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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
GI VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218 / 2018 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
D'SO AN TI contro
Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'
[...]
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. LOPEZ FRANCESCO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
conveniva in giudizio l'
[...] Controparte_2
[...] Controparte_4
per la Controparte_5 Controparte_6
Provincia di (oggi ) CP_2 Controparte_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) in via preliminare, disporre la sospensione anche inaudita altera parte, della cartella di pagamento opposta stante i motivi cautelari sopra indicati;
2) nel merito, dichiarare la nullità, illegittimità, erroneità e infondatezza dell'opposta cartella esattoriale,
1 nonché l'avvenuta decadenza e prescrizione del credito vantato dall' , per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva ( oggi Controparte_5 [...]
contestando le ragioni dell'attore e Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree;
Si costituiva l e l Controparte_2 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
In data 20/08/2024 il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza del 31/03/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320110069816009 sostenendo la sua mancata notifica e quindi la prescrizione del credito azionato.
L' ha prodotto copia della ricevuta Controparte_3 di ritorno con cui la stessa cartella n. 29320110069816009 per €
7.351,93 è stata notificata in data 30/12/11 con consegna a mani del padre del destinatario, quindi anteriormente al maturare del termine di prescrizione previsto dall'art. 28 L. 689/81, e ha fornito inoltre la prova che l'ulteriore termine prescrizionale quinquennale , decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento , è stato interrotto mediante notifica di intimazione di pagamento in data 12/12/16 con consegna a mani dello stesso
Parte_1
A fronte della documentazione allegata da parte convenuta, l'attore sosteneva che comunque non è stata inviata al destinatario la raccomandata informativa prescritta dall'art. 60
b b-bis) D.P.R. n. 600/73 in tema di notifica di cartella esattoriale.
2 Ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 in tema di notificazione della cartella di pagamento <La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella
è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda>>;
Nel caso che ci occupa, la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata a mezzo di raccomanda inviata con il servizio postale.
La Corte di Cassazione [ Cass. ord. n. 22086/20 del 13 ottobre 2020] ha recentemente ribadito un principio già consolidato secondo cui, quando si tratta di una cartella esattoriale o di un altro atto tributario, come un avviso di accertamento esecutivo o un preavviso di fermo amministrativo, se la notifica avviene a mezzo del servizio postale «non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico[……] l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, vista la presunzione di conoscenza [ Art. 1335 Cod. civ], la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel
3 luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione».
Dunque, la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica non rileva ai fini della sua validità, purché la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario. In tali casi, non
è affatto necessario l'invio di una seconda raccomandata, per informare dell'avviso di avvenuta consegna.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguito direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati [Art. 149 Cod. proc. civ. ] e non quelle concernenti le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di merito che ha affermato: <In tema di notifica, nel caso in cui questa venga effettuata a mezzo posta e l'atto venga consegnato non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda
o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa.
Invece, qualora la cartella sia stata notificata non già a mezzo posta bensì nelle forme ordinarie e dunque mediante messo notificatore (art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n. 602/1973) quest'ultimo, successivamente alla consegna della cartella a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda
o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda, 'dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata>>
( Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 04/02/2022, n.155). E ancora:
<< In tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la
4 notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art.
26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario>>. (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475) e ancora << La notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario di lettera raccomandata a/r, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art.26 D.P.R. n.602 del 1973. In tali casi non occorre la relata di notifica, perfezionandosi questa con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata atteso che è
l'ufficiale postale a garantirne nel detto avviso l'effettuata esecuzione su istanza del soggetto legittimato. Occorre precisare che, ove la notifica sia avvenuta a mezzo posta, devono trovare applicazione le norme sul servizio postale, e non le previsioni della L. n.890 del 1982 sulle notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario, in esse compresa anche l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) ai sensi dell'art.7 dell'ora citata legge>>. ( Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 16/09/2021,
n.4113).
Dunque, ai fini della validità della notifica di una cartella esattoriale inviata a mezzo posta con raccomandata consegnata a un familiare convivente, non è richiesto l'invio di alcuna raccomandata informativa per il perfezionamento della notifica, contrariamente a quanto disposto in materia di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, che deve integrare la notifica con la raccomandata informativa per la regolarità della stessa.
Nel caso di specie, la cartella n. 29320110069816009 era stata notificata a mezzo del servizio postale in data 30/12/11 con la consegna al padre dell'opponente.
Essa, pertanto, deve essere considerata valida a tutti gli
5 effetti, non trovando applicazione in tema di notifica a mezzo del servizio postale le norme in materia di notifica operata da ufficiale giudiziario richiamate dall'attore.
L'opposizione, pertanto, non meriata accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza con la precisazione che << La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi.
Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi>>
( Cass. civ. n. 8561/2023 ).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% in favore dell' Controparte_2
di e in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese
[...] CP_2 forfettarie nella misura del 15% in favore dell
[...]
. Controparte_3
Catania 6/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa GI VI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
GI VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218 / 2018 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
D'SO AN TI contro
Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'
[...]
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. LOPEZ FRANCESCO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
conveniva in giudizio l'
[...] Controparte_2
[...] Controparte_4
per la Controparte_5 Controparte_6
Provincia di (oggi ) CP_2 Controparte_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) in via preliminare, disporre la sospensione anche inaudita altera parte, della cartella di pagamento opposta stante i motivi cautelari sopra indicati;
2) nel merito, dichiarare la nullità, illegittimità, erroneità e infondatezza dell'opposta cartella esattoriale,
1 nonché l'avvenuta decadenza e prescrizione del credito vantato dall' , per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva ( oggi Controparte_5 [...]
contestando le ragioni dell'attore e Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree;
Si costituiva l e l Controparte_2 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
In data 20/08/2024 il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza del 31/03/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320110069816009 sostenendo la sua mancata notifica e quindi la prescrizione del credito azionato.
L' ha prodotto copia della ricevuta Controparte_3 di ritorno con cui la stessa cartella n. 29320110069816009 per €
7.351,93 è stata notificata in data 30/12/11 con consegna a mani del padre del destinatario, quindi anteriormente al maturare del termine di prescrizione previsto dall'art. 28 L. 689/81, e ha fornito inoltre la prova che l'ulteriore termine prescrizionale quinquennale , decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento , è stato interrotto mediante notifica di intimazione di pagamento in data 12/12/16 con consegna a mani dello stesso
Parte_1
A fronte della documentazione allegata da parte convenuta, l'attore sosteneva che comunque non è stata inviata al destinatario la raccomandata informativa prescritta dall'art. 60
b b-bis) D.P.R. n. 600/73 in tema di notifica di cartella esattoriale.
2 Ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 in tema di notificazione della cartella di pagamento <La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella
è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda>>;
Nel caso che ci occupa, la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata a mezzo di raccomanda inviata con il servizio postale.
La Corte di Cassazione [ Cass. ord. n. 22086/20 del 13 ottobre 2020] ha recentemente ribadito un principio già consolidato secondo cui, quando si tratta di una cartella esattoriale o di un altro atto tributario, come un avviso di accertamento esecutivo o un preavviso di fermo amministrativo, se la notifica avviene a mezzo del servizio postale «non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico[……] l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, vista la presunzione di conoscenza [ Art. 1335 Cod. civ], la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel
3 luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione».
Dunque, la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica non rileva ai fini della sua validità, purché la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario. In tali casi, non
è affatto necessario l'invio di una seconda raccomandata, per informare dell'avviso di avvenuta consegna.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguito direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati [Art. 149 Cod. proc. civ. ] e non quelle concernenti le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di merito che ha affermato: <In tema di notifica, nel caso in cui questa venga effettuata a mezzo posta e l'atto venga consegnato non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda
o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa.
Invece, qualora la cartella sia stata notificata non già a mezzo posta bensì nelle forme ordinarie e dunque mediante messo notificatore (art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n. 602/1973) quest'ultimo, successivamente alla consegna della cartella a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda
o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda, 'dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata>>
( Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 04/02/2022, n.155). E ancora:
<< In tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la
4 notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art.
26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario>>. (Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475) e ancora << La notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario di lettera raccomandata a/r, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art.26 D.P.R. n.602 del 1973. In tali casi non occorre la relata di notifica, perfezionandosi questa con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata atteso che è
l'ufficiale postale a garantirne nel detto avviso l'effettuata esecuzione su istanza del soggetto legittimato. Occorre precisare che, ove la notifica sia avvenuta a mezzo posta, devono trovare applicazione le norme sul servizio postale, e non le previsioni della L. n.890 del 1982 sulle notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario, in esse compresa anche l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) ai sensi dell'art.7 dell'ora citata legge>>. ( Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 16/09/2021,
n.4113).
Dunque, ai fini della validità della notifica di una cartella esattoriale inviata a mezzo posta con raccomandata consegnata a un familiare convivente, non è richiesto l'invio di alcuna raccomandata informativa per il perfezionamento della notifica, contrariamente a quanto disposto in materia di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, che deve integrare la notifica con la raccomandata informativa per la regolarità della stessa.
Nel caso di specie, la cartella n. 29320110069816009 era stata notificata a mezzo del servizio postale in data 30/12/11 con la consegna al padre dell'opponente.
Essa, pertanto, deve essere considerata valida a tutti gli
5 effetti, non trovando applicazione in tema di notifica a mezzo del servizio postale le norme in materia di notifica operata da ufficiale giudiziario richiamate dall'attore.
L'opposizione, pertanto, non meriata accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza con la precisazione che << La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi.
Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi>>
( Cass. civ. n. 8561/2023 ).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% in favore dell' Controparte_2
di e in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese
[...] CP_2 forfettarie nella misura del 15% in favore dell
[...]
. Controparte_3
Catania 6/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa GI VI
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