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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10728/2023 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Caserini, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Orta di Atella, alla via Chiesa n. 3
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.12.2023, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver avuto una relazione sentimentale con , dalla cui unione nasceva, in data CP_1
10.5.2011, il figlio;
Per_1
- che la predetta relazione affettiva con il resistente si interrompeva definitivamente, attesa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- che il padre si è sempre disinteressato dal punto di vista morale e affettivo del figlio e non ha mai contribuito al suo mantenimento.
Per tali ragioni chiedeva:
- disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
sua abitazione;
- obbligare il resistente al pagamento della somma mensile pari ad euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 8.5.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 8.5.2024, qui da intendersi integralmente trascritti.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza dell'8.1.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non CP_1
costituito.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022). Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale CP_1 del figlio minore, tale da pregiudicare il suo interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo dello stesso alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre, anche in ragione della significativa distanza geografica tra il suo luogo di domicilio (Portogruaro) e quello del minore (Orta di Atella) esercita in modo discontinuo il diritto/dovere di visita, non vede e non sente oramai da diverso tempo il minore, non sempre è presente nella vita del figlio sia da un punto di visita morale che materiale, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di alcune attività inerenti alla vita del minore, e non vi è prova che abbia versato l'assegno stabilito a titolo di mantenimento del minore.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo del minore Per_1
alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione;
fermo restando che le decisioni di maggior interesse per il minore (relative alla sua residenza abituale e alla salute) dovranno essere adottate di comune accordo da parte di entrambi i genitori.
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze del minore, potrà vederlo e tenerlo con sé, come di fatto già accade in base a quanto dichiarato dalla ricorrente, nelle occasioni, da concordarsi con la madre, in cui il minore si reca in Portogruaro insieme alla nonna paterna ovvero il padre si reca presso il domicilio del minore;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis; per dieci giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni del minore si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente svolge attività lavorativa come commessa e parte resistente lavora come operaio, si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della a conferma di quanto CP_1 Pt_1 stabilito nell'ordinanza ex art. 473bis.22, l'assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
Controparte_2
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, nei termini di cui in parte motiva, con Per_1
residenza privilegiata presso la sua abitazione;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 400,00, da rivalutare CP_1 Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 13.2.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10728/2023 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Caserini, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Orta di Atella, alla via Chiesa n. 3
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.12.2023, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver avuto una relazione sentimentale con , dalla cui unione nasceva, in data CP_1
10.5.2011, il figlio;
Per_1
- che la predetta relazione affettiva con il resistente si interrompeva definitivamente, attesa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- che il padre si è sempre disinteressato dal punto di vista morale e affettivo del figlio e non ha mai contribuito al suo mantenimento.
Per tali ragioni chiedeva:
- disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
sua abitazione;
- obbligare il resistente al pagamento della somma mensile pari ad euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Solo parte ricorrente compariva, in data 8.5.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 8.5.2024, qui da intendersi integralmente trascritti.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza dell'8.1.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non CP_1
costituito.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass. 21916/2019).
Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità
o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli
(Cass. 21425/2022). Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale CP_1 del figlio minore, tale da pregiudicare il suo interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo dello stesso alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre, anche in ragione della significativa distanza geografica tra il suo luogo di domicilio (Portogruaro) e quello del minore (Orta di Atella) esercita in modo discontinuo il diritto/dovere di visita, non vede e non sente oramai da diverso tempo il minore, non sempre è presente nella vita del figlio sia da un punto di visita morale che materiale, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di alcune attività inerenti alla vita del minore, e non vi è prova che abbia versato l'assegno stabilito a titolo di mantenimento del minore.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo del minore Per_1
alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione;
fermo restando che le decisioni di maggior interesse per il minore (relative alla sua residenza abituale e alla salute) dovranno essere adottate di comune accordo da parte di entrambi i genitori.
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze del minore, potrà vederlo e tenerlo con sé, come di fatto già accade in base a quanto dichiarato dalla ricorrente, nelle occasioni, da concordarsi con la madre, in cui il minore si reca in Portogruaro insieme alla nonna paterna ovvero il padre si reca presso il domicilio del minore;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis; per dieci giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni del minore si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente svolge attività lavorativa come commessa e parte resistente lavora come operaio, si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della a conferma di quanto CP_1 Pt_1 stabilito nell'ordinanza ex art. 473bis.22, l'assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
Controparte_2
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, nei termini di cui in parte motiva, con Per_1
residenza privilegiata presso la sua abitazione;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 400,00, da rivalutare CP_1 Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 13.2.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro