CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3812/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259032336569000 IRES-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della riscossione ribadisce la distrazione spesa in suo favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della società Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa dal dr. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia Di Milano;
Per l'opposizione e l'annullamento della Intimazione di pagamento distinta con il numero
06820259032336569000 e sottostanti cartelle di pagamento quali atti presupposti,, notificata in data
09.07.2025, a nome della società Ricorrente_1 S.R.L.”,,, avente ad oggetto richiesta di pagamento per omesso e/o parziale versamento di IRES, Ritenute alla Fonte, Addizionale Regionale e Comunale, Iva,
RA , Contributi, salvo altri, per gli anni dal 2005 e successivi, per complessivi euro 8.654.059,99 compreso interessi corrispettivi, interessi di mora, sanzioni, compensi di riscossione e spese di procedura, così come meglio riportato dall'allegato atto qui oggetto di impugnazione, quanto a singole imposte, sanzioni, interessi ed oneri accessori pretesi.
Contesta l'intimazione ed eccepisce i motivi che si riportano in via sintetica.
-Nullità , infondatezza' ed illegittimità dell'atto impugnato e presupposti, per omessa indicazione delle metodologie di calcolo degli interessi, sanzioni ed accessori, con assenza di specifica delle singole aliquote prese a base delle varie annualità , nonché capitali di riferimento, con violazione del diritto alla difesa del contribuente, carenza di motivazione conseguente acclarata violazione degli articoli 7 e 17 della legge
212/2000, nonché violazione dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- Improcedibilità nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione ex articolo 2946 e seguenti del codice civile, nonché per sopravvenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria e agente della riscossione, stante la non tempestiva notifica ex dl 106/2005, così come convertito dalla legge 156/2005, nonché in ipotesi legge 335/1995.
-Nullità, infondatezza, ed invalidità dell'atto impugnato e presupposti, per violazione dell'articolo 97 della costituzione con invalidità degli atti adottati da agenzia delle entrate riscossione.
Questa Corte con ordinanza del 26/09/25 rigettava la domanda cautelare.
AdER ritualmente costituitasi, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, resiste alle censure della ricorrente. Preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per il principio del ne bis in idem e per carenza di interesse ad agire. L'odierna ricorrente, infatti, sta chiedendo nuovamente a Codesta Spettabile Commissione di pronunciarsi su questioni già definitivamente chiuse avendo già promosso opposizione avverso la maggior parte delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto di causa, come di seguito specificato: - con ricorso rg. 2553/2023, notificato il 11/5/2023 e radicato presso
Codesta Spettabile Commissione, ha impugnato l'avviso di intimazione n. 06820239006821552000, notificato alla ricorrente il 13/04/2023 , che conteneva il richiamo delle seguenti cartelle e avvisi di addebito.
2) Sempre in via preliminare ed assorbente, si eccepisce il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia
, in favore dell'A.G.O., relativamente alle cartelle di natura non tributaria.
Produce prova della notifica delle restanti cartelle. Le cartelle di pagamento che sono richiamate nell'intimazione oggetto del presente giudizio e che non erano indicate nelle precedenti intimazioni sono le seguenti: - 06820210055173411000, notificata in data 20/06/2022 a mezzo PEC (all.14); -
06820210076865657000, notificata in data 02/08/2022 a mezzo PEC (all.15); - 06820210126759652000, notificata in data 30/09/2022 a mezzo PEC (all.16); - 06820220029521562000, notificata in data 30/10/22
a mezzo PEC (all.17); - 06820230004857238000, notificata in data 22/02/2023 a mezzo PEC (all.18); -
06820230012069788000, notificata in data 20/03/2023 a mezzo PEC (all.19); - 06820230060797243000, notificata in data 05/05/2023 a mezzo PEC (all.20); - 06820230065184621000, notificata in data 17/05/2023
a mezzo PEC (all.21); - 06820230072441348000, notificata in data 26/06/2023 a mezzo PEC (all.22); -
06820230079090444000, notificata in data 21/07/2023 a mezzo PEC (all.23); - 06820230081188103000, notificata in data 25/07/2023 a mezzo PEC (all.24); - 06820230090567351000, notificata in data 25/09/2023
a mezzo PEC (all.25); - 06820230090567452000, notificata in data 25/09/2023 a mezzo PEC (all.26); -
06820230143900730000, notificata in data 30/01/2024 a mezzo PEC (all.27); - 06820230143900831000, notificata in data 30/01/2024 a mezzo PEC (all.28); - 06820240055872670000, notificata in data 27/02/2024
a mezzo PEC (all.29); - 06820240067761007000, notificata in data 28/03/2024 a mezzo PEC (all.30); -
06820240090013576000, notificata in data 26/04/2024 a mezzo PEC (all.31); - 06820240090013677000, notificata in data 26/04/2024 a mezzo PEC (all.32).
Per tutti i motivi riportati nelle controdeduzioni, conclude – di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adita
Corte di Giustizia Tributaria , in favore dell'A.G.O, relativamente a tutti avvisi di addebito (emessi dall'INPS).
Nel resto, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio;
nel merito: - per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso nei confronti di
Agenzia delle entrate – Riscossione, stante la correttezza del proprio operato. Condannare, in ogni caso, la Società ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La DP I di Milano costituitasi con intervento volontario, rileva l'infondatezza del ricorso. Documenta che per le stesse pretese sono stati già impugnati diversi avvisi di Intimazione tutte concluse con la conferma delle cartelle e rigetto del ricorso con condanna alle spese sentenza CGT di II grado Lombardia, n. 5173/2022.
Altra Intimazione, Sentenza CGT I grado di Milano sentenza n, 1634/2025.
Le ulteriori cartelle risultano notificate a mezzo PEC, nessuna decadenza o prescrizione risulta intervenuta.
Per tutti i motivi dedotti , conclude in via pregiudiziale di dichiarare la propria carenza di per i debiti di natura extratributaria relativamente agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
2) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem avendo parte ricorrente impugnato precedenti avvisi d'intimazione a cui erano sottese le medesime posizioni debitorie interessate anche dall'odierno avviso d'intimazione n. 006820259032336569. 3) nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati, gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta inammissibile e infondato.
Le risultanze fattuali risultano diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.
Come documentato dagli uffici resistenti, quasi tutte le cartelle sono state oggetto di intimazioni, le stesse sono state impugnate e confermate con rigetto dei ricorsi e conseguente appello. Sentenza CGT di II grado
Lombardia, n. 5173/2022. Altra Intimazione Sentenza CGT I grado di Milano sentenza n, 1634/2025. Per le citate cartelle ben individuate da AdER, il ricorso risulta inammissibile per le censure dsi merito, per precedente giudicato, risulta infondato per la eccepita prescrizione. In applicazione dell'art 2953, prescrizione ordinaria decennale, in presenza di sentenze definitive. In presenza di giudicato il termine decennale si applica sia sull'imposta che sulle sanzioni e interessi.
-”Art 2953 cc - I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato , si prescrivono con il decorso di dieci anni
".
Per le pretese INAIL e INPS, si rileva che le citate pretese, - non appartengono alla giurisdizione tributaria
(art 2 dlgs 546/1992).- Si deve pertanto rilevare che il Giudice Tributario per le citate pretese, non ha giurisdizione.
Visto l'art 3, dlgs 546/92, rileva il proprio difetto di giurisdizione. in favore del G.O. “Il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie - è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
Nel resto, le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente risultano infondate.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (cass 10692/24).
AdER ha dato prova della rituale e corretta notifica delle ulteriore cartelle. Precisamente , le cartelle di pagamento che sono richiamate nell'intimazione oggetto del presente giudizio e che non erano indicate nelle precedenti intimazioni sono le seguenti e sono già state allegate con le controdeduzioni depositate il
25.09.2025: - 06820210055173411000, notificata in data 20/06/2022 a mezzo PEC;
-
06820210076865657000, notificata in data 02/08/2022 a mezzo PEC;
- 06820210126759652000, notificata in data 30/09/2022 a mezzo PEC;
- 06820220029521562000, notificata in data 30/10/22 a mezzo PEC;
-
06820230004857238000, notificata in data 22/02/2023 a mezzo PEC;
- 06820230012069788000, notificata in data 20/03/2023 a mezzo PEC;
- 06820230060797243000, notificata in data 05/05/2023 a mezzo PEC
; - 06820230065184621000, notificata in data 17/05/2023 a mezzo PEC;
- 06820230072441348000, notificata in data 26/06/2023 a mezzo PEC;
- 06820230079090444000, notificata in data 21/07/2023 a mezzo PEC;
- 06820230081188103000, notificata in data 25/07/2023 a mezzo PEC;
-
06820230090567351000, notificata in data 25/09/2023 a mezzo PEC;
- 06820230090567452000, notificata in data 25/09/2023 a mezzo PEC;
06820230143900730000, notificata in data 30/01/2024 a mezzo PEC;
-
06820230143900831000, notificata in data 30/01/2024 a mezzo PEC;
- 06820240055872670000, notificata in data 27/02/2024 a mezzo PEC;
- 06820240067761007000, notificata in data 28/03/2024 a mezzo PEC;
-
06820240090013576000, notificata in data 26/04/2024 a mezzo PEC;
- 06820240090013677000, notificata in data 26/04/2024 a mezzo PEC .
In relazione a queste ultime cartelle, le pretese risultano cristallizzate per mancata impugnazione nei termini di legge. Ogni doglianza ora eccepita risuta tardiva e inammissibile come disposto dall'art 21 dlgs 546/1992.
Inoltre, per quanto riguarda le intimazioni non impugnate, si osserva che in materia di notifica e impugnazione di “Intimazione di pagamento , la Corte di legittimità, con carattere nomofilattico, ha statuito il seguente principio di diritto a cui questo collegio vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi. “ L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”. (cass. n. 25756/25, n. 20476/2025, cass. n. 6436/2025).
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O. per le iscrizioni relative alle pretese
INAIL e INPS, e rigetta nel resto. Condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro
5.600,00 in favore della DPI di Milano e in Euro 6.000,00 oltre oneri per ADER, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
Il giudice Il presidente
MI AL AD CE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3812/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259032336569000 IRES-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della riscossione ribadisce la distrazione spesa in suo favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della società Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa dal dr. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia Di Milano;
Per l'opposizione e l'annullamento della Intimazione di pagamento distinta con il numero
06820259032336569000 e sottostanti cartelle di pagamento quali atti presupposti,, notificata in data
09.07.2025, a nome della società Ricorrente_1 S.R.L.”,,, avente ad oggetto richiesta di pagamento per omesso e/o parziale versamento di IRES, Ritenute alla Fonte, Addizionale Regionale e Comunale, Iva,
RA , Contributi, salvo altri, per gli anni dal 2005 e successivi, per complessivi euro 8.654.059,99 compreso interessi corrispettivi, interessi di mora, sanzioni, compensi di riscossione e spese di procedura, così come meglio riportato dall'allegato atto qui oggetto di impugnazione, quanto a singole imposte, sanzioni, interessi ed oneri accessori pretesi.
Contesta l'intimazione ed eccepisce i motivi che si riportano in via sintetica.
-Nullità , infondatezza' ed illegittimità dell'atto impugnato e presupposti, per omessa indicazione delle metodologie di calcolo degli interessi, sanzioni ed accessori, con assenza di specifica delle singole aliquote prese a base delle varie annualità , nonché capitali di riferimento, con violazione del diritto alla difesa del contribuente, carenza di motivazione conseguente acclarata violazione degli articoli 7 e 17 della legge
212/2000, nonché violazione dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- Improcedibilità nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione ex articolo 2946 e seguenti del codice civile, nonché per sopravvenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria e agente della riscossione, stante la non tempestiva notifica ex dl 106/2005, così come convertito dalla legge 156/2005, nonché in ipotesi legge 335/1995.
-Nullità, infondatezza, ed invalidità dell'atto impugnato e presupposti, per violazione dell'articolo 97 della costituzione con invalidità degli atti adottati da agenzia delle entrate riscossione.
Questa Corte con ordinanza del 26/09/25 rigettava la domanda cautelare.
AdER ritualmente costituitasi, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, resiste alle censure della ricorrente. Preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per il principio del ne bis in idem e per carenza di interesse ad agire. L'odierna ricorrente, infatti, sta chiedendo nuovamente a Codesta Spettabile Commissione di pronunciarsi su questioni già definitivamente chiuse avendo già promosso opposizione avverso la maggior parte delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto di causa, come di seguito specificato: - con ricorso rg. 2553/2023, notificato il 11/5/2023 e radicato presso
Codesta Spettabile Commissione, ha impugnato l'avviso di intimazione n. 06820239006821552000, notificato alla ricorrente il 13/04/2023 , che conteneva il richiamo delle seguenti cartelle e avvisi di addebito.
2) Sempre in via preliminare ed assorbente, si eccepisce il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia
, in favore dell'A.G.O., relativamente alle cartelle di natura non tributaria.
Produce prova della notifica delle restanti cartelle. Le cartelle di pagamento che sono richiamate nell'intimazione oggetto del presente giudizio e che non erano indicate nelle precedenti intimazioni sono le seguenti: - 06820210055173411000, notificata in data 20/06/2022 a mezzo PEC (all.14); -
06820210076865657000, notificata in data 02/08/2022 a mezzo PEC (all.15); - 06820210126759652000, notificata in data 30/09/2022 a mezzo PEC (all.16); - 06820220029521562000, notificata in data 30/10/22
a mezzo PEC (all.17); - 06820230004857238000, notificata in data 22/02/2023 a mezzo PEC (all.18); -
06820230012069788000, notificata in data 20/03/2023 a mezzo PEC (all.19); - 06820230060797243000, notificata in data 05/05/2023 a mezzo PEC (all.20); - 06820230065184621000, notificata in data 17/05/2023
a mezzo PEC (all.21); - 06820230072441348000, notificata in data 26/06/2023 a mezzo PEC (all.22); -
06820230079090444000, notificata in data 21/07/2023 a mezzo PEC (all.23); - 06820230081188103000, notificata in data 25/07/2023 a mezzo PEC (all.24); - 06820230090567351000, notificata in data 25/09/2023
a mezzo PEC (all.25); - 06820230090567452000, notificata in data 25/09/2023 a mezzo PEC (all.26); -
06820230143900730000, notificata in data 30/01/2024 a mezzo PEC (all.27); - 06820230143900831000, notificata in data 30/01/2024 a mezzo PEC (all.28); - 06820240055872670000, notificata in data 27/02/2024
a mezzo PEC (all.29); - 06820240067761007000, notificata in data 28/03/2024 a mezzo PEC (all.30); -
06820240090013576000, notificata in data 26/04/2024 a mezzo PEC (all.31); - 06820240090013677000, notificata in data 26/04/2024 a mezzo PEC (all.32).
Per tutti i motivi riportati nelle controdeduzioni, conclude – di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adita
Corte di Giustizia Tributaria , in favore dell'A.G.O, relativamente a tutti avvisi di addebito (emessi dall'INPS).
Nel resto, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio;
nel merito: - per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso nei confronti di
Agenzia delle entrate – Riscossione, stante la correttezza del proprio operato. Condannare, in ogni caso, la Società ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La DP I di Milano costituitasi con intervento volontario, rileva l'infondatezza del ricorso. Documenta che per le stesse pretese sono stati già impugnati diversi avvisi di Intimazione tutte concluse con la conferma delle cartelle e rigetto del ricorso con condanna alle spese sentenza CGT di II grado Lombardia, n. 5173/2022.
Altra Intimazione, Sentenza CGT I grado di Milano sentenza n, 1634/2025.
Le ulteriori cartelle risultano notificate a mezzo PEC, nessuna decadenza o prescrizione risulta intervenuta.
Per tutti i motivi dedotti , conclude in via pregiudiziale di dichiarare la propria carenza di per i debiti di natura extratributaria relativamente agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
2) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem avendo parte ricorrente impugnato precedenti avvisi d'intimazione a cui erano sottese le medesime posizioni debitorie interessate anche dall'odierno avviso d'intimazione n. 006820259032336569. 3) nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati, gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta inammissibile e infondato.
Le risultanze fattuali risultano diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.
Come documentato dagli uffici resistenti, quasi tutte le cartelle sono state oggetto di intimazioni, le stesse sono state impugnate e confermate con rigetto dei ricorsi e conseguente appello. Sentenza CGT di II grado
Lombardia, n. 5173/2022. Altra Intimazione Sentenza CGT I grado di Milano sentenza n, 1634/2025. Per le citate cartelle ben individuate da AdER, il ricorso risulta inammissibile per le censure dsi merito, per precedente giudicato, risulta infondato per la eccepita prescrizione. In applicazione dell'art 2953, prescrizione ordinaria decennale, in presenza di sentenze definitive. In presenza di giudicato il termine decennale si applica sia sull'imposta che sulle sanzioni e interessi.
-”Art 2953 cc - I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato , si prescrivono con il decorso di dieci anni
".
Per le pretese INAIL e INPS, si rileva che le citate pretese, - non appartengono alla giurisdizione tributaria
(art 2 dlgs 546/1992).- Si deve pertanto rilevare che il Giudice Tributario per le citate pretese, non ha giurisdizione.
Visto l'art 3, dlgs 546/92, rileva il proprio difetto di giurisdizione. in favore del G.O. “Il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie - è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
Nel resto, le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente risultano infondate.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (cass 10692/24).
AdER ha dato prova della rituale e corretta notifica delle ulteriore cartelle. Precisamente , le cartelle di pagamento che sono richiamate nell'intimazione oggetto del presente giudizio e che non erano indicate nelle precedenti intimazioni sono le seguenti e sono già state allegate con le controdeduzioni depositate il
25.09.2025: - 06820210055173411000, notificata in data 20/06/2022 a mezzo PEC;
-
06820210076865657000, notificata in data 02/08/2022 a mezzo PEC;
- 06820210126759652000, notificata in data 30/09/2022 a mezzo PEC;
- 06820220029521562000, notificata in data 30/10/22 a mezzo PEC;
-
06820230004857238000, notificata in data 22/02/2023 a mezzo PEC;
- 06820230012069788000, notificata in data 20/03/2023 a mezzo PEC;
- 06820230060797243000, notificata in data 05/05/2023 a mezzo PEC
; - 06820230065184621000, notificata in data 17/05/2023 a mezzo PEC;
- 06820230072441348000, notificata in data 26/06/2023 a mezzo PEC;
- 06820230079090444000, notificata in data 21/07/2023 a mezzo PEC;
- 06820230081188103000, notificata in data 25/07/2023 a mezzo PEC;
-
06820230090567351000, notificata in data 25/09/2023 a mezzo PEC;
- 06820230090567452000, notificata in data 25/09/2023 a mezzo PEC;
06820230143900730000, notificata in data 30/01/2024 a mezzo PEC;
-
06820230143900831000, notificata in data 30/01/2024 a mezzo PEC;
- 06820240055872670000, notificata in data 27/02/2024 a mezzo PEC;
- 06820240067761007000, notificata in data 28/03/2024 a mezzo PEC;
-
06820240090013576000, notificata in data 26/04/2024 a mezzo PEC;
- 06820240090013677000, notificata in data 26/04/2024 a mezzo PEC .
In relazione a queste ultime cartelle, le pretese risultano cristallizzate per mancata impugnazione nei termini di legge. Ogni doglianza ora eccepita risuta tardiva e inammissibile come disposto dall'art 21 dlgs 546/1992.
Inoltre, per quanto riguarda le intimazioni non impugnate, si osserva che in materia di notifica e impugnazione di “Intimazione di pagamento , la Corte di legittimità, con carattere nomofilattico, ha statuito il seguente principio di diritto a cui questo collegio vi aderisce non sussistendo motivi di discostarsi. “ L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”. (cass. n. 25756/25, n. 20476/2025, cass. n. 6436/2025).
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O. per le iscrizioni relative alle pretese
INAIL e INPS, e rigetta nel resto. Condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro
5.600,00 in favore della DPI di Milano e in Euro 6.000,00 oltre oneri per ADER, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
Il giudice Il presidente
MI AL AD CE