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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente VALERO MASSIMO, Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 19/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF005282023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF005282023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF005282023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante ed appellata incidentale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo: in accoglimento del proposto appello ed in riforma parziale della sentenza n. 178/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n. T7S01PF00528/2023, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata ed appellante incidentale Resistente_1: previa concessione della sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 178/2024 pronunciata il 13.5.2024 e depositata in data 11.6.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo, Sezione Seconda, non notificata, e dell'avviso di accertamento impugnato, e degli atti conseguenti;
in via pregiudiziale: valutare la necessità e/o l'opportunità di disporre la sospensione del presente processo, sussistendo i presupposti di cui all'art. 39 D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e s.m.i., per le ragioni esposte al par. IX dell'atto di costituzione;
valutare la necessità e/o opportunità di disporre con ordinanza – sentite le parti costituite – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 363-bis c.p.c. il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione delle questioni, esclusivamente di diritto, sottese alla presente causa, per le ragioni esposte al par. X dell'atto di costituzione;
nel merito, in via principale: rigettare l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accogliere l'appello incidentale proposto dall'esponente, e così dunque: dichiarare non imponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate i trattamenti pensionistici erogati al Sig. Resistente_1 Pensione_1 Pensione_2 identificati come “ ”, “ Pensione_3” e “ ”, così come i trattamenti pensionistici identificati come
“Pensione_4” e “Pensione_5”, e pertanto dichiarare totalmente illegittima la pretesa tributaria e, conseguentemente, dichiarare nullo ovvero annullare totalmente l'avviso di accertamento impugnato n. T7S01PF00528/2023 per l'anno 2016, e ogni atto ulteriore da esso derivato e ad esso conseguente, tra cui l'intimazione di pagamento n. 037 2024 90064655 71/000 datata 25/10/2024; condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme, oltre i relativi interessi, dalla stessa eventualmente percepiti indebitamente in pendenza di giudizio;
in via subordinata: dichiarare l'inesigibilità delle imposte e dei connessi interessi e sanzioni comminate in virtù del principio del legittimo affidamento del contribuente applicato nella sua massima estensione ai sensi dell'art. 10 L. 27.7.2000, n. 212, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale avviato da Cass. civ., Sez. Trib., 10/12/2002, n. 17576; ovvero, comunque ridurre le imposte liquidate nell'avviso impugnato;
condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme, oltre i relativi interessi, dalla stessa eventualmente percepiti indebitamente in pendenza di giudizio;
in ogni caso, dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 10 L. 27.7.2000, n. 212, ovvero ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, o ancora ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 546/92, per errore sulla norma tributaria, stante l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa;
in ogni caso: con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, C.P.A. e I.V.A., per entrambi i gradi giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T7S01PF00528/2023 per l'anno 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo recuperava a tassazione, per l'anno 2016, in capo al medesimo, ai sensi dell'art. 41-bis del dpr. n. 600/1973, il reddito di pensione, percepito in Francia, per complessivi €. 52.339,00, erogatigli da diversi enti francesi, senza che egli avesse mai presentato alcuna dichiarazione in Italia. L'Ufficio riteneva, infatti, che, in applicazione degli artt. 23 e 165 TUIR, le pensioni francesi corrisposte a residenti in Italia siano soggette ad imposizione anche in Italia, data l'inesistenza di una disposizione ostativa a detta imposizione, e debbano, quindi, essere comprese tra i proventi che confluiscono nel reddito complessivo e calcolava, in conseguenza, un'imposta IRPEF dovuta di € 12.739,00 e le relative Addizionali Regionale e Comunale ammontanti rispettivamente ad € 1.189,00 ed € 350,00, irrogando altresì la sanzione di € 22.844,80. Occorre specificare che, per quanto concerne il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte definitivamente pagate in Francia sui medesimi redditi, l'Ufficio ha provveduto a riconoscere, in sede di emissione dell'avviso di accertamento, il credito d'imposta di € 3.384,00, per le imposte pagate in Francia sui redditi di pensione contestati, in deduzione dell'imposta IRFEF accertata. Resistente_1Nel ricorso il sig. contestava la legittimità dell'atto impositivo, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi: le pensioni da lui percepite in Francia sarebbero pensioni pubbliche e come tali tassabili solo in Francia, alla luce dell'art. 19, comma 2.a. della Convenzione Italia Francia del 05/10/1989 sul divieto di doppia imposizione;
nelle motivazioni dell'atto di accertamento opposto, l'Ufficio non avrebbe illustrato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa fiscale, difettando pertanto la motivazione dell'atto impositivo;
le sanzioni comminate andrebbero disapplicate, essendosi realizzata una situazione di affidamento del contribuente nel comportamento dell'Amministrazione Finanziaria, che avrebbe operato tardivamente, senza valutare quanto addotto dal contribuente in sede di tentativo di adesione;
in subordine, andrebbe riconosciuto il credito per le imposte pagate sui medesimi redditi in Francia.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo, contestando le deduzioni difensive del contribuente ed, in particolare, evidenziando che, ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, stipulata tra l'Italia e la Francia, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente in Italia in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in Italia, ad eccezione delle pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale francese, per le quali sussiste tassazione concorrente tra gli Stati. Resistente_1Conseguentemente, affermando che le pensioni percepite dal rientravano in quest'ultima categoria, precisava di avere legittimamente sottoposto ad imposizione quei redditi, in applicazione degli artt. 23 e 165 TUIR, ponendo rimedio all'omessa dichiarazione del contribuente. L'Ufficio negava, inoltre, qualsivoglia difetto di motivazione dell'atto impugnato, che aveva esposto tutte le ragioni della pretesa impositiva, consentendo alla controparte di svolgere compiutamente le proprie difese. L'applicazione della sanzione in capo al contribuente, in sede di accertamento, sarebbe pienamente legittima e consequenziale alla violazione commessa. Relativamente alla richiesta disapplicazione, non ricorrerebbe, nel caso di specie, incertezza interpretativa, così come ingiustificato il richiamo al comportamento incolpevole di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997, non dimostrato da Controparte. Il ricorrente depositava poi documenti aggiuntivi ed una memoria illustrativa, nella quale formulava altresì in via pregiudiziale istanza di sospensione del processo, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 546/1992 e/o istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 363 bis del c.p.c..
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo con la sentenza n. 178/02/2024, depositata in data 11/06/2024, accoglieva parzialmente il ricorso in relazione al trattamento pensionistico erogato Pensione_4 Pensione_5 Resistente_1dagli enti e e non alle altre tre pensioni percepite dal , oltre che alle sanzioni irrogate, compensando le spese di giudizio.
Avverso suddetta sentenza l'Ufficio propone l'appello all'odierna discussione, censurandola nella parte in cui ha ritenuto che le pensioni erogate dagli enti da ultimo richiamati fossero esenti da Pensione_4 Pensione_5imposizione in Italia. Infatti, sostiene l'Ufficio, sia l' , sia sono enti specificamente elencati nell'Accordo Amichevole Francia – Italia, stipulato in data 20 dicembre 2000, quali organismi che erogano pensioni di sicurezza sociale, da sottoporre a tassazione concorrente ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, dalla Convenzione conto le doppie imposizioni di cui trattasi, come facilmente evincibile dal testo dell'Accordo. L'Ufficio censura, altresì, la statuizione dei giudici di prime cure laddove avevano ritenuto non dovute le sanzioni, poiché assume che non vi sia alcuna incertezza in merito agli effettivi importi da inserire nella dichiarazione. Il contribuente propone appello incidentale articolando i seguenti motivi: 1) illegittimità della sentenza per difetto assoluto di motivazione nella parte in cui ha statuito che i trattamenti pensionistici Pensione_1 Pensione_2“ ”, “ ” e “ Pensione_3” non hanno natura pubblica, trattandosi di fondi complementari non assimilabili all'assicurazione obbligatoria;
errato riparto dell'onere della prova;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 7 d.lgs. 546/92; 2) vizio di motivazione della sentenza impugnata, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e 111, comma 6, Cost.; 3) insindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana circa la qualificazione tributaria del reddito fatta dallo stato estero (Comm. Trib. Reg. Piemonte, Torino, sez. XXV, 15/06/2012, n. 12); 4) violazione e/o errata applicazione di legge con riferimento agli artt. 18, comma 2, 19, comma 2, lett. a), e 24 della convenzione OCSE contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia in data 5.10.1989, ratificata con l. 7.1.1992, n. 20, e all'art. 31 della convenzione di Vienna del 23.5.1969 sul diritto dei trattati, in combinato disposto con l'art. 165 TUIR e con l'art. 117 Cost.; 5) in via subordinata: violazione di legge con riferimento all'art. 10 l. 27.7.2000, n. 212 (Statuto diritti dei contribuenti). Inoltre, produce documenti sopravvenuti nella disponibilità del ricorrente rispetto alle preclusioni probatorie relative al giudizio di primo grado;
formula istanza di sospensione del processo ex. art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e richiesta di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ex. art. 363 – bis c.p.c.. Il contribuente avanza istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, richiamando per il fumus boni iuris i motivi dedotti e per il periculum in mora l'entità della Resistente_1somma richiesta e il precario stato di salute del Sig. . L'ufficio si oppone alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo non ravvisabili, nel caso di specie, i “gravi e fondati motivi” richiesti per la concessione della medesima dall'art. 283 c.p.c.. Con ordinanza collegiale n. 249/2025 del 13/10/2025 tale istanza avanzata dal contribuente veniva respinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente processo è la pretesa dell'Ufficio di sottoporre ad imposizione in Italia alcuni redditi pensionistici che pacificamente il sig. Resistente_1 ha percepito nell'anno di imposta 2016 da alcuni enti francesi e cioè, precisamente, come riconosciuto dallo stesso appellante: Pensione_4 € 493,00 Pensione_1 € 503,00 Pensione_2 € 11.461,00 Pensione_5 € 15.136,00 Pensione_3 € 24.746,00 per un totale di € 52.339,00. Resistente_1La percezione da parte del dei predetti emolumenti non è mai stata contestata in giudizio e, conseguentemente, l'Ufficio risulta avere assolto l'onere probatorio gravante sull'Agenzia relativamente a tale circostanza di fatto (da ritenersi pacifica in giudizio). Con riguardo al merito della controversia, avente oggetto analogo al giudizio tenutosi innanzi a questa Corte per l'annualità d'imposta 2015 e definito con sentenza n. 11/2025 del 02/01/2025, secondo questo Collegio è stato correttamente riconosciuto dalla decisione in scrutinio che i trattamenti Pensione_1 Pensione_2pensionistici indentificati come “ ”, “
” e “Pensione_3 ” non paiono avere natura pubblica, trattandosi di fondi complementari non assimilabili all'assicurazione obbligatoria. Altrettanto può dirsi, a differenza di Pensione_4 Pensione_5quanto affermato dai Giudici di prime cure, per i trattamenti pensionistici “ ” e “ ”. La difesa del Resistente_1 sostiene in primo luogo che i redditi in questione devono andare esenti da imposizione in Italia, in applicazione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata in Italia con Legge 7.1.1992 n. 20. In particolare, il contribuente sostiene che tali redditi sarebbero esenti da imposizione in Italia in forza del disposto dell'art. 19, paragrafo 2.a) della Convenzione poc'anzi citata, a norma del quale: “Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato” e, quindi, sarebbero assoggettabili ad imposta soltanto in Francia. È da notare che, per parte sua, invece, l'Ufficio ha contestato l'applicabilità di siffatto regime più favorevole per il contribuente, ritenendo invece applicabile la disciplina ordinaria in materia di
“pensioni”, prevista nell'art. 18 della convenzione citata, ai sensi del quale:
“
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.” L'Ufficio, quindi, affermando l'inesistenza di un'esenzione di imposta (in Italia), ha operato il recupero di cui si tratta. Orbene, a fronte di questo quadro normativo, risulta opportuno precisare che l'onere della prova di dimostrare la sussumibilità dei redditi in questione all'invocato regime di cui all'art. 19, paragrafo 2.a, gravava esclusivamente in capo al contribuente, diversamente da quanto assume la sua difesa. Trattandosi, infatti, di un istituto agevolativo, che si concreta, pacificamente, in una vera e propria esenzione dalle imposte dovute in Italia (di cui il contribuente intende giovarsi), deve trovare applicazione la regola di cui all'art. 2697 c.c., a norma del quale l'onere probatorio di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa grava su colui che intende farla valere e, dunque, nel caso di specie, esclusivamente sul sig. Resistente_1. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha invero avuto modo di precisare che: “In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione.” (Cass.
4.10.2017 n. 23228). Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal contribuente, non si verifica alcuna inversione dell'onere probatorio, appalesandosi del tutto improprio il richiamo operato dal difensore del contribuente al disposto del novellato art. 7, comma 5bis, D.lgs. 546 del 1992 (ed ad alcuni riferimenti giurisprudenziali), che si limita a fare applicazione della norma codicistica generale poc'anzi citata. La Suprema Corte ha invero, recentemente, avuto modo di chiarire che: “Quanto all'incidenza al caso di specie della nuova previsione in materia di onere probatorio, di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, cui la ricorrente ha fatto riferimento nella memoria deve osservarsi che questa Corte (Cass. n. 31878 del 2022) ha già chiarito che, «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale».” (così si è espressa la motivazione di Cass. 13.6.2024 n. 16493). Così delineato il quadro in cui si deve muovere questo giudicante, non si può fare a meno di rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione di prime cure, l'appellante non ha fornito prova sufficiente del diritto ad avvalersi dell'esenzione di imposta in questione e, segnatamente, dell'effettivo carattere statuale o pubblico (nel senso di proveniente da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato francese, o da un suo ente territoriale, quale corrispettivo di servizi resi in suo favore) degli emolumenti di cui si tratta. Anzi, per la verità, la stessa documentazione prodotta in giudizio dal contribuente smentisce gli assunti della difesa del Resistente_1. Infatti, nell'Accordo amichevole Italia Francia del 20.12.2000, stipulato dichiaratamente in ragione del fatto che “sono sorte delle difficoltà circa l'applicazione dell'articolo 18 della Convenzione fiscale italo-francese del 5 ottobre 1989”, sono state elencate le pensioni “pagate in applicazione della legislazione francese sulla sicurezza sociale” e che, quindi, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 18, paragrafo 2 (dunque non nell'art. 19, paragrafo 2.a., invocato in questa sede) e tra queste vengono espressamente indicate quelle versati nell'ambito dei regimi “complementari a carattere Pensione_6obbligatorio” quali l' ”, l'AGIRC Pensione_7 ”, oltre al Pensione_5
”. Tale documento esclude, pertanto, con certezza il fatto che la gran parte degli emolumenti di cui si tratta in questa sede siano assoggettabili al regime di cui all'art. 19, paragrafo 2.a., già citato. Nulla risulta provato in merito all'asserito carattere “pubblico” degli organismi dai quali il contribuente ha percepito redditi pensionistici, né in ordine all'assoggettabilità degli emolumenti da loro erogati al regime di cui all'art. 19, paragrafo 2.a, né tantomeno relativamente all'esclusione della tassabilità in Italia degli stessi. Risulta, quindi, evidente la carenza probatoria dell'elemento costitutivo della pretesa del contribuente, né tale lacuna probatoria potrebbe essere colmata attraverso nuove produzioni nel presente giudizio di appello. Risulta, dunque, inevitabile concludere nel senso dell'infondatezza delle pretese del contribuente aventi ad oggetto l'esenzione da imposta (in Italia) dei redditi pensionistici in questione, come nuovamente sostenuto nell'appello incidentale e, in accoglimento dell'appello principale avanzato dall'Ufficio, la decisione appellata deve essere parzialmente riformata laddove ha ritenuto che talune delle pensioni in questione fossero esenti da imposta in Italia. Giova precisare, inoltre, che risulta del tutto inconferente il richiamo della difesa del contribuente al disposto dell'art. 18, comma 2, della citata Convenzione, poiché esso non determina affatto un'esenzione di imposta in Italia, limitandosi a precisare l'imponibilità dell'emolumento (laddove costituito da pensioni di c.d. sicurezza sociale) anche nello Stato da cui viene erogato il trattamento. Del tutto inaccoglibile, quindi, risulta la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., avanzata dal contribuente, poiché riferita all'interpretazione di una norma inutile a supportare la tesi dell'attuale appellato. Tantomeno può essere accolta la richiesta avanzata dal contribuente di sospendere il presente processo, ai sensi dell'art. 39, comma 1-ter, lett. b), D.Lgs. 546/1992, dato che non sussistono, nella specie, i presupposti applicativi di tale disposizione e, cioè, la presentazione di un'istanza di apertura di procedura amichevole, tra le nazioni interessate, ai sensi della direttiva UE 2017/1852. È infatti da notare in proposito che le doglianze scritte prodotte dalla difesa dell'attale appellante unitamente all'atto di appello non comprovano che ad esse sia effettivamente conseguita la formalizzazione di un'istanza (ritualmente proposta da uno degli Stati membri interessati) di apertura della procedura di cui si tratta. Inoltre, lo stesso contribuente nel costituirsi in giudizio afferma che “a seguito della lettera 3.9.2024, ricevuta il 17.9.2024 (doc. 30-ter), con cui l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che gli anni di imposta 2015 e 2016 sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione della Resistente_1Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, il Sig. in data 25.10.2024 ha presentato – in modo individuale ma unitamente ad altri pensionati francesi residenti in Italia, tramite il Collettivo dei pensionati francesi d'Italia – una denuncia alla Commissione europea per violazione da parte dell'Italia della Direttiva (EU) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (doc. 33)”, senza produrne l'esito. Infine, con riguardo all'ulteriore motivo di appello proposto dall'Ufficio, occorre riformare la sentenza in scrutinio anche relativamente all'annullamento delle sanzioni ricomprese nell'avviso di accertamento impugnato. Invero, sul punto, occorre ricordare che il disposto dell'art. 5 del D.lgs. 472/1997, dispone che: “... nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ai fini delle sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ...”. Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa alcun elemento idoneo ad escludere l'elemento soggettivo richiesto dalla normativa, mentre, per converso, appare indiscutibile che il mantenimento della residenza anagrafica a Mondovì e l'omissione dei pagamenti della imposte in Italia sui trattamenti pensionistici de quibus (e finanche della presentazione della dichiarazione fiscale in Italia), siano comportamenti coscienti e volontari del contribuente e, pertanto, egli non possa invocare alcuna buona fede suscettibile di essere valutata in vista dell'esclusione delle sanzioni. Neppure risulta applicabile l'art. 10, comma 2, dello Statuto del Contribuente, invocato dal sig. Resistente_1 nel ricorso introduttivo, poiché, nel caso in esame, non è stato comprovato alcun comportamento del medesimo (omissivo sia rispetto alla presentazione di una dichiarazione dei redditi in Italia, sia al versamento delle imposte dovute sugli emolumenti di cui si è detto) sia stato determinato da “ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”. Sotto questo profilo, infatti, risultano del tutto ininfluenti gli esiti del contraddittorio instauratosi tra le parti preventivamente all'emissione dell'avviso di accertamento, ma dopo il maturare delle omissioni del contribuente rispetto ai comportamenti da lui dovuti in relazione al pagamento delle imposte sugli emolumenti in questione. Sotto altro profilo poi occorre rilevare che non sussistono nemmeno le scriminanti previste dagli artt. 6, comma 2, del D.lgs. 472/1997 e 10, commi 2 e 3, della Legge 212/2000, poiché il chiaro tenore letterale dell'invocata norma dell'art. 19, paragrafo 2.a, Conv. - che richiede la provenienza degli emolumenti dallo Stato francese (o da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo ente territoriale) per poter beneficiare dell'esenzione in Italia per i redditi pensionistici - esclude la sussistenza di quelle “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, idonee a giustificare l'esclusione di applicazione di sanzioni tributarie. Occorre, quindi, riformare la sentenza appellata anche con riferimento a questo aspetto della controversia. Riassumendo, la sentenza qui appellata merita di essere parzialmente riformata nella parte in cui ha annullato i recuperi fiscali operati con l'avviso di accertamento impugnato in relazione al trattamento pensionistico erogato dagli enti Pensione_4 e Pensione_5, nonché le sanzioni comminate dall'Ufficio. Resistente_1La soccombenza del contribuente impone, infine, la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado;
respinge lil ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 2.000,00 e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.500,00.
Così deciso in data 14 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Massimo VALERO Dott. Marcello PISANU
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente VALERO MASSIMO, Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 19/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF005282023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF005282023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF005282023 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante ed appellata incidentale Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo: in accoglimento del proposto appello ed in riforma parziale della sentenza n. 178/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n. T7S01PF00528/2023, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata ed appellante incidentale Resistente_1: previa concessione della sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 178/2024 pronunciata il 13.5.2024 e depositata in data 11.6.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo, Sezione Seconda, non notificata, e dell'avviso di accertamento impugnato, e degli atti conseguenti;
in via pregiudiziale: valutare la necessità e/o l'opportunità di disporre la sospensione del presente processo, sussistendo i presupposti di cui all'art. 39 D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e s.m.i., per le ragioni esposte al par. IX dell'atto di costituzione;
valutare la necessità e/o opportunità di disporre con ordinanza – sentite le parti costituite – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 363-bis c.p.c. il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione delle questioni, esclusivamente di diritto, sottese alla presente causa, per le ragioni esposte al par. X dell'atto di costituzione;
nel merito, in via principale: rigettare l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accogliere l'appello incidentale proposto dall'esponente, e così dunque: dichiarare non imponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate i trattamenti pensionistici erogati al Sig. Resistente_1 Pensione_1 Pensione_2 identificati come “ ”, “ Pensione_3” e “ ”, così come i trattamenti pensionistici identificati come
“Pensione_4” e “Pensione_5”, e pertanto dichiarare totalmente illegittima la pretesa tributaria e, conseguentemente, dichiarare nullo ovvero annullare totalmente l'avviso di accertamento impugnato n. T7S01PF00528/2023 per l'anno 2016, e ogni atto ulteriore da esso derivato e ad esso conseguente, tra cui l'intimazione di pagamento n. 037 2024 90064655 71/000 datata 25/10/2024; condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme, oltre i relativi interessi, dalla stessa eventualmente percepiti indebitamente in pendenza di giudizio;
in via subordinata: dichiarare l'inesigibilità delle imposte e dei connessi interessi e sanzioni comminate in virtù del principio del legittimo affidamento del contribuente applicato nella sua massima estensione ai sensi dell'art. 10 L. 27.7.2000, n. 212, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale avviato da Cass. civ., Sez. Trib., 10/12/2002, n. 17576; ovvero, comunque ridurre le imposte liquidate nell'avviso impugnato;
condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme, oltre i relativi interessi, dalla stessa eventualmente percepiti indebitamente in pendenza di giudizio;
in ogni caso, dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 10 L. 27.7.2000, n. 212, ovvero ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, o ancora ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 546/92, per errore sulla norma tributaria, stante l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa;
in ogni caso: con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, C.P.A. e I.V.A., per entrambi i gradi giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T7S01PF00528/2023 per l'anno 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo recuperava a tassazione, per l'anno 2016, in capo al medesimo, ai sensi dell'art. 41-bis del dpr. n. 600/1973, il reddito di pensione, percepito in Francia, per complessivi €. 52.339,00, erogatigli da diversi enti francesi, senza che egli avesse mai presentato alcuna dichiarazione in Italia. L'Ufficio riteneva, infatti, che, in applicazione degli artt. 23 e 165 TUIR, le pensioni francesi corrisposte a residenti in Italia siano soggette ad imposizione anche in Italia, data l'inesistenza di una disposizione ostativa a detta imposizione, e debbano, quindi, essere comprese tra i proventi che confluiscono nel reddito complessivo e calcolava, in conseguenza, un'imposta IRPEF dovuta di € 12.739,00 e le relative Addizionali Regionale e Comunale ammontanti rispettivamente ad € 1.189,00 ed € 350,00, irrogando altresì la sanzione di € 22.844,80. Occorre specificare che, per quanto concerne il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte definitivamente pagate in Francia sui medesimi redditi, l'Ufficio ha provveduto a riconoscere, in sede di emissione dell'avviso di accertamento, il credito d'imposta di € 3.384,00, per le imposte pagate in Francia sui redditi di pensione contestati, in deduzione dell'imposta IRFEF accertata. Resistente_1Nel ricorso il sig. contestava la legittimità dell'atto impositivo, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi: le pensioni da lui percepite in Francia sarebbero pensioni pubbliche e come tali tassabili solo in Francia, alla luce dell'art. 19, comma 2.a. della Convenzione Italia Francia del 05/10/1989 sul divieto di doppia imposizione;
nelle motivazioni dell'atto di accertamento opposto, l'Ufficio non avrebbe illustrato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa fiscale, difettando pertanto la motivazione dell'atto impositivo;
le sanzioni comminate andrebbero disapplicate, essendosi realizzata una situazione di affidamento del contribuente nel comportamento dell'Amministrazione Finanziaria, che avrebbe operato tardivamente, senza valutare quanto addotto dal contribuente in sede di tentativo di adesione;
in subordine, andrebbe riconosciuto il credito per le imposte pagate sui medesimi redditi in Francia.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo, contestando le deduzioni difensive del contribuente ed, in particolare, evidenziando che, ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, stipulata tra l'Italia e la Francia, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente in Italia in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in Italia, ad eccezione delle pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale francese, per le quali sussiste tassazione concorrente tra gli Stati. Resistente_1Conseguentemente, affermando che le pensioni percepite dal rientravano in quest'ultima categoria, precisava di avere legittimamente sottoposto ad imposizione quei redditi, in applicazione degli artt. 23 e 165 TUIR, ponendo rimedio all'omessa dichiarazione del contribuente. L'Ufficio negava, inoltre, qualsivoglia difetto di motivazione dell'atto impugnato, che aveva esposto tutte le ragioni della pretesa impositiva, consentendo alla controparte di svolgere compiutamente le proprie difese. L'applicazione della sanzione in capo al contribuente, in sede di accertamento, sarebbe pienamente legittima e consequenziale alla violazione commessa. Relativamente alla richiesta disapplicazione, non ricorrerebbe, nel caso di specie, incertezza interpretativa, così come ingiustificato il richiamo al comportamento incolpevole di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997, non dimostrato da Controparte. Il ricorrente depositava poi documenti aggiuntivi ed una memoria illustrativa, nella quale formulava altresì in via pregiudiziale istanza di sospensione del processo, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 546/1992 e/o istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 363 bis del c.p.c..
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo con la sentenza n. 178/02/2024, depositata in data 11/06/2024, accoglieva parzialmente il ricorso in relazione al trattamento pensionistico erogato Pensione_4 Pensione_5 Resistente_1dagli enti e e non alle altre tre pensioni percepite dal , oltre che alle sanzioni irrogate, compensando le spese di giudizio.
Avverso suddetta sentenza l'Ufficio propone l'appello all'odierna discussione, censurandola nella parte in cui ha ritenuto che le pensioni erogate dagli enti da ultimo richiamati fossero esenti da Pensione_4 Pensione_5imposizione in Italia. Infatti, sostiene l'Ufficio, sia l' , sia sono enti specificamente elencati nell'Accordo Amichevole Francia – Italia, stipulato in data 20 dicembre 2000, quali organismi che erogano pensioni di sicurezza sociale, da sottoporre a tassazione concorrente ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, dalla Convenzione conto le doppie imposizioni di cui trattasi, come facilmente evincibile dal testo dell'Accordo. L'Ufficio censura, altresì, la statuizione dei giudici di prime cure laddove avevano ritenuto non dovute le sanzioni, poiché assume che non vi sia alcuna incertezza in merito agli effettivi importi da inserire nella dichiarazione. Il contribuente propone appello incidentale articolando i seguenti motivi: 1) illegittimità della sentenza per difetto assoluto di motivazione nella parte in cui ha statuito che i trattamenti pensionistici Pensione_1 Pensione_2“ ”, “ ” e “ Pensione_3” non hanno natura pubblica, trattandosi di fondi complementari non assimilabili all'assicurazione obbligatoria;
errato riparto dell'onere della prova;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 7 d.lgs. 546/92; 2) vizio di motivazione della sentenza impugnata, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e 111, comma 6, Cost.; 3) insindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana circa la qualificazione tributaria del reddito fatta dallo stato estero (Comm. Trib. Reg. Piemonte, Torino, sez. XXV, 15/06/2012, n. 12); 4) violazione e/o errata applicazione di legge con riferimento agli artt. 18, comma 2, 19, comma 2, lett. a), e 24 della convenzione OCSE contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia in data 5.10.1989, ratificata con l. 7.1.1992, n. 20, e all'art. 31 della convenzione di Vienna del 23.5.1969 sul diritto dei trattati, in combinato disposto con l'art. 165 TUIR e con l'art. 117 Cost.; 5) in via subordinata: violazione di legge con riferimento all'art. 10 l. 27.7.2000, n. 212 (Statuto diritti dei contribuenti). Inoltre, produce documenti sopravvenuti nella disponibilità del ricorrente rispetto alle preclusioni probatorie relative al giudizio di primo grado;
formula istanza di sospensione del processo ex. art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e richiesta di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ex. art. 363 – bis c.p.c.. Il contribuente avanza istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, richiamando per il fumus boni iuris i motivi dedotti e per il periculum in mora l'entità della Resistente_1somma richiesta e il precario stato di salute del Sig. . L'ufficio si oppone alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo non ravvisabili, nel caso di specie, i “gravi e fondati motivi” richiesti per la concessione della medesima dall'art. 283 c.p.c.. Con ordinanza collegiale n. 249/2025 del 13/10/2025 tale istanza avanzata dal contribuente veniva respinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente processo è la pretesa dell'Ufficio di sottoporre ad imposizione in Italia alcuni redditi pensionistici che pacificamente il sig. Resistente_1 ha percepito nell'anno di imposta 2016 da alcuni enti francesi e cioè, precisamente, come riconosciuto dallo stesso appellante: Pensione_4 € 493,00 Pensione_1 € 503,00 Pensione_2 € 11.461,00 Pensione_5 € 15.136,00 Pensione_3 € 24.746,00 per un totale di € 52.339,00. Resistente_1La percezione da parte del dei predetti emolumenti non è mai stata contestata in giudizio e, conseguentemente, l'Ufficio risulta avere assolto l'onere probatorio gravante sull'Agenzia relativamente a tale circostanza di fatto (da ritenersi pacifica in giudizio). Con riguardo al merito della controversia, avente oggetto analogo al giudizio tenutosi innanzi a questa Corte per l'annualità d'imposta 2015 e definito con sentenza n. 11/2025 del 02/01/2025, secondo questo Collegio è stato correttamente riconosciuto dalla decisione in scrutinio che i trattamenti Pensione_1 Pensione_2pensionistici indentificati come “ ”, “
” e “Pensione_3 ” non paiono avere natura pubblica, trattandosi di fondi complementari non assimilabili all'assicurazione obbligatoria. Altrettanto può dirsi, a differenza di Pensione_4 Pensione_5quanto affermato dai Giudici di prime cure, per i trattamenti pensionistici “ ” e “ ”. La difesa del Resistente_1 sostiene in primo luogo che i redditi in questione devono andare esenti da imposizione in Italia, in applicazione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata in Italia con Legge 7.1.1992 n. 20. In particolare, il contribuente sostiene che tali redditi sarebbero esenti da imposizione in Italia in forza del disposto dell'art. 19, paragrafo 2.a) della Convenzione poc'anzi citata, a norma del quale: “Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato” e, quindi, sarebbero assoggettabili ad imposta soltanto in Francia. È da notare che, per parte sua, invece, l'Ufficio ha contestato l'applicabilità di siffatto regime più favorevole per il contribuente, ritenendo invece applicabile la disciplina ordinaria in materia di
“pensioni”, prevista nell'art. 18 della convenzione citata, ai sensi del quale:
“
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.” L'Ufficio, quindi, affermando l'inesistenza di un'esenzione di imposta (in Italia), ha operato il recupero di cui si tratta. Orbene, a fronte di questo quadro normativo, risulta opportuno precisare che l'onere della prova di dimostrare la sussumibilità dei redditi in questione all'invocato regime di cui all'art. 19, paragrafo 2.a, gravava esclusivamente in capo al contribuente, diversamente da quanto assume la sua difesa. Trattandosi, infatti, di un istituto agevolativo, che si concreta, pacificamente, in una vera e propria esenzione dalle imposte dovute in Italia (di cui il contribuente intende giovarsi), deve trovare applicazione la regola di cui all'art. 2697 c.c., a norma del quale l'onere probatorio di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa grava su colui che intende farla valere e, dunque, nel caso di specie, esclusivamente sul sig. Resistente_1. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha invero avuto modo di precisare che: “In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione.” (Cass.
4.10.2017 n. 23228). Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal contribuente, non si verifica alcuna inversione dell'onere probatorio, appalesandosi del tutto improprio il richiamo operato dal difensore del contribuente al disposto del novellato art. 7, comma 5bis, D.lgs. 546 del 1992 (ed ad alcuni riferimenti giurisprudenziali), che si limita a fare applicazione della norma codicistica generale poc'anzi citata. La Suprema Corte ha invero, recentemente, avuto modo di chiarire che: “Quanto all'incidenza al caso di specie della nuova previsione in materia di onere probatorio, di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, cui la ricorrente ha fatto riferimento nella memoria deve osservarsi che questa Corte (Cass. n. 31878 del 2022) ha già chiarito che, «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale».” (così si è espressa la motivazione di Cass. 13.6.2024 n. 16493). Così delineato il quadro in cui si deve muovere questo giudicante, non si può fare a meno di rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione di prime cure, l'appellante non ha fornito prova sufficiente del diritto ad avvalersi dell'esenzione di imposta in questione e, segnatamente, dell'effettivo carattere statuale o pubblico (nel senso di proveniente da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato francese, o da un suo ente territoriale, quale corrispettivo di servizi resi in suo favore) degli emolumenti di cui si tratta. Anzi, per la verità, la stessa documentazione prodotta in giudizio dal contribuente smentisce gli assunti della difesa del Resistente_1. Infatti, nell'Accordo amichevole Italia Francia del 20.12.2000, stipulato dichiaratamente in ragione del fatto che “sono sorte delle difficoltà circa l'applicazione dell'articolo 18 della Convenzione fiscale italo-francese del 5 ottobre 1989”, sono state elencate le pensioni “pagate in applicazione della legislazione francese sulla sicurezza sociale” e che, quindi, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 18, paragrafo 2 (dunque non nell'art. 19, paragrafo 2.a., invocato in questa sede) e tra queste vengono espressamente indicate quelle versati nell'ambito dei regimi “complementari a carattere Pensione_6obbligatorio” quali l' ”, l'AGIRC Pensione_7 ”, oltre al Pensione_5
”. Tale documento esclude, pertanto, con certezza il fatto che la gran parte degli emolumenti di cui si tratta in questa sede siano assoggettabili al regime di cui all'art. 19, paragrafo 2.a., già citato. Nulla risulta provato in merito all'asserito carattere “pubblico” degli organismi dai quali il contribuente ha percepito redditi pensionistici, né in ordine all'assoggettabilità degli emolumenti da loro erogati al regime di cui all'art. 19, paragrafo 2.a, né tantomeno relativamente all'esclusione della tassabilità in Italia degli stessi. Risulta, quindi, evidente la carenza probatoria dell'elemento costitutivo della pretesa del contribuente, né tale lacuna probatoria potrebbe essere colmata attraverso nuove produzioni nel presente giudizio di appello. Risulta, dunque, inevitabile concludere nel senso dell'infondatezza delle pretese del contribuente aventi ad oggetto l'esenzione da imposta (in Italia) dei redditi pensionistici in questione, come nuovamente sostenuto nell'appello incidentale e, in accoglimento dell'appello principale avanzato dall'Ufficio, la decisione appellata deve essere parzialmente riformata laddove ha ritenuto che talune delle pensioni in questione fossero esenti da imposta in Italia. Giova precisare, inoltre, che risulta del tutto inconferente il richiamo della difesa del contribuente al disposto dell'art. 18, comma 2, della citata Convenzione, poiché esso non determina affatto un'esenzione di imposta in Italia, limitandosi a precisare l'imponibilità dell'emolumento (laddove costituito da pensioni di c.d. sicurezza sociale) anche nello Stato da cui viene erogato il trattamento. Del tutto inaccoglibile, quindi, risulta la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., avanzata dal contribuente, poiché riferita all'interpretazione di una norma inutile a supportare la tesi dell'attuale appellato. Tantomeno può essere accolta la richiesta avanzata dal contribuente di sospendere il presente processo, ai sensi dell'art. 39, comma 1-ter, lett. b), D.Lgs. 546/1992, dato che non sussistono, nella specie, i presupposti applicativi di tale disposizione e, cioè, la presentazione di un'istanza di apertura di procedura amichevole, tra le nazioni interessate, ai sensi della direttiva UE 2017/1852. È infatti da notare in proposito che le doglianze scritte prodotte dalla difesa dell'attale appellante unitamente all'atto di appello non comprovano che ad esse sia effettivamente conseguita la formalizzazione di un'istanza (ritualmente proposta da uno degli Stati membri interessati) di apertura della procedura di cui si tratta. Inoltre, lo stesso contribuente nel costituirsi in giudizio afferma che “a seguito della lettera 3.9.2024, ricevuta il 17.9.2024 (doc. 30-ter), con cui l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che gli anni di imposta 2015 e 2016 sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione della Resistente_1Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, il Sig. in data 25.10.2024 ha presentato – in modo individuale ma unitamente ad altri pensionati francesi residenti in Italia, tramite il Collettivo dei pensionati francesi d'Italia – una denuncia alla Commissione europea per violazione da parte dell'Italia della Direttiva (EU) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (doc. 33)”, senza produrne l'esito. Infine, con riguardo all'ulteriore motivo di appello proposto dall'Ufficio, occorre riformare la sentenza in scrutinio anche relativamente all'annullamento delle sanzioni ricomprese nell'avviso di accertamento impugnato. Invero, sul punto, occorre ricordare che il disposto dell'art. 5 del D.lgs. 472/1997, dispone che: “... nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ai fini delle sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ...”. Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa alcun elemento idoneo ad escludere l'elemento soggettivo richiesto dalla normativa, mentre, per converso, appare indiscutibile che il mantenimento della residenza anagrafica a Mondovì e l'omissione dei pagamenti della imposte in Italia sui trattamenti pensionistici de quibus (e finanche della presentazione della dichiarazione fiscale in Italia), siano comportamenti coscienti e volontari del contribuente e, pertanto, egli non possa invocare alcuna buona fede suscettibile di essere valutata in vista dell'esclusione delle sanzioni. Neppure risulta applicabile l'art. 10, comma 2, dello Statuto del Contribuente, invocato dal sig. Resistente_1 nel ricorso introduttivo, poiché, nel caso in esame, non è stato comprovato alcun comportamento del medesimo (omissivo sia rispetto alla presentazione di una dichiarazione dei redditi in Italia, sia al versamento delle imposte dovute sugli emolumenti di cui si è detto) sia stato determinato da “ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”. Sotto questo profilo, infatti, risultano del tutto ininfluenti gli esiti del contraddittorio instauratosi tra le parti preventivamente all'emissione dell'avviso di accertamento, ma dopo il maturare delle omissioni del contribuente rispetto ai comportamenti da lui dovuti in relazione al pagamento delle imposte sugli emolumenti in questione. Sotto altro profilo poi occorre rilevare che non sussistono nemmeno le scriminanti previste dagli artt. 6, comma 2, del D.lgs. 472/1997 e 10, commi 2 e 3, della Legge 212/2000, poiché il chiaro tenore letterale dell'invocata norma dell'art. 19, paragrafo 2.a, Conv. - che richiede la provenienza degli emolumenti dallo Stato francese (o da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo ente territoriale) per poter beneficiare dell'esenzione in Italia per i redditi pensionistici - esclude la sussistenza di quelle “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, idonee a giustificare l'esclusione di applicazione di sanzioni tributarie. Occorre, quindi, riformare la sentenza appellata anche con riferimento a questo aspetto della controversia. Riassumendo, la sentenza qui appellata merita di essere parzialmente riformata nella parte in cui ha annullato i recuperi fiscali operati con l'avviso di accertamento impugnato in relazione al trattamento pensionistico erogato dagli enti Pensione_4 e Pensione_5, nonché le sanzioni comminate dall'Ufficio. Resistente_1La soccombenza del contribuente impone, infine, la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado;
respinge lil ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 2.000,00 e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.500,00.
Così deciso in data 14 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Massimo VALERO Dott. Marcello PISANU