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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5177/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2749 IMU 2019
- COMUNICAZIONE n. 1093005250005407 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cartaceo, notificato il 03-06-2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'Avviso di accertamento n. 2749 del 17/7/2024, per IMU anno 2019, pervenuto il 4/9/24, emanato e firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento, funzionario dott.ssa Nominativo_1, e la relativa comunicazione n. 1093005250005407 del 20/3/25, pervenuta 29/4/25, della RTI Municipia SpA Gamma Tributi Srl firmata dal Dr. Nominativo_2.
Nel ricorso, eccepisce:
1. la nullità radicale dell'avviso di accertamento, notificato all'opponente in data 4/9/2024, e della sopraddetta comunicazione, ricevuta in data 29/4/25, per carenza di potere da parte del responsabile del procedimentoad emanare l'atto ed a sottoscriverlo;
questo perché il potere di emanare il preavviso di accertamento non può essere delegato ad una società di riscossione, essendo un potere proprio della
Pubblica Amministrazione non trasmissibile ad una società, ente privato;
2. che, per incompatibilità funzionale, ha trasferito la residenza in un altro immobile e ciò per cause "di forza maggiore", che quindi non implica la perdita dei benefici prima casa;
3. che, con la sentenza N. 2727/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina,
Sezione 9, depositata il 22/5/24, divenuta definitiva, è stato accolto il relativo ricorso, in relazione all'IMU per il 2017, affermando che: “...la ricorrente non può essere privata del beneficio della prima casa relativamente all'abitazione del proprio nucleo di cui la stessa è proprietaria...”; copia di tale sentenza è stata protocollata il 14/10/24 presso il Comune di Barcellona P.G. con richiesta di annullamento della relativa IMU per le varie annualità, senza ancora alcun specifico riscontro in merito;
per questo motivo non è stato inoltrato il relativo ricorso alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Messina per IMU 2019.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Né il Comune di Barcellona Pozzo di gotto nè a R.T.I Municipia S.p.A. – Gamma Tributi S.r.L..,.
In disparte l'inammissibilità derivante dalla presentazione del ricorso, in modalità cartacea, in ogni caso il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Infatti, l'art. 21 del DLVO n. 546/92 prevede che “...Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato...”.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha impugnato, entro il predetto termine, l'Avviso di accertamento n.
2749 del 17/7/2024, per IMU anno 2019, pervenuto il 4/9/24, confidando nell'annullamento in autotutela dello stesso avendo ottenuto, dal Comune di Barcellona P.G. la protocollazione, in data 14/10/24, della citata sentenza.
Da ciò, è derivata la definitività dell'accertamento contenuto nell'atto impugnato.
Al riguardo, inoltre si osserva che, la citata comunicazione n. 1093005250005407 del 20/3/25, pervenuta
29/4/25, della RTI Municipia SpA Gamma Tributi Srl non può essere ritenuta idonea a riaprire i termini dell'impugnativa ormai decorsi e neppure può ritenersi errore scusabile, ai fini della rimessione in termini,
l'avere confidato nell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in quanto è notorio che le istanze di autotutela con sospendono i termini per l'impugnativa.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
Non essendosi le parti resistenti costituite in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese
Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte l'inammissibilità derivante dalla presentazione del ricorso, in modalità cartacea, in ogni caso il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Infatti, l'art. 21 del DLVO n. 546/92 prevede che “...Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato...”.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha impugnato, entro il predetto termine, l'Avviso di accertamento n.
2749 del 17/7/2024, per IMU anno 2019, pervenuto il 4/9/24, confidando nell'annullamento in autotutela dello stesso avendo ottenuto, dal Comune di Barcellona P.G. la protocollazione, in data 14/10/24, della citata sentenza.
Da ciò, è derivata la definitività dell'accertamento contenuto nell'atto impugnato.
Al riguardo, inoltre si osserva che, la citata comunicazione n. 1093005250005407 del 20/3/25, pervenuta
29/4/25, della Società_1 Srl non può essere ritenuta idonea a riaprire i termini dell'impugnativa ormai decorsi e neppure può ritenersi errore scusabile, ai fini della rimessione in termini,
l'avere confidato nell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in quanto è notorio che le istanze di autotutela con sospendono i termini per l'impugnativa.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
Non essendosi le parti resistenti costituite in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese
Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5177/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2749 IMU 2019
- COMUNICAZIONE n. 1093005250005407 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cartaceo, notificato il 03-06-2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'Avviso di accertamento n. 2749 del 17/7/2024, per IMU anno 2019, pervenuto il 4/9/24, emanato e firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento, funzionario dott.ssa Nominativo_1, e la relativa comunicazione n. 1093005250005407 del 20/3/25, pervenuta 29/4/25, della RTI Municipia SpA Gamma Tributi Srl firmata dal Dr. Nominativo_2.
Nel ricorso, eccepisce:
1. la nullità radicale dell'avviso di accertamento, notificato all'opponente in data 4/9/2024, e della sopraddetta comunicazione, ricevuta in data 29/4/25, per carenza di potere da parte del responsabile del procedimentoad emanare l'atto ed a sottoscriverlo;
questo perché il potere di emanare il preavviso di accertamento non può essere delegato ad una società di riscossione, essendo un potere proprio della
Pubblica Amministrazione non trasmissibile ad una società, ente privato;
2. che, per incompatibilità funzionale, ha trasferito la residenza in un altro immobile e ciò per cause "di forza maggiore", che quindi non implica la perdita dei benefici prima casa;
3. che, con la sentenza N. 2727/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina,
Sezione 9, depositata il 22/5/24, divenuta definitiva, è stato accolto il relativo ricorso, in relazione all'IMU per il 2017, affermando che: “...la ricorrente non può essere privata del beneficio della prima casa relativamente all'abitazione del proprio nucleo di cui la stessa è proprietaria...”; copia di tale sentenza è stata protocollata il 14/10/24 presso il Comune di Barcellona P.G. con richiesta di annullamento della relativa IMU per le varie annualità, senza ancora alcun specifico riscontro in merito;
per questo motivo non è stato inoltrato il relativo ricorso alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Messina per IMU 2019.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Né il Comune di Barcellona Pozzo di gotto nè a R.T.I Municipia S.p.A. – Gamma Tributi S.r.L..,.
In disparte l'inammissibilità derivante dalla presentazione del ricorso, in modalità cartacea, in ogni caso il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Infatti, l'art. 21 del DLVO n. 546/92 prevede che “...Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato...”.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha impugnato, entro il predetto termine, l'Avviso di accertamento n.
2749 del 17/7/2024, per IMU anno 2019, pervenuto il 4/9/24, confidando nell'annullamento in autotutela dello stesso avendo ottenuto, dal Comune di Barcellona P.G. la protocollazione, in data 14/10/24, della citata sentenza.
Da ciò, è derivata la definitività dell'accertamento contenuto nell'atto impugnato.
Al riguardo, inoltre si osserva che, la citata comunicazione n. 1093005250005407 del 20/3/25, pervenuta
29/4/25, della RTI Municipia SpA Gamma Tributi Srl non può essere ritenuta idonea a riaprire i termini dell'impugnativa ormai decorsi e neppure può ritenersi errore scusabile, ai fini della rimessione in termini,
l'avere confidato nell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in quanto è notorio che le istanze di autotutela con sospendono i termini per l'impugnativa.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
Non essendosi le parti resistenti costituite in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese
Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte l'inammissibilità derivante dalla presentazione del ricorso, in modalità cartacea, in ogni caso il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Infatti, l'art. 21 del DLVO n. 546/92 prevede che “...Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato...”.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha impugnato, entro il predetto termine, l'Avviso di accertamento n.
2749 del 17/7/2024, per IMU anno 2019, pervenuto il 4/9/24, confidando nell'annullamento in autotutela dello stesso avendo ottenuto, dal Comune di Barcellona P.G. la protocollazione, in data 14/10/24, della citata sentenza.
Da ciò, è derivata la definitività dell'accertamento contenuto nell'atto impugnato.
Al riguardo, inoltre si osserva che, la citata comunicazione n. 1093005250005407 del 20/3/25, pervenuta
29/4/25, della Società_1 Srl non può essere ritenuta idonea a riaprire i termini dell'impugnativa ormai decorsi e neppure può ritenersi errore scusabile, ai fini della rimessione in termini,
l'avere confidato nell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in quanto è notorio che le istanze di autotutela con sospendono i termini per l'impugnativa.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
Non essendosi le parti resistenti costituite in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese
Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.