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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7127 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 20/05/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.32583 /2024 Tra
( avv.PALMA PAOLO , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'art l. 18/80 e art 3 .c.3 l 104/92 ed in ogni caso, in mancanza del decreto di omologa, ha chiesto di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario di cui all' art 3 comma 1 L 104/92 come già accertato nella precedente fase.
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui appresso.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti ( “Esiti di intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale. Esiti di pregresso intervento chirurgico di prostatectomia per adenoma. Cardiopatia ipertensiva con blocco AV completo trattato con impianto di PMK. Esiti intervento chirurgico di TURP per ipertrofia prostatica benigna. FA in terapia farmacologica ).Essi non sono tali da determinare le condizioni per l'accompagnamento né le condizioni di cui all'art 3 c.3 l 104/92. Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto il CTU ha esaminato in modo approfondito la documentazione sanitaria prodotta e ha condotto una visita medico-legale, accertando il quadro clinico del periziando, con criteri scientifici e oggettivi. Le conclusioni raggiunte risultano motivate sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento, con un'attenta valutazione della natura, della gravità e della incidenza funzionale delle patologie riscontrate. Non emergono elementi di errore o incongruenze tali da inficiare la validità dell'elaborato peritale, che appare completo, imparziale e supportato da retti criteri medico-legali .
La domanda relativa all'accertamento dei requisiti per l'accompagnamento e dello status di cui all'art 3 c.3 l 104/92, pertanto, non può trovare accoglimento. In relazione alla richiesta di accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 3 comma 1, invece, si osserva che il consulente della precedente fase ha accertato la sussistenza del predetto requisito , e che, non essendo stato emesso decreto di omologa permane l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia giudiziale sull'esistenza del requisito, al fine di rendere utilizzabile l'accertamento in sede amministrativa: Va pertanto dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito di cui all'art 3 comma 1 l 104/92 .
Le spese di lite si compensano nella misura del 50%, ponendosi la restante metà a carico dell , in ragione della parziale soccombenza reciproca stante l'accertamento in sentenza CP_1 del requisito dell'handicap lieve in favore del ricorrente.
PQM
Dichiara che il ricorrente si trova in condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992, secondo quanto accertato nella precedente fase.
Rigetta per il resto .
CP_ Compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.696, e condanna l alla refusione a parte ricorrente della restante metà, pari a € 1.348, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già Pt_2 liquidate
Il Giudice