Articolo 2 della Legge 4 novembre 1951, n. 1511
Articolo 1Articolo 3
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20 gennaio 1952
Art. 2.
I trasferimenti e le nomine di cui all'articolo precedente potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esistenti alla data del trasferimento o della nomina nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle armi navali, rispettivamente nei gradi di maggiore e di capitano, e comunque per non oltre sette posti di maggiore e tre posti di capitano del ruolo stesso.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952