TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3572/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/11/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 10 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. RINALDI LIVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. RINALDI LIVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TRIESTE il 05/04/1998 (atto n. 31, P. 2, S.
A, anno 1998). Divorziati con sentenza n. 669/2021 del Tribunale di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nato il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“1) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del signor a Per_1 Parte_2 decorrere dal mese di febbraio 2025;
2) prendere atto che le parti concordano che il signor nulla più deve alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di spese condominiali straordinarie”.
[...]
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta degli ex coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Modifica le condizioni di divorzio secondo le congiunte conclusioni, da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il giorno 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/11/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 10 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. RINALDI LIVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. RINALDI LIVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TRIESTE il 05/04/1998 (atto n. 31, P. 2, S.
A, anno 1998). Divorziati con sentenza n. 669/2021 del Tribunale di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nato il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“1) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del signor a Per_1 Parte_2 decorrere dal mese di febbraio 2025;
2) prendere atto che le parti concordano che il signor nulla più deve alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di spese condominiali straordinarie”.
[...]
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. per la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta degli ex coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Modifica le condizioni di divorzio secondo le congiunte conclusioni, da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il giorno 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli