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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1245/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2420/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Spiaggia Del Lago 30 00073 Castel Gandolfo RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12176/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 07/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO IST SGR n. 69720016174183000 IRPEF-ALTRO 2014
- DINIEGO IST SGR n. 69720016174183000 IRPEF-ALTRO 2015
- COMUN.ADR. NRO. n. 69720016588599007 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta Onorevole Corte di
Giustizia Tributaria voglia, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare la legittimità in toto
(imposte, sanzioni ed interessi) degli importi a ruolo conseguenti il mancato pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi già citati, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Voglia, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
nel merito accogliere l' appello proposto con ogni conseguenza in merito alle spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato, il contribuente Resistente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, n. r.g.r 1270/2022, al fine di sentir dichiarare l'invalidità delle cartelle di pagamento impugnate,
e dei relativi avvisi di accertamento sottesi, per omessa o invalida notifica.
Conclusasi negativamente la procedura di reclamo/mediaizone, si costituiva in giudizio l'agenzia Dell Entrate
Riscossione, difendendo la correttezza del proprio operato e, in data 18/10/2022, l'Ente impositore, il quale contro deduceva puntualmente alle doglianze di parte depositando documentazione atta a comprovare la ritualità dell'iter notificatorio avente ad oggetto gli accertamenti esecutivi di competenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado adita, con sentenza n. 12176/31/2022, depositata il 07/11/2022, accoglieva parzialmente le doglianze di parte annullando le sanzioni egli interessi, ritenuti prescritti, di cui agli accertamenti esecutivi di oggetto di impugnazione.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso in appello, limitatamente alla parte della pronuncia che accerta la prescrizione, l'Ufficio, ribadendo la regolarità del proprio operato.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia dell'Entrate – Riscossione, aderendo alle argomentazioni prospettate dall'appellante.
Non risulta costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice a quo non ha riconosciuto, dapprima, la regolare costituzione dell'Ente e, di conseguenza, la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento contestati.
Dal canto suo, l'Ufficio dimostra appieno di essersi costituito tempestivamente nel giudizio di primo grado e di aver provato la regolarità della notifica. A fronte di ciò, ovvero della regolare notifica degli atti oggetto di impugnazione, alcuna prescrizione può essersi verificata.
Peraltro, anche ove così non fosse stato, l'Ufficio avrebbe ben potuto provare direttamente in questa sede la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, non essendovi nel processo tributario, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, limitazione alcuna al deposito dei documenti nel corso del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) In riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso proposto in primo grado;
b) spese del grado compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2420/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Spiaggia Del Lago 30 00073 Castel Gandolfo RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12176/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 07/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO IST SGR n. 69720016174183000 IRPEF-ALTRO 2014
- DINIEGO IST SGR n. 69720016174183000 IRPEF-ALTRO 2015
- COMUN.ADR. NRO. n. 69720016588599007 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta Onorevole Corte di
Giustizia Tributaria voglia, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare la legittimità in toto
(imposte, sanzioni ed interessi) degli importi a ruolo conseguenti il mancato pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi già citati, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Voglia, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
nel merito accogliere l' appello proposto con ogni conseguenza in merito alle spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato, il contribuente Resistente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, n. r.g.r 1270/2022, al fine di sentir dichiarare l'invalidità delle cartelle di pagamento impugnate,
e dei relativi avvisi di accertamento sottesi, per omessa o invalida notifica.
Conclusasi negativamente la procedura di reclamo/mediaizone, si costituiva in giudizio l'agenzia Dell Entrate
Riscossione, difendendo la correttezza del proprio operato e, in data 18/10/2022, l'Ente impositore, il quale contro deduceva puntualmente alle doglianze di parte depositando documentazione atta a comprovare la ritualità dell'iter notificatorio avente ad oggetto gli accertamenti esecutivi di competenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado adita, con sentenza n. 12176/31/2022, depositata il 07/11/2022, accoglieva parzialmente le doglianze di parte annullando le sanzioni egli interessi, ritenuti prescritti, di cui agli accertamenti esecutivi di oggetto di impugnazione.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso in appello, limitatamente alla parte della pronuncia che accerta la prescrizione, l'Ufficio, ribadendo la regolarità del proprio operato.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia dell'Entrate – Riscossione, aderendo alle argomentazioni prospettate dall'appellante.
Non risulta costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice a quo non ha riconosciuto, dapprima, la regolare costituzione dell'Ente e, di conseguenza, la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento contestati.
Dal canto suo, l'Ufficio dimostra appieno di essersi costituito tempestivamente nel giudizio di primo grado e di aver provato la regolarità della notifica. A fronte di ciò, ovvero della regolare notifica degli atti oggetto di impugnazione, alcuna prescrizione può essersi verificata.
Peraltro, anche ove così non fosse stato, l'Ufficio avrebbe ben potuto provare direttamente in questa sede la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, non essendovi nel processo tributario, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, limitazione alcuna al deposito dei documenti nel corso del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) In riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso proposto in primo grado;
b) spese del grado compensate.