Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quali genitori responsabili di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Rodolfo Campolongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- del diritto del minore -OMISSIS- di fruire della terapia ABA (Applied Behavior Analysis) per il trattamento della patologia autistica da cui è affetto;
- dell'illegittimità del silenzio serbato dalla ASP di Cosenza sull''istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, poi reiterata;
- comunque, dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nel provvedere all'erogazione dell'intervento cognitivo comportamentale come da Linee Guida dell'I.S.S. con terapia ABA prescritta, a tal fine accertando il diritto del minore disabile -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo ABA per almeno 25 ore settimanali in rapporto 1 a 1 per almeno 48 mesi;
per la condanna della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S. in misura pari ad almeno per almeno 25 ore settimanali in rapporto 1 a 1 per almeno 48 mesi;
nonché, in ogni caso, per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato, da quantificarsi in complessivi € 28.580,52 per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo ulteriori spese non conteggiate, ed € 5.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore in ragione dell'omessa erogazione della terapia da parte della Azienda Sanitaria Provinciale convenuta, considerando anche la necessità di cure fuori regione, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CE AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, genitori responsabili di -OMISSIS-, si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale deducendo che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sia rimasta illegittimamente silente a fronte della loro richiesta, formulata il -OMISSIS- e poi riproposta, volta a conoscere se il trattamento terapeutico ABA «viene erogato dalla ASL di Rende e quali sono gli adempimenti necessari per intraprendere il trattamento al bambino» .
Hanno quindi chiesto di accertare il diritto del minore a ricevere dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo ABA per almeno 25 ore settimanali in rapporto 1 a 1 per almeno 48 mesi.
Hanno altresì richiesto il rimborso delle somme sino ad allora spese per acquistare da privati le prestazioni di terapia ABA.
2. – Con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza depositasse una documentata relazione per illustrare se i propri servizi di neuropsichiatria infantile avessero avuto modo di visitare il minore, lo avessero mai preso in carica e, in tal caso, quali iniziative terapeutiche fossero state intraprese.
In difetto di riscontro all’ordinanza istruttoria, con nuova ordinanza del -OMISSIS-, ritenuto la sussistenza di fumus boni iuris e di periculum in mora , è stato disposto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sottoponesse a visita il minore presso le competenti strutture entro il -OMISSIS-, predisponendo, entro il termine massimo del -OMISSIS-, un percorso terapeutico personalizzato e avviandone l’erogazione.
Costituitasi l’amministrazione, alla successiva udienza camerale, fissata per verificare lo stato dell’attuazione della misura cautelare atipica adottata, il Tribunale ha preso atto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza aveva sottoposto a visita specialistica, con valutazione clinico-funzionale, il minore, senza però elaborare e avviare un piano terapeutico, benché nella valutazione si ponessero degli obiettivi nelle varie aree (comunicazione, vivere quotidiano, socializzazione) e si specificasse che gli interventi necessari dovevano essere integrati nel progetto di vita individuale, in corso di elaborazione da parte del Comune di Rende.
Con ordinanza del -OMISSIS-, si è quindi ribadito l’ordine all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di elaborare e avviare il piano terapeutico appropriato per il minore.
3. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, senza che però sia stato documentato alcun avvio del percorso terapeutico con il minore.
5. – Va richiamata nuovamente la giurisprudenza di questo Tribunale in materia di terapia ABA (cfr., tra tutte, la sentenza del 20 gennaio 2025, n. 116), per cui:
a) il metodo ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. TAR Calabria, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 424);
c) l’accesso ai percorsi di assistenza garantiti dai LEA, con onere a carico del sistema sanitario, non è oggetto di un diritto soggettivo perfetto, essendo sempre necessario che il minore affetto da disturbo dello spettro autistico sia preventivamente preso in carico dal SSN per essere inserito in un apposito percorso riabilitativo mediante la predisposizione di un piano terapeutico individualizzato (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 10 ottobre 2024, n. 1445, nonché TAR Lazio – Roma, Sez. III, 10 luglio 2024, n. 13941; Id., 20 luglio 2023, n. 12259), fermo restando che l’individuazione in concreto dei trattamenti più adeguati alle sue esigenze terapeutiche spetta in via esclusiva all’amministrazione sanitaria nel pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica ( ex multis , TAR Lazio – Roma, Sez. III, 10 luglio 2024, n. 13941);
c) ne discende, che se, da un lato, compete all’ASP stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro, sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del Servizio sanitario pubblico.
6. - All’esito del giudizio a cognizione piena, quindi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza va condannata a prendere effettivamente in carico il minore somministrandogli, in forma diretta o indiretta (ossia mediante rimborso spese), il trattamento preventivamente specificato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del Servizio sanitario pubblico.
7. – La domanda di condanna dell’amministrazione a rifondere le spese sopportate dai ricorrenti per acquistare da privati prestazioni di ABA non può, invece, trovare accoglimento.
Invero, non risulta che la terapia ABA sia stata mai espressamente prescritta da una struttura sanitaria pubblica, benché nei fogli di dimissione a seguito delle visite presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma si dia riscontro al fatto che tale terapia venisse somministrata con esito positivo.
Anche nell’unica PEC antecedente all’introduzione del giudizio depositata agli atti, risalente all’anno 2020, i genitori del minore si sono limitati a richiedere informazioni sulla possibilità di intraprendere la terapia ABA.
Peraltro, dalla relazione del servizio di neuropsichiatria infantile depositato agli atti del giudizio risulta che in diverse occasioni il minore non sia stato presentato agli appuntamenti fissati dal personale sanitario.
Quindi, non si può affermare che l’amministrazione abbia colpevolmente violato un precedente obbligo di somministrare la terapia ABA al minore, non essendovi una prescrizione in tal senso e non essendo stata mai rivolta all’azienda intimata una formale richiesta di presa in carico del paziente.
8. – Le spese di lite possono essere compensate tra le parte, stante la fondatezza solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a prendere effettivamente in carico il minore -OMISSIS-, somministrandogli, in forma diretta o indiretta (ossia mediante rimborso spese), il trattamento preventivamente specificato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del Servizio sanitario pubblico.
Rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
CE AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AL | VO RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.