Decreto cautelare 1 aprile 2025
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8452 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagiovanna De Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso, lamentandone l’illegittimità per violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria ed eccesso di potere sotto vari profili;
- con ordinanza n. 811 del 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare;
- l’Amministrazione intimata ha depositato la nota con cui ha invitato il datore di lavoro e il lavoratore a presentarsi il 3 settembre 2025 in Prefettura, muniti della documentazione necessaria, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- all’udienza pubblica di trattazione del 19 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presente ricorso insistendo però per la condanna alle spese di lite, mentre l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha chiesto la compensazione delle spese;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia, salva restituzione da parte dell’Amministrazione intimata del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI SC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ZZ | TI SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.