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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 17/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 8556 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. NITTI SABINO;
Ricorrente
E
, CP_1
Resistente non costituito
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
<ex adverso genericamente citata, nella parte in cui prevede, quale requisito per l'assunzione, la statura minima di 155 cm., senza distinguere tra il sesso dei concorrenti.
Per l'effetto, dichiarare illegittima l'esclusione della ricorrente per “deficit staturale” e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta alle dipendenze della per essere adibita a mansioni di Capo Treno. Controparte_1
Per l'effetto, ancora, ordinare quindi alla resistente l'immediata assunzione a tempo indeterminato della ricorrente e la sua adibizione alle mansioni Capo Treno.
Condannare, altresì, la società convenuta al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale in favore della ricorrente in misura pari a tutte le mensilità di retribuzione dovute a far data dalla esclusione, e/o dalla data della diffida stragiudiziale del 17/04/2024, o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale, sino a quella dell'effettiva assunzione, a maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Condannare, infine, la società resistente al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c. in favore della ricorrente, commisurato alle retribuzioni per il periodo intercorrente tra l'esclusione e la assunzione, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia che il Tribunale riterrà dovuta in applicazione di differenti criteri di calcolo, quand'anche a determinarsi in via equitativa.>>; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
1 Nessuno si è costituito per la parte resistente.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
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Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile, a tal fine, richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma,
Cost. - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica, a norma dell'art. 291 c.p.c. sicché, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 30.07.2008 n. 20604).
In proposito, appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia supra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c., e un'interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.).
Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass., S.U., n. 20604/2008, cit.).
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Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Alla mancata costituzione in giudizio della controparte consegue non darsi luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato il 03/07/2024, così provvede:
[...]
- dichiara la improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso in Bari, in data 17/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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