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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19796/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 19796/2023 promosso da: con il patrocinio dell'avv. Migliore Giuseppina in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocino dell'avv. Caruso Veronica in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: , nato a [...] il [...] Parte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate da parte ricorrente in data 22.04.2025 e da parte resistente in data 23.04.2025):
“- Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Genitori, con collocazione Pt_2 stabile e prevalente presso la casa materna ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni afferenti all'ordinaria amministrazione;
- Vengono mantenute le prese in carico da parte del Servizio Sociale e di Psicologia, nonché del monitoraggio educativo sinché ritenuti necessari;
- Il Padre, con decorrenza dal mese di marzo 2025, potrà vedere e tenere con sé il Figlio, salvo il diverso accordo tra i Genitori ed il benestare dei Servizi e con la specifica che i prelievi e i riaccompagnamenti, nei periodi di chiusura scolastica dovranno essere effettuati a cura del Padre presso la casa materna: a. A fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle ore 16 in periodo di sospensione scolastica) al lunedì mattina successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna;
b. Nella settimana che si conclude con il fine settimana del Padre, il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16 in periodo di sospensione scolastica) alle 21.30, con accompagnamento presso la casa materna;
c. Nelle altre settimane, il martedì con pernottamento ed accompagnamento il giorno successivo a scuola, ripresa ed accompagnamento presso la casa materna alle ore 21,30;
d. Per due settimane anche non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica estiva, con specifica che la Madre – per ragioni aziendali da lei indipendenti – entro il 31 gennaio di ogni anno deve comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto;
il Padre comunicherà la data entro il 31 marzo di ciascun anno;
solo per il corrente anno 2025 le settimane saranno necessariamente non consecutive;
e. Quanto alle vacanze natalizie, il 24 dicembre con la Madre e il 25 con il Padre, che lo preleverà alle ore 11.00 e lo riaccompagnerà alle ore 11.00 del giorno dopo, e poi in via alternata dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio;
la suddivisione del periodo consentirà al minore di trascorrere le festività anche con la sorella;
Per_1
f. Quanto alle altre festività, saranno ripartite a metà tra i Genitori, salva la giornata della Pasqua sempre con la Madre e la giornata della Pasquetta sempre con il Padre;
- Il Padre provvederà al mantenimento del minore mediante il versamento mensile della somma di euro 705,60 sino al mese di agosto 2025, come da provvedimento provvisorio del Tribunale in intestazione, mentre da settembre 2025 verserà, entro il giorno 10 ogni mese, l'importo di euro 550,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Le Parti si obbligano ad iscrivere , per il ciclo di studi primario e secondario (scuole Pt_2 elementari e medie) all'Istituto Virginia Agnelli, e i relativi costi saranno integralmente a carico del Padre, e quindi iscrizione, retta, assicurazione, mensa, pre e post scuola, gite, eventuale centro estivo, libri, laboratori didattici ecc…; il Padre si accollerà altresì tutte le spese afferenti alle attività sportive svolte da;
Pt_2
- Le ulteriori spese straordinarie previste e disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto da Magistrati del Tribunale di Torino e Avvocati del Foro di Torino verranno sostenute al 70% dal Padre ed al 30% dalla Madre;
- La signora continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico universale Parte_1 nell'interesse di per tutto il periodo di fruizione del beneficio;
Pt_2
- Il Figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i Genitori in parti uguali;
- L'odierno accordo è suscettibile di revisione e modifica in caso di mutamento delle condizioni di fatto;
- Le spese legali sono integralmente compensate tra le Parti.”.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 10/11/2023 chiedeva al Tribunale Parte_1 disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio per i motivi in atti, regime di visita Pt_2 padre-figlio con modalità protette, un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di E 1500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente a proprio favore.
Con memoria depositata il 19.01.2024 si costituiva in giudizio CP_1 opponendosi alle domande di parte ricorrente e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, un regime di visita padre-figlio con modalità libere e con previsione di mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore e suddivisione delle spese straordinarie al 70% a suo carico e assegno unico interamente a favore della madre.
All'udienza in data 21.02.2024 avanti al Giudice Delegato le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. Con ordinanza del 28.02.2024 il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e provvedeva in ordine alle istanze istruttorie delle parti ed al calendario del processo.
Parte resistente proponeva in data 08.04.2024 ricorso inteso ad ottenere la previsione di videochiamate padre-figlio e l'autorizzazione all'iscrizione scolastica di presso l'Istituto Pt_2 Adorazione per l'anno 2024-2025. Con provvedimento del 15.04.2024 il Giudice respingeva l'istanza ex art. 473bis 15 cpc formulata dal e fissava udienza per la trattazione del ricorso ex art. CP_1 473bis 38 cpc. Nelle more della fissata udienza, le parti raggiungevano un accordo sulle questioni controverse e il Giudice, a definizione del procedimento incidentale ex art. 473bis 38 cpc, con provvedimento del 21.6.2024, dichiarava cessata la materia del contendere e confermava l'udienza istruttoria già fissata nel procedimento principale.
Alla udienza del 18.09.2024 le parti chiedevano congiuntamente disporsi un rinvio onde consentire un ulteriore monitoraggio della situazione da parte dei Servizi territoriali.
Acquisite le relazioni sociali, all'udienza del 22.01.2025 veniva disposta, su istanza delle parti, la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza e, su istanza congiunta delle stesse, veniva disposta la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi alla luce delle risultanze tanto del Servizio Specialistico (SERD), che ha escluso, in relazione al periodo monitorato, l'abuso da parte del di sostanze stupefacenti e di alcooliche, quanto dei CP_1 Servizi Psico-Sociali, che hanno osservato un rapporto positivo padre-figlio tanto che le visite sono state progressivamente liberalizzate ed oggi avvengono con modalità libere (v. rel. NPI del 5.9.24, rel. SS 8.1.25 e 18.6.25). Persiste, tuttavia, la conflittualità fra le parti e ciò rende indispensabile disporre la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi territoriali per il monitoraggio della situazione e l'attivazione dei necessari interventi di supporto, fin quando stimato utile da parte degli operatori incaricati.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Pt_2 collocazione stabile e prevalente presso la casa materna ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni afferenti all'ordinaria amministrazione;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte del Servizio Sociale e di Psicologia per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione dei necessari interventi di supporto (anche educativo), fin quando stimato utile da parte degli operatori incaricati;
DISPONE che il padre, con decorrenza dal mese di marzo 2025, possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo il diverso accordo tra i genitori ed il benestare dei Servizi e con la specifica che i prelievi ed i riaccompagnamenti, nei periodi di chiusura scolastica dovranno essere effettuati a cura del padre presso la casa materna, con le seguenti modalità:
a. A fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle ore 16 in periodo di sospensione scolastica) al lunedì mattina successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna;
b. Nella settimana che si conclude con il fine settimana del padre, il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16 in periodo di sospensione scolastica) alle 21.30, con accompagnamento presso la casa materna;
c. Nelle altre settimane, il martedì con pernottamento ed accompagnamento il giorno successivo a scuola, ripresa ed accompagnamento presso la casa materna alle ore 21,30;
d. Per due settimane anche non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica estiva, con specifica che la madre – per ragioni aziendali da lei indipendenti – entro il 31 gennaio di ogni anno deve comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto;
il padre comunicherà la data entro il 31 marzo di ciascun anno;
solo per il corrente anno 2025 le settimane saranno necessariamente non consecutive;
e. Quanto alle vacanze natalizie, il 24 dicembre con la madre e il 25 con il padre, che lo preleverà alle ore 11.00 e lo riaccompagnerà alle ore 11.00 del giorno dopo, e poi in via alternata dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio;
la suddivisione del periodo consentirà al minore di trascorrere le festività anche con la sorella Per_1
f. Quanto alle altre festività, saranno ripartite a metà tra i genitori, salva la giornata della Pasqua sempre con la madre e la giornata della Pasquetta sempre con il padre;
DISPONE che il padre provveda al mantenimento del figlio minore mediante il versamento mensile della somma di euro 705,60 sino al mese di agosto 2025, come da provvedimento provvisorio del Tribunale, mentre da settembre 2025 verserà, entro il giorno 10 ogni mese, l'importo di euro 550,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano di iscrivere , per il ciclo di studi primario e secondario Pt_2 (scuole elementari e medie) all'Istituto Virginia Agnelli, e i relativi costi saranno integralmente a carico del padre, e quindi iscrizione, retta, assicurazione, mensa, pre e post scuola, gite, eventuale centro estivo, libri, laboratori didattici ecc.; il padre si accollerà altresì tutte le spese afferenti alle attività sportive svolte da;
Pt_2
DISPONE che le ulteriori spese straordinarie previste e disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto da Magistrati del Tribunale di Torino e Avvocati del Foro di Torino vengano sostenute al 70% dal padre ed al 30% dalla madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che la signora continuerà a percepire Parte_1 integralmente l'Assegno Unico universale nell'interesse di per tutto il periodo di fruizione Pt_2 del beneficio;
DÀ ATTO che le parti concordano che il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
DÀ ATTO che le parti concordano e dichiarano che l'accordo raggiunto è suscettibile di revisione e modifica in caso di mutamento delle condizioni di fatto;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 19796/2023 promosso da: con il patrocinio dell'avv. Migliore Giuseppina in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocino dell'avv. Caruso Veronica in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore: , nato a [...] il [...] Parte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate da parte ricorrente in data 22.04.2025 e da parte resistente in data 23.04.2025):
“- Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Genitori, con collocazione Pt_2 stabile e prevalente presso la casa materna ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni afferenti all'ordinaria amministrazione;
- Vengono mantenute le prese in carico da parte del Servizio Sociale e di Psicologia, nonché del monitoraggio educativo sinché ritenuti necessari;
- Il Padre, con decorrenza dal mese di marzo 2025, potrà vedere e tenere con sé il Figlio, salvo il diverso accordo tra i Genitori ed il benestare dei Servizi e con la specifica che i prelievi e i riaccompagnamenti, nei periodi di chiusura scolastica dovranno essere effettuati a cura del Padre presso la casa materna: a. A fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle ore 16 in periodo di sospensione scolastica) al lunedì mattina successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna;
b. Nella settimana che si conclude con il fine settimana del Padre, il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16 in periodo di sospensione scolastica) alle 21.30, con accompagnamento presso la casa materna;
c. Nelle altre settimane, il martedì con pernottamento ed accompagnamento il giorno successivo a scuola, ripresa ed accompagnamento presso la casa materna alle ore 21,30;
d. Per due settimane anche non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica estiva, con specifica che la Madre – per ragioni aziendali da lei indipendenti – entro il 31 gennaio di ogni anno deve comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto;
il Padre comunicherà la data entro il 31 marzo di ciascun anno;
solo per il corrente anno 2025 le settimane saranno necessariamente non consecutive;
e. Quanto alle vacanze natalizie, il 24 dicembre con la Madre e il 25 con il Padre, che lo preleverà alle ore 11.00 e lo riaccompagnerà alle ore 11.00 del giorno dopo, e poi in via alternata dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio;
la suddivisione del periodo consentirà al minore di trascorrere le festività anche con la sorella;
Per_1
f. Quanto alle altre festività, saranno ripartite a metà tra i Genitori, salva la giornata della Pasqua sempre con la Madre e la giornata della Pasquetta sempre con il Padre;
- Il Padre provvederà al mantenimento del minore mediante il versamento mensile della somma di euro 705,60 sino al mese di agosto 2025, come da provvedimento provvisorio del Tribunale in intestazione, mentre da settembre 2025 verserà, entro il giorno 10 ogni mese, l'importo di euro 550,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Le Parti si obbligano ad iscrivere , per il ciclo di studi primario e secondario (scuole Pt_2 elementari e medie) all'Istituto Virginia Agnelli, e i relativi costi saranno integralmente a carico del Padre, e quindi iscrizione, retta, assicurazione, mensa, pre e post scuola, gite, eventuale centro estivo, libri, laboratori didattici ecc…; il Padre si accollerà altresì tutte le spese afferenti alle attività sportive svolte da;
Pt_2
- Le ulteriori spese straordinarie previste e disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto da Magistrati del Tribunale di Torino e Avvocati del Foro di Torino verranno sostenute al 70% dal Padre ed al 30% dalla Madre;
- La signora continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico universale Parte_1 nell'interesse di per tutto il periodo di fruizione del beneficio;
Pt_2
- Il Figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i Genitori in parti uguali;
- L'odierno accordo è suscettibile di revisione e modifica in caso di mutamento delle condizioni di fatto;
- Le spese legali sono integralmente compensate tra le Parti.”.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 10/11/2023 chiedeva al Tribunale Parte_1 disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio per i motivi in atti, regime di visita Pt_2 padre-figlio con modalità protette, un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di E 1500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente a proprio favore.
Con memoria depositata il 19.01.2024 si costituiva in giudizio CP_1 opponendosi alle domande di parte ricorrente e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, un regime di visita padre-figlio con modalità libere e con previsione di mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore e suddivisione delle spese straordinarie al 70% a suo carico e assegno unico interamente a favore della madre.
All'udienza in data 21.02.2024 avanti al Giudice Delegato le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. Con ordinanza del 28.02.2024 il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e provvedeva in ordine alle istanze istruttorie delle parti ed al calendario del processo.
Parte resistente proponeva in data 08.04.2024 ricorso inteso ad ottenere la previsione di videochiamate padre-figlio e l'autorizzazione all'iscrizione scolastica di presso l'Istituto Pt_2 Adorazione per l'anno 2024-2025. Con provvedimento del 15.04.2024 il Giudice respingeva l'istanza ex art. 473bis 15 cpc formulata dal e fissava udienza per la trattazione del ricorso ex art. CP_1 473bis 38 cpc. Nelle more della fissata udienza, le parti raggiungevano un accordo sulle questioni controverse e il Giudice, a definizione del procedimento incidentale ex art. 473bis 38 cpc, con provvedimento del 21.6.2024, dichiarava cessata la materia del contendere e confermava l'udienza istruttoria già fissata nel procedimento principale.
Alla udienza del 18.09.2024 le parti chiedevano congiuntamente disporsi un rinvio onde consentire un ulteriore monitoraggio della situazione da parte dei Servizi territoriali.
Acquisite le relazioni sociali, all'udienza del 22.01.2025 veniva disposta, su istanza delle parti, la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza e, su istanza congiunta delle stesse, veniva disposta la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi alla luce delle risultanze tanto del Servizio Specialistico (SERD), che ha escluso, in relazione al periodo monitorato, l'abuso da parte del di sostanze stupefacenti e di alcooliche, quanto dei CP_1 Servizi Psico-Sociali, che hanno osservato un rapporto positivo padre-figlio tanto che le visite sono state progressivamente liberalizzate ed oggi avvengono con modalità libere (v. rel. NPI del 5.9.24, rel. SS 8.1.25 e 18.6.25). Persiste, tuttavia, la conflittualità fra le parti e ciò rende indispensabile disporre la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi territoriali per il monitoraggio della situazione e l'attivazione dei necessari interventi di supporto, fin quando stimato utile da parte degli operatori incaricati.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Pt_2 collocazione stabile e prevalente presso la casa materna ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni afferenti all'ordinaria amministrazione;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte del Servizio Sociale e di Psicologia per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione dei necessari interventi di supporto (anche educativo), fin quando stimato utile da parte degli operatori incaricati;
DISPONE che il padre, con decorrenza dal mese di marzo 2025, possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo il diverso accordo tra i genitori ed il benestare dei Servizi e con la specifica che i prelievi ed i riaccompagnamenti, nei periodi di chiusura scolastica dovranno essere effettuati a cura del padre presso la casa materna, con le seguenti modalità:
a. A fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (o dalle ore 16 in periodo di sospensione scolastica) al lunedì mattina successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna;
b. Nella settimana che si conclude con il fine settimana del padre, il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16 in periodo di sospensione scolastica) alle 21.30, con accompagnamento presso la casa materna;
c. Nelle altre settimane, il martedì con pernottamento ed accompagnamento il giorno successivo a scuola, ripresa ed accompagnamento presso la casa materna alle ore 21,30;
d. Per due settimane anche non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica estiva, con specifica che la madre – per ragioni aziendali da lei indipendenti – entro il 31 gennaio di ogni anno deve comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto;
il padre comunicherà la data entro il 31 marzo di ciascun anno;
solo per il corrente anno 2025 le settimane saranno necessariamente non consecutive;
e. Quanto alle vacanze natalizie, il 24 dicembre con la madre e il 25 con il padre, che lo preleverà alle ore 11.00 e lo riaccompagnerà alle ore 11.00 del giorno dopo, e poi in via alternata dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio;
la suddivisione del periodo consentirà al minore di trascorrere le festività anche con la sorella Per_1
f. Quanto alle altre festività, saranno ripartite a metà tra i genitori, salva la giornata della Pasqua sempre con la madre e la giornata della Pasquetta sempre con il padre;
DISPONE che il padre provveda al mantenimento del figlio minore mediante il versamento mensile della somma di euro 705,60 sino al mese di agosto 2025, come da provvedimento provvisorio del Tribunale, mentre da settembre 2025 verserà, entro il giorno 10 ogni mese, l'importo di euro 550,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano di iscrivere , per il ciclo di studi primario e secondario Pt_2 (scuole elementari e medie) all'Istituto Virginia Agnelli, e i relativi costi saranno integralmente a carico del padre, e quindi iscrizione, retta, assicurazione, mensa, pre e post scuola, gite, eventuale centro estivo, libri, laboratori didattici ecc.; il padre si accollerà altresì tutte le spese afferenti alle attività sportive svolte da;
Pt_2
DISPONE che le ulteriori spese straordinarie previste e disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto da Magistrati del Tribunale di Torino e Avvocati del Foro di Torino vengano sostenute al 70% dal padre ed al 30% dalla madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che la signora continuerà a percepire Parte_1 integralmente l'Assegno Unico universale nell'interesse di per tutto il periodo di fruizione Pt_2 del beneficio;
DÀ ATTO che le parti concordano che il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
DÀ ATTO che le parti concordano e dichiarano che l'accordo raggiunto è suscettibile di revisione e modifica in caso di mutamento delle condizioni di fatto;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.