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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3492/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 07 luglio 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 29 settembre 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 29 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che, ai sensi dell'art. 128, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), anche per le udienze pubbliche il giudice può disporne la sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c. (anch'esso nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, in sostituzione dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025; esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3492/2025 R.G.A.C. (già 3264/2025 r.g.a.c.), pendente TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Aversa alla Parte_1 C.F._1 Via Diaz n. 61, presso lo studio dell'Avv. Farinaro Antonia (c.f.: ), C.F._2 dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione per convalida di sfratto per finita locazione depositato telematicamente nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3264/2025 r.g.a.c. RICORRENTE
n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 1 di 5 N. 3492/2025 R.G.A.C.
E (c.f.: ) Controparte_1 C.F._3 RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: “Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo.”
Conclusioni: Come segue, come in atti e come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 29 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal
4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione per convalida di sfratto per finita locazione, l'istante, Parte_1
intimava sfratto per finita locazione, per la scadenza contrattuale del
[...]
31/12/2024, alla resistente , con riguardo all'immobile sito in Aversa Controparte_1 alla Via Cadorna n. 3, piano 1, identificato in catasto al foglio 500, particella 243, sub
7, categoria A/2.
A sostegno della propria domanda, l'istante premetteva che il predetto immobile venne concesso in locazione, con contratto stipulato in data 30/12/2004, da Per_1
(originario locatore), ad (originario conduttore), per la
[...] Controparte_2 durata di anni quattro, a decorrere dal 01/01/2005, dappoi tacitamente prorogatosi sino alla data del 31/12/2024; nelle more, infatti — deduceva ancora la parte ricorrente — in data 18/07/2021, decedeva l'originario conduttore, CP_2
, al quale succedeva, in qualità di conduttrice nel contratto di locazione
[...] dedotto in lite, la odierna resistente a sua volta, all'originario Controparte_1 locatore, , succedeva l'odierno ricorrente, (figlio del Persona_1 Parte_1 primo), in forza di atto di donazione del 10/02/2016, avente ad oggetto l'immobile locato;
premetteva, ancora, il ricorrente, di aver spedito, in data 11/03/2024, raccomandata di disdetta alla conduttrice con la quale Controparte_1 rappresentava a quest'ultima la propria volontà di non voler ulteriormente rinnovare il contratto di locazione per cui è causa alla scadenza del 31/12/2024.
La notificazione dell'atto di citazione dell'intimato sfratto per finita locazione nei confronti dell'intimata si perfezionava con la procedura notificatoria di cui all'art. 143 c.p.c..
L'istruttore ha avuto già modo di precisare, nell'ordinanza di mutamento del rito resa all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025, che le modalità attraverso cui si perfeziona la notifica ai sensi della sopra menzionata norma sono incompatibili con il n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 2 di 5 N. 3492/2025 R.G.A.C.
procedimento di convalida di sfratto (cfr., ex multis, Trib. Roma 30 giugno 1984; Pret.
Roma 20 marzo 1997; Trib. Padova 26 novembre 2010; Trib. Nola 24 gennaio 2013; e, da ultimo, Cass. 17453/2006; nonché, incidenter tantum, Corte Cost., ord. 15/2000), per i motivi già ivi compiutamente espressi, da intendersi integralmente richiamati, in parte qua, anche in questa sede.
Con la medesima ordinanza del 14 aprile 2025, l'istruttore, quindi, procedeva al mutamento del rito, ai sensi degli art. 667 e 426 c.p.c., disponendo contestualmente la notificazione della relativa ordinanza (in ossequio a quanto sancito da Corte Cost. n.
14/1977, secondo cui anche l'ordinanza con cui si disponga il mutamento del rito, ex art. 426 c.p.c., va notificata alla parte rimasta contumace) nei confronti della parte resistente rimasta contumace;
notificazione che veniva, poi, ritualmente eseguita da parte ricorrente, essendosi perfezionata nei confronti di quest'ultima in data
04/07/2025 (come comprovato dalla medesima parte ricorrente con deposito telematico operato in data 21/07/2025).
In data 21/07/2025 il ricorrente depositava memoria integrativa, con la quale, ribadendo tutto quanto già dedotto nell'atto di citazione per intimazione di sfratto per finita locazione, concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
“[…] dichiarare la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto
l'immobile in Aversa, via Cadorna n. 3, 1° piano stipulato in data 30-12-2004 tra il sig. e il sig. nel quale sono succeduti come Persona_1 Controparte_2 parte locatrice e come parte conduttrice la sig.ra Parte_1 Controparte_1
a seguito del decesso del sig. Controparte_2
Con la condanna dell'intimato al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”.
Nonostante la ritualità della notificazione operata nei propri confronti, rimaneva contumace anche all'esito del mutamento del rito la resistente . Controparte_1
La domanda proposta da parte ricorrente si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
In via preliminare occorre osservare come risulti positivamente documentato in atti che nel contratto di locazione dedotto in lite (e prodotto in atti da parte ricorrente), originariamente stipulato tra (locatore) e Persona_1 Controparte_2
(conduttore), siano succeduti, rispettivamente, ex latere locatoris, l'odierno ricorrente ed ex latere conductoris, la odierna resistente . Parte_1 Controparte_1
In particolare, il primo è subentrato al per aver acquisito da Persona_1 quest'ultimo la proprietà dell'immobile locato in data 10/02/2016, in forza di un atto di donazione stipulato a ministero del notaio;
di contro, la Persona_2 risulta essere subentrata ex lege all' nella Controparte_1 Controparte_2 conduzione dell'immobile per cui è causa per il decesso del primo, avvenuto in data n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 3 di 5 N. 3492/2025 R.G.A.C.
18/07/2021, allorquando la coabitava col primo all'interno Controparte_1 dell'immobile locato (cfr. art. 6, L. 392/1978 e stato di famiglia prodotto in atti da parte ricorrente in allegato alla propria memoria integrativa depositata in data
21/07/2025).
Nel merito, è pacifico (per essere stato documentalmente provato in atti da parte ricorrente) che in data 05/02/2024 il ricorrente abbia spedito alla resistente missiva di disdetta del contratto di locazione per cui è lite, con la quale il primo manifestava alla seconda la propria volontà di non voler rinnovare il predetto contratto di locazione per la scadenza contrattuale del 31/12/2024 (scadenza ben successiva alla prima, avendo avuto il detto contratto decorrenza dal 01/01/2005); tale missiva risulta essere stata recapitata alla parte resistente in data 11/03/2024 (cfr. disdetta allegata all'atto di citazione per convalida di sfratto per finita locazione telematicamente depositato in atti da parte ricorrente all'interno del procedimento iscritto al n. 3264/2025 r.g.a.c.).
Tale disdetta risulta essere stata recapitata alla conduttrice entro il termine contrattualmente sancito, onde è da ritenersi pienamente valida ed efficace al fine di impedire l'ulteriore rinnovo tacito del contratto di locazione in oggetto per la scadenza contrattuale del 31/12/2024.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti previsti dall'art. 2, L. 431/1998 affinché il contratto oggetto di esame possa dichiararsi cessato tra le parti alla data del 31 dicembre 2024; data alla quale la conduttrice, va, quindi, Controparte_1 condannata a rilasciare, libero da persone e/o cose, l'immobile sito in Aversa alla Via
Cadorna n. 3, piano 1, identificato in catasto al foglio 500, particella 243, sub 7, categoria A/2 (meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione versato in atti), in favore del locatore, fissandosi per l'esecuzione del disposto Parte_1 rilascio, ai sensi dell'art. 56, L. 392/1978, tenuto conto delle ragioni rappresentate da parte attrice di riottenere l'immobile locato di sua proprietà e del termine di scadenza del contratto di locazione rispetto alla pronuncia della presente sentenza, entrambe le dette circostanze comparate con le esigenze abitative della conduttrice, la data del 31 ottobre 2025.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, parametrato al valore del canone di locazione annuale del contratto cessato) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte ricorrente vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 4 di 5 N. 3492/2025 R.G.A.C.
la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 3492/2025 (già 3264/2025) R.G.A.C., avente ad oggetto: “Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo”, pendente tra – Parte_1 ricorrente – e – resistente – , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara che il contratto di locazione intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Aversa alla Via Cadorna n. 3, piano 1
(meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione versato in atti) ha cessato la propria efficacia alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2024;
2. per l'ulteriore effetto, condanna la resistente, al rilascio, in Controparte_1 favore del ricorrente, libero da persone e/o cose, dell'immobile Parte_1 oggetto del suddetto contratto di locazione per la suddetta data del 31 dicembre
2024, fissandosi per l'esecuzione, in caso di mancato volontario rilascio, la data del 31 ottobre 2025;
3. condanna parte resistente, al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite per il presente giudizio, che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 1.470,00 (millequattrocentosettanta/00), di cui euro
170,00 (centosettanta/00) per spese, ed euro 1.300,00 (milletrecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 30/09/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 07 luglio 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 29 settembre 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 29 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che, ai sensi dell'art. 128, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), anche per le udienze pubbliche il giudice può disporne la sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c. (anch'esso nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, in sostituzione dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025; esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3492/2025 R.G.A.C. (già 3264/2025 r.g.a.c.), pendente TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Aversa alla Parte_1 C.F._1 Via Diaz n. 61, presso lo studio dell'Avv. Farinaro Antonia (c.f.: ), C.F._2 dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione per convalida di sfratto per finita locazione depositato telematicamente nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3264/2025 r.g.a.c. RICORRENTE
n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 1 di 5 N. 3492/2025 R.G.A.C.
E (c.f.: ) Controparte_1 C.F._3 RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: “Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo.”
Conclusioni: Come segue, come in atti e come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 29 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal
4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione per convalida di sfratto per finita locazione, l'istante, Parte_1
intimava sfratto per finita locazione, per la scadenza contrattuale del
[...]
31/12/2024, alla resistente , con riguardo all'immobile sito in Aversa Controparte_1 alla Via Cadorna n. 3, piano 1, identificato in catasto al foglio 500, particella 243, sub
7, categoria A/2.
A sostegno della propria domanda, l'istante premetteva che il predetto immobile venne concesso in locazione, con contratto stipulato in data 30/12/2004, da Per_1
(originario locatore), ad (originario conduttore), per la
[...] Controparte_2 durata di anni quattro, a decorrere dal 01/01/2005, dappoi tacitamente prorogatosi sino alla data del 31/12/2024; nelle more, infatti — deduceva ancora la parte ricorrente — in data 18/07/2021, decedeva l'originario conduttore, CP_2
, al quale succedeva, in qualità di conduttrice nel contratto di locazione
[...] dedotto in lite, la odierna resistente a sua volta, all'originario Controparte_1 locatore, , succedeva l'odierno ricorrente, (figlio del Persona_1 Parte_1 primo), in forza di atto di donazione del 10/02/2016, avente ad oggetto l'immobile locato;
premetteva, ancora, il ricorrente, di aver spedito, in data 11/03/2024, raccomandata di disdetta alla conduttrice con la quale Controparte_1 rappresentava a quest'ultima la propria volontà di non voler ulteriormente rinnovare il contratto di locazione per cui è causa alla scadenza del 31/12/2024.
La notificazione dell'atto di citazione dell'intimato sfratto per finita locazione nei confronti dell'intimata si perfezionava con la procedura notificatoria di cui all'art. 143 c.p.c..
L'istruttore ha avuto già modo di precisare, nell'ordinanza di mutamento del rito resa all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025, che le modalità attraverso cui si perfeziona la notifica ai sensi della sopra menzionata norma sono incompatibili con il n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 2 di 5 N. 3492/2025 R.G.A.C.
procedimento di convalida di sfratto (cfr., ex multis, Trib. Roma 30 giugno 1984; Pret.
Roma 20 marzo 1997; Trib. Padova 26 novembre 2010; Trib. Nola 24 gennaio 2013; e, da ultimo, Cass. 17453/2006; nonché, incidenter tantum, Corte Cost., ord. 15/2000), per i motivi già ivi compiutamente espressi, da intendersi integralmente richiamati, in parte qua, anche in questa sede.
Con la medesima ordinanza del 14 aprile 2025, l'istruttore, quindi, procedeva al mutamento del rito, ai sensi degli art. 667 e 426 c.p.c., disponendo contestualmente la notificazione della relativa ordinanza (in ossequio a quanto sancito da Corte Cost. n.
14/1977, secondo cui anche l'ordinanza con cui si disponga il mutamento del rito, ex art. 426 c.p.c., va notificata alla parte rimasta contumace) nei confronti della parte resistente rimasta contumace;
notificazione che veniva, poi, ritualmente eseguita da parte ricorrente, essendosi perfezionata nei confronti di quest'ultima in data
04/07/2025 (come comprovato dalla medesima parte ricorrente con deposito telematico operato in data 21/07/2025).
In data 21/07/2025 il ricorrente depositava memoria integrativa, con la quale, ribadendo tutto quanto già dedotto nell'atto di citazione per intimazione di sfratto per finita locazione, concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
“[…] dichiarare la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto
l'immobile in Aversa, via Cadorna n. 3, 1° piano stipulato in data 30-12-2004 tra il sig. e il sig. nel quale sono succeduti come Persona_1 Controparte_2 parte locatrice e come parte conduttrice la sig.ra Parte_1 Controparte_1
a seguito del decesso del sig. Controparte_2
Con la condanna dell'intimato al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”.
Nonostante la ritualità della notificazione operata nei propri confronti, rimaneva contumace anche all'esito del mutamento del rito la resistente . Controparte_1
La domanda proposta da parte ricorrente si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
In via preliminare occorre osservare come risulti positivamente documentato in atti che nel contratto di locazione dedotto in lite (e prodotto in atti da parte ricorrente), originariamente stipulato tra (locatore) e Persona_1 Controparte_2
(conduttore), siano succeduti, rispettivamente, ex latere locatoris, l'odierno ricorrente ed ex latere conductoris, la odierna resistente . Parte_1 Controparte_1
In particolare, il primo è subentrato al per aver acquisito da Persona_1 quest'ultimo la proprietà dell'immobile locato in data 10/02/2016, in forza di un atto di donazione stipulato a ministero del notaio;
di contro, la Persona_2 risulta essere subentrata ex lege all' nella Controparte_1 Controparte_2 conduzione dell'immobile per cui è causa per il decesso del primo, avvenuto in data n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 3 di 5 N. 3492/2025 R.G.A.C.
18/07/2021, allorquando la coabitava col primo all'interno Controparte_1 dell'immobile locato (cfr. art. 6, L. 392/1978 e stato di famiglia prodotto in atti da parte ricorrente in allegato alla propria memoria integrativa depositata in data
21/07/2025).
Nel merito, è pacifico (per essere stato documentalmente provato in atti da parte ricorrente) che in data 05/02/2024 il ricorrente abbia spedito alla resistente missiva di disdetta del contratto di locazione per cui è lite, con la quale il primo manifestava alla seconda la propria volontà di non voler rinnovare il predetto contratto di locazione per la scadenza contrattuale del 31/12/2024 (scadenza ben successiva alla prima, avendo avuto il detto contratto decorrenza dal 01/01/2005); tale missiva risulta essere stata recapitata alla parte resistente in data 11/03/2024 (cfr. disdetta allegata all'atto di citazione per convalida di sfratto per finita locazione telematicamente depositato in atti da parte ricorrente all'interno del procedimento iscritto al n. 3264/2025 r.g.a.c.).
Tale disdetta risulta essere stata recapitata alla conduttrice entro il termine contrattualmente sancito, onde è da ritenersi pienamente valida ed efficace al fine di impedire l'ulteriore rinnovo tacito del contratto di locazione in oggetto per la scadenza contrattuale del 31/12/2024.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti previsti dall'art. 2, L. 431/1998 affinché il contratto oggetto di esame possa dichiararsi cessato tra le parti alla data del 31 dicembre 2024; data alla quale la conduttrice, va, quindi, Controparte_1 condannata a rilasciare, libero da persone e/o cose, l'immobile sito in Aversa alla Via
Cadorna n. 3, piano 1, identificato in catasto al foglio 500, particella 243, sub 7, categoria A/2 (meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione versato in atti), in favore del locatore, fissandosi per l'esecuzione del disposto Parte_1 rilascio, ai sensi dell'art. 56, L. 392/1978, tenuto conto delle ragioni rappresentate da parte attrice di riottenere l'immobile locato di sua proprietà e del termine di scadenza del contratto di locazione rispetto alla pronuncia della presente sentenza, entrambe le dette circostanze comparate con le esigenze abitative della conduttrice, la data del 31 ottobre 2025.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, parametrato al valore del canone di locazione annuale del contratto cessato) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte ricorrente vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e n. 3492/2025 r.g.a.c. Pag. 4 di 5 N. 3492/2025 R.G.A.C.
la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 3492/2025 (già 3264/2025) R.G.A.C., avente ad oggetto: “Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo”, pendente tra – Parte_1 ricorrente – e – resistente – , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara che il contratto di locazione intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Aversa alla Via Cadorna n. 3, piano 1
(meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione versato in atti) ha cessato la propria efficacia alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2024;
2. per l'ulteriore effetto, condanna la resistente, al rilascio, in Controparte_1 favore del ricorrente, libero da persone e/o cose, dell'immobile Parte_1 oggetto del suddetto contratto di locazione per la suddetta data del 31 dicembre
2024, fissandosi per l'esecuzione, in caso di mancato volontario rilascio, la data del 31 ottobre 2025;
3. condanna parte resistente, al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite per il presente giudizio, che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 1.470,00 (millequattrocentosettanta/00), di cui euro
170,00 (centosettanta/00) per spese, ed euro 1.300,00 (milletrecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 30/09/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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