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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6221 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa NA OL - Presidente -
- dr. PA AN - Consigliere - Relatore
- dr.ssa NA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribu- nale di Napoli Nord, in persona del Giudice Felice Angelo Pizzi, in data 28/30 ottobre 2019, all'esito del processo sommario di cognizione colà iscritto al n. 980/2019 r.g.aa.cc., e contrad- distinta dal n. repert. 5272/2019, iscritto al n. 5177/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 7 ottobre 2025 e pen- dente
TRA la (codice fiscale ), con sede le- Parte_1 P.IVA_1
gale in Afragola (NA), al Corso E. De Nicola, n. 32, costituitasi in persona del dr. , CP_1
dichiaratosene il legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Vin- cenzo Macchia (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E
l' (codice fiscale , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo legale rappresen- tante pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara (codice fiscale e Amalia Carrara (codice fiscale C.F._2 C.F._3
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato il
Par N. 5177/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 10 Parte_1 Napoli 2 Nord REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
21 gennaio 2019, la società denominata (in prosie- Parte_1
guo, per maggior comodità, anche solo , titolare di una struttura sanitaria accreditata ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca della diagnostica di laboratorio agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di condannare l' (in prosieguo anche solo a pagarle il complessivo Controparte_2
importo di 138.957,97 €, corrispondente allo sconto tariffario che, a suo avviso, illegittima- mente, l' riteneva applicabile in forza di quanto previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sui corrispettivi delle prestazioni sani- tarie da essa erogate dal mese di gennaio 2010 al mese di marzo 2013 in conformità dei con- tratti stipulati per tali annualità ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992, non- ché gli «interessi legali moratori sul riferito importo, nonché di quelli maturati per effetto dei ri- tardati pagamenti sulle mensilità in questione e fino all'effettivo soddisfo».
A sostegno della propria pretesa creditoria la depositava i contratti da essa stipulati con l' il 29 giugno 2010 (n. prot. 1190 del 22 luglio 2010) per l'anno 2010, il 27 maggio 2011
(Registro Scritture Private n. racc. 453/2011), il 29 agosto 2012 (Registro Scritture Private n. racc. 420/2012) per l'anno 2012 e il 23 dicembre 2013 (Registro Scritture Private n. racc.
581/2013) per l'anno 2013 e le fatture nn. 208, 425, 675, 816, 1055, 1244, 1461, 1536, 1885,
2644 e 3083 del 2010, nn. 808, 1631, 2269, 2832, 3429, 3940, 4312, 4453, 4963, 5421 e 5696 del 2011, nn. 153, 917, 1339, 1674, 2166, 2598, 2960, 3076, 3682 e 4031 del 2012 e nn. 469,
895 e 1031 del 2013, tutte emesse al netto del predetto sconto tariffario.
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 15 ottobre 2019, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto sostenendo che lo sconto tariffario in questione doveva intendersi esteso agli anni successivi al 2009 quanto meno in forza dei contratti invocati dalla ricorrente e che la legittimità della sua applicazione non poteva più essere contestata, non avendo la società ri- corrente impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti di natura autoritativa con i quali le erano stati liquidati i saldi di quanto dovutole a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento negli anni dal 2010 al 2013.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, con l'ordinanza indicata nell'epigrafe della presente sentenza, il Tribunale rigettava la domanda rivoltagli, affermando in definitiva che lo sconto in questione era stato “contrattualizzato”, cioè, recepito nei contratti stipulati tra le parti
Par N. 5177/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 10 Parte_1 Napoli 2 Nord REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per gli anni in questione, e condannava il Centro al pagamento delle spese processuali.
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 22 novembre 2019, il ppellava Parte_4
quindi a questa Corte, sostenendo in sintesi che il Giudice di prime cure aveva errato nell'inter- pretare i suddetti contratti e nel ritenere quindi applicabile in forza di questi lo sconto in que- stione e chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza appellata, la sua domanda fosse in- tegralmente accolta.
I.2.2. Dal suo canto, l' appellata, costituendosi in giudizio il 10 aprile 2020 resisteva all'avverso appello e ne chiedeva il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti ha modificato poi le proprie rispettive conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Come s'è anticipato, con l'unico motivo del suo appello, la censura l'inter- pretazione data dal Tribunale agli artt. 4 e 5 dei contratti da essa stipulati con l' per gli anni dal 2010 al 2013, che, a suo avviso, militano nel senso che i richiami ivi contenuti alla norma di legge sullo sconto tariffario riguardavano la determinazione del limite di spesa e non anche la remunerazione delle singole prestazioni.
Ebbene, in continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla questione, ri- tiene questo Collegio che, nei termini appresso chiariti, l'appello della CEA sia fondato e vada accolto, dovendo ragionevolmente escludersi che con i contratti nella specie invocati dalla me- desima appellante a sostengo della propria domanda le parti avessero inteso estendere patti- ziamente agli anni cui essi si riferiscono lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009
(cfr., ex multis, Cass. 10582/2018 e 27007/2021), al contrario di quanto sostenuto dalla
[...]
con la circolare n. 633536 del 29 settembre 2016, che l' evidentemente CP_3
erra nel considerare un atto di “interpretazione autentica”, posto che a tal fine, a prescindere da ogni altra considerazione, sarebbe stato necessaria una norma statale munita della forza della legge ordinaria.
In tutti i predetti contratti, i primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunera- zione delle prestazioni», prevedevano infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni delle strutture erogatrici avverrà sulla base
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delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno […] dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», erano invece richiamati i limiti annuali della spesa a carico della finanza pubblica per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca della patologia clinica (comprendente quelle della diagnostica di laboratorio), evidentemente fissati tenendo conto dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non volessero estendere convenzionalmente detto sconto tariffario ai corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla CEA agli assistiti dal
[...]
, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate Parte_5
sulla base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto de- gli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla sud- detta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo eviden- temente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dei predetti contratti.
Insomma, essendo poi stato acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri «sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilissero che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierna appellante dal 2010 al 2013 doveva essere determinato sulla base delle tariffe
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regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affin- ché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
II.1.2. Non vale a convincere dell'infondatezza di tale conclusione l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 8348/2018 nella specie invocata dall' giacché con essa la Suprema
Corte s'è limitata ad affermare che la tesi propugnata dall'azienda sanitaria pubblica «costitui- sce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di le- gittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della vo- lontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito».
II.1.3. È poi evidente che, al contrario di quanto sostenuto dall' non può spiegare l'efficacia propria del giudicato esterno sulla controversia nella specie devoluta a questa Corte
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del processo colà iscritto al n.
10654/2018 r.g.aa.cc. o qualsiasi altro provvedimento giudiziario che, in relazione a controver- sie di cui non era parte la ha accolto la tesi del recepimento del suddetto sconto tariffario negli analoghi contratti stipulati dalla medesima azienda sanitaria per la branca della patologia clinica e gli anni dal 2010 al 2013.
II.1.4. Va infine escluso che le determinazioni dirigenziali con i quali l' ha liquidato, applicando lo sconto tariffario in questione, i saldi annuali dei corrispettivi da essa dovuti alle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione delle prestazioni rientranti nella branca della patologia clinica negli anni dal 2010 al 2013, tra cui la siccome da quest'ul- tima non impugnati dinanzi al giudice amministrativo, precludano alla medesima società il po- tere di contestare l'applicazione dello sconto tariffario in questione ai corrispettivi ad essa spet- tanti.
Questo Collegio – consapevole dell'opposto orientamento espresso da una pronuncia
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della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 20181 cui si sono conformate, in relazione ad ana- loghe fattispecie concrete, numerose, anche recentissime, decisioni di questa Corte d'Ap- pello2, ma in linea con una più recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte3 e con numerose pronunce del Consiglio di Stato4 – ha infatti da ultimo (con la sentenza n. 5591/2025, pubblicata l'11 novembre 2025) affermato che, le determinazioni dirigenziali con le quali le aziende sanitarie locali liquidano i saldi dei corrispettivi da esse dovuti alle strutture sanitarie private accreditate a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie da queste erogate agli as- sistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, siccome prive di carattere autoritativo, ben possono es- sere sindacata dal giudice ordinario quanto alla loro conformità con le previsioni contrattuali, i provvedimenti amministrativi generali e le norme di rango primario che servono ad attuare.
Secondo la citata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite risalente al 2018 e le sentenze di questa Corte d'Appello pronunciate sulla sua scia, poiché le deliberazioni regionali con le quali vengono fissati i ccdd. tetti di spesa, cioè i limiti entro i quali le prestazioni sanitarie possono essere poste a carico della finanza pubblica, e stabiliti i criteri e le modalità finalizzati ad assicurarne il rispetto, sono atti amministrativi di natura autoritativa, l'atto dell'azienda sani- taria locale che, come le suddette determinazioni dirigenziali, è volto a darvi attuazione «non può che avere la stessa natura e dunque anch'esso carattere tendenzialmente autoritativo, an- corché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corri- spettivo, che è regolato dall'accordo contrattuale», «per il fatto stesso che deve attuare l'atto regionale espressione di potere autoritativo e tale natura è rafforzata anche dal fatto che per
l'attuazione di quanto disposto da detto atto regionale gi organismi debbono compiere a loro volta valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica inerenti all'or- ganizzazione del servizio sanitario nel rispettivo ambito territoriale», sicché non può essere con- siderato invece «espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'ac- cordo regolatore dal rapporto di accreditamento».
La natura autoritativa dell'atto attuativo delle determinazioni regionali che fissano i
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ccdd. tetti di spesa viene, dunque, secondo tale orientamento, affermata sulla base del postu- lato che gli atti amministrativi di attuazione di atti amministrativi di natura autoritativa non pos- sono che avere la medesima natura degli atti che sono volti ad attuare, anche se poi tale affer- mazione viene rafforzata con l'ulteriore affermazione che anche i primi si fondano, a loro volta, su «valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica».
Senonché, come s'è anticipato, questo Collegio ritiene che entrambe tali affermazioni costituiscano mere petizioni di principio.
Non v'è dubbio che i provvedimenti regionali con i quali vengono fissati i limiti della spesa sanitaria remunerabile a carico della finanza pubblica e stabiliti i criteri e le modalità per assi- curarne il rispetto, come, ad esempio, la cd. regressione tariffaria, costituiscono atti ammini- strativi generali di natura autoritativa che implicano la discrezionale valutazione e compara- zione di interessi pubblicistici e privatistici, sicché, per quanto detto in precedenza, la loro legit- timità non è sindacabile, nemmeno incidentalmente, dal giudice ordinario allorché rappresen- tino il fatto costitutivo o uno dei fatti costitutivi o un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto sostanziale azionato innanzi a tale giudice.
Non si vede però (né le pronunce che seguono l'orientamento qui criticato spiegano) perché ciò debba in ogni caso valere anche per gli atti amministrativi attuativi dei suddetti prov- vedimenti generali prescindendo del tutto da qualsiasi considerazione del concreto contenuto dispositivo dei primi e delle concrete ragioni della loro adozione.
Di gran lunga più convincente è dunque quanto affermato dalla più recente pronuncia della Corte di Cassazione, pure a Sezioni Unite, e dalle numerose pronunce del Consiglio di
Stato sopra citate, le quali hanno condivisibilmente tenuto ben distinti i provvedimenti ammini- strativi generali con i quali le regioni stabiliscono i ccdd. tetti di spesa e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto e gli atti amministrativi volti ad attuarli, attribuendo soltanto ai primi na- tura autoritativa sul rilievo che i secondi sono adottati «in un contesto in cui l' on agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il cor- rispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo»5.
Par N. 5177/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 7 di 10 Parte_1 Napoli 2 Nord REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Il che significa che gli atti amministrativi che, come le determinazioni dirigenziali nella specie invocate dall' sono volti a dare attuazione ai provvedimenti amministrativi generali che fissano i ccdd. tetti di spesa e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto non sono sottratti al sindacato, sotto il profilo della loro conformità alle previsioni contrattuali ed ai prov- vedimenti amministrativi generali e alle norme di legge cui esse sono soggette, del giudice ordi- nario adìto dal titolare di una struttura sanitaria accreditata per ottenere il pagamento dei corri- spettivi delle prestazioni sanitarie erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
II.1.5. Pertanto, non essendo stata dall' formulata alcuna contestazione in ordine alle prestazioni o al relativo corrispettivo, calcolato al netto dello sconto tariffario in questione, indicati nelle fatture emesse dalla CEA per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca della patologia clinica erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in forza dell'accredita- mento provvisorio di cui godeva negli anni dal 2010 al 2013, la pretesa della medesima società di ottenere la parte del prezzo di tali prestazioni non fatturata poiché corrispondente al predetto sconto, complessivamente pari a 138.957,97 € (di cui 40.548,28 € per le prestazioni erogate nel 2010, 42.248,78 € per quelle erogate nel 2011, 41.036,75 € per quelle erogate nel 2012 e
15.124,16 € per quelle erogate nel primo trimestre del 2013), deve essere giudicata fondata.
II.2.1. Quanto poi agli «interessi moratori di legge» richiesti dalla CEA, va innanzitutto osservato che la domanda in proposito da questa formulata deve intendersi rivolta ad ottenere gli interessi, evidentemente pur sempre legali e derivanti dalla mora del debitore, previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 2316, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie de- rivanti da transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, es- sendo ormai pacifico in giurisprudenza che tra tali transazioni rientrano anche i contratti con- clusi tra le aziende sanitarie locali e le strutture sanitarie provate accreditate ed aventi ad og- getto l'erogazione da parte di queste ultime di prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sa- nitario Nazionale7.
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II.2.2. Tuttavia, mentre il tasso della parte di tali interessi relativa allo sconto tariffario indebitamente applicato sul prezzo delle prestazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012 va individuato in quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 nel testo anteriore alle modi- fiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e dunque in quello del «saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuato il primo giorno di calendario» di cia- scun semestre (cd. tasso di riferimento), «maggiorato di sette punti percentuali», quello della parte di detti interessi relativa allo sconto tariffario indebitamente applicato sul prezzo delle prestazioni erogate nel primo trimestre del 2013 va individuato in quello previsto dal comb. disp. degli artt. 2, co. 1, lett. d), e) ed f), e 5 del d.lgs. 231/2002 come risultante per effetto delle mo- difiche apportatevi, in relazione alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio
2013, dal d.lgs. n. 192 del 2012, che ha aumentato a otto punti percentuali la maggiorazione da applicare al suddetto tasso di riferimento.
II.2.3. Quanto poi alla decorrenza degli interessi moratori di cui si sta discutendo, va os- servato che non risulta che la CEA abbia mai emesso fatture relative a tali interessi o comunque richiesto il loro pagamento all' prima di notificarle il ricorso introduttivo del processo di primo grado.
Sicché, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, co. 1 e 2, lett. a), del d.lgs.
231/2002, secondo cui gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dopo la data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, la data della decorrenza di quelli nella specie in questione va individuata in quella del 15 novembre 2019, trentunesimo giorno successivo alla data del 15 ottobre 2019 nella quale l' si costituì innanzi al primo Giudice, posto che la non ha mai prodotto la prova della notificazione alla controparte del ricorso introduttivo del pro- cesso di primo grado e neppure indicato la data in cui tale notificazione venne eseguita.
II.3. Tirando quindi le conclusioni di quanto s'è venuto fin qui esponendo, l'appello in esame va, nei limiti di quanto appresso precisato in ordine alle basi del calcolo, al tasso e alla decorrenza degli interessi moratori dovuti alla accolto e la sentenza appellata va rifor- mata, dovendo l' appellata essere condannata a pagare alla il complessivo importo di
138.957,97 €, nonché gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data del 15 novembre
Par N. 5177/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 9 di 10 Parte_1 Napoli 2 Nord REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2019 secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di sette punti percentuali, sull'importo di 123.833,81 e secondo il medesimo tasso di riferi- mento, ma maggiorato di otto punti percentuali, sull'importo di 15.124,16 €.
II.4. L'incertezza dello stato della giurisprudenza in ordine alla soluzione della questione della natura autoritativa o meno degli atti con i quali le aziende sanitarie locali provvedono a liquidare i corrispettivi spettanti alle strutture sanitarie private accreditate per le prestazioni sa- nitarie da queste erogata ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale induce tuttavia a ritenere nella specie sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante per ef- fetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ne ha dichiarato la parziale ille- gittimità costituzionale, per compensare tra le parti integralmente le spese dei due gradi del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli Nord depositata il 30 ottobre 2019, n. repert. 5272/2019, proposto il 22 no- vembre 2019 dal contro l' Parte_1 Controparte_2
:
[...]
A) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' a pagare alla società appellante il complessivo importo di Controparte_2
138.957,97 €, nonché gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data del 15 novembre
2019 secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di sette punti percentuali, sull'importo di 123.833,81 e secondo il medesimo tasso di riferi- mento, ma maggiorato di otto punti percentuali, sull'importo di 15.124,16 €;
B) compensa tra le parti integralmente le spese di entrambi i gradi del processo.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
PA AN NA OL
Par N. 5177/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 10 di 10 Parte_1 Napoli 2 Nord 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., SS.UU., 28053/2018. 2 V., tra le tantissime, ad es., le sentenze nn. 1374/2025, 2079/2025, 2084/2025, 2216/2025, 2620/2025, 2718/2025, 2719/2025, 2731/2025 e 4553/2025. 3 Cass., SS.UU., 32259/2023. 4 CdS 6495/2018, 7426/2019, 6066/2021, 6279/2021, 2792/2023 e 715/2025. 5 Così Cass. 32259/2023. 6 Cfr. Cass. 28413/2024, secondo la cui massima ufficiale: «in caso di ritardo nell'adempimento di obbli- gazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza per il termine del pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella do- manda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti». Conf. Cass. 14911/2019. 7 Cfr. Cass.: SS.UU., 35092/2023; 29472/2024, 17665/2019.
- dr.ssa NA OL - Presidente -
- dr. PA AN - Consigliere - Relatore
- dr.ssa NA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. dal Tribu- nale di Napoli Nord, in persona del Giudice Felice Angelo Pizzi, in data 28/30 ottobre 2019, all'esito del processo sommario di cognizione colà iscritto al n. 980/2019 r.g.aa.cc., e contrad- distinta dal n. repert. 5272/2019, iscritto al n. 5177/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 7 ottobre 2025 e pen- dente
TRA la (codice fiscale ), con sede le- Parte_1 P.IVA_1
gale in Afragola (NA), al Corso E. De Nicola, n. 32, costituitasi in persona del dr. , CP_1
dichiaratosene il legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Vin- cenzo Macchia (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E
l' (codice fiscale , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo legale rappresen- tante pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara (codice fiscale e Amalia Carrara (codice fiscale C.F._2 C.F._3
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato il
Par N. 5177/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 10 Parte_1 Napoli 2 Nord REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
21 gennaio 2019, la società denominata (in prosie- Parte_1
guo, per maggior comodità, anche solo , titolare di una struttura sanitaria accreditata ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca della diagnostica di laboratorio agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di condannare l' (in prosieguo anche solo a pagarle il complessivo Controparte_2
importo di 138.957,97 €, corrispondente allo sconto tariffario che, a suo avviso, illegittima- mente, l' riteneva applicabile in forza di quanto previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sui corrispettivi delle prestazioni sani- tarie da essa erogate dal mese di gennaio 2010 al mese di marzo 2013 in conformità dei con- tratti stipulati per tali annualità ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992, non- ché gli «interessi legali moratori sul riferito importo, nonché di quelli maturati per effetto dei ri- tardati pagamenti sulle mensilità in questione e fino all'effettivo soddisfo».
A sostegno della propria pretesa creditoria la depositava i contratti da essa stipulati con l' il 29 giugno 2010 (n. prot. 1190 del 22 luglio 2010) per l'anno 2010, il 27 maggio 2011
(Registro Scritture Private n. racc. 453/2011), il 29 agosto 2012 (Registro Scritture Private n. racc. 420/2012) per l'anno 2012 e il 23 dicembre 2013 (Registro Scritture Private n. racc.
581/2013) per l'anno 2013 e le fatture nn. 208, 425, 675, 816, 1055, 1244, 1461, 1536, 1885,
2644 e 3083 del 2010, nn. 808, 1631, 2269, 2832, 3429, 3940, 4312, 4453, 4963, 5421 e 5696 del 2011, nn. 153, 917, 1339, 1674, 2166, 2598, 2960, 3076, 3682 e 4031 del 2012 e nn. 469,
895 e 1031 del 2013, tutte emesse al netto del predetto sconto tariffario.
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 15 ottobre 2019, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto sostenendo che lo sconto tariffario in questione doveva intendersi esteso agli anni successivi al 2009 quanto meno in forza dei contratti invocati dalla ricorrente e che la legittimità della sua applicazione non poteva più essere contestata, non avendo la società ri- corrente impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti di natura autoritativa con i quali le erano stati liquidati i saldi di quanto dovutole a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento negli anni dal 2010 al 2013.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, con l'ordinanza indicata nell'epigrafe della presente sentenza, il Tribunale rigettava la domanda rivoltagli, affermando in definitiva che lo sconto in questione era stato “contrattualizzato”, cioè, recepito nei contratti stipulati tra le parti
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per gli anni in questione, e condannava il Centro al pagamento delle spese processuali.
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 22 novembre 2019, il ppellava Parte_4
quindi a questa Corte, sostenendo in sintesi che il Giudice di prime cure aveva errato nell'inter- pretare i suddetti contratti e nel ritenere quindi applicabile in forza di questi lo sconto in que- stione e chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza appellata, la sua domanda fosse in- tegralmente accolta.
I.2.2. Dal suo canto, l' appellata, costituendosi in giudizio il 10 aprile 2020 resisteva all'avverso appello e ne chiedeva il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti ha modificato poi le proprie rispettive conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Come s'è anticipato, con l'unico motivo del suo appello, la censura l'inter- pretazione data dal Tribunale agli artt. 4 e 5 dei contratti da essa stipulati con l' per gli anni dal 2010 al 2013, che, a suo avviso, militano nel senso che i richiami ivi contenuti alla norma di legge sullo sconto tariffario riguardavano la determinazione del limite di spesa e non anche la remunerazione delle singole prestazioni.
Ebbene, in continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla questione, ri- tiene questo Collegio che, nei termini appresso chiariti, l'appello della CEA sia fondato e vada accolto, dovendo ragionevolmente escludersi che con i contratti nella specie invocati dalla me- desima appellante a sostengo della propria domanda le parti avessero inteso estendere patti- ziamente agli anni cui essi si riferiscono lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009
(cfr., ex multis, Cass. 10582/2018 e 27007/2021), al contrario di quanto sostenuto dalla
[...]
con la circolare n. 633536 del 29 settembre 2016, che l' evidentemente CP_3
erra nel considerare un atto di “interpretazione autentica”, posto che a tal fine, a prescindere da ogni altra considerazione, sarebbe stato necessaria una norma statale munita della forza della legge ordinaria.
In tutti i predetti contratti, i primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunera- zione delle prestazioni», prevedevano infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni delle strutture erogatrici avverrà sulla base
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delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno […] dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», erano invece richiamati i limiti annuali della spesa a carico della finanza pubblica per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca della patologia clinica (comprendente quelle della diagnostica di laboratorio), evidentemente fissati tenendo conto dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non volessero estendere convenzionalmente detto sconto tariffario ai corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla CEA agli assistiti dal
[...]
, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate Parte_5
sulla base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto de- gli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla sud- detta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo eviden- temente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dei predetti contratti.
Insomma, essendo poi stato acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri «sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilissero che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierna appellante dal 2010 al 2013 doveva essere determinato sulla base delle tariffe
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regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affin- ché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
II.1.2. Non vale a convincere dell'infondatezza di tale conclusione l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 8348/2018 nella specie invocata dall' giacché con essa la Suprema
Corte s'è limitata ad affermare che la tesi propugnata dall'azienda sanitaria pubblica «costitui- sce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di le- gittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della vo- lontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito».
II.1.3. È poi evidente che, al contrario di quanto sostenuto dall' non può spiegare l'efficacia propria del giudicato esterno sulla controversia nella specie devoluta a questa Corte
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del processo colà iscritto al n.
10654/2018 r.g.aa.cc. o qualsiasi altro provvedimento giudiziario che, in relazione a controver- sie di cui non era parte la ha accolto la tesi del recepimento del suddetto sconto tariffario negli analoghi contratti stipulati dalla medesima azienda sanitaria per la branca della patologia clinica e gli anni dal 2010 al 2013.
II.1.4. Va infine escluso che le determinazioni dirigenziali con i quali l' ha liquidato, applicando lo sconto tariffario in questione, i saldi annuali dei corrispettivi da essa dovuti alle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione delle prestazioni rientranti nella branca della patologia clinica negli anni dal 2010 al 2013, tra cui la siccome da quest'ul- tima non impugnati dinanzi al giudice amministrativo, precludano alla medesima società il po- tere di contestare l'applicazione dello sconto tariffario in questione ai corrispettivi ad essa spet- tanti.
Questo Collegio – consapevole dell'opposto orientamento espresso da una pronuncia
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della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 20181 cui si sono conformate, in relazione ad ana- loghe fattispecie concrete, numerose, anche recentissime, decisioni di questa Corte d'Ap- pello2, ma in linea con una più recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte3 e con numerose pronunce del Consiglio di Stato4 – ha infatti da ultimo (con la sentenza n. 5591/2025, pubblicata l'11 novembre 2025) affermato che, le determinazioni dirigenziali con le quali le aziende sanitarie locali liquidano i saldi dei corrispettivi da esse dovuti alle strutture sanitarie private accreditate a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie da queste erogate agli as- sistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, siccome prive di carattere autoritativo, ben possono es- sere sindacata dal giudice ordinario quanto alla loro conformità con le previsioni contrattuali, i provvedimenti amministrativi generali e le norme di rango primario che servono ad attuare.
Secondo la citata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite risalente al 2018 e le sentenze di questa Corte d'Appello pronunciate sulla sua scia, poiché le deliberazioni regionali con le quali vengono fissati i ccdd. tetti di spesa, cioè i limiti entro i quali le prestazioni sanitarie possono essere poste a carico della finanza pubblica, e stabiliti i criteri e le modalità finalizzati ad assicurarne il rispetto, sono atti amministrativi di natura autoritativa, l'atto dell'azienda sani- taria locale che, come le suddette determinazioni dirigenziali, è volto a darvi attuazione «non può che avere la stessa natura e dunque anch'esso carattere tendenzialmente autoritativo, an- corché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corri- spettivo, che è regolato dall'accordo contrattuale», «per il fatto stesso che deve attuare l'atto regionale espressione di potere autoritativo e tale natura è rafforzata anche dal fatto che per
l'attuazione di quanto disposto da detto atto regionale gi organismi debbono compiere a loro volta valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica inerenti all'or- ganizzazione del servizio sanitario nel rispettivo ambito territoriale», sicché non può essere con- siderato invece «espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'ac- cordo regolatore dal rapporto di accreditamento».
La natura autoritativa dell'atto attuativo delle determinazioni regionali che fissano i
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ccdd. tetti di spesa viene, dunque, secondo tale orientamento, affermata sulla base del postu- lato che gli atti amministrativi di attuazione di atti amministrativi di natura autoritativa non pos- sono che avere la medesima natura degli atti che sono volti ad attuare, anche se poi tale affer- mazione viene rafforzata con l'ulteriore affermazione che anche i primi si fondano, a loro volta, su «valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica».
Senonché, come s'è anticipato, questo Collegio ritiene che entrambe tali affermazioni costituiscano mere petizioni di principio.
Non v'è dubbio che i provvedimenti regionali con i quali vengono fissati i limiti della spesa sanitaria remunerabile a carico della finanza pubblica e stabiliti i criteri e le modalità per assi- curarne il rispetto, come, ad esempio, la cd. regressione tariffaria, costituiscono atti ammini- strativi generali di natura autoritativa che implicano la discrezionale valutazione e compara- zione di interessi pubblicistici e privatistici, sicché, per quanto detto in precedenza, la loro legit- timità non è sindacabile, nemmeno incidentalmente, dal giudice ordinario allorché rappresen- tino il fatto costitutivo o uno dei fatti costitutivi o un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto sostanziale azionato innanzi a tale giudice.
Non si vede però (né le pronunce che seguono l'orientamento qui criticato spiegano) perché ciò debba in ogni caso valere anche per gli atti amministrativi attuativi dei suddetti prov- vedimenti generali prescindendo del tutto da qualsiasi considerazione del concreto contenuto dispositivo dei primi e delle concrete ragioni della loro adozione.
Di gran lunga più convincente è dunque quanto affermato dalla più recente pronuncia della Corte di Cassazione, pure a Sezioni Unite, e dalle numerose pronunce del Consiglio di
Stato sopra citate, le quali hanno condivisibilmente tenuto ben distinti i provvedimenti ammini- strativi generali con i quali le regioni stabiliscono i ccdd. tetti di spesa e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto e gli atti amministrativi volti ad attuarli, attribuendo soltanto ai primi na- tura autoritativa sul rilievo che i secondi sono adottati «in un contesto in cui l' on agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il cor- rispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo»5.
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Il che significa che gli atti amministrativi che, come le determinazioni dirigenziali nella specie invocate dall' sono volti a dare attuazione ai provvedimenti amministrativi generali che fissano i ccdd. tetti di spesa e i criteri e le modalità per assicurarne il rispetto non sono sottratti al sindacato, sotto il profilo della loro conformità alle previsioni contrattuali ed ai prov- vedimenti amministrativi generali e alle norme di legge cui esse sono soggette, del giudice ordi- nario adìto dal titolare di una struttura sanitaria accreditata per ottenere il pagamento dei corri- spettivi delle prestazioni sanitarie erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
II.1.5. Pertanto, non essendo stata dall' formulata alcuna contestazione in ordine alle prestazioni o al relativo corrispettivo, calcolato al netto dello sconto tariffario in questione, indicati nelle fatture emesse dalla CEA per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca della patologia clinica erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in forza dell'accredita- mento provvisorio di cui godeva negli anni dal 2010 al 2013, la pretesa della medesima società di ottenere la parte del prezzo di tali prestazioni non fatturata poiché corrispondente al predetto sconto, complessivamente pari a 138.957,97 € (di cui 40.548,28 € per le prestazioni erogate nel 2010, 42.248,78 € per quelle erogate nel 2011, 41.036,75 € per quelle erogate nel 2012 e
15.124,16 € per quelle erogate nel primo trimestre del 2013), deve essere giudicata fondata.
II.2.1. Quanto poi agli «interessi moratori di legge» richiesti dalla CEA, va innanzitutto osservato che la domanda in proposito da questa formulata deve intendersi rivolta ad ottenere gli interessi, evidentemente pur sempre legali e derivanti dalla mora del debitore, previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 2316, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie de- rivanti da transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, es- sendo ormai pacifico in giurisprudenza che tra tali transazioni rientrano anche i contratti con- clusi tra le aziende sanitarie locali e le strutture sanitarie provate accreditate ed aventi ad og- getto l'erogazione da parte di queste ultime di prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sa- nitario Nazionale7.
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II.2.2. Tuttavia, mentre il tasso della parte di tali interessi relativa allo sconto tariffario indebitamente applicato sul prezzo delle prestazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012 va individuato in quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 nel testo anteriore alle modi- fiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e dunque in quello del «saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuato il primo giorno di calendario» di cia- scun semestre (cd. tasso di riferimento), «maggiorato di sette punti percentuali», quello della parte di detti interessi relativa allo sconto tariffario indebitamente applicato sul prezzo delle prestazioni erogate nel primo trimestre del 2013 va individuato in quello previsto dal comb. disp. degli artt. 2, co. 1, lett. d), e) ed f), e 5 del d.lgs. 231/2002 come risultante per effetto delle mo- difiche apportatevi, in relazione alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio
2013, dal d.lgs. n. 192 del 2012, che ha aumentato a otto punti percentuali la maggiorazione da applicare al suddetto tasso di riferimento.
II.2.3. Quanto poi alla decorrenza degli interessi moratori di cui si sta discutendo, va os- servato che non risulta che la CEA abbia mai emesso fatture relative a tali interessi o comunque richiesto il loro pagamento all' prima di notificarle il ricorso introduttivo del processo di primo grado.
Sicché, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, co. 1 e 2, lett. a), del d.lgs.
231/2002, secondo cui gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dopo la data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, la data della decorrenza di quelli nella specie in questione va individuata in quella del 15 novembre 2019, trentunesimo giorno successivo alla data del 15 ottobre 2019 nella quale l' si costituì innanzi al primo Giudice, posto che la non ha mai prodotto la prova della notificazione alla controparte del ricorso introduttivo del pro- cesso di primo grado e neppure indicato la data in cui tale notificazione venne eseguita.
II.3. Tirando quindi le conclusioni di quanto s'è venuto fin qui esponendo, l'appello in esame va, nei limiti di quanto appresso precisato in ordine alle basi del calcolo, al tasso e alla decorrenza degli interessi moratori dovuti alla accolto e la sentenza appellata va rifor- mata, dovendo l' appellata essere condannata a pagare alla il complessivo importo di
138.957,97 €, nonché gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data del 15 novembre
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2019 secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di sette punti percentuali, sull'importo di 123.833,81 e secondo il medesimo tasso di riferi- mento, ma maggiorato di otto punti percentuali, sull'importo di 15.124,16 €.
II.4. L'incertezza dello stato della giurisprudenza in ordine alla soluzione della questione della natura autoritativa o meno degli atti con i quali le aziende sanitarie locali provvedono a liquidare i corrispettivi spettanti alle strutture sanitarie private accreditate per le prestazioni sa- nitarie da queste erogata ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale induce tuttavia a ritenere nella specie sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante per ef- fetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ne ha dichiarato la parziale ille- gittimità costituzionale, per compensare tra le parti integralmente le spese dei due gradi del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli Nord depositata il 30 ottobre 2019, n. repert. 5272/2019, proposto il 22 no- vembre 2019 dal contro l' Parte_1 Controparte_2
:
[...]
A) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' a pagare alla società appellante il complessivo importo di Controparte_2
138.957,97 €, nonché gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data del 15 novembre
2019 secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di sette punti percentuali, sull'importo di 123.833,81 e secondo il medesimo tasso di riferi- mento, ma maggiorato di otto punti percentuali, sull'importo di 15.124,16 €;
B) compensa tra le parti integralmente le spese di entrambi i gradi del processo.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
PA AN NA OL
Par N. 5177/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 10 di 10 Parte_1 Napoli 2 Nord 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., SS.UU., 28053/2018. 2 V., tra le tantissime, ad es., le sentenze nn. 1374/2025, 2079/2025, 2084/2025, 2216/2025, 2620/2025, 2718/2025, 2719/2025, 2731/2025 e 4553/2025. 3 Cass., SS.UU., 32259/2023. 4 CdS 6495/2018, 7426/2019, 6066/2021, 6279/2021, 2792/2023 e 715/2025. 5 Così Cass. 32259/2023. 6 Cfr. Cass. 28413/2024, secondo la cui massima ufficiale: «in caso di ritardo nell'adempimento di obbli- gazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza per il termine del pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella do- manda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti». Conf. Cass. 14911/2019. 7 Cfr. Cass.: SS.UU., 35092/2023; 29472/2024, 17665/2019.