Art. 10.
Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all' articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni gia' utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto e' ridotto a tre quarti.
Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all' articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni gia' utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto e' ridotto a tre quarti.