costo per un consumo anomalo, ma è necessario che questa sia sempre accompagnata anche dalla prova che l'intestatario dell'utenza abbia adottato tutte le cautele possibili per evitare una qualsiasi intrusione da parte di terzi.
Ebbene, dal compendio probatorio in atti è emerso che l'apparecchio in questione era privo di qualsivoglia serratura apribile con chiave o con attrezzo speciale.
Tale circostanza è stata ulteriormente confermata anche dal teste , sentito CP_7 all'udienza del 19.02.2025, che nel rispondere al capitolo di prova n. 2 articolato nella me- moria 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice (“VC detto contatore è accessibile senza chiave per consentire le letture”) confermava che “il contatore è accessibile senza chiavi. Quello che io personalmente ho verificato è al più l'esistenza di uno spaghetto di juta/canapa agevol- mente rimuovibile all'occorrenza per la verifica delle letture”.
Ora se è ragionevole pensare che un simile meccanismo di “chiusura” del pannello protetti- vo del contatore è stato pensato, verosimilmente, per agevolare gli operatori di nel CP_1 compimento dei tentativi di lettura, è anche vero però che lo stesso non è in grado di inte- grare un efficace ostacolo ad eventuali manomissioni abusive.
Se si considera poi, che tale manomissione era ben visibile e riconoscibile anche ad un oc- chio inesperto, non si può che concludere che le attrici non solo non abbiano custodito dili- gentemente tale contatore, ma ciò che emerge è che le stesse non si siano neanche mai preoccupate nel tempo di controllarlo.
Se lo avessero fatto si sarebbero senz'altro accorte del nuovo abusivo “aggancio” che ivi era stato apposto.
15 Per tutto quanto sopra esposto, non può ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sulle attrici ed anzi deve ritenersi che le stesse debbano sopportare le conseguenze della loro colpevole inerzia per non aver correttamente vigilato sul contatore per cui è cau- sa.
In altri termini, le attrici, seppur ignare dell'illecito prelievo abusivo di acqua, non hanno compiutamente assolto all'onere probatorio sulle stesse gravante, non avendo fornito la prova di aver adottato ogni possibile cautela e di aver diligentemente vigilato affinchè in- trusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Il tutto, non obliterando l'orientamento della Suprema Corte, intervenuta in tema di contrat- to di somministrazione di energia elettrica, secondo cui sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20175 dell'8/10/2015): “dunque, l'utente
è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o non nell'area di pertinenza dell'utente”, cfr., in motivazione,Cass.
Sez. 3, Ord., 15.09.2021, n. 24903 nrg 2019 14406 ud. 03/03/2021 dep. 15/09/2021 non massimizzata;
nella giurisprudenza di merito cfr., inter alia, Tribunale di Nola, Sentenza n.
2760/2025 del 16 ottobre 2025, R.G. 6615/2019).
3.2 Per quanto concerne, invece, l'ulteriore punto in contestazione, id est la mancata effet- tuazione di almeno due tentativi di lettura intermedia da parte di in violazione di CP_1 quanto previsto dalla carta del servizio idrico integrato, merita osservare quanto segue.
Parte attrice nei suoi scritti difensivi rileva come non solo nel 2020 non avrebbe CP_1 adempiuto al suo obbligo di effettuare i due tentativi di lettura impostogli dalla carta del servizio idrico integrato, ma anche laddove tali due letture siano state effettivamente com- piute le stesse sarebbero state poste in essere con cadenza semestrale, in violazione dell'art.
4.3.1. della carta de qua che invece fissa come limite temporale la soglia di 150 giorni.
È vero che la carta del servizio idrico integrato prevede espressamente, all'art. 4.3.1,
l'obbligo per di effettuare due tentativi ogni 150 giorni di raccolta della misura lad- CP_1 dove si registrino dei consumi fino a 3.000 mc, addirittura poi implementando a tre tantativi di lettura per consumi superiori a tale soglia, tuttavia la norma è chiara nel prevedere che “il gestore garantisce di norma il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tenta-
16 tivi di raccolta della misura”, in tal modo giustificando e legittimando, come nel caso di specie, distanze temporali più ampie.
Ciò precisato, dall'esame del compendio documentale versato in atti si ricava, contraria- mente da quanto asserito da parti attrici, che dal 2018 al 2023 i tentativi di lettura del conta- tore da parte di ono sempre stati costanti nel corso del tempo e svolti ogni anno con CP_1 cadenza semestrale;
in particolare, dall'esame del doc. 9 di parte convenuta emerge che i tentativi di lettura venivano sempre svolti nei mesi di aprile e ottobre, eccezion fatta per il
2023 dove la lettura è stata effettuata nel mese di maggio.
Tale circostanza è stata confermata altresì dai testi escussi in corso di causa e in particolare dal teste della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete Controparte_5 ragioni per cui dubitare, in difetto di specifici indizi di segno contrario, non emergendo dal narrato alcuna enfatizzazione dell'accaduto né specifiche omissioni, reticenze o contraddit- torietà, che sentito sul capitolo n. 2 articolato nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c. di parte con- Cont venuta (Vero che l'elenco per i tentativi di lettura è inviato da alla Sintecno s.r.l. ed è quello in alto a destra delle schermate come da doc. 9 che Le si mostra?), ha avuto modo di affermare quanto segue: “Il doc. 9 che mi viene esibito rappresenta l'anagrafica Cont dell'utente ed i tentativi di lettura effettuati nel corso degli anni e richiesti da . I tenta- tivi di lettura sono indicati in alto a destra in apposito riquadro “Letture rilevate”.
La medesima circostanza veniva altresì confermata dal teste della Controparte_6 cui attendibilità e credibilità non è dato dubitare stante la linearità del narrato, il quale pre- cisava che “dalla disamina del doc. 9 che mi viene esibito si evincono esattamente le “let- ture rilevate” da me effettuate”.
Il doc. 9 riconosciuto dai testi è il seguente:
17 Rispetto a tale documento, il teste ha fornito dei chiarimenti importanti, preci- CP_5 sando che “fino al 2020 il portale richiedeva soltanto la lettura e non eventuali “causali” di mancata lettura. Dal 2021 invece la causale di riscontro (sia positivo che negativo) è stata inserita nel portale. Tuttavia, se non è presente la lettura nel doc. 9 ovviamente la causale è da intendersi negativa.
Preciso meglio. Se si legge attentamente il riquadro “Letture rilevate” del doc. 9 si evince che ad esempio in data 30/10/2018 è stata effettuata e rilevata una lettura atteso che nel sotto elenco “Lettura” è riportato un codice numerico. Mentre ad esempio per la data
30/04/2019 dove non vi è riportato accanto alcun codice numerico nel riquadro “Lettura”
è da intendersi tentativo fallito di lettura. Ciò può avvenire sia perché ad esempio l'utenza non era raggiungibile (es. proprietà privata e utente non presente al momento della lettu- ra) sia perché chiuso con lucchetto il relativo sportello del vano contenente il contatore.” aggiungendo poi che “quanto alla lettura del 15/04/2021 con lettura “0” e “causale di ri- scontro “UA”, preciso che “UA” significa “utente assente” e quel numero “0” in realtà è irrilevante ed avrebbe potuto anche non esserci atteso che prevale l'indicazione della cau- sale di riscontro. Tant'è che con riferimento alla lettura del 25/10/2021 non compare il numero “0” e vi è solo la causale di riscontro “UA”. La causale “LV” invece significa
“lettura verificata” ergo vi è l'evidenza del codice numerico scritto.”
Ebbene, sulle letture omesse da parte di (segnatamente quelle del 30.4.2019, CP_1
15.10.2019, 15.10.2020, 15.4.2021 e 25.10.2021) dall'istruttoria orale è emersa l'impossibilità per gli operatori incaricati di procedere al relativo tentativo di raccolta della misura in quanto, non solo in quelle occasioni l'utente era risultato assente ma il relativo contatore era di fatto inaccessibile.
A tal proposito dirimente è quanto dichiarato dal teste che ha avuto modo di Tes_1 precisare che “Confermo. Nelle date 30.4.2019, 15.10.2019, 15.10.2020 e 25.10.2021 non sono riuscito a procedere alla lettura dell'utenza intestata a atteso che Persona_3 il relativo contatore, insistente su proprietà privata, in tali occasioni era chiuso con luc- chetto.
Rammento che per diversi anni – non rammento esattamente quando – era presente sul contatore un lucchetto chiuso con conseguente impossibilità di procedere alla lettura.
Rammento altresì in una occasione lo sportello ove è collocato il contatore era piegato e
18 pertanto si poteva effettuare la lettura. Ricordo anche di aver rinvenuto, in luogo del luc- chetto, una fascetta che rendeva per l'effetto ispezionabile il contatore. Non posso essere più preciso con le tempistiche ma esiste senz'altro uno storico attestante i miei tentativi di lettura.”
Coerenti sul punto appaiono anche le dichiarazioni rese dal teste il quale confermava CP_7 la presenza “di uno spaghetto di juta/canapa agevolmente rimuovibile all'occorrenza per la verifica delle letture” tanto da aver provveduto personalmente qualche volta a scattare delle foto al contatore per inviarle alla , precisando però che “le volte in cui mi Parte_1 sono recato per fotografare il contatore sono temporalmente successive alla famosa bollet- ta dalle cifre ingenti di cui mi mise a contezza”. Parte_1
Pertanto, da parte sua, la società convenuta ha fornito la prova della non accessibilità del contatore, ricavandosi dalle dichiarazioni de quibus che il contatore per un certo periodo di tempo era chiuso con apposito lucchetto e non accessibile e cio', peraltro, in violazione dell'obbligo a carico dell'utente di “mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggia- menti dove si trovano installati i contatori dell'acqua” (art. 24 del regolamento citato). Tale dovere dell'utente, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie era ancora più rilevante data la Per_ prolungata e consapevole assenza dai luoghi da parte della famiglia
Ma se così stanno le cose, non si vede come avrebbe potuto concretamente e mate- CP_1 rialmente realizzare le letture programmate.
A ciò si aggiunga anche che nelle varie fatture prodotte in atti veniva segnalato espressa- mente da che le stesse erano state emesse su consumi solamente stimati, in quanto CP_1 sotto l'apposita voce “Letture e consumi” spesso si rinviene la dicitura lettura “stimata” con l'invito all'utente di comunicare l'autolettura chiamando l'apposito numero ivi indicato
(cfr. le bollette nn. 2022/597169 del 15.11.2022 e 2023/72741 del 15.02.2023 sub docc. 8 e
9 di parte attrice nonché le bollette nn. 2021/166430 del 18.05.2021 e 2021/539756 del
16.11.2021 all. fascicolo di ATP).
Ebbene, se si tiene conto del dovere che grava sull'utente di controllare i consumi attraver- so l'autolettura periodica del contatore - attività quest'ultima da ritenere senz'altro dovuta dall'utente anche nell'interesse contrattuale del gestore - è da ritenere che le attrici, ben avrebbero potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, arginare tale problema, attivandosi af- finchè il gestore ricevesse ed addebitasse i consumi reali.
19 Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto non si può che concludere che gli anomali consumi in questa sede denunciati siano causalmente riconducibili non ad un inadempimen- to di bensì ad una condotta negligente tenuta dalle stesse attrici, e prima ancora dal CP_1 loro defunto padre, le quali hanno mancato totalmente di vigilare sia sul contatore per cui è causa sia sui consumi di volta in volta addebitategli, in spregio agli obblighi negoziali na- scenti dal contratto di fornitura idrica.
Peraltro, sul punto del tutto inammissibili sono le allegazioni delle attrici in merito agli adempimenti che sono imposti nei casi di inaccessibilità del contatore ricavabili dal CP_1 sito internet ER (https://www.arera.it/atlante-per-il-consumatore/acqua/il- contatore/lettura/ogni-quanto-tempo-deve-essere-letto-il-contatore-e-da-chi), in quanto tar- dive poiché fatte valere solo in sede di comparsa conclusionale.
Detto ciò, l'unica irregolarità che si può attribuire all'operato di concerne il mancato CP_1 compimento di due tentativi di lettura nell'anno 2020 così come, in effetti, non è stata for- nita da la prova né del rilascio presso l'immobile de quo di “una nota cartacea in- CP_1 formativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura tramite sito, call center e mail” (art.
4.3.1 carta del servizio idrico integrato), né dell'invio di una comunica- zione espressa in cui si segnalava all'utente un consumo superiore del 50% rispetto al con- sumo storico dello stesso periodo (art. 40 regolamento del servizio idrico integrato), nono- stante l'anomalia dei consumi sia stata però segnalata nella bolletta immeditamente succes- siva.
Tuttavia, l'accertamento di siffatte irregolarità non incide sull'obbligo dell'utente di pagare il corrispettivo per la fornitura idrica ma può comportare – e comporta, nel caso di specie - soltanto l'erogazione di un indennizzo base di € 30,00 così come previsto dal combinato di- sposto degli artt.
4.3.1 e 8 della carta del servizio idrico integrato. Tale importo verrà, quin- di, decurtato dalla somma di cui all'accolta domanda riconvenzionale formulata da CP_1
3.3 Infine per quanto concerne le contestazioni relative alle tre fatture per cui è causa è op- portuno precisare quanto segue.
In merito alla fattura di conguaglio + acconto n. 2021/539756 del 16.11.2021 dell'importo di € 22.877,62 ed emessa per il periodo dal 31/10/2018 al 11/11/2021 lo stesso CTU aveva concluso per la correttezza della fattura in sé e per sé considerata (“la fatturazione non pre- senta criticità”) segnalando quale unica criticità “la non certa spartizione dei consumi, ov-
20 vero l'esatta individuazione dei grossi quantitativi di acqua prelevati, attualmente non ac- certabili, anche a causa della mancata rilevazione delle letture da parte . CP_1
Tuttavia in merito si è già chiarito al punto 3.2 che nessun addebito può essere riconosciuto in capo ad in quanto le letture sono state di fatto impedite dalle attrici, e prima anco- CP_1 ra da loro defunto padre, che hanno reso inaccessibile agli operatori preposti il contatore de quo.
Ad abundantiam, si noti che nonostante rispetto a tale fattura di conguaglio + acconto il
CTU rilevi che in realtà “nessun acconto relativo a bollette intermedie è stato decurtato”, questo Giudice ritiene di discostarsi da tali conclusioni in quanto dall'esame del compendio documentale in atti, e in particolare dall'estratto conto sub doc. 8 di parte convenuta e dalla bolletta n. 2021/166430 del 18.05.2021, emerge chiaramente che l'importo di € 22.877,62 è stato ottenuto scalando le fatture “in acconto”.
Non a caso la somma complessiva di € 23.668,55, al cui pagamento la società convenuta chiede in via riconvenzionale che siano condannate le attrici, è il risultato della pura e sem- plice sommatoria degli importi previsti alle fatture nn. 2021/539756 del 16.11.2021 di €
22.877,67 e 2023/72741 del 15.02.2023 di € 790,93, risultando invece detratta la fattura
2022/597169 del 15.11.2022 di € 306,11 in quanto già pagata in data 1.12.2022.
Per quanto concerne, infine, le due fatture nn. 2022/597169 del 15.11.2022 dell'importo di
€ 306,11 e 2023/72741 del 15.02.2023 per l'importo di € 790,93, le attrici rilevano che nul- la sarebbe dovuto ad in quanto entrambe sarebbero state emesse tenendo conto di un CP_1 consumo presuntivo basato sulla fattura di conguaglio di € 22.877,62 la cui erroneità, a det- ta delle attrici, sarebbe stata accertata dal CTU.
Tuttavia tale doglianza è infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, si rammenti ancora una volta che il CTU non ha accertato la “erroneità” di tali consumi, bensì una volta accertato incontrovertibilmente il funzionamento del contatore de quo, ha ricondotto tali consumi eccessivi ad un prelievo abusivo da parte di terzi di in- genti quantità di acqua.
In secondo luogo, si rammenti che, come anche accertato dal CTU, il contatore per cui è causa – il cui malfunzionamento è stato oggetto di accertamento in seno procedimento di accertamento tencico preventivo - è stato sostituito in data 2.12.2021 con un misuratore ac- qua fredda di tipo elettronico marca AXIOMA da ¾”, n. 2021252968, n. serie 05653221,
21 portata 6,3 m3/h, tutt'ora a servizio dell'immobile, e il quale alla data dell'1.12.2022 se- gnava un consumo pari a 153,666 m3.
Ebbene, rispetto a tali ultimi consumi registrati, il CTU ha ritenuto gli stessi perfettamenti congrui e plausibili.
Tant'è vero che, quantomeno nella fattura n. 2022/597169 del 15.11.2022, nell'apposita se- zione “Lettura e consumi” si rinvengono, a differenza della prima fattura di conguaglio + acconto n. 2021/539756 del 16.11.2021 dell'importo di € 22.877,62, riferimenti a letture ri- levate che si attestano ben al di sotto della soglia di 153,666 m3 (a titolo esemplificativo nella bolletta n. 2022/597169 del 15.11.2022 si legge chiaramente “lettura rilevata il
10.06.2022 pari a 67”, oppure ancora al 27.10.2022 la lettura rilevata era pari a 146. Peral- tro si noti, tali letture sono tutte precedenti rispetto all' 1.12.2022 data in cui il contatore, visionato dal CTU, indicava nell'apposito display consumi per 153,666 m3.)
Non si vede, pertanto, sulla base di quali elementi parte attrice è portata a ritenere che tali fatture siano state emesse su consumi solo stimati e, in quanto tali, basati sui consumi por- tati alla fattura n. 2021/539756 del 16.11.2021. Consumi che, in ogni caso, il CTU ha quali- ficato come abnormi riconducendone eziologicamente l'eccessività non ad un malfunzio- namento del contatore, bensì a prelievi anomali a valle del contatore stesso.
Ad abundantiam, si aggiunga che rispetto alla fattura n. 2023/72741 del 15.02.2023 anche laddove ammettessimo che questa sia stata emessa tenendo conto non di consumi reali ben- sì di consumi solamente stimati, non può certo dirsi che siano stati presi come riferimento i consumi della bolletta n. 2021/539756 del 16.11.2021 bensì, semmai, quelli della preceden- te fattura n. 2022/597169 del 15.11.2022, in quanto nella fattura del 2023 depositata in atti sub doc. 8 di parte attrice si legge chiaramente il riferimento a “consumi stimati già fattura- ti nelle bollette precedenti” con accanto l'indicazione dei 146 m3.
4. Per tutto quanto sopra esposto, la domanda riconvenzionale formulata dalla società con- venuta merita accoglimento con conseguente condanna delle attrici al pagamento della somma di € 23.638,55 (= € 23.668,55 - € 30,00 quale indennizzo per le irregolarità accerta- te) oltre interessi legali dalla formulazione della domanda riconvenzionale.
5. spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
22 Le spese di lite del presente giudizio e quelle dell'accertamento tecnico preventivo R.G.
70077/2022 (introdotto ante causam) seguono la soccombenza e sono liquidate in disposi- tivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto riguardo ai valori medi1 dello scaglione di riferimento (tra € 5.201,00
e € 26.000,00) previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattatazione2 e deci- sionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Si precisa che non vi è condanna di parte attrice alla refusione del compenso liquidato in sede di ATP all'ausiliario del Giudice (Ing. ) atteso che parte convenuta non Persona_1 ha mai sostenuto tale esborso, avendolo per contro documentalmente sostenuto le odierne attrici (cfr. all.ti 5 e 6 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata da parti attrici per le ragioni di cui in parte motiva;
- In accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale da CP_1 condanna e in solido tra loro a pagare ad Parte_1 Parte_2
la somma di € 23,638,55 oltre interessi legali dalla proposizione della CP_1 domanda riconvenzione sino al soddisfo;
23 - condanna e in solido tra loro alla refusio- Parte_1 Parte_2 ne in favore di delle spese di lite del procedimento di accertamento tec- CP_1 nico preventivo recante R.G. 70077/2022 svoltosi dinanzi al Tribunale di Livorno
Sezione Distaccata di Portoferraio che si liquidano in € 2.337,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge, nonché delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 1701,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 26 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 2 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).