Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 53
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della sanzione per mancanza di prova della violazione

    La Corte ritiene che le circostanze addotte dall'ufficio (mancato riscontro autorità estera, avviso agli importatori revocato) non possano determinare la certezza assoluta della violazione da parte della società, trattandosi di una verifica ipotetica e non corroborata da elementi oggettivi. L'ufficio non ha dimostrato in modo circostanziato le ragioni oggettive per l'irrogazione della sanzione.

  • Accolto
    Illegittimità della sanzione per mancata prova della colpa

    La Corte ritiene che le circostanze addotte dall'ufficio (mancato riscontro autorità estera, avviso agli importatori revocato) non possano determinare la certezza assoluta della violazione da parte della società, trattandosi di una verifica ipotetica e non corroborata da elementi oggettivi. L'ufficio non ha dimostrato in modo circostanziato le ragioni oggettive per l'irrogazione della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 53
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
    Numero : 53
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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