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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/11/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Penango (AT) con l'avv. Mottola Maria Rita
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato ad [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Zollo Antonio
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Il figlio resterà con il padre e presso di lui prenderà la residenza pur rimanendo in essere Per_1
l'affidamento condiviso;
2. La sig. accoglierà qualsiasi desiderio del figlio e della figlia ad incontrarli, Pt_1 Per_1 Per_2 insieme o separatamente, secondo le modalità che tra loro verranno concordate;
3. Il sig. provvederà al mantenimento in via esclusiva dei figli e mentre la CP_1 Per_2 Per_1 sig. provvederà al versamento delle spese mediche straordinarie nella quota del 50%, spese che Pt_1 verranno concordate tra i genitori preventivamente;
4. I genitori si impegnano a instaurare una coordinazione genitoriale con il supporto esterno di un mediatore e con l'ausilio dei propri legali qualora insorgessero ulteriori e non auspicabili problematiche.
5. La sig.ra dato anche atto che la figlia , è ormai maggiorenne ed Parte_1 Per_3 economicamente indipendente, rinuncia al contributo di mantenimento dei figli di cui alle condizioni di separazione.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Asti in data 06/09/2003; dall'unione sono Parte_1 CP_1 nati tre figli: il 12/06/2003, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il Per_3 Per_2
19/10/2007 e il 28/05/2012, entrambi ancora minori. Per_1
Con sentenza n. 455 del 29/09/2021 il Tribunale di Vercelli pronunciava la separazione personale tra i coniugi: i coniugi concordavano l'affidamento condiviso dei figli minori e , un Per_2 Per_1 calendario di incontri padre-figli, un obbligo a carico del padre di mantenere i figli corrispondendo alla madre un assegno mensile di euro 900,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con ricorso depositato in data 02/01/2025 la sig.ra domandava la modifica delle condizioni di Pt_1 separazione, domandando l'affidamento esclusivo del minore e in subordine qualsiasi altro Per_1
pagina 2 di 5 provvedimento ritenuto utile al benessere psicofisico del minore stesso, anche mediante la nomina di un
CTU.
In data 24/03/2025 si costituiva il sig. il quale contestava la domanda di affidamento esclusivo CP_1 richiesto dalla controparte, aderiva all'eventuale nomina di un CTU, e in via riconvenzionale chiedeva la modifica delle condizioni di separazione domandando l'affidamento esclusivo e/o il prevalente collocamento dei minori e e conseguentemente la riduzione dell'ammontare del Per_1 Per_2 contributo di mantenimento alla misura di € 300,00 mensili in favore della sola figlia maggiorenne sino alla sua raggiunta indipendenza economica a termine del corso di studi. Per_3
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, veniva disposta
CTU psico-diagnostica con la nomina della dott.ssa . Persona_4
Nelle more del deposito della CTU, le parti raggiungevano un accordo, presentando conclusioni conformi ribadite all'udienza del 05/11/2025.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, il figlio resterà con il padre, dove si è già trasferito, e presso di lui prenderà la Per_1 residenza pur rimanendo in essere l'affidamento condiviso;
gli incontri tra la madre e i figli avverranno secondo i desideri di questi ultimi, insieme o separatamente, secondo le modalità che tra loro verranno concordate.
Il Collegio dà atto che i genitori si impegnano a instaurare una coordinazione genitoriale con il supporto esterno di un mediatore e con l'ausilio dei propri legali.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, e in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, e in particolare per il pagina 3 di 5 profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre sig. CP_1
provvederà al mantenimento in via esclusiva dei figli e mentre la sig. Per_1 Per_2 Pt_1
provvederà al versamento delle spese mediche straordinarie nella quota del 50%, spese che verranno concordate tra i genitori preventivamente.
La sig.ra , dato anche atto che la figlia è ormai maggiorenne ed economicamente Parte_1 Per_3
indipendente, rinuncia al contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di cui alle condizioni di separazione.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
Le spese della esperita CTU vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 3/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dispone la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 455 del 29/09/2021, nella seguente maniera:
1) DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e i quali vivranno con il Per_1 Per_2
padre; il figlio prenderà la residenza presso il padre;
Per_1
2) DISPONE che gli incontri tra la madre sig.ra e i figli minori avvengano secondo i desideri di CP_1
questi ultimi, insieme o separatamente, secondo le modalità che tra loro verranno concordate;
3) PONE a carico del padre sig. il mantenimento in via esclusiva dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
mentre la sig. provvederà al versamento delle spese mediche straordinarie nella quota del 50%, Pt_1
spese che verranno concordate tra i genitori preventivamente;
Dà ATTO che la sig.ra dal Pt_1
momento che la figlia è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, rinuncia al Per_3
contributo di mantenimento dei figli di cui alle condizioni di separazione;
4) DÀ ATTO che i genitori si impegnano a instaurare una coordinazione genitoriale con il supporto esterno di un mediatore e con l'ausilio dei propri legali;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle della esperita CTU;
pagina 4 di 5 6) LIQUIDA le spese della esperita CTU in complessivi euro 2092,53 oltre oneri, già dedotto il fondo spese assegnato in sede di conferimento, da porsi al 50% a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Penango (AT) con l'avv. Mottola Maria Rita
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato ad [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Zollo Antonio
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Il figlio resterà con il padre e presso di lui prenderà la residenza pur rimanendo in essere Per_1
l'affidamento condiviso;
2. La sig. accoglierà qualsiasi desiderio del figlio e della figlia ad incontrarli, Pt_1 Per_1 Per_2 insieme o separatamente, secondo le modalità che tra loro verranno concordate;
3. Il sig. provvederà al mantenimento in via esclusiva dei figli e mentre la CP_1 Per_2 Per_1 sig. provvederà al versamento delle spese mediche straordinarie nella quota del 50%, spese che Pt_1 verranno concordate tra i genitori preventivamente;
4. I genitori si impegnano a instaurare una coordinazione genitoriale con il supporto esterno di un mediatore e con l'ausilio dei propri legali qualora insorgessero ulteriori e non auspicabili problematiche.
5. La sig.ra dato anche atto che la figlia , è ormai maggiorenne ed Parte_1 Per_3 economicamente indipendente, rinuncia al contributo di mantenimento dei figli di cui alle condizioni di separazione.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Asti in data 06/09/2003; dall'unione sono Parte_1 CP_1 nati tre figli: il 12/06/2003, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il Per_3 Per_2
19/10/2007 e il 28/05/2012, entrambi ancora minori. Per_1
Con sentenza n. 455 del 29/09/2021 il Tribunale di Vercelli pronunciava la separazione personale tra i coniugi: i coniugi concordavano l'affidamento condiviso dei figli minori e , un Per_2 Per_1 calendario di incontri padre-figli, un obbligo a carico del padre di mantenere i figli corrispondendo alla madre un assegno mensile di euro 900,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con ricorso depositato in data 02/01/2025 la sig.ra domandava la modifica delle condizioni di Pt_1 separazione, domandando l'affidamento esclusivo del minore e in subordine qualsiasi altro Per_1
pagina 2 di 5 provvedimento ritenuto utile al benessere psicofisico del minore stesso, anche mediante la nomina di un
CTU.
In data 24/03/2025 si costituiva il sig. il quale contestava la domanda di affidamento esclusivo CP_1 richiesto dalla controparte, aderiva all'eventuale nomina di un CTU, e in via riconvenzionale chiedeva la modifica delle condizioni di separazione domandando l'affidamento esclusivo e/o il prevalente collocamento dei minori e e conseguentemente la riduzione dell'ammontare del Per_1 Per_2 contributo di mantenimento alla misura di € 300,00 mensili in favore della sola figlia maggiorenne sino alla sua raggiunta indipendenza economica a termine del corso di studi. Per_3
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, veniva disposta
CTU psico-diagnostica con la nomina della dott.ssa . Persona_4
Nelle more del deposito della CTU, le parti raggiungevano un accordo, presentando conclusioni conformi ribadite all'udienza del 05/11/2025.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, il figlio resterà con il padre, dove si è già trasferito, e presso di lui prenderà la Per_1 residenza pur rimanendo in essere l'affidamento condiviso;
gli incontri tra la madre e i figli avverranno secondo i desideri di questi ultimi, insieme o separatamente, secondo le modalità che tra loro verranno concordate.
Il Collegio dà atto che i genitori si impegnano a instaurare una coordinazione genitoriale con il supporto esterno di un mediatore e con l'ausilio dei propri legali.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, e in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, e in particolare per il pagina 3 di 5 profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre sig. CP_1
provvederà al mantenimento in via esclusiva dei figli e mentre la sig. Per_1 Per_2 Pt_1
provvederà al versamento delle spese mediche straordinarie nella quota del 50%, spese che verranno concordate tra i genitori preventivamente.
La sig.ra , dato anche atto che la figlia è ormai maggiorenne ed economicamente Parte_1 Per_3
indipendente, rinuncia al contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di cui alle condizioni di separazione.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
Le spese della esperita CTU vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 3/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dispone la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 455 del 29/09/2021, nella seguente maniera:
1) DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e i quali vivranno con il Per_1 Per_2
padre; il figlio prenderà la residenza presso il padre;
Per_1
2) DISPONE che gli incontri tra la madre sig.ra e i figli minori avvengano secondo i desideri di CP_1
questi ultimi, insieme o separatamente, secondo le modalità che tra loro verranno concordate;
3) PONE a carico del padre sig. il mantenimento in via esclusiva dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
mentre la sig. provvederà al versamento delle spese mediche straordinarie nella quota del 50%, Pt_1
spese che verranno concordate tra i genitori preventivamente;
Dà ATTO che la sig.ra dal Pt_1
momento che la figlia è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, rinuncia al Per_3
contributo di mantenimento dei figli di cui alle condizioni di separazione;
4) DÀ ATTO che i genitori si impegnano a instaurare una coordinazione genitoriale con il supporto esterno di un mediatore e con l'ausilio dei propri legali;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle della esperita CTU;
pagina 4 di 5 6) LIQUIDA le spese della esperita CTU in complessivi euro 2092,53 oltre oneri, già dedotto il fondo spese assegnato in sede di conferimento, da porsi al 50% a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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