Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 238 /2024 promossa da:
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. CECI MIRKO e dell'avv. GALLO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO elettivamente domiciliato in Via Oberdan 50 Perugia presso il difensore avv. GALLO
RECLAMANTE
Contro
( ) elettivamente domiciliata a Terni in Controparte_1 CodiceFiscale_1
piazza dei Carrara 10, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lancia del foro di Terni che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
RECLAMATO
Con l'intervento di
Con Ufficio PM presso la Corte di Appello in persona del Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica, dott.ssa Tiziana Cugini
-INTERVENIENTE -
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OGGETTO
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di
Spoleto 19/2024 del 14.3.2024 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
contesta l'apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Spoleto con la sentenza in oggetto, eccependo il difetto di legittimazione attiva del creditore istante,
l'omessa notifica del decreto di fissazione di udienza in primo grado, l'assenza dei requisiti soggettivi di fallibilità e chiede la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Il creditore istante si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo.
La Curatela è rimasta contumace.
Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
La Corte ha acquisito la relazione ex art. 130 co 1 CCI (la relazione integrativa ex art. 130 co 4 CCI è Co stata trasmessa a mezzo PEC, ma non acquisita al PCT in quanto risultante secretata dal e lo stato passivo.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Risulta in atti, dalle produzioni della parte reclamata, che il ricorso è stato ritualmente notificato alla
PEC della società. Dalla visione del fascicolo telematico di primo grado risulta altresì ottenuta la ricevuta.
Altro è la mancata, effettiva conoscenza del decreto di fissazione di udienza, che non rileva allorché vi sia prova della conoscenza legale.
In difetto di ulteriori allegazioni si ritiene quindi che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.
Nel merito, il creditore istante ha agito in primo grado in forza di decreto ingiuntivo.
Ai fini della legittimazione a proporre istanza di liquidazione giudiziale è sufficiente la sussistenza del credito vantato dall'istante e non è previsto né che tale credito sia accertato con efficacia di giudicato pagina 2 di 5 né che sia munito di titolo esecutivo, spettando al giudice fallimentare effettuare l'accertamento in via incidentale, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza; in tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.
In realtà il reclamante non offre ragioni di contestazione del credito, ma lamenta che lo stesso si fondasse esclusivamente su decreto ingiuntivo, emesso sulla base di documentazione di parte e oggetto di opposizione.
Ebbene, ad oggi risulta documentato in atti, con produzione effettuata dalla reclamata, il rigetto dell'opposizione a decreto proposta dalla . Dalla sentenza ( n. 191/2024 Tribunale di Parte_1
Terni, pubbl. il 13/03/2024) risulta comprovato il contratto di compravendita avente ad oggetto beni mobili consistenti in attrezzatura per cucina e pizzeria, stoviglieria varia, armadi e scaffalature, tende da interno, zanzariere e veneziane in alluminio al prezzo concordato e complessivo di € 60.000,00 non corrisposto, e si dà altresì atto del comportamento processuale del debitore, che dopo avere proposto opposizione ha ritenuto di non coltivare il processo.
Non vi sono ulteriori elementi dedotti dalla reclamante, che possano giustificare un esame ulteriore della contestazione, già ritenuta infondata con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Dunque l'eccezione va rigettata.
In merito ai requisiti soggettivi per l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale, la reclamante ha prodotto in atti i bilanci dell'ultimo triennio (2021/2023) per i quali non vi è prova del deposito in Camera di commercio, tanto meno della regolare approvazione.
Se, indubbiamente, la prova della qualità di impresa minore può essere comprovata anche in assenza del deposito dei bilanci presso la Camera di commercio, tuttavia in atti deve risultare la loro attendibilità, in quanto coerenti con le scritture contabili depositate.
La Curatela fa presente, nella Relazione ex art. 130 co 1 CCI, che il legale rappresentante non ha provveduto a trasmettere le scritture contabili né i libri contabili e fiscali.
Tale documentazione non è stata offerta neanche in questa sede.
Non risulta in atti la regolarità e completezza degli adempimenti fiscali, in quanto in primo grado, su richiesta dell'Ufficio, l ha dato atto che la società non ha presentato per gli anni di Controparte_4 pagina 3 di 5 imposta 2020 e 2021 la dichiarazione mod. 770 così come non ha presentato per l'anno di imposta
2022 il modello Unico e il modello Irap, trasmettendo quindi solo le dichiarazioni IVA per gli anni di imposta 2020/2021/2022 il mod. 770 per l' anno di imposta 2022 e le dichiarazioni modello unico e modello Irap per gli anni di imposta 2020 e 2021.
Dall'ultimo bilancio redatto dal commercialista appare che il valore delle immobilizzazioni materiali è di gran lunga inferiore già solo al prezzo dei beni (sopra menzionati) di cui al credito del creditore istante.
Vi è inoltre altro elemento nomalo, costituito dall'ammissione allo stato passivo di crediti per importo
(circa 277.000 €) superiore (in modo non irrilevante) ai debiti (170.831) riportati nell'ultimo bilancio prodotto dalla reclamante.
Tali elementi, considerati unitamente al mancato deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio, alla mancata prova dell'approvazione, alla mancata produzione della documentazione contabile, portano a ritenere inattendibili i dati evidenziati nei bilanci redatti dal debitore e prodotti in atti, sicché non può ritenersi che il debitore abbia assolto all'onere probatorio su di lui incombente, circa il mancato raggiungimento dei limiti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
II reclamo deve pertanto essere rigettato.
La reclamante deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della reclamata.
Nulla sulle spese quanto alla Curatela, non costituita.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico delle reclamanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-respinge il reclamo;
-condanna la reclamante al pagamento delle spese in favore della parte reclamata, liquidate in € 3.473 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge;
-visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. pagina 4 di 5 Perugia, 27.3.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni
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