Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 945 Reg. Gen. anno 2022 e promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Federica Gagliardi presso cui è domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliato nello Controparte_1 C.F._2
studio degli Avv.ti Monica Silvestri e Giovanni Guastalli, dai quali è
rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 14.1.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per : Parte_1
“Voglia il Tribunale così provvedere: nel emrito: revocare l'assegno di mantenimento per l'importo di € 200,00, nonché il contributo alle spese di €
250,00; dichiarare l'obbligo di ciascun coniuge a versare il 50% della rata del mutuo, nonché disporre l'obbligo in capo alla di versare l'importo CP_1
pagina 1 di 6
Parte_1
decade la richiesta avanata nell'atto di ricorso di affido del cane IA
KY di proprietà del in quanto lo stesso è deceduto. In via Parte_1
istruttoria: si chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova: 1) accertamento dei
redditi della sig.ra mediante indagini della Polizia Tributaria o CP_1
altra autorità meglio vista dal giudicante. Per accertare e ricostruire il reale
patrimonio mobiliare e immobiliare di cui gode la sig.ra che pare CP_1
risultare ben occulto e tale da permetterle una vita molto agiata così come
provato da tenore di vita, è necessario estendere l'indagine anche a soggetti
terzi (la madre e a quell'attività imprenditoriale senz'altro Persona_1
produttiva di reddito che è pubblicizzata a mezzo social;
gli elementi che
inducono la scrivente a ritenere l'esistenza di una quota del patrimonio della
intestata ad altri soggetti derivano in primis dal trasferimento della CP_1
vettura in capo al Trust Aris società generica facente capo a Controparte_2
(vettura che continua ad essere utilizzata dalla nonché l'esistenza CP_1
di ulteriore Trust di costituito dopo aver accettato l'eredità Controparte_3
del padre defunto.”;
per : Controparte_1
“Piaccia all'll.mo giudicante:
1. confermare l'assegnazione della casa
coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, con quanto l'arreda, alla sig.ra
2. Confermare che le rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa CP_1
coniugale vengano poste a carico del marito, fino a che la sig.ra CP_1
non reperirà idonea occupazione lavorativa;
3. Porre a carico del Parte_1
il contributo al mantenimento della moglie, pari a € 250,00, confermando le
modalità di cui alla separazione;
4. Porre a carico del il Parte_1
contributo a favore della moglie di € 250,00 a titolo di spese relative alla casa
coniugale e per il mantenimento di due cani, 5. Gli importi di cui ai punti 3. E
4. Saranno soggetti a rivalutazione anno per anno come per legge;
6. Porre a
pagina 2 di 6 carico del nella misura del 50% ogni spesa concernente la Parte_1
straordinaria manutenzione della casa coniugale e concernente visite e/o
eventuali interventi e/o cure veterinarie dei due cani;
7. Assegnare il cane
IA KY di nome solo formalmente intestato al sig. CP_4 Parte_1
alla sig.ra 8. Con vittoria di spese e onorari”. CP_1
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso che in data Parte_1
4.12.2010 aveva contratto matrimonio in Pontremoli con;
che, Controparte_1
divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi avevano dato corso al procedimento di separazione consensuale, definito con decreto del
4.3.2020; che era decorso il termine di legge per il divorzio;
tanto premesso,
chiedeva al Tribunale di Massa la pronuncia di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva la parte convenuta, che non contestava la domanda in punto di
status.
Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa per l'ulteriore corso della trattazione dinanzi al g.i.
Con sentenza n. 199/2023, il Tribunale di Massa pronunciava lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo, per la definizione delle ulteriori questioni pendenti inter partes.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025.
2.
A seguito della pronunciata sentenza n. 199/2013 in punto di status, occorre unicamente provvedere in merito alle ulteriori domande proposte dalle parti.
3.
pagina 3 di 6 Nel ricorso per separazione consensuale, venne previsto quanto segue: a)
l'assegnazione della casa coniugale alla b) il versamento dell'intera CP_1
rata del mutuo acceso presso la banca Credit Agricole da parte del Parte_1
fino al reperimento di un'adeguata occupazione da parte della moglie;
c) il versamento dell'importo di € 200,00 a titolo di mantenimento e dell'ulteriore importo di € 250,00 a titolo di contributo alle spese relative alla casa coniugale e al mantenimento di due cani da parte del sino a quando la Parte_1
non avesse trovato una nuova occupazione lavorativa tale da CP_1
garantire un'adeguata retribuzione, con raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il ricorrente ha dedotto che la è riuscita a conseguire un'adeguata CP_1
capacità reddituale, come desumibile dalla documentazione versata in atti,
idonea ad evidenziare un tenore di vita incompatibile con la referita condizione di indigenza. Parte ricorrente ha ulteriormente dedotto che in ogni caso la resistente è in possesso di piena capacità lavorativa, sì che può escludersi che versi nell'impossibilità di procurarsi mezzi economici adeguati, posto che la sarebbe stata in condizione di reperire, dal tempo della separazione, CP_1
un'occupazione retribuita, risultando, quindi, inadempiente rispetto a quanto previsto in sede di separazione.
Occorre rilevare che la resistente, a fronte di tali deduzioni, non ha comprovato di essersi attivata con la diligenza del caso per reperire attività lavorative consone e produttive di reddito, non fornendo alcun elemento documentale a supporto della svolta tesi difensiva, pur a fronte di un'età anagrafica, al momento della separazione, di 40 anni, e del pregresso svolgimento di esperienze lavorative (peraltro, la documentazione versata in atti dal ricorrente appare confliggente con l'assunto di indigenza dedotto dalla . CP_1
In definitiva, dallo scrutinio degli elementi acquisiti in atti non emergono indici a sostegno delle richieste economiche complessivamente svolte dalla resistente.
pagina 4 di 6 Alcuna somma va quindi posta a carico del ricorrente a titolo di assegno divorzile, neppure avendo riferimento alla relativa componente compensativa ed assistenziale.
Quanto alla casa coniugale (rispetto alla quale venne prevista l'assegnazione alla nell'ambito del giudizio di separazione), va osservato che trattasi CP_1
di comproprietà al 50% tra i coniugi. In mancanza di figli, non v'è spazio per provvedimenti giudiziali in punto di assegnazione, tale provvedimento essendo subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, le cui finalità protettive costituiscono la ratio
dell'istituto stesso, che non ha natura di contributo economico indiretto a favore del coniuge assegnatario.
La presente statuizione, sostitutiva di quanto previsto in sede di separazione,
non può che sostanziarsi nel rigetto della relativa domanda proposta dalla
CP_1
Siccome questione estranea allo stretto ambito del giudizio di divorzio, niente può essere disposto circa la individuazione e la canonizzazione delle modalità e delle quote di pagamento a carico dei contraenti, quanto al mutuo stipulato con il Credit Agricole;
trattasi di domanda inammissibile nella presente sede.
Il relativo pagamento sconterà pertanto le regole ordinarie (esistenza di obbligazione restitutoria gravante su entrambe le parti pro quota), con eventuale facoltà dell'obbligato al pagamento che abbia versato oltre il dovuto di attivarsi per il rimborso della quota parte;
l'obbligo di versamento esclusivo della rata del mutuo a carico del (peraltro anch'esso legato alla condizione Parte_1
non lavorativa della previsto in sede di separazione non può che CP_1
seguire le stesse regole.
Saranno soggetti alle regole ordinarie in punto di comproprietà anche tutti i profili relativi alle spese straordinarie relative all'immobile; le domande appaiono quindi inammissibili.
pagina 5 di 6 Parimenti, esulando dall'ambito del giudizio, non può procedersi a pronuncia di condanna della resistente, in dipendenza dell'occupazione dell'immobile.
4.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese del giudizio vanno poste a carico della resistente nella misura del 50%, con compensazione tra le parti quanto alla residua metà, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
provvede come da motivazione in punto di: assegnazione della casa coniugale;
assegno divorzile;
domanda della resistente in punto di pagamento del mutuo e di pagamento delle spese a carico del ricorrente;
dichiara inammissibile la domanda in punto di indennità di occupazione proposta da;
Parte_1
condanna al pagamento del 50% delle spese processuali, Controparte_1
liquidate per l'intero in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale,
oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 18.3.2025 dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Pres. est.
Giulio Giuntoli
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