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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1198/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6071/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007482536000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.10.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 01.11.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 094 2025 9007482536 000, notificata il 17.09.2025, afferente la cartella di pagamento n.09420190021469347001, avente ad oggetto imposta di successione e registro annualità 2013.
Parte ricorrente eccepiva l'esistenza di un giudicato favorevole alla condebitrice in solido Nominativo_3
, che aveva opposto la cartella di pagamento n.09420190021469347000, conseguendo in primo luogo l'annullamento della stessa con la sentenza n.1537/2023, depositata il 30.03.2023, e, successivamente, lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo a carico della stessa TT in relazione all'avviso di liquidazione e rettifica della successione n.Numero_1.
A seguito della notifica della intimazione di pagamento impugnata il ricorrente ne chiedeva l'annullamento in autotutela, opponendo l'esistenza del giudicato favorevole formatosi nei confronti della coobbligata in solido, senza tuttavia conseguire alcun riscontro. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato in quanto il giudicato favorevole non si fonda su un motivo personale bensì sulla mancata notifica del prodromico avviso di liquidazione. Deduceva ancora la illegittimità della cartella di pagamento per eccessiva stima degli immobili oggetto di successione rispetto al loro effettivo valore. Chiedeva pertanto, previo sospensione dell'atto impugnato, dichiararsi l'estinzione del credito a seguito di giudicato favorevole al coobbligato, e dichiarare la nullità della intimazione impugnata con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria ed Agenzia delle
Entrate Riscossione che controdeducevano rispettivamente la prima l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del credito in forza del giudicato favorevole nei confronti del coobbligato in solido atteso che l'avviso di liquidazione-atto impositivo era stato regolarmente notificato al ricorrente che non lo aveva opposto;
la seconda, l'esistenza di plurimi atti della riscossione – preavviso di fermo amministrativo n.
09480202200003240000, notificato in data 20/12/2022, a mani di familiare convivente del contribuente;
- intimazione di pagamento n. 09420249004756138000, notificata in data 18/06/2024, a mani di familiare convivente del contribuente;
- pign. crediti verso terzi n. 09484202400007503001, notificata in data
18/11/2024, a mani del contribuente- che non erano divenuti irretrattabili in quanto non impugnati con conseguente inammissibilità delle eccezioni sollevate. Le resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva sui motivi del ricorso e per il suo accoglimento.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il principio sotteso all'art.1306 c.2 c.c. è quello per cui, in tema di obbligazioni solidali, la causa estintiva eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato “abbia rinunciato espressamente a far valere la causa estintiva, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta.
(per il caso di giudicato su prescrizione del credito Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv.
654291 - 01).
Orbene con la sentenza n.1537/2023 non è stata accertata l'insussistenza del credito o la sua estinzione bensì esclusivamente la illegittimità della cartella di pagamento in quella sede impugnata dalla coobbligata in solido Nominativo_3 per omessa notifica del prodromico atto impositivo.
L'oggetto del giudicato pertanto si limita alla illegittimità della cartella di pagamento impugnata dalla TT per vizio procedimentale nei confronti della stessa ricorrente per omessa notifica dell'atto impositivo, come chiaramente motivato in sentenza (“ Il Collegio, difatti, non avendo alcuna prova della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della successione n. 2071-9990-2013, sotteso alla cartella opposta, ritiene di annullare la medesima. “).
Limitandosi il giudicato a ragioni personali del condebitore, da individuarsi nella mancata prova della notifica del previo avviso di liquidazione, ed al singolo atto della riscossione, l'odierno ricorrente non può opporlo al creditore. In merito deve trovare applicazione l'art.1306 c.2 c.c..
Nel resto devono dichiararsi inammissibili le eccezioni proposte.
La Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato la notificazione dell'avviso di liquidazione in data 6.11.2015 mediante consegna dell'atto impositivo alla moglie convivente, e successivamente della CAN direttamente nelle mani del destinatario.
L'avviso di liquidazione non è stato impugnato.
Ma non sono stati altresì impugnati neanche i successivi atti della riscossione, ed in particolare la cartella di pagamento, notificata a mani del destinatario in data 9.09.2021; il preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200003240000, notificato in data 20/12/2022, a mani di familiare convivente del contribuente;
-
l'intimazione di pagamento n. 09420249004756138000, notificata in data 18/06/2024, a mani di familiare convivente del contribuente;
- il pignoramento crediti verso terzi n. 09484202400007503001, notificato in data 18/11/2024, a mani del contribuente.
Risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica del previo atto impositivo (peraltro infondata) e di infondatezza della pretesa erariale per sovrastima degli immobili oggetto di successione, in quanto eccezioni non tempestivamente proposte con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale, che si liquidano in euro 1311,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 094 2025 9007482536 000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, che liquida in € 1311,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6071/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007482536000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.10.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 01.11.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 094 2025 9007482536 000, notificata il 17.09.2025, afferente la cartella di pagamento n.09420190021469347001, avente ad oggetto imposta di successione e registro annualità 2013.
Parte ricorrente eccepiva l'esistenza di un giudicato favorevole alla condebitrice in solido Nominativo_3
, che aveva opposto la cartella di pagamento n.09420190021469347000, conseguendo in primo luogo l'annullamento della stessa con la sentenza n.1537/2023, depositata il 30.03.2023, e, successivamente, lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo a carico della stessa TT in relazione all'avviso di liquidazione e rettifica della successione n.Numero_1.
A seguito della notifica della intimazione di pagamento impugnata il ricorrente ne chiedeva l'annullamento in autotutela, opponendo l'esistenza del giudicato favorevole formatosi nei confronti della coobbligata in solido, senza tuttavia conseguire alcun riscontro. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato in quanto il giudicato favorevole non si fonda su un motivo personale bensì sulla mancata notifica del prodromico avviso di liquidazione. Deduceva ancora la illegittimità della cartella di pagamento per eccessiva stima degli immobili oggetto di successione rispetto al loro effettivo valore. Chiedeva pertanto, previo sospensione dell'atto impugnato, dichiararsi l'estinzione del credito a seguito di giudicato favorevole al coobbligato, e dichiarare la nullità della intimazione impugnata con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria ed Agenzia delle
Entrate Riscossione che controdeducevano rispettivamente la prima l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del credito in forza del giudicato favorevole nei confronti del coobbligato in solido atteso che l'avviso di liquidazione-atto impositivo era stato regolarmente notificato al ricorrente che non lo aveva opposto;
la seconda, l'esistenza di plurimi atti della riscossione – preavviso di fermo amministrativo n.
09480202200003240000, notificato in data 20/12/2022, a mani di familiare convivente del contribuente;
- intimazione di pagamento n. 09420249004756138000, notificata in data 18/06/2024, a mani di familiare convivente del contribuente;
- pign. crediti verso terzi n. 09484202400007503001, notificata in data
18/11/2024, a mani del contribuente- che non erano divenuti irretrattabili in quanto non impugnati con conseguente inammissibilità delle eccezioni sollevate. Le resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva sui motivi del ricorso e per il suo accoglimento.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il principio sotteso all'art.1306 c.2 c.c. è quello per cui, in tema di obbligazioni solidali, la causa estintiva eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato “abbia rinunciato espressamente a far valere la causa estintiva, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta.
(per il caso di giudicato su prescrizione del credito Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv.
654291 - 01).
Orbene con la sentenza n.1537/2023 non è stata accertata l'insussistenza del credito o la sua estinzione bensì esclusivamente la illegittimità della cartella di pagamento in quella sede impugnata dalla coobbligata in solido Nominativo_3 per omessa notifica del prodromico atto impositivo.
L'oggetto del giudicato pertanto si limita alla illegittimità della cartella di pagamento impugnata dalla TT per vizio procedimentale nei confronti della stessa ricorrente per omessa notifica dell'atto impositivo, come chiaramente motivato in sentenza (“ Il Collegio, difatti, non avendo alcuna prova della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della successione n. 2071-9990-2013, sotteso alla cartella opposta, ritiene di annullare la medesima. “).
Limitandosi il giudicato a ragioni personali del condebitore, da individuarsi nella mancata prova della notifica del previo avviso di liquidazione, ed al singolo atto della riscossione, l'odierno ricorrente non può opporlo al creditore. In merito deve trovare applicazione l'art.1306 c.2 c.c..
Nel resto devono dichiararsi inammissibili le eccezioni proposte.
La Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato la notificazione dell'avviso di liquidazione in data 6.11.2015 mediante consegna dell'atto impositivo alla moglie convivente, e successivamente della CAN direttamente nelle mani del destinatario.
L'avviso di liquidazione non è stato impugnato.
Ma non sono stati altresì impugnati neanche i successivi atti della riscossione, ed in particolare la cartella di pagamento, notificata a mani del destinatario in data 9.09.2021; il preavviso di fermo amministrativo n. 09480202200003240000, notificato in data 20/12/2022, a mani di familiare convivente del contribuente;
-
l'intimazione di pagamento n. 09420249004756138000, notificata in data 18/06/2024, a mani di familiare convivente del contribuente;
- il pignoramento crediti verso terzi n. 09484202400007503001, notificato in data 18/11/2024, a mani del contribuente.
Risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica del previo atto impositivo (peraltro infondata) e di infondatezza della pretesa erariale per sovrastima degli immobili oggetto di successione, in quanto eccezioni non tempestivamente proposte con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale, che si liquidano in euro 1311,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 094 2025 9007482536 000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, che liquida in € 1311,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026