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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Presidente Lorena Mussoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. N. 1076/2024 e promossa da
(C.F.: – Creditrice procedente Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. SERRETTI LORENZO
- RICORRENTE -
contro
Avv. CAVALIERI FRANCESCO – Delegato alle vendite
Con l'avv. /
- RESISTENTE
CONTUMACE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dalla
[...]
ex articolo 170 del D.P.R. 115 del 2002. Parte_1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la riduzione del compenso liquidato al delegato alle vendite di cui al decreto di liquidazione opposto, con vittoria di spese nel caso di altrui opposizione.
1 L'Avv. Lorenzo Serretti, quale delegato alla vendita nel procedimento presupposto al decreto di liquidazione impugnato, cui il ricorso e decreto fissazione udienza sono stati notificati, non si è costituito in giudizio, dovendosi pertanto dichiarare la sua contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06//2024, la presentava Parte_1 impugnazione avverso il decreto di liquidazione del 16 maggio 2024 e depositato in Cancelleria in data 17 maggio 2024 emesso dal Tribunale di Pesaro, nella persona del Giudice delle Esecuzioni con cui è stato liquidato all'avv. Lorenzo Serretti quale delegato alla vendita nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva presupposta iscritta al R.G.E. n. 12/2019, a titolo di onorari e spese per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 8.860,29.
Con suddetto ricorso, parte ricorrente lamentava l'illegittimità della riconosciuta liquidazione di una maggiorazione del 40%, stante la non complessità della procedura, e pertanto chiedeva la rideterminazione in riduzione del quantum liquidato in favore del delegato alle vendite.
La causa veniva rinviata all'udienza del 10/06/2025 in ragione del mancato perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti di parte resistente.
L'Avv. Lorenzo Sorretti, quale delegato alla vendita nella procedura immobiliare esecutiva presupposta al decreto di liquidazione impugnato, cui il ricorso e il decreto fissazione udienza venivano notificati, non si costituiva in giudizio, dovendosi pertanto dichiarare la sua contumacia.
Parte ricorrente impugna il decreto di liquidazione opposto limitatamente nella parte in cui viene riconosciuta e dunque liquidata la maggiorazione del 40% a favore del delegato, non muovendo altre ed ulteriori contestazioni. Ciò posto, va innanzitutto ritenuta certamente applicabile anche al caso di specie la normativa di cui al D.M. 227/2015 recante “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, circostanza non contestata da parte ricorrente.
La suddetta normativa, certamente applicabile anche al caso di specie, disciplina i criteri per la determinazione del compenso del Professionista delegato alla vendita nell'ambito delle procedure immobiliari esecutive in base all'attività svolta dallo stesso, prendono a base il prezzo di aggiudicazione ovvero il valore di assegnazione, suddividendolo in quattro distinte fasi del processo di espropriazione immobiliare delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c..
In materia, si rileva che il comma 3, dell'art. 2 del D.M. 227/2015 prevede che “Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento”.
2 Come si evince da quanto riportato, le sopracitata disposizione normativa affida al Giudice delle
Esecuzioni un'ampia discrezionalità nella liquidazione del compenso con riguardo all'eventuale maggiorazione del compenso da liquidare sino ad un limite massimo del 60 % atteso che “La valutazione della complessità delle attività svolte, inoltre, può comprendere anche il valore del bene, se espressivo di una maggiore difficoltà nell'espletamento delle operazioni delegate, sicché la considerazione del valore del bene non può ritenersi esclusa dal potere giudiziario di calibrazione del compenso” (Consiglio di Stato, IV^ Sez., 30/10/2019, n. 7440). Ne consegue pertanto che, la determinazione dei relativi compensi da liquidare a favore del delegato alla vendita costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se rispondente ai criteri stabiliti dalla normativa non richiede motivazione specifica (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II^,
19.12.2014, n. 27126), non essendo stata, nel caso di specie, neppure riconosciuta la maggiorazione massima.
Da quanto emerge dalla documentazione depositata in atti, la procedura presupposta pende dal
2019, dovendosi ritenere che con riferimento alla determinazione del quantum degli onorari e delle spese da liquidare a favore del Professionista delegato per le operazioni di vendita nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva iscritta al n. R.G.E. 12/2019, risultano rispettati i parametri previsti ai sensi della legge vigente in materia di cui al D.M. 227/2015.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
In considerazione della contumacia di parte resistente, si dispone la compensazione delle spese tra le parti del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
Dichiara la contumacia di parte resistente.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in data 10/07/2025
Il Presidente Lorena Mussoni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Presidente Lorena Mussoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. N. 1076/2024 e promossa da
(C.F.: – Creditrice procedente Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. SERRETTI LORENZO
- RICORRENTE -
contro
Avv. CAVALIERI FRANCESCO – Delegato alle vendite
Con l'avv. /
- RESISTENTE
CONTUMACE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dalla
[...]
ex articolo 170 del D.P.R. 115 del 2002. Parte_1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la riduzione del compenso liquidato al delegato alle vendite di cui al decreto di liquidazione opposto, con vittoria di spese nel caso di altrui opposizione.
1 L'Avv. Lorenzo Serretti, quale delegato alla vendita nel procedimento presupposto al decreto di liquidazione impugnato, cui il ricorso e decreto fissazione udienza sono stati notificati, non si è costituito in giudizio, dovendosi pertanto dichiarare la sua contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06//2024, la presentava Parte_1 impugnazione avverso il decreto di liquidazione del 16 maggio 2024 e depositato in Cancelleria in data 17 maggio 2024 emesso dal Tribunale di Pesaro, nella persona del Giudice delle Esecuzioni con cui è stato liquidato all'avv. Lorenzo Serretti quale delegato alla vendita nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva presupposta iscritta al R.G.E. n. 12/2019, a titolo di onorari e spese per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 8.860,29.
Con suddetto ricorso, parte ricorrente lamentava l'illegittimità della riconosciuta liquidazione di una maggiorazione del 40%, stante la non complessità della procedura, e pertanto chiedeva la rideterminazione in riduzione del quantum liquidato in favore del delegato alle vendite.
La causa veniva rinviata all'udienza del 10/06/2025 in ragione del mancato perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti di parte resistente.
L'Avv. Lorenzo Sorretti, quale delegato alla vendita nella procedura immobiliare esecutiva presupposta al decreto di liquidazione impugnato, cui il ricorso e il decreto fissazione udienza venivano notificati, non si costituiva in giudizio, dovendosi pertanto dichiarare la sua contumacia.
Parte ricorrente impugna il decreto di liquidazione opposto limitatamente nella parte in cui viene riconosciuta e dunque liquidata la maggiorazione del 40% a favore del delegato, non muovendo altre ed ulteriori contestazioni. Ciò posto, va innanzitutto ritenuta certamente applicabile anche al caso di specie la normativa di cui al D.M. 227/2015 recante “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, circostanza non contestata da parte ricorrente.
La suddetta normativa, certamente applicabile anche al caso di specie, disciplina i criteri per la determinazione del compenso del Professionista delegato alla vendita nell'ambito delle procedure immobiliari esecutive in base all'attività svolta dallo stesso, prendono a base il prezzo di aggiudicazione ovvero il valore di assegnazione, suddividendolo in quattro distinte fasi del processo di espropriazione immobiliare delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c..
In materia, si rileva che il comma 3, dell'art. 2 del D.M. 227/2015 prevede che “Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento”.
2 Come si evince da quanto riportato, le sopracitata disposizione normativa affida al Giudice delle
Esecuzioni un'ampia discrezionalità nella liquidazione del compenso con riguardo all'eventuale maggiorazione del compenso da liquidare sino ad un limite massimo del 60 % atteso che “La valutazione della complessità delle attività svolte, inoltre, può comprendere anche il valore del bene, se espressivo di una maggiore difficoltà nell'espletamento delle operazioni delegate, sicché la considerazione del valore del bene non può ritenersi esclusa dal potere giudiziario di calibrazione del compenso” (Consiglio di Stato, IV^ Sez., 30/10/2019, n. 7440). Ne consegue pertanto che, la determinazione dei relativi compensi da liquidare a favore del delegato alla vendita costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se rispondente ai criteri stabiliti dalla normativa non richiede motivazione specifica (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II^,
19.12.2014, n. 27126), non essendo stata, nel caso di specie, neppure riconosciuta la maggiorazione massima.
Da quanto emerge dalla documentazione depositata in atti, la procedura presupposta pende dal
2019, dovendosi ritenere che con riferimento alla determinazione del quantum degli onorari e delle spese da liquidare a favore del Professionista delegato per le operazioni di vendita nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva iscritta al n. R.G.E. 12/2019, risultano rispettati i parametri previsti ai sensi della legge vigente in materia di cui al D.M. 227/2015.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
In considerazione della contumacia di parte resistente, si dispone la compensazione delle spese tra le parti del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
Dichiara la contumacia di parte resistente.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in data 10/07/2025
Il Presidente Lorena Mussoni
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