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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EO IO, TO
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2253/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Societa' Ricorrente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 Societa' Ricorrente_1 In Breve: Ricorrente_2 - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Societa' Ricorrente_1 In Breve Ricorrente_4 - P.IVA_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Autorita'Garante Della Concorrenza E Del Mercato - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12530/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 001000000003729138 CONTRIB. AGCM 2022
- AVVISO DI PAGAM n. 001000000003599645 CONTRIB. AGCM 2022
- AVVISO DI PAGAM n. 001000000003575886 CONTRIB. AGCM 2022
- AVVISO DI PAGAM n. 001000000003569826 CONTRIB. AGCM 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3903/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha respinto ( compensando le spese) il ricorso del Ricorrente_3 società Ricorrente_1, della AV OP;
della Società_1-COOP e della Ricorrente_1 (tutte società OPerative agricole) avverso i seguenti avvisi di pagamento: 001000000003729138 notificato alla
Ricorrente_3 in data 16.6.2022 per la somma di euro 85.867,39; l'avviso di pagamento n.001000000003599645 notificato alla Ricorrente_2 S.C.A. in pari data;
l'avviso n. 001000000003 575886, per l'importo di euro 32.478,34; notificato alla Società_1-COOP in pari data per euro 4.151,39; l'avviso n. 001000000003 569826 notificato alla Ricorrente_1. S.C.A. in pari data per la somma di euro 13.681,55 i cui importi erano pretesi dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora in poi AGCM) a titolo di contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'AGCM ex art.10, comma 7-ter legge n.287/1990, per l'anno 2022.
Impugnano la sentenza le menzionate società OPerative agricole per i motivi che seguono: I.
CARENZA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON LA
QUALE LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI ROMA HA RIGETTATO IL MOTIVO
SVOLTO SUB I NEL RICORSO DI PRIMO GRADO, OSSIA: “Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto onde ritenere applicabile all'odierna ricorrente la contribuzione di cui all'art. 10 comma 7-ter L.
287/1990” – RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO I DEL RICORSO INTRODUTTIVO , con ciò eccependo, come già in primo grado, che le attuali appellanti, in quanto OPerative agricole, non sono tenuta, per espressa previsione normativa (art. 10, comma 7-ter, L. 287/1990), al versamento del contributo per il finanziamento dell'AGCM, previsto per legge solo a carico delle società di capitali, evidenziandosi, tra l'altro, che la pretesa di AGCM di dare una (illegittima) applicazione estensiva all'art. 10, comma 7-ter, della L. 287/1990, risultava in contrasto non solo con gli artt. 12 e 14 della preleggi, ma anche con la norma di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 212/2000, che sancisce chiaramente che “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.” All'uopo gli appellanti producono conforme giurisprudenza di merito. In ogni caso, l'estensione di norme previste per le società di capitali a soggetti OPerative agricole genererebbe, a giudizio degli appellanti, un monstrum giuridico per contrasto dei regimi fiscali di riferimento, totalmente differenti. II. - CARENZA, ILLOGICITÀ,
CONTRADDITTORIETÀ E INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON LA QUALE LA CORTE DI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI ROMA HA RIGETTATO ANCHE IL MOTIVO SVOLTO SUB II
NEL RICORSO DI PRIMO GRADO NONCHÉ L'ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE UE,
OSSIA: “Illegittimità derivata per mancata disapplicazione della normativa interna (commi 7, 7-ter e 7- quater, dell'art. 10, della L. n. 287/1990, introdotti ai sensi dell'art.
5-bis, comma 1, del D.L. n. 1/2012) non conforme all'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), agli artt. 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, agli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), al Reg. (CE) n. 1/2003 e ai principi comunitari di proporzionalità e di ragionevolezza nonché ai diritti fondamentali di uguaglianza, non discriminazione, proprietà e libertà di impresa - Eccesso di potere” – RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO II DEL RICORSO INTRODUTTIVO – Le società OPerative agricole contestano, altresì, anche il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui veniva fatto rifermento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2017 che ha ritenuto costituzionalmente legittima la (nuova) norma interna di contribuzione dell'AGCM (ossia l'art. 10, commi
7-ter e 7-quater dell'art. 10 L. n. 287/90), posto che la statuizione di costituzionalità di una norma interna, non deve e non può impedire l'esame della stessa in funzione delle norme o dei principi fondamentali dell'Unione da parte della Corte di Giustizia UE, che non può certamente, in una siffatta situazione, essere “sostituita” dalla Corte Costituzionale. Secondo parti appellanti, l'ampio surplus di bilancio del quale gode l'AGCM contrasta, in ogni caso, con il principio comunitario di proporzionalità - ora codificato nell'art. 5, comma 3, del Trattato UE5 – il quale postula che le Autorità sia comunitarie che nazionali non possono imporre, né con atti normativi, né con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore (ossia sproporzionata) a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'Autorità medesima è tenuta a perseguire.
Ritengono, quindi, le menzionate società OPerative agricole che, in via subordinata, possa darsi luogo ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sulla questione pregiudiziale interpretativa già esposta sub motivo II del ricorso di primo grado, poi riproposto in sede di appello, ossia: “Se il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 del TUE, nonché i diritti fondamentali di cui agli artt. 16, 17 , 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, letti anche alla luce del principio di ragionevolezza, possano essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di dare attuazione alle norme sul Trattato, nel caso specifico alle norme di cui agli artt. 101 e 102 del TFUE in materia di antitrust, predisponendo a favare dell'Autorità di garanzia nazionale istituita ai sensi del Reg. (CE) n. 1/2003 contributi obbligatori: - a carico delle imprese in misura eccedente il fabbisogno finanziario della stessa e/o - a carico solo di alcune delle imprese che beneficiano dei servizi dell'Autorità stessa;
e/o - con previsione di limiti massimi solo per alcune delle imprese”.
Si è costituita l'AGCM, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che, anzitutto, si richiama a precedenti giurisprudenziali conformi a quello articolato nella sentenza impugnata (in particolare, si riportano Associazione_1 passi della sentenza della CGT del Lazio n.. 5348/2025, su ricorso proposto dalle odierne appellanti, relativa al contributo per l'anno 2021) e chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'appello è infondato.
Per quanto concerne l'art. 5 del trattato UE citato dalle società OPerative, esso ha riguardo all'esercizio delle competenze dell'Unione e non è indirizzato in via diretta a disciplinare l'attività amministrativa dei singoli stati membri;
la norma si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità: le norme del citato
Trattato invocate dalle OPerative appellanti regolano esclusivamente i principi cui è conformata l'attribuzione di competenze in capo all'UE e regola i rapporti tra l'Unione e gli stati membri, stabilendo i presupposti che consentono all'Unione di intervenire così come il principio di proporzionalità concerne la portata dell'azione dell'Unione. In sostanza, il richiamo alle norme fondamentali della Carta dei diritti fondamentale dell'Uomo appare inconferente, essendo esse applicabili alle norme europee e alle norme nazionali derivate da norme europee, venendo nella specie in evidenza norme nazionali che non costituiscono attuazione di norme sovranazionali.
La presenza di risorse nel bilancio dell'AGCM non è significativa di una sproporzione tra costi e contributi, atteso che non si contesta, da parte degli appellanti, una destinazione estranea alle finalità dell'autorità, ma solo la presenza di una riserva. Ma I diritti sono destinati a coprire le spese dell'autorità e la circostanza che per singoli anni vi sia un risparmio di spesa non dimostra l'eccedenza del contributo, sia perché una parte del risparmio di spesa è destinata allo Stato sia perché l'attivo viene destinato a coprire spese di esercizio degli anni successivi.
Contrariamente a quanto evidenziato da parte appellante, si appalesa perspicuo il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 269 del 2017, ha accertato la manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7 ter e quater legge n. 287 del 1990, chiarendo che in base alla previsione in esame sono tenuti a contribuire al finanziamento dell'Autorità tutte le società (OPerative e lucrative) dotate di una struttura capitalistica che abbiano conseguito un fatturato superiore a 50 milioni di euro. Secondo il Giudice delle leggi, il senso della previsione è quello di imporre la contribuzione al finanziamento dell'Autorità a tutte le imprese munite di determinate caratteristiche. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che «al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale» (sentenza n.
240 del 2017), con il solo il limite della non arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. In questa prospettiva, non può ritenersi costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore di imporre la contribuzione in esame esclusivamente a carico delle imprese che si contraddistinguono per una presenza significativa sui mercati, perché dotate di una particolare struttura e perché caratterizzate da una rilevante dimensione economica: tali imprese, infatti, in base all'id quod plerumque accidit, sono le destinatarie prevalenti dell'attività dell'Autorità medesima e, quindi, le maggiori responsabili della relativa spesa. Alla luce di tale ratio la selezione legislativa dei soggetti tenuti alla contribuzione non appare né arbitraria, né irragionevole.
In sintesi e conclusivamente, stante la legittimità del provvedimento impugnato, la sentenza di primo grado deve essere interamente confermata.
Le spese possono compensarsi, sia perché la giurisprudenza di merito, come evidenziato dalle parti, non appare ad oggi uniforme in materia, sia perché la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, su fattispecie analoga ad essa sottoposta, (Cass. sent. 15963/2024) la “novità della questione” e “la mancanza di precedenti di legittimità”, ragioni giustificative, anche in quella sede, della compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EO IO, TO
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2253/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Societa' Ricorrente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 Societa' Ricorrente_1 In Breve: Ricorrente_2 - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Societa' Ricorrente_1 In Breve Ricorrente_4 - P.IVA_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Autorita'Garante Della Concorrenza E Del Mercato - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12530/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 001000000003729138 CONTRIB. AGCM 2022
- AVVISO DI PAGAM n. 001000000003599645 CONTRIB. AGCM 2022
- AVVISO DI PAGAM n. 001000000003575886 CONTRIB. AGCM 2022
- AVVISO DI PAGAM n. 001000000003569826 CONTRIB. AGCM 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3903/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha respinto ( compensando le spese) il ricorso del Ricorrente_3 società Ricorrente_1, della AV OP;
della Società_1-COOP e della Ricorrente_1 (tutte società OPerative agricole) avverso i seguenti avvisi di pagamento: 001000000003729138 notificato alla
Ricorrente_3 in data 16.6.2022 per la somma di euro 85.867,39; l'avviso di pagamento n.001000000003599645 notificato alla Ricorrente_2 S.C.A. in pari data;
l'avviso n. 001000000003 575886, per l'importo di euro 32.478,34; notificato alla Società_1-COOP in pari data per euro 4.151,39; l'avviso n. 001000000003 569826 notificato alla Ricorrente_1. S.C.A. in pari data per la somma di euro 13.681,55 i cui importi erano pretesi dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora in poi AGCM) a titolo di contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'AGCM ex art.10, comma 7-ter legge n.287/1990, per l'anno 2022.
Impugnano la sentenza le menzionate società OPerative agricole per i motivi che seguono: I.
CARENZA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON LA
QUALE LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI ROMA HA RIGETTATO IL MOTIVO
SVOLTO SUB I NEL RICORSO DI PRIMO GRADO, OSSIA: “Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto onde ritenere applicabile all'odierna ricorrente la contribuzione di cui all'art. 10 comma 7-ter L.
287/1990” – RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO I DEL RICORSO INTRODUTTIVO , con ciò eccependo, come già in primo grado, che le attuali appellanti, in quanto OPerative agricole, non sono tenuta, per espressa previsione normativa (art. 10, comma 7-ter, L. 287/1990), al versamento del contributo per il finanziamento dell'AGCM, previsto per legge solo a carico delle società di capitali, evidenziandosi, tra l'altro, che la pretesa di AGCM di dare una (illegittima) applicazione estensiva all'art. 10, comma 7-ter, della L. 287/1990, risultava in contrasto non solo con gli artt. 12 e 14 della preleggi, ma anche con la norma di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 212/2000, che sancisce chiaramente che “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.” All'uopo gli appellanti producono conforme giurisprudenza di merito. In ogni caso, l'estensione di norme previste per le società di capitali a soggetti OPerative agricole genererebbe, a giudizio degli appellanti, un monstrum giuridico per contrasto dei regimi fiscali di riferimento, totalmente differenti. II. - CARENZA, ILLOGICITÀ,
CONTRADDITTORIETÀ E INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE CON LA QUALE LA CORTE DI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI ROMA HA RIGETTATO ANCHE IL MOTIVO SVOLTO SUB II
NEL RICORSO DI PRIMO GRADO NONCHÉ L'ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE UE,
OSSIA: “Illegittimità derivata per mancata disapplicazione della normativa interna (commi 7, 7-ter e 7- quater, dell'art. 10, della L. n. 287/1990, introdotti ai sensi dell'art.
5-bis, comma 1, del D.L. n. 1/2012) non conforme all'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), agli artt. 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, agli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), al Reg. (CE) n. 1/2003 e ai principi comunitari di proporzionalità e di ragionevolezza nonché ai diritti fondamentali di uguaglianza, non discriminazione, proprietà e libertà di impresa - Eccesso di potere” – RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO II DEL RICORSO INTRODUTTIVO – Le società OPerative agricole contestano, altresì, anche il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui veniva fatto rifermento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2017 che ha ritenuto costituzionalmente legittima la (nuova) norma interna di contribuzione dell'AGCM (ossia l'art. 10, commi
7-ter e 7-quater dell'art. 10 L. n. 287/90), posto che la statuizione di costituzionalità di una norma interna, non deve e non può impedire l'esame della stessa in funzione delle norme o dei principi fondamentali dell'Unione da parte della Corte di Giustizia UE, che non può certamente, in una siffatta situazione, essere “sostituita” dalla Corte Costituzionale. Secondo parti appellanti, l'ampio surplus di bilancio del quale gode l'AGCM contrasta, in ogni caso, con il principio comunitario di proporzionalità - ora codificato nell'art. 5, comma 3, del Trattato UE5 – il quale postula che le Autorità sia comunitarie che nazionali non possono imporre, né con atti normativi, né con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore (ossia sproporzionata) a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'Autorità medesima è tenuta a perseguire.
Ritengono, quindi, le menzionate società OPerative agricole che, in via subordinata, possa darsi luogo ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sulla questione pregiudiziale interpretativa già esposta sub motivo II del ricorso di primo grado, poi riproposto in sede di appello, ossia: “Se il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 del TUE, nonché i diritti fondamentali di cui agli artt. 16, 17 , 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, letti anche alla luce del principio di ragionevolezza, possano essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di dare attuazione alle norme sul Trattato, nel caso specifico alle norme di cui agli artt. 101 e 102 del TFUE in materia di antitrust, predisponendo a favare dell'Autorità di garanzia nazionale istituita ai sensi del Reg. (CE) n. 1/2003 contributi obbligatori: - a carico delle imprese in misura eccedente il fabbisogno finanziario della stessa e/o - a carico solo di alcune delle imprese che beneficiano dei servizi dell'Autorità stessa;
e/o - con previsione di limiti massimi solo per alcune delle imprese”.
Si è costituita l'AGCM, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che, anzitutto, si richiama a precedenti giurisprudenziali conformi a quello articolato nella sentenza impugnata (in particolare, si riportano Associazione_1 passi della sentenza della CGT del Lazio n.. 5348/2025, su ricorso proposto dalle odierne appellanti, relativa al contributo per l'anno 2021) e chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'appello è infondato.
Per quanto concerne l'art. 5 del trattato UE citato dalle società OPerative, esso ha riguardo all'esercizio delle competenze dell'Unione e non è indirizzato in via diretta a disciplinare l'attività amministrativa dei singoli stati membri;
la norma si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità: le norme del citato
Trattato invocate dalle OPerative appellanti regolano esclusivamente i principi cui è conformata l'attribuzione di competenze in capo all'UE e regola i rapporti tra l'Unione e gli stati membri, stabilendo i presupposti che consentono all'Unione di intervenire così come il principio di proporzionalità concerne la portata dell'azione dell'Unione. In sostanza, il richiamo alle norme fondamentali della Carta dei diritti fondamentale dell'Uomo appare inconferente, essendo esse applicabili alle norme europee e alle norme nazionali derivate da norme europee, venendo nella specie in evidenza norme nazionali che non costituiscono attuazione di norme sovranazionali.
La presenza di risorse nel bilancio dell'AGCM non è significativa di una sproporzione tra costi e contributi, atteso che non si contesta, da parte degli appellanti, una destinazione estranea alle finalità dell'autorità, ma solo la presenza di una riserva. Ma I diritti sono destinati a coprire le spese dell'autorità e la circostanza che per singoli anni vi sia un risparmio di spesa non dimostra l'eccedenza del contributo, sia perché una parte del risparmio di spesa è destinata allo Stato sia perché l'attivo viene destinato a coprire spese di esercizio degli anni successivi.
Contrariamente a quanto evidenziato da parte appellante, si appalesa perspicuo il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 269 del 2017, ha accertato la manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7 ter e quater legge n. 287 del 1990, chiarendo che in base alla previsione in esame sono tenuti a contribuire al finanziamento dell'Autorità tutte le società (OPerative e lucrative) dotate di una struttura capitalistica che abbiano conseguito un fatturato superiore a 50 milioni di euro. Secondo il Giudice delle leggi, il senso della previsione è quello di imporre la contribuzione al finanziamento dell'Autorità a tutte le imprese munite di determinate caratteristiche. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che «al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale» (sentenza n.
240 del 2017), con il solo il limite della non arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. In questa prospettiva, non può ritenersi costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore di imporre la contribuzione in esame esclusivamente a carico delle imprese che si contraddistinguono per una presenza significativa sui mercati, perché dotate di una particolare struttura e perché caratterizzate da una rilevante dimensione economica: tali imprese, infatti, in base all'id quod plerumque accidit, sono le destinatarie prevalenti dell'attività dell'Autorità medesima e, quindi, le maggiori responsabili della relativa spesa. Alla luce di tale ratio la selezione legislativa dei soggetti tenuti alla contribuzione non appare né arbitraria, né irragionevole.
In sintesi e conclusivamente, stante la legittimità del provvedimento impugnato, la sentenza di primo grado deve essere interamente confermata.
Le spese possono compensarsi, sia perché la giurisprudenza di merito, come evidenziato dalle parti, non appare ad oggi uniforme in materia, sia perché la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, su fattispecie analoga ad essa sottoposta, (Cass. sent. 15963/2024) la “novità della questione” e “la mancanza di precedenti di legittimità”, ragioni giustificative, anche in quella sede, della compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese compensate.