Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 221
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del contributo

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 269/2017, ha ritenuto legittima la norma, chiarendo che sono tenute a contribuire tutte le società (cooperative e lucrative) dotate di struttura capitalistica e con fatturato superiore a 50 milioni di euro. La selezione dei soggetti non appare arbitraria o irragionevole, poiché tali imprese sono destinatarie prevalenti dell'attività dell'Autorità.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per mancata disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto UE

    Il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 TUE riguarda l'esercizio delle competenze dell'Unione e non disciplina direttamente l'attività amministrativa degli Stati membri. Le norme invocate dalle appellanti regolano i rapporti tra Unione e Stati membri e la portata dell'azione dell'Unione. Il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali è inconferente poiché le norme nazionali in questione non costituiscono attuazione di norme sovranazionali. La presenza di risorse nel bilancio dell'AGCM non dimostra sproporzione, poiché i diritti sono destinati a coprire le spese e l'eventuale attivo è destinato a coprire spese future o allo Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 221
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 221
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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