Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01314/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2021, proposto da
Energy SA LV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Nicolì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Matino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della Nota di ENEL – distribuzione del 18.06.2021 – 0514423, con cui è stato comunicato alla Società Ricorrente l'annullamento della pratica di concessione n.10031, a causa della (pretesa) decadenza del Provvedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro di Matino, nonché, ove occorra, della presupposta comunicazione 24.04.2021, con cui il Comune di Matino ha comunicato la (pretesa) scadenza della autorizzazione e della SCIA n.87/2015 al 17.09.2018, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti anche avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. DR RI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato la nota di ENEL – distribuzione del 18.06.2021 – 0514423, con cui le è stato comunicato l’annullamento della pratica di concessione n. 10031, a causa della decadenza del provvedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro di Matino, nonché la presupposta comunicazione del 24.04.2021, con la quale il Comune di Matino ha comunicato la scadenza della autorizzazione e della SCIA n. 87/2015 al 17.9.2018.
1.1. In fatto, la ricorrente ha dedotto di aver realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, autorizzato con Permesso di Costruire n. 48/2009 e successive SCIA, ottenendo da E-distribuzione la connessione alla rete elettrica.
Nel 2015 la società avrebbe presentato la SCIA n. 87/2015 per il completamento dell’impianto e la sostituzione dei moduli fotovoltaici. Nel frattempo era entrato in vigore il PPTR, che prevedeva prescrizioni di tutela per l’area, motivo per cui l’ufficio comunale comunicò informalmente la non immediata operatività della SCIA.
Successivamente il Comune di Matino, con nulla osta del 28/04/2017, avrebbe autorizzato la ripresa dei lavori dopo aver verificato la compatibilità con il PPTR.
In seguito E-distribuzione, chiedendo al Comune informazioni sulla validità del titolo edilizio, ha ricevuto dal Comune una comunicazione (24/04/2021) secondo cui la SCIA sarebbe scaduta il 18/09/2018.
Sulla base di tale comunicazione, E-distribuzione ha dichiarato la decadenza della connessione alla rete concessa all’impianto.
1.2. A sostegno del ricorso, sono stati articolati i motivi di diritto sintetizzati come segue.
I) “Violazione e falsa applicazione art.7 e ss. L.241/90 – violazione del diritto partecipativo dell’interessato” . La revoca della concessione sarebbe avvenuta senza alcuna comunicazione o coinvolgimento della società ricorrente, che non ha potuto partecipare al procedimento né presentare osservazioni, in violazione del diritto di partecipazione procedimentale previsto dalla L. 141/1990, anche perché il provvedimento inciderebbe direttamente sulla possibilità di utilizzare un impianto ormai completato;
II) “Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di scia – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione dell’art.103 del d.l. 18/20”. Il Comune avrebbe erroneamente ritenuto scaduta la SCIA n. 87/2015, sebbene l’impianto fosse già sostanzialmente completato con i precedenti titoli edilizi e la SCIA del 2015 riguardasse solo modifiche ai moduli e opere accessorie. L’efficacia della SCIA sarebbe iniziata solo dal 28/04/2017, dopo la verifica di compatibilità con il PPTR, e la validità si sarebbe quindi protratta fino al 27/04/2020, con conseguente applicabilità della sospensione dei termini prevista durante l’emergenza COVID. Il Comune non avrebbe inoltre considerato la comunicazione di proroga già presentata dalla società, omettendo ogni adeguata istruttoria.
2. Si è costituita la società E-distribuzione, contestando quanto ex adverso dedotto, e deducendo in particolare che l’annullamento della pratica di connessione è stato adottato solo in conseguenza della decadenza del titolo edilizio dichiarata dal Comune, e che, venendo in rilievo una attività vincolata e fondata su accertamenti compiuti da un altro ente pubblico, non sarebbe stato necessario attivare il contraddittorio procedimentale.
Inoltre, dai fatti descritti nel ricorso, emergerebbero dubbi sulla reale volontà di realizzare l’impianto, che sembrerebbe piuttosto configurarsi come una semplice prenotazione di connessione.
3. In vista dell’udienza di merito, la società ricorrente ha depositato documenti e memoria di replica alla memoria di controparte.
4. All’udienza straordinaria del 12 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso indicate.
5.1. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno riepilogare i fatti rilevanti nell’odierna controversia ed emergenti dagli atti.
La società ricorrente ha chiesto e ottenuto, nel 2009, un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per l’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del tipo fotovoltaico.
Il permesso di costruire è stato successivamente prorogato, e nel 2015 la ricorrente ha presentato una SCIA in variante al titolo edilizio già ottenuto.
In seguito E-distribuzione ha dichiarato la decadenza della connessione alla rete concessa all’impianto, avendo ricevuto dal Comune una comunicazione (24/04/2021) secondo cui la SCIA sarebbe scaduta il 18.9.2018.
5.1. Tanto premesso, il primo motivo di gravame, con il quale si contesta la violazione del diritto di partecipazione procedimentale previsto dalla L. 141/1990, è infondato.
Come eccepito dalla parte resistente, il provvedimento impugnato costituiva un atto vincolato in conseguenza della decadenza del titolo edilizio dichiarata dal Comune.
A fronte di un atto adottato all’esito di un iter amministrativo del tutto vincolato, un’eventuale violazione dell’art. 7 della legge sul procedimento sarebbe quindi neutralizzata per impossibilità di ipotizzare un contenuto dispositivo “diverso da quello in concreto adottato” (cfr. art. 21- octies, comma 2, l. 241 del 1990), come per altro riconosciuto dalla costante giurisprudenza ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 28 gennaio 2026, n. 722).
La ricorrente, per altro, lamenta di essere stata pregiudicata nei propri diritti partecipativi, per effetto della mancata comunicazione di avvio del procedimento, senza però offrire, come richiesto dalla prevalente giurisprudenza (vedi Cons St., sez. III, 2 novembre 2020, n. 6755) elementi idonei ad evidenziare la potenziale rilevanza del proprio apporto istruttorio.
La parte ricorrente si è infatti limitata a sostenere, in modo generico e non circostanziato, che il provvedimento inciderebbe direttamente sulla possibilità di utilizzare un impianto ormai completato.
5.2. Anche il secondo motivo è infondato.
La società ricorrente sostiene che l’efficacia della SCIA presentata nel 2015 sarebbe decorsa solo dal 28 aprile 2017, a seguito della verifica di compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, e che pertanto il termine triennale di validità non sarebbe ancora spirato alla data indicata dal Comune, stante l’applicabilità della proroga dei termini della SCIA in forza dell’art.103 comma 1 del D.L.18/2020 e dell’art. 10, co.4, D.L.76/20.
In proposito, il Collegio osserva che, in linea generale, la segnalazione certificata di inizio attività è un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 luglio 2015, n. 15; T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, sez. II- bis , 17 gennaio 2018, n. 553). Come tale, essa produce effetti dal momento della sua presentazione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha presentato una SCIA ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001, il quale dispone (nella versione ratione temporis applicabile) che “ Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ”.
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.P.R. 380/2001, ratione temporis , “ la denuncia di inizio attività (…) è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni ”.
Nel caso di specie, in base alla documentazione agli atti emerge che la SCIA è stata protocollata dal Comune di Matino nel novembre 2015, ancorché non risulti la data della sua presentazione (non essendo stata depositata copia integrale del documento).
Dai documenti depositati non risulta, invece, che il Comune abbia formalmente sospeso o inibito l’efficacia della SCIA.
La società ricorrente ha dedotto che l’Ufficio competente avrebbe comunicato “ informalmente ” la “ non operatività immediata della SCIA ”, ma tale affermazione non risulta comprovata dalla documentazione versata in atti.
Non rileva, in tal senso, il nulla osta del 28.4.2017 “ alla ripresa dei lavori dopo la sospensione necessaria alla verifica di compatibilità con le prescrizioni vincolistiche del PPTR adottato ed approvato ”, apposto sulla segnalazione certificata di inizio attività (Doc. 3 di parte ricorrente). Esso non appare idoneo a comprovare modalità e termini dell’eventuale esercizio dei poteri inibitori da parte dell’Amministrazione e dunque l’asserito differimento del termine di efficacia della SCIA, potendo al più dar conto (per altro, nel caso di specie non in maniera sufficientemente circostanziata) di una sospensione dei lavori in corso di svolgimento.
Ciò posto, sebbene nella fattispecie in esame non risultino con chiarezza le ragioni per cui il termine di scadenza della SCIA sia stato calcolato al 17 settembre 2018 e non nel novembre 2018 (ciò che potrebbe dipendere da una data di presentazione anteriore a quella della sua protocollazione risultante dagli atti), dai documenti prodotti in giudizio non risulta che, alla data in cui il Comune ha riscontrato la richiesta di E-distribuzione sulla validità del titolo autorizzativo, il titolo in parola fosse efficace.
Sarebbe stato, del resto, onere della ricorrente - in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento – dimostrare la perdurante validità del titolo autorizzativo, e segnatamente la circostanza, meramente dedotta, che la SCIA del 2015 non avesse prodotto immediatamente i suoi effetti, con conseguente applicabilità della proroga dei termini di cui all’art. 10, co.4, D.L.76/20 (conv. Con L.120/20). Neppure è stato documentato che la ricorrente avesse comunicato la proroga ex art. 10, co. 4 cit. al Comune (circostanza che, per altro, non avrebbe avuto effetti laddove detta proroga non risultasse effettivamente applicabile).
6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
7. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio, e l’irripetibilità delle spese nei confronti del Comune intimato non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite, irripetibili nei confronti del Comune non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
DR RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR RI | IA Moro |
IL SEGRETARIO