TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/11/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 911/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27.4.1991 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. VALENTINA MUSCHERÀ, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
21.12.1983 e residente a [...], resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Disporre l'affido super-esclusivo del minore alla madre con collocamento Persona_1 presso la casa familiare sita in Garbagnate Monastero in via Tregiorgio n. 22.
- Stabilire che il padre trascorra con figlio una volta al mese, previo accordo con la madre, dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera comunicando alla signora dove porterà Pt_1 oltre n. 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare alla Persona_1 signora entro il 30 maggio di ogni anno. Pt_1 - Porre a carico del signor quale contributo al mantenimento per il figlio minore un assegno CP_1 mensile da versare alla ricorrente pari ad Euro 400,00, rivalutabile annualmente e da versarsi il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Milano.
- Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla signora . Pt_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi di causa, oltre a spese generali di studio 15%, 4% CPA ex art. 11 D.M. 576/80 come per legge;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 [...]
, nell'anno 2012, hanno iniziato una relazione sentimentale, nel corso della CP_1 quale è nato il figlio (a UE, il 21.4.2009) Persona_2
e in data 18.8.2017 hanno contratto matrimonio nel Comune di UE (Cuba).
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di separazione personale dei coniugi, con affido super esclusivo del figlio a sé e suo collocamento presso la propria abitazione, regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché l'adozione di provvedimenti in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici.
Parte ricorrente ha precisato di avere interrotto la relazione sentimentale con il marito nell'anno 2022; anno in cui, per esigenze lavorative, si è trasferita, unitamente ai figli, nel comune di Sant'Elpidio a Mare. Il resistente, in tale periodo, è stato allontanato, con l'ausilio delle forze dell'ordine, dalla residenza della madre della sig.ra ove la famiglia viveva, e da tale momento Parte_1 non ha più dato informazioni certe circa il suo luogo di residenza ed in merito alle sue condizioni economiche. La ricorrente ha, in punto, precisato che il marito, dal suo arrivo in Italia, nel 2018, non ha mai lavorato e di avere solo appreso dal figlio di un suo probabile impiego presso un albergo nel Veneto.
Con riguardo alle domande inerenti al figlio, dopo aver messo in evidenza di occuparsi in via esclusiva di tutte le esigenze del minore, al quale sono state riscontrate difficoltà nell'apprendimento e conseguenti esigenze di affiancamento di un insegnante di sostegno e di approfondimenti diagnostici, la ricorrente ha messo in evidenza la completa assenza del padre nella vita del minore. In particolare, ha precisato che il sig. , anche a causa della distanza della sua CP_1 residenza, si è sempre disinteressato del benessere psico-affettivo e materiale del bambino, che ha incontrato in rare occasioni e, comunque, senza mai preventivamente accordarsi con la madre ed anche in orario scolastico.
La sig.ra a sostegno della sua domanda di affido super esclusivo ha, dunque Parte_1 contestato l'idoneità del contributo patrimoniale fornito dal marito (corrisposto solo dal mese di aprile 2024, inizialmente per € 80,00 e, dall'anno successivo, per € 100,00), precisando di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per , di cui si occupa invia Persona_1 esclusiva, con l'aiuto della propria famiglia, e dunque provvedendo ad ogni sua necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 9.10.2025, il sig. non è comparso, né si è costituito, e il CP_1
Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. Assunti, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti, ex art. 473 bis.22 c.p.c., e precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
2. Giurisdizione e legge applicabile. Preliminarmente è necessario esaminare la questione della giurisdizione ed individuare la legge applicabile rispetto alle domande proposte dalla sig.ra a fronte della presenza di elementi di estraneità nella causa per la Parte_1 nazionalità delle parti.
La giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale dei coniugi deve essere affermata in forza dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2019/1111 che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Considerato che
dalla documentazione prodotta emerge che entrambe le parti sono tuttora residenti in Italia, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione dei coniugi oggetto del presente giudizio.
Deve affermarsi la giurisdizione italiana, anche con riguardo alle domande relative al mantenimento del minore. Questo Tribunale ritiene, infatti, di aderire all'orientamento offerto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui “in assenza di una specifica disciplina convenzionale (ndr. disciplinando la Convenzione sottoscritta all'Aja il 23.11.2007, la sola legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia), le controversie relative alle obbligazioni alimentari restano pertanto assoggettate a quella dettata dalla L. n. 218 del 1995, art. 37, con la conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice italiano quando, come previsto dall'art. 3, il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio,
o quando, come previsto in alternativa dallo stesso art. 37, uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia” (cfr. SS.UU, sent. n. 30903 del 19.10.2022). Considerato, dunque, che il minore risiede in Italia, deve ritenersi sussistente il criterio di collegamento previsto dal primo comma dell'art. 37 della L. 218/1995, secondo il quale “in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alle questioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, in applicazione dell'art. 5, § 1, della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, secondo cui “sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni”, “le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore”.
Sul punto della legge applicabile alla separazione personale dei coniugi, trova applicazione l'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 (cd. “Roma III”) in vigore dal 21 giugno 2012, il quale è stato sottoscritto dall'Italia e la cui portata ha carattere universale, estendendosi dunque anche alle separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri. Pertanto, in assenza di un accordo tra le parti in ordine alla legge applicabile, deve trovare applicazione la legge italiana sulla base dell'ipotesi di cui alla lett. a) secondo cui il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati in conformità all'art. 36 bis della L. 2018/1995, secondo cui “Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi
o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”.
Inoltre, l'art. 3, del Protocollo dell'Aja 2007, prevede che “disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” (nel caso di specie, il sig. , CP_1 residente in Italia), mentre l'art. 4 stabilisce per le “obbligazioni alimentari: a) dei genitori nei confronti dei figli […] nonostante l'art. 3, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cu il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”.
Pertanto, viste le domande svolte dalla ricorrente e le norme sopra richiamate, deve trovare applicazione la legge italiana, per le domande inerenti allo status dei coniugi, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e agli obblighi alimentari in favore del minore.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
4. Affidamento super-esclusivo e collocamento del minore. Deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo alla madre del figlio , ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., Persona_1 con collocamento presso l'abitazione materna e attribuzione alla sig.ra della Parte_1 facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della stessa.
Tale decisione si rende necessaria a fronte dell'indifferenza manifestata da Controparte_1
rispetto alla crescita ed alle esigenze sia materiali che emotive del minore e dunque
[...] dell'oggettiva difficoltà del genitore collocatario ad ottenere una qualsiasi forma di collaborazione nell'assunzione delle decisioni attinenti allo stesso. In punto, occorre considerare che il resistente ha ritenuto, non solo di non costituirsi nel presente giudizio, ma neppure di presenziare all'udienza di comparizione, anche solo per manifestare il proprio interesse nei confronti del figlio.
5. Contributo al mantenimento del minore e diritto di visita paterno. A fronte delle allegazioni di parte ricorrente sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella documentazione prodotta, e in assenza di informazioni circa la situazione reddituale del sig. , il CP_1
Collegio ritiene di dover determinare il contributo al mantenimento del minore, nella misura minima prevista di prassi da questo Tribunale. Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra fino al raggiungimento della completa Parte_1 indipendenza economica del figlio, la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo per il suo mantenimento, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Considerato il seppur minimo interesse manifestato dal resistente, come allegato dalla sig.ra nel proprio ricorso, e vista la distanza della residenza del genitore non Parte_1 collocatario, il Collegio ritiene che il diritto di visita paterno debba essere regolato prevedendo due fine settimana al mese dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera, previa comunicazione alla madre del luogo in cui verrà effettuato l'incontro con il minore, un pomeriggio nelle settimane in cui ricade il weekend della madre, dalla fine della scuola sino alle ore 21, quando il padre riporterà il figlio dalla madre, sempre previo accordo con quest'ultima e salvo diversi accordi, oltre 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da individuare e comunicare alla signora Pt_1 entro il 30 maggio di ogni anno.
[...]
6. Spese del giudizio. Si deve ravvisare la soccombenza del resistente, in ragione dell'accoglimento delle domande della ricorrente, cosicché le spese di lite, quantificate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio in UE (Cuba), il 18.8.2017;
[...]
DISPONE
l'affidamento super esclusivo del minore (nato a Persona_2
UE, Cuba, il 24.2.2016), alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con suo collocamento presso la residenza materna, in Garbagnate Monastero, via Tregiorgio n. 22, e attribuzione alla sig.ra della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario Parte_1
e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse del minore e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio;
DISPONE che il sig. trascorra con figlio due fine settimana al mese, dal venerdì dopo CP_1 scuola sino alla domenica sera, comunicando alla signora dove porterà Parte_1
durante gli incontri, un pomeriggio nelle settimane di spettanza della Persona_1 madre, dalla fine della scuola alle ore 21, quando riporterà il figlio dalla madre, sempre previo accordo con la madre e salvo diversi accordi tra i genitori, oltre 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare alla signora entro il 30 maggio di ogni anno;
Parte_1
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'Assegno Unico Universale venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
[...]
AN
a corrispondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 2.905,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 911/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27.4.1991 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. VALENTINA MUSCHERÀ, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
21.12.1983 e residente a [...], resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Disporre l'affido super-esclusivo del minore alla madre con collocamento Persona_1 presso la casa familiare sita in Garbagnate Monastero in via Tregiorgio n. 22.
- Stabilire che il padre trascorra con figlio una volta al mese, previo accordo con la madre, dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera comunicando alla signora dove porterà Pt_1 oltre n. 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare alla Persona_1 signora entro il 30 maggio di ogni anno. Pt_1 - Porre a carico del signor quale contributo al mantenimento per il figlio minore un assegno CP_1 mensile da versare alla ricorrente pari ad Euro 400,00, rivalutabile annualmente e da versarsi il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Milano.
- Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla signora . Pt_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi di causa, oltre a spese generali di studio 15%, 4% CPA ex art. 11 D.M. 576/80 come per legge;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 [...]
, nell'anno 2012, hanno iniziato una relazione sentimentale, nel corso della CP_1 quale è nato il figlio (a UE, il 21.4.2009) Persona_2
e in data 18.8.2017 hanno contratto matrimonio nel Comune di UE (Cuba).
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di separazione personale dei coniugi, con affido super esclusivo del figlio a sé e suo collocamento presso la propria abitazione, regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché l'adozione di provvedimenti in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici.
Parte ricorrente ha precisato di avere interrotto la relazione sentimentale con il marito nell'anno 2022; anno in cui, per esigenze lavorative, si è trasferita, unitamente ai figli, nel comune di Sant'Elpidio a Mare. Il resistente, in tale periodo, è stato allontanato, con l'ausilio delle forze dell'ordine, dalla residenza della madre della sig.ra ove la famiglia viveva, e da tale momento Parte_1 non ha più dato informazioni certe circa il suo luogo di residenza ed in merito alle sue condizioni economiche. La ricorrente ha, in punto, precisato che il marito, dal suo arrivo in Italia, nel 2018, non ha mai lavorato e di avere solo appreso dal figlio di un suo probabile impiego presso un albergo nel Veneto.
Con riguardo alle domande inerenti al figlio, dopo aver messo in evidenza di occuparsi in via esclusiva di tutte le esigenze del minore, al quale sono state riscontrate difficoltà nell'apprendimento e conseguenti esigenze di affiancamento di un insegnante di sostegno e di approfondimenti diagnostici, la ricorrente ha messo in evidenza la completa assenza del padre nella vita del minore. In particolare, ha precisato che il sig. , anche a causa della distanza della sua CP_1 residenza, si è sempre disinteressato del benessere psico-affettivo e materiale del bambino, che ha incontrato in rare occasioni e, comunque, senza mai preventivamente accordarsi con la madre ed anche in orario scolastico.
La sig.ra a sostegno della sua domanda di affido super esclusivo ha, dunque Parte_1 contestato l'idoneità del contributo patrimoniale fornito dal marito (corrisposto solo dal mese di aprile 2024, inizialmente per € 80,00 e, dall'anno successivo, per € 100,00), precisando di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per , di cui si occupa invia Persona_1 esclusiva, con l'aiuto della propria famiglia, e dunque provvedendo ad ogni sua necessità, anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 9.10.2025, il sig. non è comparso, né si è costituito, e il CP_1
Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. Assunti, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti, ex art. 473 bis.22 c.p.c., e precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
2. Giurisdizione e legge applicabile. Preliminarmente è necessario esaminare la questione della giurisdizione ed individuare la legge applicabile rispetto alle domande proposte dalla sig.ra a fronte della presenza di elementi di estraneità nella causa per la Parte_1 nazionalità delle parti.
La giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale dei coniugi deve essere affermata in forza dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2019/1111 che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Considerato che
dalla documentazione prodotta emerge che entrambe le parti sono tuttora residenti in Italia, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione dei coniugi oggetto del presente giudizio.
Deve affermarsi la giurisdizione italiana, anche con riguardo alle domande relative al mantenimento del minore. Questo Tribunale ritiene, infatti, di aderire all'orientamento offerto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui “in assenza di una specifica disciplina convenzionale (ndr. disciplinando la Convenzione sottoscritta all'Aja il 23.11.2007, la sola legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia), le controversie relative alle obbligazioni alimentari restano pertanto assoggettate a quella dettata dalla L. n. 218 del 1995, art. 37, con la conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice italiano quando, come previsto dall'art. 3, il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio,
o quando, come previsto in alternativa dallo stesso art. 37, uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia” (cfr. SS.UU, sent. n. 30903 del 19.10.2022). Considerato, dunque, che il minore risiede in Italia, deve ritenersi sussistente il criterio di collegamento previsto dal primo comma dell'art. 37 della L. 218/1995, secondo il quale “in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alle questioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, in applicazione dell'art. 5, § 1, della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, secondo cui “sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni”, “le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore”.
Sul punto della legge applicabile alla separazione personale dei coniugi, trova applicazione l'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 (cd. “Roma III”) in vigore dal 21 giugno 2012, il quale è stato sottoscritto dall'Italia e la cui portata ha carattere universale, estendendosi dunque anche alle separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri. Pertanto, in assenza di un accordo tra le parti in ordine alla legge applicabile, deve trovare applicazione la legge italiana sulla base dell'ipotesi di cui alla lett. a) secondo cui il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati in conformità all'art. 36 bis della L. 2018/1995, secondo cui “Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi
o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”.
Inoltre, l'art. 3, del Protocollo dell'Aja 2007, prevede che “disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” (nel caso di specie, il sig. , CP_1 residente in Italia), mentre l'art. 4 stabilisce per le “obbligazioni alimentari: a) dei genitori nei confronti dei figli […] nonostante l'art. 3, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cu il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”.
Pertanto, viste le domande svolte dalla ricorrente e le norme sopra richiamate, deve trovare applicazione la legge italiana, per le domande inerenti allo status dei coniugi, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e agli obblighi alimentari in favore del minore.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
4. Affidamento super-esclusivo e collocamento del minore. Deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo alla madre del figlio , ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., Persona_1 con collocamento presso l'abitazione materna e attribuzione alla sig.ra della Parte_1 facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della stessa.
Tale decisione si rende necessaria a fronte dell'indifferenza manifestata da Controparte_1
rispetto alla crescita ed alle esigenze sia materiali che emotive del minore e dunque
[...] dell'oggettiva difficoltà del genitore collocatario ad ottenere una qualsiasi forma di collaborazione nell'assunzione delle decisioni attinenti allo stesso. In punto, occorre considerare che il resistente ha ritenuto, non solo di non costituirsi nel presente giudizio, ma neppure di presenziare all'udienza di comparizione, anche solo per manifestare il proprio interesse nei confronti del figlio.
5. Contributo al mantenimento del minore e diritto di visita paterno. A fronte delle allegazioni di parte ricorrente sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella documentazione prodotta, e in assenza di informazioni circa la situazione reddituale del sig. , il CP_1
Collegio ritiene di dover determinare il contributo al mantenimento del minore, nella misura minima prevista di prassi da questo Tribunale. Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra fino al raggiungimento della completa Parte_1 indipendenza economica del figlio, la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo per il suo mantenimento, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Considerato il seppur minimo interesse manifestato dal resistente, come allegato dalla sig.ra nel proprio ricorso, e vista la distanza della residenza del genitore non Parte_1 collocatario, il Collegio ritiene che il diritto di visita paterno debba essere regolato prevedendo due fine settimana al mese dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera, previa comunicazione alla madre del luogo in cui verrà effettuato l'incontro con il minore, un pomeriggio nelle settimane in cui ricade il weekend della madre, dalla fine della scuola sino alle ore 21, quando il padre riporterà il figlio dalla madre, sempre previo accordo con quest'ultima e salvo diversi accordi, oltre 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da individuare e comunicare alla signora Pt_1 entro il 30 maggio di ogni anno.
[...]
6. Spese del giudizio. Si deve ravvisare la soccombenza del resistente, in ragione dell'accoglimento delle domande della ricorrente, cosicché le spese di lite, quantificate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio in UE (Cuba), il 18.8.2017;
[...]
DISPONE
l'affidamento super esclusivo del minore (nato a Persona_2
UE, Cuba, il 24.2.2016), alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con suo collocamento presso la residenza materna, in Garbagnate Monastero, via Tregiorgio n. 22, e attribuzione alla sig.ra della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario Parte_1
e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse del minore e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio;
DISPONE che il sig. trascorra con figlio due fine settimana al mese, dal venerdì dopo CP_1 scuola sino alla domenica sera, comunicando alla signora dove porterà Parte_1
durante gli incontri, un pomeriggio nelle settimane di spettanza della Persona_1 madre, dalla fine della scuola alle ore 21, quando riporterà il figlio dalla madre, sempre previo accordo con la madre e salvo diversi accordi tra i genitori, oltre 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare alla signora entro il 30 maggio di ogni anno;
Parte_1
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'Assegno Unico Universale venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
[...]
AN
a corrispondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 2.905,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada