Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 7638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7638 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07638/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03572/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3572 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA OL, RI RI OL, NA OL, rappresentate e difese dall'avvocato Marco Tiberii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con i quali domicilia in Napoli, alla p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido RI Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DA LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CI LO, NI LO, IE BR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Disposizione Dirigenziale n. 94 del 25 gennaio 2023 del Comune di Napoli-Area Urbanistica-Servizio Sportello Unico Edilizia, avente ad oggetto: «Accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia con opere di completamento» (pratica edilizia n. 2304/2021), mai comunicata;
2) della proposta di provvedimento del 28.12.2022 a firma del responsabile del procedimento del Comune di Napoli, mai comunicata;
3) dell'autorizzazione in materia di sicurezza ex artt. 67 d.p.r. n. 380/2001 e 10 e 11 del reg. reg. Campania n. 4/2010, acquisita presso il settore provinciale del Genio Civile di Napoli, con nota prot. Reg. Campania n. SSMC/2022/52102 dell'8.8.2022 per riallineamento finestre e n. SSMC/2022/52225 dell'8.8.2022 per la realizzazione del sub. 11, compresa la nota suindicata, mai comunicate;
4) del provvedimento Regione Campania-Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione civile di autorizzazione sismica avente ad oggetto: «Denuncia dei lavori l.r. 9/83-dpr 380/2001-l.n. 64/74-l. 1086/1971 (prot. n. SSMC/2022/93518 del 24.11.2022) – procedimento di verifica amministrativa della denuncia. Provvedimento conclusivo con esito positivo art. 2 ter, co. 5, r.r. 04/2010 s.m.i. per lavori di: Intervento Superbonus per parziale demolizione e fedele ricostruzione con risanamento e consolidamento strutturale e miglioramento sismico ai sensi degli artt. 119 e 121 del d.l. 19.5.2020, conv. in l. 17.7.2020, n. 77 in centro storico. PdC PE 2304/2021» del 12.12.2022, mai comunicato; 5) dell'autorizzazione paesaggistica n. 82 del 20.6.2022, emessa dalla Regione Campania, mai comunicata;
6) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OL LA:
per l’annullamento:
1) dell’autorizzazione sismica prot. n. SSMC/2022/114208 del 27.12.2022 n. 19958 della Regione Campania-Genio Civile, avente ad oggetto: «Risanamento conservativo con miglioramento sismico mediante parziale smantellamento e fedele ricostruzione, in centro storico - P.d.C. PE 2304/2021», a firma del Dirigente e del responsabile del procedimento, comunicato in seguito all’accesso soltanto in data 3.2.2025;
2) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché ove occorra di tutti gli atti già impugnati nel giudizio r.g. n. 3572/2024, pendente innanzi al TA.R. Campania, Napoli, Sez. IV, con cui si è chiesto l’annullamento dei seguenti atti: «1) della D.D. n. 94 del 251.2023 del Comune di Napoli-Area Urbanistica-Servizio Sportello Unico Edilizia, avente ad oggetto: «Accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia con opere di completamento» (pratica edilizia n. 2304/2021); 2) della proposta di provvedimento del 28.12.2022 a firma del responsabile del procedimento del Comune di Napoli; 3) dell’autorizzazione in materia di sicurezza ex artt. 67 d.p.r. n. 380/2001 e 10 e 11 del reg. reg. Campania n. 4/2010, acquisita presso il settore provinciale del Genio Civile di Napoli, con nota prot. Reg. Campania n. SSMC/2022/52102 dell’8.8.2022 per riallineamento finestre e n. SSMC/2022/52225 dell’8.8.2022 per la realizzazione del sub. 11, compresa la nota suindicata; 4) del provvedimento Regione Campania-Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione civile di autorizzazione sismica avente ad oggetto: «Denuncia dei lavori l.r. 9/83-dpr 380/2001-l.n. 64/74-l. 1086/1971 (prot. n. SSMC/2022/93518 del 24.11.2022) – procedimento di verifica amministrativa della denuncia. Provvedimento conclusivo con esito positivo art. 2 ter, co. 5, r.r. 04/2010 s.m.i. per lavori di: Intervento Superbonus per parziale demolizione e fedele ricostruzione con risanamento e consolidamento strutturale e miglioramento sismico ai sensi degli artt. 119 e 121 del d.l. 19.5.2020, conv. in l. 17.7.2020, n. 77 in centro storico. PdC PE 2304/2021» del 12.12.2022; 5) dell’autorizzazione paesaggistica n. 82 del 20.6.2022, emessa dalla Regione Campania; 6) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Napoli, Regione Campania e di DA LO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti espongono che la sig. ra DA LO, odierna controinteressata, ha presentato al Comune di Napoli, in qualità di comproprietaria e delegata dalle altre comproprietarie CI LO e NI LO, l’istanza n. 2304/2021- successive integrazioni documentali acquisite al PG/843358 del 22.11.2022, PG/847266 del 23.11.2022, PG/854170 del 25.11.2022, PG/899854 del 13.12.2022, PG/932159 del 27.12.2022- tesa al rilascio del permesso di costruire in sanatoria e contestuale nuovo permesso per la ristrutturazione edilizia dell’immobile sito in Via Carlo De Marco n. 101, sezione SCA, foglio 16, part. 309, sub. 3, 4 e 11.
L’istanza è stata accolta, con provvedimento comunale n. 94 del 25.01.2023, con il quale si è disposta la sanatoria, ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, delle opere abusivamente realizzate presso le unità immobiliari ubicate ai piani terra, primo e secondo ovvero di: 1. (nel terrapieno del piano terra) di un volume tecnico interrato individuato con il sub. 11 (mq 8,08 x m 2,10 h); 2. del ripristino della posizione delle aperture di parte della facciata posteriore; 3. del frazionamento dell'immobile in tre unità distinte, una per piano, con diversa organizzazione. Inoltre, con il medesimo atto, è stato rilasciato il permesso di costruire, per le seguenti nuove opere da realizzarsi presso lo stesso immobile: a) interventi strutturali con miglioramento sismico per le unità poste al primo e secondo piano, prevedenti la sostituzione dei solai intermedi e di copertura, consolidamento delle murature e sostituzione del torrino scale; b) diversa organizzazione distributiva e funzionale con spostamento dei divisori interni, opere di finitura e impiantistica; c) intervento di efficienza energetica secondo i parametri di cui alla Legge n. 77 del 17/7/2020; d) installazione di pensilina in ferro e vetro (m 2.52 x 1.35).
Le ricorrenti hanno impugnato il suindicato provvedimento, unitamente agli atti in epigrafe indicati, lamentando, in sostanza, che le opere oggetto di sanatoria e del contestuale permesso di costruire inciderebbero negativamente sulle unità abitative di loro proprietà (catasto urbano sezione SCA, foglio 16, particella 309, sub. 2 e sub 3), realizzate nel 1953/54 e costruite in aderenza agli immobili della sig.ra DA LO, rappresentando essi, nell’insieme, un unico corpo di fabbrica.
Più nel dettaglio, le ricorrenti deducono l’illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi in diritto:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 della Variante al P. R. G. del Comune di Napoli; degli artt. 10, 31, 33, 36, 93 e ss. d.P.R. 380/2001; dell’art. 2 L.R. 9/83, dell’art. 17, co. 3, l. 64/74; Eccesso di potere:
le opere assentite ed autorizzate dal Comune contrasterebbero con la disciplina urbanistica vigente all’interno della zona A – insediamenti d’interesse storico del territorio comunale – e non sarebbero pertanto ammissibili;
- Violazione degli artt. 146 e 167 del d. lgs. 42/2004, secondo i quali non è possibile rilasciare l’autorizzazione in sanatoria paesaggistica, successivamente all’autorizzazione anche parziale degli interventi, in quanto i lavori realizzati dalla controinteressata avrebbero determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati. Sotto analogo profilo, non potrebbe essere assentita la realizzazione del volume tecnico interrato della dimensione di mq. 8.08 x m. 2.10 h, atteso che l’art. 10 della Variante al P.R.G. del Comune di Napoli legittima gli interventi edilizi a condizione che non alterino i volumi e le superfici;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 della Variante al P.R.G del Comune di Napoli; degli artt. 10, 31, 33, 36, 93 e ss. d.P.R. 380/2001; dell’art. 2 L.R. 9/83, dell’art. 17, co. 3, l. 64/74; Eccesso di potere:
l’immobile di proprietà della sig.ra LO risulterebbe oggetto di rilevanti modifiche, consistenti nella apertura di vani e/o nicchie all’interno della muratura portante, non assentibili e non legittimati da precedenti titoli edilizi. Sotto altro profilo, il Comune non avrebbe considerato che il frazionamento realizzato dalla controinteressata insisteva su di un corpo di fabbrica unico e in comunione rispetto alle proprietà delle ricorrenti e comportava un inevitabile incremento progressivo delle necessità infrastrutturali dell’area di riferimento.
-Violazione degli artt. 93, co.3, 94, co. 1, d.P.R. 380/2001; dell’art. 2 l. r. n. 9/83; Eccesso di potere:
la presenza di abusi non dichiarati aveva determinato l’illegittimità della autorizzazione in materia di sicurezza, ex artt. 67 d.P.R. n. 380/2001 e 10 - 11 l. reg. Camp. n. 4/2010, acquisita presso il Settore provinciale del Genio Civile di Napoli, con nota prot. Reg. Campania n. SSMC/2022/52102 dell’8.8.2022 e n. SSMC/2022/52225 dell’8.8.2022, nonché dell’autorizzazione paesaggistica n. 82 del 20.06.2022 della Regione Campania e del provvedimento di autorizzazione sismica adottato dalla Regione Campania – Genio civile di Napoli – del 12.12.2022;
- Eccesso di potere; Violazione e falsa applicazione del D.M. 17.1.2018 ovvero delle norme che disciplinano la progettazione; della l. r. 9/83; del d.P.R n. 380/2001, della l. n. 64/74, della l. n. 1086/1971, nonché dell’art.2 ter, co. 5, L. Reg. Campania 4/2010 e degli artt. 119 e 121 del D.L. 19.5.2020, conv. in L. 17.7.2020, n. 77:
Il Genio Civile di Napoli – Regione Campania aveva approvato le opere in palese contrasto con il D.M. 17.1.2018 di Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni; erano stati violati l’art. 8.2 delle N.T.C. sui criteri generali di progettazione, con cui s’impone di considerare: «la geometria e i particolari costruttivi; le proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni; i carichi permanenti» e l’art. 8.5. inerente all’analisi storico – critica dell’edificio, secondo cui: «ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale e del suo stato di sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo dalla costruzione, nonché gli eventi che l’hanno interessata», elementi non considerati nella progettazione in oggetto: l’immobile, infatti, era stato erroneamente trattato come edificio singolo e non interagente con corpi di fabbrica limitrofi, in totale dispregio delle regole tecniche prescritte dal par. C8.7.1.3.2 della Circolare 2019. Erano state violate anche le Linee Guida per l’analisi degli edifici aggregati emanate dal Reluis e dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ottobre 2010, in quanto il progettista non aveva, in sostanza, considerato l’edificio come doveva ovvero insieme all’aggregato urbano di cui era parte. L’immobile, infine, era stato oggetto di rilevanti modifiche che avevano comportato l’apertura di vani all’interno della muratura portante. Tali vani, non presenti nelle planimetrie catastali del 1969, erano invece poi presenti nella planimetria catastale del 2024, e figuravano nel grafico redatto ai fini dell’Autorizzazione Sismica per l’intervento Sismabonus. Pertanto, tali aperture, non essendo oggetto di sanatoria con il Permesso di Costruire n. 94/2023, nel quale si legge che sono state regolarizzate solo delle aperture sulla facciata posteriore, si dovevano ritenere tuttora abusive e, pertanto, prive di qualsivoglia verifica preventiva di carattere strutturale.
In definitiva, gli interventi progettati su una sola porzione dell’immobile, escludendo del tutto la presenza e la partecipazione al comportamento strutturale di una porzione dell’immobile (proprietà OL), e le parti abusive realizzate, invece, nella proprietà LO (nella quale in assenza dei titoli necessari si erano gravemente modificate le strutture portanti, circostanza questa che la P. A. non aveva neppure valutato), avevano viziato gli atti impugnati per carenza d’istruttoria, e comportato un peggioramento del comportamento statico e sismico dell’intero aggregato urbano, nonché, per l’effetto, un grave pregiudizio alla proprietà dei ricorrenti. In ogni caso, la carenza progettuale, come sopra evidenziata, nonché la presenza di un numero copioso di abusi mai dichiarati, conduceva all’illegittimità degli atti, atteso che nella materia in esame non è previsto il rilascio del titolo sismico in sanatoria, neppure per interventi “minori”, ex art. 94 bis D.P.R. 380/2001.
Alla luce delle censure così articolate, le ricorrenti hanno chiesto ammettersi, ex art. 64 c.p.a., una consulenza tecnica di ufficio e comunque accogliersi il ricorso.
Con motivi aggiunti depositati l’11.04.25, le ricorrenti hanno esteso le censure, insistendo in particolare sulla presunta creazione di nuovi volumi e sulla mancanza di un’adeguata valutazione dell’aggregato edilizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, eccependo la preliminare irricevibilità del ricorso per tardività e deducendo l’infondatezza, nel merito, delle censure proposte. In particolare, la determina n. 94 /2023 era stata portata a conoscenza delle odierne ricorrenti già in data 29 e 30 giugno 2023. Quanto alla infondatezza della pretesa, essa veniva, invece, smentita dalle risultanze della “scheda tecnica – proposta motivata”, prodotta in giudizio in allegato alla nota. n. 694019/2024.
Si è costituita anche la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso, la sua tardività ed infondatezza nel merito e l’inammissibilità della richiesta istruttoria in esso formulata. Gli atti impugnati, a suo dire, avevano autorizzato lavori di mera conservazione/restauro e consolidamento e non incidevano sul carico urbanistico né comportavano un qualche pregiudizio a danno delle ricorrenti. Il ricorso, inoltre, era tardivo in quanto la sig.ra LO aveva comunicato alle ricorrenti, con atto del 28.06.2023, l’esistenza dei titoli edilizi rilasciati in suo favore. In ogni caso, tutti i vizi prospettati nei titoli edilizi erano insussistenti, stante la natura meramente conservativa delle opere.
Con memoria del 30.09.2025 le ricorrenti, in replica alle eccezioni formulate dalle resistenti, hanno insistito per la tempestività del ricorso e per la sua fondatezza. A tal fine, hanno precisato di aver avuto piena conoscenza degli atti impugnati, unitamente alla loro portata lesiva, soltanto in data 11 agosto 2025, ovvero dopo aver presentato istanza di accesso al Comune ed ottenuto, in forza della sentenza del Tar Napoli n. 4300/2025, l’integrale documentazione richiesta, comprensiva della progettazione presentata dalla sig.ra LO, degli elaborati grafici e delle relazioni.
Venivano depositate ulteriori memorie cosicchè, alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ad avviso del Collegio, l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune e dalla controinteressata è fondata, il che giustifica la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività della impugnazione.
Giova, in primo luogo, ricordare che, in materia di tempestività della impugnazione proposta avverso i titoli edilizi, la giurisprudenza amministrativa afferma che, laddove si contesti l’an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2016, n. 2782; 21 marzo 2016 n. 1135; 15 novembre 2016, n. 4701).
Si è anche precisato che la parte che solleva l’eccezione di tardività è onerato dal fornirne la relativa prova (da ultimo Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 721) fermo restando che la prova della suddetta tardività- e quindi della concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente- può essere fornita anche in via presuntiva, (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 191; sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3763; 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909; 22 dicembre 2014 n. 6337; sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2959; sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; sez. V n. 3777 del 27 giugno 2012; sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209; sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170).
Quanto al concetto stesso di "piena conoscenza" (ed alla sua idoneità a costituire il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione dell’atto), ancora, la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare (tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3763; 6 ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159) che la “piena conoscenza” del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.
D’altra parte, la "piena conoscenza" dell'atto, individuata dall'art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018).
Si è quindi evidenziato che, quando un soggetto si rende conto di un insediamento probabilmente abusivo, è onerato alla presentazione di un’istanza di accesso e se la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, occorre anche considerare che, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. Cons. Stato, IV, 23 maggio 2018, n. 3075).
In sostanza, sussiste un onere, per chi intende contestare in sede giurisdizionale un titolo edilizio, e ciò vale evidentemente anche per chi contesta un titolo edilizio in sanatoria, di esercitare sollecitamente l’accesso documentale.
Ciò premesso, ed applicando le suindicate coordinate ermeneutiche la caso che ci occupa, si osserva che nell’atto di diffida inviato dalla signora LO, e ricevuto dalle ricorrenti in data 28.06.2023, si evidenziava chiaramente che il Comune di Napoli aveva rilasciato alla controinteressata la Determina Dirigenziale n. 94 del 25.01.2023; nell’atto di diffida si procedeva, poi, alla descrizione delle opere autorizzate e si riferiva anche che era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica con Decreto Dirigenziale della Giunta della Regione Campania n.82 del 20.06.2022 e l’autorizzazione sismica con provvedimento n. SSMC/2022/114.208 del 27/11/2022 - Fascicolo 19958 del Genio Civile di Napoli.
Per lo meno dal 28.06.2023, quindi, le ricorrenti erano nella piena conoscenza della esistenza degli atti oggi gravati, ovvero della determina comunale 94/23 e degli atti di assenso che ne costituivano i presupposti procedimentali.
Le ricorrenti, inoltre, hanno presentato, in data 11.10.2024, istanza al Comune ed alla Regione per l’ostensione degli atti di assenso edilizio riferiti agli immobili in controversia e delle relative autorizzazioni di competenza regionale; tale istanza di accesso, tuttavia, pur accolta da questo Tribunale con sentenza n. 4377/25, risulta proposta dopo un anno dal ricevimento della diffida del 2023. Per tale ragione, gli argomenti addotti dalle ricorrenti in replica all’eccezione di irricevibilità del gravame, secondo i quali solo a seguito dell’accoglimento della istanza ostensiva e del giudizio conclusosi con sentenza di questo Tribunale n. 4300/25 esse ricorrenti avrebbero avuto piena conoscenza del contenuto degli atti oggi impugnati e della loro lesività, non risulta sufficiente a superare il dato sopra evidenziato della tardività della impugnativa, posto che l’istanza di accesso è stata proposta nel 2024 e quindi ben oltre un termine ragionevole dalla conoscenza dell’intervenuto rilascio di titoli edilizi.
Al riguardo, si è costantemente affermato che il principio delle certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati, deve far ritenere che non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perdurante incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell'impugnazione da parte di chi vi abbia interesse (nel caso di specie i vicini confinanti) si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori, che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi.
Conseguentemente, deve ritenersi che, nel caso in esame, la risalente conoscenza dell’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria e del correlato permesso di costruire, unitamente alle autorizzazioni ad essi prodromiche, costituivano elementi sufficienti ed essenziali ai fini dell'identificazione quanto meno di un onere di tempestiva attivazione in sede procedimentale da parte delle ricorrenti, che nella specie non si è verificato, non potendosi consentire che esse, quali privato confinante – attraverso l'utilizzo ad libitum dello strumento dell'accesso – possano decidere di impugnare i relativi atti in qualsiasi momento.
Alla luce di ciò, il ricorso e i motivi aggiunti sono irricevibili, siccome tardivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del Comune di Napoli e della controinteressata DA LO. Sono invece compensate tra parte ricorrente e Regione Campania in considerazione della natura meramente formale della costituzione in giudizio della Regione. Nulla deve disporsi, infine, quanto alle spese, rispetto alle altre controinteressate intimate, CI LO, NI LO e IE BR, intimate ma non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile perché tardivo.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Napoli e della controinteressata DA LO nella misura di euro 1500,00 ciascuna oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra parte ricorrente e Regione Campania.
Nulla per le spese, quanto alle controinteressate CI LO, NI LO e IE BR.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO VE, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | LO VE |
IL SEGRETARIO