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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2502/2023 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 31.07.2023, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità, o comunque di CP_1 irripetibilità, della pretesa recuperatoria azionata dall'Istituto in relazione ai ratei di reddito di cittadinanza da essa percepiti per il periodo compreso tra giugno 2021 e febbraio 2022, previo accertamento dell'illegittimità del presupposto provvedimento di revoca del beneficio per asserita mancanza del requisito della residenza e conseguente ripristino della prestazione a decorrere da marzo del 2022.
A sostegno delle proprie prospettazioni deduceva la sussistenza del requisito contestato dalla controparte, carenze motivazionali del provvedimento di revoca del beneficio ed in ogni caso l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'avverso ricorso di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art
127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve essere preliminarmente espunta dal perimetro della valutazione di questa Autorità Giudiziaria ogni doglianza articolata dalla parte ricorrente rispetto alla veste formale (ed alla insufficienza motivazionale) del provvedimento di contestazione dell'indebito per cui è causa, posto che il sindacato di questo Tribunale può investire solo il merito della pretesa restitutoria avanzata dall' CP_1 ed il rapporto assistenziale/previdenziale tra le parti, e non gli atti che veicolano le richieste né la regolarità delle relative sequenze procedimentali.
Ciò posto, si osserva che il reddito di cittadinanza è stato istituito dal d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla l. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato d.l., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Elementi costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale “Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett.
b) e quello di cittadinanza e residenza.
In particolare, in relazione a tali ultimi due requisiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
“a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
Ebbene, quanto al requisito in contestazione (ossia quello della residenza della ricorrente in Italia per almeno 10 anni), ritiene il Tribunale che dal solo modello C/2 storico accluso al ricorso, dal quale risulta che la abbia intrattenuto dei brevissimi rapporti di lavoro subordinato per un arco Pt_1 temporale complessivo di neppure un anno e mezzo nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2016, non sia comunque possibile desumere la sussistenza di un suo effettivo radicamento territoriale idoneo ad integrare, al di là dei formalismi, il requisito residenziale richiesto per accedere al beneficio fruito, che, a questo punto, integra una prestazione effettivamente indebita.
Né naturalmente appare possibile, in questa sede giudiziale, annettere alcuna valenza istruttoria alle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente nell'ambito delle indagini aperte a suo carico per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla l. n. 26/2019, per l'ovvia ragione che l'elemento istruttorio proverrebbe dalla parte che intende beneficiarne.
Poiché l'indebita erogazione della prestazione non è stata causata da un errore imputabile all' , CP_2 ma, anzi, dal contegno della stessa parte percipiente, deve infine escludersi ogni possibilità di attivazione del meccanismo della soluti retentio, pure invocato in ricorso.
Per le suesposte considerazioni, dunque, le domande attoree devono essere integralmente respinte.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2502/2023 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 31.07.2023, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità, o comunque di CP_1 irripetibilità, della pretesa recuperatoria azionata dall'Istituto in relazione ai ratei di reddito di cittadinanza da essa percepiti per il periodo compreso tra giugno 2021 e febbraio 2022, previo accertamento dell'illegittimità del presupposto provvedimento di revoca del beneficio per asserita mancanza del requisito della residenza e conseguente ripristino della prestazione a decorrere da marzo del 2022.
A sostegno delle proprie prospettazioni deduceva la sussistenza del requisito contestato dalla controparte, carenze motivazionali del provvedimento di revoca del beneficio ed in ogni caso l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'avverso ricorso di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art
127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve essere preliminarmente espunta dal perimetro della valutazione di questa Autorità Giudiziaria ogni doglianza articolata dalla parte ricorrente rispetto alla veste formale (ed alla insufficienza motivazionale) del provvedimento di contestazione dell'indebito per cui è causa, posto che il sindacato di questo Tribunale può investire solo il merito della pretesa restitutoria avanzata dall' CP_1 ed il rapporto assistenziale/previdenziale tra le parti, e non gli atti che veicolano le richieste né la regolarità delle relative sequenze procedimentali.
Ciò posto, si osserva che il reddito di cittadinanza è stato istituito dal d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla l. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato d.l., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Elementi costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale “Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett.
b) e quello di cittadinanza e residenza.
In particolare, in relazione a tali ultimi due requisiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
“a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
Ebbene, quanto al requisito in contestazione (ossia quello della residenza della ricorrente in Italia per almeno 10 anni), ritiene il Tribunale che dal solo modello C/2 storico accluso al ricorso, dal quale risulta che la abbia intrattenuto dei brevissimi rapporti di lavoro subordinato per un arco Pt_1 temporale complessivo di neppure un anno e mezzo nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2016, non sia comunque possibile desumere la sussistenza di un suo effettivo radicamento territoriale idoneo ad integrare, al di là dei formalismi, il requisito residenziale richiesto per accedere al beneficio fruito, che, a questo punto, integra una prestazione effettivamente indebita.
Né naturalmente appare possibile, in questa sede giudiziale, annettere alcuna valenza istruttoria alle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente nell'ambito delle indagini aperte a suo carico per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla l. n. 26/2019, per l'ovvia ragione che l'elemento istruttorio proverrebbe dalla parte che intende beneficiarne.
Poiché l'indebita erogazione della prestazione non è stata causata da un errore imputabile all' , CP_2 ma, anzi, dal contegno della stessa parte percipiente, deve infine escludersi ogni possibilità di attivazione del meccanismo della soluti retentio, pure invocato in ricorso.
Per le suesposte considerazioni, dunque, le domande attoree devono essere integralmente respinte.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume