Art. 2.
I trasferimenti e le nomine di cui all'articolo precedente potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esistenti alla data del trasferimento o della nomina nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle armi navali, rispettivamente nei gradi di maggiore e di capitano, e comunque per non oltre sette posti di maggiore e tre posti di capitano del ruolo stesso.
I trasferimenti e le nomine di cui all'articolo precedente potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esistenti alla data del trasferimento o della nomina nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle armi navali, rispettivamente nei gradi di maggiore e di capitano, e comunque per non oltre sette posti di maggiore e tre posti di capitano del ruolo stesso.