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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18038 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16826/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, Pt_1 che la rappresenta e difende in persona dell'avv. Valentina Rossi per procura generale alle liti per atto Dott. , Notaio in Repertorio n. 22954, Raccolta n. 12378 del 9.7.2024 - Persona_1 Pt_1
Attore/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Viale Liegi n. 49 presso lo studio dell'Avv. Carlo Arnulfo, che Pt_1 lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 1.2.2023, ha convenuto nel presente giudizio civile la al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte:
1. In via principale: annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. 21433/2022, emesso
Pagina 1 dal Tribunale Ordinario di Roma, nel giudizio avente R.G. n. 51855/2022, nei confronti di
[...]
, limitatamente alle somme contestate;
2. Sempre in via principale: accertare validità ed Pt_1 efficacia dei provvedimenti prott. n. 351634/2017, n. 1/2018 e n. 174408/2018 della CP_2
e, che pertanto, è dovuto da solo l'importo complessivo di euro 26.189,40,
[...] Parte_1 risultante da tali provvedimenti, essendo non dovute somme ulteriori richieste da 3. Controparte_1
Sempre in via principale: accertare e dichiarate che, alle obbligazioni oggetto di causa, non sia applicabile il saggio di interessi disciplinato nel d.lgs. 231/2002, ma sia, al più, dovuto il tasso legale e che gli interessi decorreranno a partire dal 20.11.2019; 4. In ogni caso: respingere, se proposte, le istanze di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto limitatamente alle somme contestate. Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite, oltre oneri riflessi al 23,8%.” A seguito del differimento giudiziale della prima udienza di comparizione per il 12.12.2023, la si è costituita in giudizio in data 11.12.2023, rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza, - preliminarmente, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la risoluzione della proposta di alienazione proposta prot. 76656/2016 - nel merito rigettare l'opposizione, per le plurime ragioni esposte in parte narrativa;
- sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n.
21433/2022, RG 51855/2022; ovvero condannare al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 53.167,30, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, CP_1 comunque maggiorata degli interessi ex lege 231/2002 a far data dalle scadenze indicate nel ricorso monitorio, con vittoria delle spese e degli onorari.”. Il Giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria, l'Amministrazione capitolina ha precisato come segue le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte:
1. In via principale: annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti il Decreto Ingiuntivo
n. 21433/2022, R.G. n. 51855/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di limitatamente alle somme contestate;
2. In rito, dichiarare inammissibile la Parte_1 domanda di risoluzione giudiziale dei provvedimenti prott. n. 351634/2017, n.1/2018 e n.174408/2018 della spiccata da controparte solo con la comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta;
3. In via principale di merito: accertare validità ed efficacia dei provvedimenti prott. n.351634/2017, n.1/2018 e n.174408/2018 della e, che Controparte_2 pertanto, è dovuto da solo l'importo complessivo di euro 26.189,40, risultante da tali Parte_1 provvedimenti, essendo non dovute somme ulteriori richieste da 4. Sempre in via Controparte_1 principale, in subordine rispetto alla domanda di cui al punto 2, rigettare nel merito la domanda di
Pagina 2 risoluzione giudiziale dei provvedimenti prott. n. 351634/2017, n.1/2018 e n.174408/2018 della
, spiccata da controparte solo con la comparsa di costituzione e risposta;
5. Controparte_2
Sempre in via principale: accertare e dichiarate che, alle obbligazioni oggetto di causa, non sia applicabile il saggio di interessi disciplinato nel d.lgs. 231/2002, ma sia, al più, dovuto il tasso legale e che gli interessi decorreranno a partire dal 20.11.2019; Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite, oltre oneri riflessi al 23,8%.” Successivamente il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola per la precisazione delle conclusioni. Infine, con ordinanza del 17.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche
(60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21433/2022 (R.G. n. Parte_1
51855/2022) del Tribunale ordinario di Roma, con il quale è stato ingiunto di pagare alla CP_1
l'importo di € 53.167,30, oltre interessi e spese di procedura. Nel ricorso monitorio
[...] CP_1 illustrava di essere titolare di una depositeria iscritta all'albo prefettizio ex art. 8 del D.P.R. n.
[...]
571/82 e di aver maturato un credito nei confronti di in ragione dell'attività di Parte_1 recupero, sequestro e custodia di 152 veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. La
illustrava, altresì, di aver beneficiato della procedura di c.d. “alienazione obbligatoria” CP_1 contenuta all'art.1 commi 444 e segg. l. n. 147/2013, che aveva condotto all'emanazione di tre decreti di rottamazione (prot. n. 351634/2017; prot. n. 1/2018; prot. n. 174408/2018), per un credito complessivo pari ad € 26.189,40. Secondo la società , tuttavia, l'inadempimento CP_1 contrattuale di determinava il venir meno di tali accordi;
pertanto, essa ricalcolava il Parte_1 credito nella misura pari ad € 96.845,73, per poi chiedere, in fase monitoria, l'importo di €
53.167,30, con rinuncia alla differenza. L'opponente ha evidenziato che solo nel Parte_1
2019 la , con nota acquisita al protocollo Comando n. 312020 del 20/11/2019, CP_2 comunicava l'avvenuta consegna da parte della depositeria dei certificati di rottamazione e di radiazione al PRA dei veicoli oggetto della citata proposta, al fine del controllo di regolarità, quale condizione necessaria per procedere al pagamento (doc.7 allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo). ha quindi segnalato nell'atto di opposizione che Parte_1
è stata predisposta la proposta di Deliberazione prot. 189641 del 29/09/2020 di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL c.1 lett e), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina (doc.8) il cui iter era ancora in corso al tempo della proposta opposizione. In diritto la difesa di ha contrastato la tesi secondo la quale gli accordi Parte_1
Pagina 3 costituiti dai decreti prefettizi prot. n. 351634/2017, prot. n. 1/2018 e prot. n. 174408/2018 sarebbero venuti meno per effetto dell'inadempimento di ritenendola infondata,
Parte_1 atteso che tali decreti non contengono alcuna clausola risolutiva espressa, né è prevista clausola risolutiva dall'art. 1, commi 444 e sgg. L. n. 147/2013. Inoltre, secondo la difesa di
Parte_1 il vincolo di cui si discute non ha natura contrattuale, bensì legale, pertanto, non potrebbe essere operata una risoluzione per inadempimento, né ope legis, né giudizialmente. Anche qualora si volesse considerare il vincolo tra ed alla stregua di un contratto, esso, per
Parte_1 CP_1 quanto argomentato dalla difesa di andrebbe qualificato come una transazione
Parte_1 novativa che, ai sensi dell'art. 1976 c.c., non può essere risolta per inadempimento. Infine la difesa di ha rimarcato che lo stresso art. 1 comma 446 l. 147/2013 afferma che
Parte_1
“L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito”. Sulla natura transattiva e novativa dell'accordo intercorso tra la , ed la difesa di ha CP_2 Parte_1 CP_1 Parte_1 richiamato lo stesso testo delle tre proposte, che, a pag. 3, quinto capoverso successivo al
“Propone”, recitano: “l'alienazione si perfeziona con l'accettazione del titolare del deposito, corredata dall'espressa e contestuale rinuncia dello stesso a qualsiasi pretesa a azione giudiziale o stragiudiziale” e, poco oltre, “anche in relazione all'effetto transattivo dell'atto ai sensi degli art. 1965 e segg. c.c.” Tale testo, d'altronde, riprende testualmente l'art. 5 del Decreto Dirigenziale n.
216/2014 del e dell' . Con riferimento agli interessi Controparte_3 Controparte_4 parte opponente ha eccepito, infine, l'inapplicabilità degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 in quanto applicabili solo alle transazioni commerciali, mentre nel caso di specie si tratta di vincolo sorto ex lege, segnalandosi altresì che gli interessi non risultano dovuti per il periodo antecedente al
20.11.2019, data in cui la ha trasmesso la documentazione attestante la rottamazione e la CP_2 cancellazione dal PRA dei veicoli ceduti a , a sua volta ricevuta da detta società (doc. 7). CP_1
Infatti, l'adempimento da parte delle Amministrazioni del vincolo sorto a seguito della proposta della era sospensivamente condizionato all'invio da parte della depositeria di tale CP_2 documentazione. Alla luce di questa considerazione si evince, per che prima del Parte_1
20.11.2019 gli importi dovuti da non erano ancora esigibili, pertanto nessun Parte_1 interesse può essere chiesto, in ogni caso e indipendentemente dal saggio applicabile, prima di detta data. Nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha replicato che la transazione, risolvendosi in un contratto consensuale Controparte_1
a prestazioni corrispettive, può essere risolta per inadempimento ai sensi degli artt. 1453, 1456 e
1457 c.c.. Inoltre, secondo la difesa di parte convenuta/opposta, la transazione intervenuta non ha natura novativa, come risulta dal richiamo del solo art. 1965 c.c. nel corpo degli accordi, per cui, in
Pagina 4 assenza di contestazioni da parte dell'Amministrazione in ordine alla prestazione resa e correttamente quantificata, la transazione, secondo deve ritenersi risolta per grave Controparte_1 inadempimento del debitore con conseguente reviviscenza del rapporto originario. Quanto agli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002, la richiesta degli stessi, secondo parte convenuta/opposta, si giustifica in ragione sia della natura del contratto sia della qualifica di imprenditore commerciale propria della Con ordinanza del 29.12.2023, è stata respinta la richiesta di Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'opponente è stata rimessa in termini ai fini della costituzione in giudizio. Nella prima memoria istruttoria,
[...]
ha evidenziato che: 1) la , nella propria comparsa, non ha contestato l'assunto in Pt_1 CP_1 base al quale l'obbligazione di cui si discute non si sarebbe risolta di diritto;
infatti, la società chiede di pronunciare la risoluzione giudiziale del vincolo;
2) la domanda di risoluzione giudiziale appare inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed essendo, comunque, tardiva. Nella terza memoria istruttoria, ha evidenziato quanto Parte_1 segue: “nelle more del presente procedimento, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
84/2023, inerente al Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., concernente le Proposte del Prefetto della Provincia di n. Pt_1
351634/2017, 1/2018 e 174408/2018, il Comando di Polizia Locale, ha provveduto, con
Determinazione Dirigenziale del Comandante del Corpo di PLRC n. 983 del 04/12/2023, alla liquidazione di quanto dovuto [€ 26.189,40] sulla base delle citate proposte a favore del creditore
. Nella propria comparsa conclusionale, ha ribadito la Controparte_1 Parte_1 corresponsione dell'importo di € 26.189,40, allegando la relativa quietanza come doc.
1. Ai fini della decisione è dirimente stabilire se nel caso dedotto in lite sia configurabile o meno una transazione novativa. La transazione è novativa quando le parti non manifestano l'intenzione di limitarsi a modificare il rapporto preesistente bensì quella di estinguerlo creandone uno nuovo autonomo ed oggettivamente incompatibile con quello preesistente. Nel caso di specie, per effetto dei nuovi accordi, tra la e la quest'ultima si è impegnata alla Controparte_2 Controparte_1 rottamazione dei veicoli e ha accettato il pagamento di cui agli emanati decreti prefettizi, rinunciando alla richiesta di ulteriori compensi e ad azioni in sede giudiziale. Il coinvolgimento dell'ente pubblico della sulla base dell'art. 5 del Decreto Dirigenziale n. 216/2014 del CP_2
e dell' evidenza che le proposte accettate dal creditore Controparte_3 Controparte_4
e gli impegni di pagamento conseguenziali costituiscono elementi di oggettiva incompatibilità rispetto al rapporto preesistente, di talché si è concretizzata una transazione novativa con estinzione del rapporto preesistente che non può rivivere stante la preclusione posta dall'art. 1976 c.c.. Per quanto emerso e documentato nel corso del presente giudizio (non essendo contestato che Pt_1
Pagina 5 ha nel corso del presente giudizio interamente corrisposto le somme oggetto dei Pt_1 provvedimenti prott. n.351634/2017, n.1/2018 e n.174408/2018 della Prefettura di , nonché Pt_1 per quanto sopra argomentato sulla transazione novativa, sull'art. 1976 e sull'impossibilità di riviviscenza del rapporto preesistente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento al pagamento della sorte effettuato in corso di giudizio da in conformità ai richiamati decreti prefettizi. Residuano dovuti Parte_1 da gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 e art. 1284 c.c. comma 4° sugli importi versati Parte_1 in ritardo da a decorrere dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di deposito del Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo). Considerati reciproci motivi di soccombenza, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 21433/2022 nel procedimento R.G. n. 51855/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma. Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento al pagamento avvenuto in corso di giudizio effettuato da quanto alla sorte dovuta in Parte_1 base ai sopra richiamati decreti prefettizi. Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di degli interessi ex D. Lgs. Controparte_1
231/2002 ed ex art. 1284 c.c. comma 4° sugli importi versati in ritardo da a Parte_1 decorrere dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo). Spese compensate.
Roma, 24-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16826/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, Pt_1 che la rappresenta e difende in persona dell'avv. Valentina Rossi per procura generale alle liti per atto Dott. , Notaio in Repertorio n. 22954, Raccolta n. 12378 del 9.7.2024 - Persona_1 Pt_1
Attore/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Viale Liegi n. 49 presso lo studio dell'Avv. Carlo Arnulfo, che Pt_1 lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 1.2.2023, ha convenuto nel presente giudizio civile la al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte:
1. In via principale: annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. 21433/2022, emesso
Pagina 1 dal Tribunale Ordinario di Roma, nel giudizio avente R.G. n. 51855/2022, nei confronti di
[...]
, limitatamente alle somme contestate;
2. Sempre in via principale: accertare validità ed Pt_1 efficacia dei provvedimenti prott. n. 351634/2017, n. 1/2018 e n. 174408/2018 della CP_2
e, che pertanto, è dovuto da solo l'importo complessivo di euro 26.189,40,
[...] Parte_1 risultante da tali provvedimenti, essendo non dovute somme ulteriori richieste da 3. Controparte_1
Sempre in via principale: accertare e dichiarate che, alle obbligazioni oggetto di causa, non sia applicabile il saggio di interessi disciplinato nel d.lgs. 231/2002, ma sia, al più, dovuto il tasso legale e che gli interessi decorreranno a partire dal 20.11.2019; 4. In ogni caso: respingere, se proposte, le istanze di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto limitatamente alle somme contestate. Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite, oltre oneri riflessi al 23,8%.” A seguito del differimento giudiziale della prima udienza di comparizione per il 12.12.2023, la si è costituita in giudizio in data 11.12.2023, rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza, - preliminarmente, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la risoluzione della proposta di alienazione proposta prot. 76656/2016 - nel merito rigettare l'opposizione, per le plurime ragioni esposte in parte narrativa;
- sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n.
21433/2022, RG 51855/2022; ovvero condannare al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 53.167,30, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, CP_1 comunque maggiorata degli interessi ex lege 231/2002 a far data dalle scadenze indicate nel ricorso monitorio, con vittoria delle spese e degli onorari.”. Il Giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria, l'Amministrazione capitolina ha precisato come segue le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni ivi esposte:
1. In via principale: annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti il Decreto Ingiuntivo
n. 21433/2022, R.G. n. 51855/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di limitatamente alle somme contestate;
2. In rito, dichiarare inammissibile la Parte_1 domanda di risoluzione giudiziale dei provvedimenti prott. n. 351634/2017, n.1/2018 e n.174408/2018 della spiccata da controparte solo con la comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta;
3. In via principale di merito: accertare validità ed efficacia dei provvedimenti prott. n.351634/2017, n.1/2018 e n.174408/2018 della e, che Controparte_2 pertanto, è dovuto da solo l'importo complessivo di euro 26.189,40, risultante da tali Parte_1 provvedimenti, essendo non dovute somme ulteriori richieste da 4. Sempre in via Controparte_1 principale, in subordine rispetto alla domanda di cui al punto 2, rigettare nel merito la domanda di
Pagina 2 risoluzione giudiziale dei provvedimenti prott. n. 351634/2017, n.1/2018 e n.174408/2018 della
, spiccata da controparte solo con la comparsa di costituzione e risposta;
5. Controparte_2
Sempre in via principale: accertare e dichiarate che, alle obbligazioni oggetto di causa, non sia applicabile il saggio di interessi disciplinato nel d.lgs. 231/2002, ma sia, al più, dovuto il tasso legale e che gli interessi decorreranno a partire dal 20.11.2019; Con conseguente condanna alle spese, anche generali, e compensi di lite, oltre oneri riflessi al 23,8%.” Successivamente il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola per la precisazione delle conclusioni. Infine, con ordinanza del 17.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche
(60+20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21433/2022 (R.G. n. Parte_1
51855/2022) del Tribunale ordinario di Roma, con il quale è stato ingiunto di pagare alla CP_1
l'importo di € 53.167,30, oltre interessi e spese di procedura. Nel ricorso monitorio
[...] CP_1 illustrava di essere titolare di una depositeria iscritta all'albo prefettizio ex art. 8 del D.P.R. n.
[...]
571/82 e di aver maturato un credito nei confronti di in ragione dell'attività di Parte_1 recupero, sequestro e custodia di 152 veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. La
illustrava, altresì, di aver beneficiato della procedura di c.d. “alienazione obbligatoria” CP_1 contenuta all'art.1 commi 444 e segg. l. n. 147/2013, che aveva condotto all'emanazione di tre decreti di rottamazione (prot. n. 351634/2017; prot. n. 1/2018; prot. n. 174408/2018), per un credito complessivo pari ad € 26.189,40. Secondo la società , tuttavia, l'inadempimento CP_1 contrattuale di determinava il venir meno di tali accordi;
pertanto, essa ricalcolava il Parte_1 credito nella misura pari ad € 96.845,73, per poi chiedere, in fase monitoria, l'importo di €
53.167,30, con rinuncia alla differenza. L'opponente ha evidenziato che solo nel Parte_1
2019 la , con nota acquisita al protocollo Comando n. 312020 del 20/11/2019, CP_2 comunicava l'avvenuta consegna da parte della depositeria dei certificati di rottamazione e di radiazione al PRA dei veicoli oggetto della citata proposta, al fine del controllo di regolarità, quale condizione necessaria per procedere al pagamento (doc.7 allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo). ha quindi segnalato nell'atto di opposizione che Parte_1
è stata predisposta la proposta di Deliberazione prot. 189641 del 29/09/2020 di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL c.1 lett e), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina (doc.8) il cui iter era ancora in corso al tempo della proposta opposizione. In diritto la difesa di ha contrastato la tesi secondo la quale gli accordi Parte_1
Pagina 3 costituiti dai decreti prefettizi prot. n. 351634/2017, prot. n. 1/2018 e prot. n. 174408/2018 sarebbero venuti meno per effetto dell'inadempimento di ritenendola infondata,
Parte_1 atteso che tali decreti non contengono alcuna clausola risolutiva espressa, né è prevista clausola risolutiva dall'art. 1, commi 444 e sgg. L. n. 147/2013. Inoltre, secondo la difesa di
Parte_1 il vincolo di cui si discute non ha natura contrattuale, bensì legale, pertanto, non potrebbe essere operata una risoluzione per inadempimento, né ope legis, né giudizialmente. Anche qualora si volesse considerare il vincolo tra ed alla stregua di un contratto, esso, per
Parte_1 CP_1 quanto argomentato dalla difesa di andrebbe qualificato come una transazione
Parte_1 novativa che, ai sensi dell'art. 1976 c.c., non può essere risolta per inadempimento. Infine la difesa di ha rimarcato che lo stresso art. 1 comma 446 l. 147/2013 afferma che
Parte_1
“L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito”. Sulla natura transattiva e novativa dell'accordo intercorso tra la , ed la difesa di ha CP_2 Parte_1 CP_1 Parte_1 richiamato lo stesso testo delle tre proposte, che, a pag. 3, quinto capoverso successivo al
“Propone”, recitano: “l'alienazione si perfeziona con l'accettazione del titolare del deposito, corredata dall'espressa e contestuale rinuncia dello stesso a qualsiasi pretesa a azione giudiziale o stragiudiziale” e, poco oltre, “anche in relazione all'effetto transattivo dell'atto ai sensi degli art. 1965 e segg. c.c.” Tale testo, d'altronde, riprende testualmente l'art. 5 del Decreto Dirigenziale n.
216/2014 del e dell' . Con riferimento agli interessi Controparte_3 Controparte_4 parte opponente ha eccepito, infine, l'inapplicabilità degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 in quanto applicabili solo alle transazioni commerciali, mentre nel caso di specie si tratta di vincolo sorto ex lege, segnalandosi altresì che gli interessi non risultano dovuti per il periodo antecedente al
20.11.2019, data in cui la ha trasmesso la documentazione attestante la rottamazione e la CP_2 cancellazione dal PRA dei veicoli ceduti a , a sua volta ricevuta da detta società (doc. 7). CP_1
Infatti, l'adempimento da parte delle Amministrazioni del vincolo sorto a seguito della proposta della era sospensivamente condizionato all'invio da parte della depositeria di tale CP_2 documentazione. Alla luce di questa considerazione si evince, per che prima del Parte_1
20.11.2019 gli importi dovuti da non erano ancora esigibili, pertanto nessun Parte_1 interesse può essere chiesto, in ogni caso e indipendentemente dal saggio applicabile, prima di detta data. Nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha replicato che la transazione, risolvendosi in un contratto consensuale Controparte_1
a prestazioni corrispettive, può essere risolta per inadempimento ai sensi degli artt. 1453, 1456 e
1457 c.c.. Inoltre, secondo la difesa di parte convenuta/opposta, la transazione intervenuta non ha natura novativa, come risulta dal richiamo del solo art. 1965 c.c. nel corpo degli accordi, per cui, in
Pagina 4 assenza di contestazioni da parte dell'Amministrazione in ordine alla prestazione resa e correttamente quantificata, la transazione, secondo deve ritenersi risolta per grave Controparte_1 inadempimento del debitore con conseguente reviviscenza del rapporto originario. Quanto agli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002, la richiesta degli stessi, secondo parte convenuta/opposta, si giustifica in ragione sia della natura del contratto sia della qualifica di imprenditore commerciale propria della Con ordinanza del 29.12.2023, è stata respinta la richiesta di Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'opponente è stata rimessa in termini ai fini della costituzione in giudizio. Nella prima memoria istruttoria,
[...]
ha evidenziato che: 1) la , nella propria comparsa, non ha contestato l'assunto in Pt_1 CP_1 base al quale l'obbligazione di cui si discute non si sarebbe risolta di diritto;
infatti, la società chiede di pronunciare la risoluzione giudiziale del vincolo;
2) la domanda di risoluzione giudiziale appare inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed essendo, comunque, tardiva. Nella terza memoria istruttoria, ha evidenziato quanto Parte_1 segue: “nelle more del presente procedimento, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
84/2023, inerente al Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., concernente le Proposte del Prefetto della Provincia di n. Pt_1
351634/2017, 1/2018 e 174408/2018, il Comando di Polizia Locale, ha provveduto, con
Determinazione Dirigenziale del Comandante del Corpo di PLRC n. 983 del 04/12/2023, alla liquidazione di quanto dovuto [€ 26.189,40] sulla base delle citate proposte a favore del creditore
. Nella propria comparsa conclusionale, ha ribadito la Controparte_1 Parte_1 corresponsione dell'importo di € 26.189,40, allegando la relativa quietanza come doc.
1. Ai fini della decisione è dirimente stabilire se nel caso dedotto in lite sia configurabile o meno una transazione novativa. La transazione è novativa quando le parti non manifestano l'intenzione di limitarsi a modificare il rapporto preesistente bensì quella di estinguerlo creandone uno nuovo autonomo ed oggettivamente incompatibile con quello preesistente. Nel caso di specie, per effetto dei nuovi accordi, tra la e la quest'ultima si è impegnata alla Controparte_2 Controparte_1 rottamazione dei veicoli e ha accettato il pagamento di cui agli emanati decreti prefettizi, rinunciando alla richiesta di ulteriori compensi e ad azioni in sede giudiziale. Il coinvolgimento dell'ente pubblico della sulla base dell'art. 5 del Decreto Dirigenziale n. 216/2014 del CP_2
e dell' evidenza che le proposte accettate dal creditore Controparte_3 Controparte_4
e gli impegni di pagamento conseguenziali costituiscono elementi di oggettiva incompatibilità rispetto al rapporto preesistente, di talché si è concretizzata una transazione novativa con estinzione del rapporto preesistente che non può rivivere stante la preclusione posta dall'art. 1976 c.c.. Per quanto emerso e documentato nel corso del presente giudizio (non essendo contestato che Pt_1
Pagina 5 ha nel corso del presente giudizio interamente corrisposto le somme oggetto dei Pt_1 provvedimenti prott. n.351634/2017, n.1/2018 e n.174408/2018 della Prefettura di , nonché Pt_1 per quanto sopra argomentato sulla transazione novativa, sull'art. 1976 e sull'impossibilità di riviviscenza del rapporto preesistente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento al pagamento della sorte effettuato in corso di giudizio da in conformità ai richiamati decreti prefettizi. Residuano dovuti Parte_1 da gli interessi ex D. Lgs. 231/2002 e art. 1284 c.c. comma 4° sugli importi versati Parte_1 in ritardo da a decorrere dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di deposito del Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo). Considerati reciproci motivi di soccombenza, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 21433/2022 nel procedimento R.G. n. 51855/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma. Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento al pagamento avvenuto in corso di giudizio effettuato da quanto alla sorte dovuta in Parte_1 base ai sopra richiamati decreti prefettizi. Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di degli interessi ex D. Lgs. Controparte_1
231/2002 ed ex art. 1284 c.c. comma 4° sugli importi versati in ritardo da a Parte_1 decorrere dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo). Spese compensate.
Roma, 24-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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