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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17309 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 57663/2023 pervenuta per la spedizione a sentenza con i termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 27 novembre 2025 , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Luigi Labonia C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Luca e CP_1
CC SS
APPELLATO
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_2 P.IVA_2 Per_1
23.6.2023 in atti dall'Avv. Francesca Romagnoli
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 15079/2023 depositata il CP_2
15.11.2023 non notificata – opposizione a cartella esattoriale - prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 27 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il 15.11.2023 – CP_3
appello iscritto a ruolo il 15.12.2023), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione alla cartella esattoriale n. 097201902113070270000 per violazioni al codice della strada promossa da in funzione recuperatoria , ha CP_1
accolto l'eccezione di prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 , tenuto conto del fatto che erano trascorsi più di cinque anni tra la data di notifica del v.a.v. (notifica eseguita il 9 giugno 2016, come da documentazione depositata in primo grado da e la data di notifica della CP_2
cartella , notifica eseguita il 25 marzo 2023. Parte appellante , facendo riferimento alla normativa emergenziale di cui al decreto Cura Italia, ha dedotto a fondamento della domanda di riforma della impugnata sentenza , che non era maturato alcun termine di prescrizione , tenuto conto della disposta sospensione ex lege del termine di prescrizione per i noti eventi legati alla pandemia da
CO -19 . ha aderito ai motivi di gravame di mentre ha concluso per la CP_2 CP_3 CP_1
integrale conferma della sentenza di primo grado .
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto .
Invero l'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito nella legge 27/2020 (decreto Cura Italia), ha espressamente disposto la sospensione della attività di riscossione per l'arco temporale 8 marzo
2020- 31 agosto 2021, e che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre
2023) .
Nel caso di specie il verbale è stato notificato il 9 giugno 2016 e la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 9 giugno 2021.
Nel quinquennio tuttavia opera la sospensione di cui al decreto Cura Italia sicchè la notifica della cartella, avvenuta in data 25 marzo 2023, è stata espletata nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981 , proprio a cagione della sospensione dei termini per la riscossione di cui sopra. In riforma della impugnata sentenza si impone dunque il rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale proposta da . CP_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , CP_1
con distrazione in favore del procuratore di e con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 CP_3
(scaglione fino ad € 1100,00) , mentre vanno compensate in toto tra e , CP_3 CP_2 tenuto conto del rapporto che lega l'Ente impositore all'Agente per la riscossione .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale n.
097201902113070270000 proposta da;
CP_1
b) compensa in toto le spese dei due gradi di giudizio tra e CP_3 CP_2
c) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_1 che, distratte in favore dell'Avv. Luigi Labonia che ne ha fatto anticipazione, si CP_3 liquidano in € 505,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato per il giudizio di appello;
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 57663/2023 pervenuta per la spedizione a sentenza con i termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 27 novembre 2025 , vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Luigi Labonia C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Luca e CP_1
CC SS
APPELLATO
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_2 P.IVA_2 Per_1
23.6.2023 in atti dall'Avv. Francesca Romagnoli
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 15079/2023 depositata il CP_2
15.11.2023 non notificata – opposizione a cartella esattoriale - prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 27 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il 15.11.2023 – CP_3
appello iscritto a ruolo il 15.12.2023), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione alla cartella esattoriale n. 097201902113070270000 per violazioni al codice della strada promossa da in funzione recuperatoria , ha CP_1
accolto l'eccezione di prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 , tenuto conto del fatto che erano trascorsi più di cinque anni tra la data di notifica del v.a.v. (notifica eseguita il 9 giugno 2016, come da documentazione depositata in primo grado da e la data di notifica della CP_2
cartella , notifica eseguita il 25 marzo 2023. Parte appellante , facendo riferimento alla normativa emergenziale di cui al decreto Cura Italia, ha dedotto a fondamento della domanda di riforma della impugnata sentenza , che non era maturato alcun termine di prescrizione , tenuto conto della disposta sospensione ex lege del termine di prescrizione per i noti eventi legati alla pandemia da
CO -19 . ha aderito ai motivi di gravame di mentre ha concluso per la CP_2 CP_3 CP_1
integrale conferma della sentenza di primo grado .
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto .
Invero l'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito nella legge 27/2020 (decreto Cura Italia), ha espressamente disposto la sospensione della attività di riscossione per l'arco temporale 8 marzo
2020- 31 agosto 2021, e che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre
2023) .
Nel caso di specie il verbale è stato notificato il 9 giugno 2016 e la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 9 giugno 2021.
Nel quinquennio tuttavia opera la sospensione di cui al decreto Cura Italia sicchè la notifica della cartella, avvenuta in data 25 marzo 2023, è stata espletata nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981 , proprio a cagione della sospensione dei termini per la riscossione di cui sopra. In riforma della impugnata sentenza si impone dunque il rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale proposta da . CP_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di , CP_1
con distrazione in favore del procuratore di e con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 CP_3
(scaglione fino ad € 1100,00) , mentre vanno compensate in toto tra e , CP_3 CP_2 tenuto conto del rapporto che lega l'Ente impositore all'Agente per la riscossione .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale n.
097201902113070270000 proposta da;
CP_1
b) compensa in toto le spese dei due gradi di giudizio tra e CP_3 CP_2
c) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di CP_1 che, distratte in favore dell'Avv. Luigi Labonia che ne ha fatto anticipazione, si CP_3 liquidano in € 505,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato per il giudizio di appello;
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri