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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5306/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5306 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (8.3.1985 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria Scambia del
Foro di Palmi) e il in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
(c.f. – domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. anche P.IVA_1
disgiuntamente dai funzionari delegati dott. dott. e dal Controparte_3 Controparte_4
dott. ). CP_5
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_6
[...
[...] ; per l'effetto, condannare il al
[...] Controparte_6
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.548,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere titolare ordinario di Scuola di secondo grado nei ruoli della provincia di Reggio
Calabria, con sede lavorativa presso l'Istituto Superiore "Euclide" di Bova Marina, cod.RCIS01600E;
- di essere stato utilizzato dall'allora in attività di docenza mediante la stipula di CP_7
ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato nei termini meglio esplicati in ricorso;
- di aver svolto le stesse attività dei colleghi inseriti in ruolo, ma di non aver mai percepito la retribuzione professionale docenti (cd. RPD), indennità prevista per € 164,00 mensili dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15.3.2001;
- più specificamente, di aver quindi maturato a tale titolo un diritto di credito per come quantificato in apposita tabella inserita nel corpo del ricorso in misura € 1.548,12 oltre accessori come per legge.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti, il giudicante ritiene come detto fondata la pretesa di parte ricorrente.
Trova infatti applicazione, come da costante giurisprudenza anche di questo stesso Tribunale, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e
2 di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categoriedi personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così Cass.,
20015/2018, richiamata da ultimo da Cass. 6293/2020).
In quella sede è stato affermato che “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art.
83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (…)” (Cass., Sez.
Lav., 20015/2018, cit.).
Tali considerazioni si attagliano pienamente alla fattispecie oggetto di causa.
3 Non è stata infatti né dedotta né tanto meno provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dal ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale, sicchè il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art.6 D.Lgs. 368/2001, induce il Tribunale, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto del al Pt_1
conseguimento della Retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CP_8
Le argomentazioni difensive del resistente, nell'evidenziare gli effetti che da tale CP_1
interpretazione discenderebbero in punto di ingiusta equiparazione tra supplenti ordinari e supplenti temporanei (pg. 8 memoria difensiva) non eliminano – per quanto ben articolate – gli effetti sperequativi delle conclusioni cui si giungerebbe nel condividere, in senso contrario a quanto già statuito dalla Cassazione, tale ricostruzione interpretativa.
3. In ordine alla quantificazione delle somme dovute a tale titolo questo giudicante condivide e fa propri, anche alla luce dell'assenza di espressa contestazione da parte dell'Amministrazione evocata in giudizio, i conteggi elaborati in ricorso – che si richiamano e devono intendersi qui trascritti – in quanto verificati come precisi e formulati conformemente ai parametri contrattualcollettivi applicabili al caso di specie.
4. In conclusione ed in accoglimento del ricorso, il va Controparte_9
quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente , per i titoli per cui è Parte_1
causa, della complessiva somma di € 1.548,12 da maggiorarsi con accessori di legge in termine di maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22 co. 36 L.724/1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza: e questo, risultando tale disposizione una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429 co.3 c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr. Cass.,
13624/2020).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria e della bassa complessità della controversia (e quindi con decurtazione ex art.4 co.1), considerando quale scaglione di valore di riferimento quello relativo ad importi fino ad € 5.200: il tutto, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Maria Scambia, dichiaratasi antistataria.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.548,12 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge dalla maturazione al soddisfo;
- pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00, oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Scambia, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5306 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (8.3.1985 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria Scambia del
Foro di Palmi) e il in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
(c.f. – domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. anche P.IVA_1
disgiuntamente dai funzionari delegati dott. dott. e dal Controparte_3 Controparte_4
dott. ). CP_5
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_6
[...
[...] ; per l'effetto, condannare il al
[...] Controparte_6
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.548,12 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere titolare ordinario di Scuola di secondo grado nei ruoli della provincia di Reggio
Calabria, con sede lavorativa presso l'Istituto Superiore "Euclide" di Bova Marina, cod.RCIS01600E;
- di essere stato utilizzato dall'allora in attività di docenza mediante la stipula di CP_7
ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato nei termini meglio esplicati in ricorso;
- di aver svolto le stesse attività dei colleghi inseriti in ruolo, ma di non aver mai percepito la retribuzione professionale docenti (cd. RPD), indennità prevista per € 164,00 mensili dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15.3.2001;
- più specificamente, di aver quindi maturato a tale titolo un diritto di credito per come quantificato in apposita tabella inserita nel corpo del ricorso in misura € 1.548,12 oltre accessori come per legge.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti, il giudicante ritiene come detto fondata la pretesa di parte ricorrente.
Trova infatti applicazione, come da costante giurisprudenza anche di questo stesso Tribunale, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e
2 di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categoriedi personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così Cass.,
20015/2018, richiamata da ultimo da Cass. 6293/2020).
In quella sede è stato affermato che “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art.
83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (…)” (Cass., Sez.
Lav., 20015/2018, cit.).
Tali considerazioni si attagliano pienamente alla fattispecie oggetto di causa.
3 Non è stata infatti né dedotta né tanto meno provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dal ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale, sicchè il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art.6 D.Lgs. 368/2001, induce il Tribunale, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto del al Pt_1
conseguimento della Retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CP_8
Le argomentazioni difensive del resistente, nell'evidenziare gli effetti che da tale CP_1
interpretazione discenderebbero in punto di ingiusta equiparazione tra supplenti ordinari e supplenti temporanei (pg. 8 memoria difensiva) non eliminano – per quanto ben articolate – gli effetti sperequativi delle conclusioni cui si giungerebbe nel condividere, in senso contrario a quanto già statuito dalla Cassazione, tale ricostruzione interpretativa.
3. In ordine alla quantificazione delle somme dovute a tale titolo questo giudicante condivide e fa propri, anche alla luce dell'assenza di espressa contestazione da parte dell'Amministrazione evocata in giudizio, i conteggi elaborati in ricorso – che si richiamano e devono intendersi qui trascritti – in quanto verificati come precisi e formulati conformemente ai parametri contrattualcollettivi applicabili al caso di specie.
4. In conclusione ed in accoglimento del ricorso, il va Controparte_9
quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente , per i titoli per cui è Parte_1
causa, della complessiva somma di € 1.548,12 da maggiorarsi con accessori di legge in termine di maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22 co. 36 L.724/1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza: e questo, risultando tale disposizione una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429 co.3 c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr. Cass.,
13624/2020).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria e della bassa complessità della controversia (e quindi con decurtazione ex art.4 co.1), considerando quale scaglione di valore di riferimento quello relativo ad importi fino ad € 5.200: il tutto, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Maria Scambia, dichiaratasi antistataria.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.548,12 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge dalla maturazione al soddisfo;
- pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00, oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Scambia, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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