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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10487 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
PALERMO, via M. Stabile, 221, presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA FRANCESCO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...]; Controparte_1
–resistente contumace–
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (conten- zioso)
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 12/12/2025 al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, , Parte_1 chiedeva la modifica del decreto dei 30/10-10/11/2023, emesso dal Tribunale di Palermo in merito al regime di affidamento e frequentazione delle due figlie nata a Persona_1
PALERMO in data 28/12/2014 e nata a [...] in data [...], Persona_2 avute dalla relazione con . Controparte_1
Parte ricorrente ha chiesto la modifica del suddetto decreto, mediante previsione del re- gime dell'affidamento condiviso delle figlie minori e in relazione alla disciplina del diritto di visita ha chiesto di consentirgli di prelevare le figlie e frequentare le stesse senza il supporto dello Spazio Neutro.
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente rappresentava di non essere più sot- toposto alla misura cautelare che era stata emessa nei suoi confronti (cfr. Ordinanza allega- ta) e riferiva un miglioramento dei rapporti con l'ex compagna che, tra l'altro non si era opposta alla revoca della misura cautelare. Rappresentava, altresì, l'esito positivo del percorso avviato presso il servizio Spazio Neu- tro che aveva permesso una ripresa dei rapporti con le figlie.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e nel corso del giudizio veniva acquista la documentazione dello Spazio Neutro.
All'udienza del 12/12/2025, parte ricorrente insisteva nelle proprie domande e la causa veniva posta in decisone.
-------
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citata e non co- Controparte_1 stituitasi nel presente giudizio.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica del provvedimento dei
30/10-10/11/2023, emesso dal Tribunale di Palermo.
Come si evince dalla documentazione allegata, il percorso avviato dal ricorrente per la ripresa del rapporto con le figlie ha avuto esito positivo. Nel tempo, il ha iniziato a Pt_1 frequentare le due figlie al di fuori dell'ambiente protetto.
Come emerge dall'ultima relazione allegata dall'U.O. Spazio Neutro “[…] entrambe, e soprattutto hanno mostrato un desiderio e una grande gioia di stare con il padre;
Per_1 rivelano un attaccamento affettivo e una certa confidenza. inoltre, per suo conto, Per_1 ha espresso il desiderio (per ciò è stato comunicato) di trascorre più tempo con genitore in- contrante, e più in generale di condividere con il suddetto le normali attività di vita.” (cfr. allegato)
Altresì, va sottolineato che la madre, in occasione di una richiesta di un viaggio avanzata dal ricorrente, ha manifestato la volontà di permettere al padre di partire con le figlie.
Complessivamente, pertanto, il ricorso merita accoglimento e si ritiene opportuno preve- dere un regime di affidamento condiviso delle figlie minori con la previsione del seguente regime di incontri, nel modo seguente:
-il padre trascorrerà con le figlie almeno tre pomeriggi la settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e potrà pernottare con le stesse a domeniche alterne;
-le figlie trascorreranno le festività Pasquali e quelle Natalizie ad anni alterni con ciascu- no dei due genitori;
-il padre trascorrerà con le figlie quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori.
Le spese del giudizio, stante la contumacia di parte resistente, si lasciano a carico del ri- corrente.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pub- blico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
preliminarmente dichiara la contumacia di;
Controparte_2
modifica le condizioni del decreto dei 30/10-10/11/2023, emesso dal Tribunale di
Palermo e dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori figlie nata a Persona_1
PALERMO in data 28/12/2014 e nata a [...] in data [...] Persona_2 con la possibilità del genitore non collocatario di vedere le minori secondo quanto indicato in parte motiva, revocando l'incarico all'U.O. Spazio Neutro.
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Pa- lermo in data 15/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10487 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
PALERMO, via M. Stabile, 221, presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA FRANCESCO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...]; Controparte_1
–resistente contumace–
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (conten- zioso)
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 12/12/2025 al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, , Parte_1 chiedeva la modifica del decreto dei 30/10-10/11/2023, emesso dal Tribunale di Palermo in merito al regime di affidamento e frequentazione delle due figlie nata a Persona_1
PALERMO in data 28/12/2014 e nata a [...] in data [...], Persona_2 avute dalla relazione con . Controparte_1
Parte ricorrente ha chiesto la modifica del suddetto decreto, mediante previsione del re- gime dell'affidamento condiviso delle figlie minori e in relazione alla disciplina del diritto di visita ha chiesto di consentirgli di prelevare le figlie e frequentare le stesse senza il supporto dello Spazio Neutro.
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente rappresentava di non essere più sot- toposto alla misura cautelare che era stata emessa nei suoi confronti (cfr. Ordinanza allega- ta) e riferiva un miglioramento dei rapporti con l'ex compagna che, tra l'altro non si era opposta alla revoca della misura cautelare. Rappresentava, altresì, l'esito positivo del percorso avviato presso il servizio Spazio Neu- tro che aveva permesso una ripresa dei rapporti con le figlie.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e nel corso del giudizio veniva acquista la documentazione dello Spazio Neutro.
All'udienza del 12/12/2025, parte ricorrente insisteva nelle proprie domande e la causa veniva posta in decisone.
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Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citata e non co- Controparte_1 stituitasi nel presente giudizio.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica del provvedimento dei
30/10-10/11/2023, emesso dal Tribunale di Palermo.
Come si evince dalla documentazione allegata, il percorso avviato dal ricorrente per la ripresa del rapporto con le figlie ha avuto esito positivo. Nel tempo, il ha iniziato a Pt_1 frequentare le due figlie al di fuori dell'ambiente protetto.
Come emerge dall'ultima relazione allegata dall'U.O. Spazio Neutro “[…] entrambe, e soprattutto hanno mostrato un desiderio e una grande gioia di stare con il padre;
Per_1 rivelano un attaccamento affettivo e una certa confidenza. inoltre, per suo conto, Per_1 ha espresso il desiderio (per ciò è stato comunicato) di trascorre più tempo con genitore in- contrante, e più in generale di condividere con il suddetto le normali attività di vita.” (cfr. allegato)
Altresì, va sottolineato che la madre, in occasione di una richiesta di un viaggio avanzata dal ricorrente, ha manifestato la volontà di permettere al padre di partire con le figlie.
Complessivamente, pertanto, il ricorso merita accoglimento e si ritiene opportuno preve- dere un regime di affidamento condiviso delle figlie minori con la previsione del seguente regime di incontri, nel modo seguente:
-il padre trascorrerà con le figlie almeno tre pomeriggi la settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e potrà pernottare con le stesse a domeniche alterne;
-le figlie trascorreranno le festività Pasquali e quelle Natalizie ad anni alterni con ciascu- no dei due genitori;
-il padre trascorrerà con le figlie quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori.
Le spese del giudizio, stante la contumacia di parte resistente, si lasciano a carico del ri- corrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pub- blico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
preliminarmente dichiara la contumacia di;
Controparte_2
modifica le condizioni del decreto dei 30/10-10/11/2023, emesso dal Tribunale di
Palermo e dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori figlie nata a Persona_1
PALERMO in data 28/12/2014 e nata a [...] in data [...] Persona_2 con la possibilità del genitore non collocatario di vedere le minori secondo quanto indicato in parte motiva, revocando l'incarico all'U.O. Spazio Neutro.
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Pa- lermo in data 15/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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