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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2533/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002996946000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200003680069000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.030 2024 9002996946000, notificatagli dall'Agente di riscossione in data 23.09.2024, del complessivo importo di €.1.683,54, relativa ad Irpef, comprensiva di interessi e sanzioni, per l'anno 2016.
Il contribuente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici (avviso di accertamento e cartella) e la prescrizione della pretesa tributaria.
Ha resistito l'AdER.
All'esito del deposito di memorie illustrative da parte resistente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
Ancorchè parte ricorrente abbia omesso di instaurare il contraddittorio anche nei confronti dell'ente impositore
(come, invece, richiesto dall'art.14 d.lgs.n.546/92), è assorbente rilevare che l'Agente di riscossione ha dato prova che la sottostante cartella di pagamento n.030 2020 0003680069000 è stata ritualmente notificata con consegna a familiare e inoltro della lettera informativa.
Ed è pacifico che la notifica di un atto a un familiare convivente si perfeziona con la sola prova della spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento (cfr.Cass. n.
3278/2025).
La rituale notifica della cartella ha interrotto i termini di prescrizione sia del tributo, sia delle sanzioni e degli interessi.
2.Alla soccombenza segue la declaratoria di condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite, complessivamente liquidate (tenuto conto del valore della causa e applicati i minimi tabellari) in € 188,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite liquidate in Euro
188,00 oltre accessori.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2533/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002996946000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200003680069000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.030 2024 9002996946000, notificatagli dall'Agente di riscossione in data 23.09.2024, del complessivo importo di €.1.683,54, relativa ad Irpef, comprensiva di interessi e sanzioni, per l'anno 2016.
Il contribuente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici (avviso di accertamento e cartella) e la prescrizione della pretesa tributaria.
Ha resistito l'AdER.
All'esito del deposito di memorie illustrative da parte resistente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
Ancorchè parte ricorrente abbia omesso di instaurare il contraddittorio anche nei confronti dell'ente impositore
(come, invece, richiesto dall'art.14 d.lgs.n.546/92), è assorbente rilevare che l'Agente di riscossione ha dato prova che la sottostante cartella di pagamento n.030 2020 0003680069000 è stata ritualmente notificata con consegna a familiare e inoltro della lettera informativa.
Ed è pacifico che la notifica di un atto a un familiare convivente si perfeziona con la sola prova della spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento (cfr.Cass. n.
3278/2025).
La rituale notifica della cartella ha interrotto i termini di prescrizione sia del tributo, sia delle sanzioni e degli interessi.
2.Alla soccombenza segue la declaratoria di condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite, complessivamente liquidate (tenuto conto del valore della causa e applicati i minimi tabellari) in € 188,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite liquidate in Euro
188,00 oltre accessori.