TAR Torino, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 992
TAR
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità delle note del 29 luglio, 9 settembre e 22 settembre 2022

    Il Collegio ha ritenuto che la denuncia iniziale del 27 settembre 2021 fosse inefficace e che la comunicazione del 13 aprile 2022 non avesse i requisiti di validità per integrare una denuncia valida ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Beni Culturali. Pertanto, l'Amministrazione ha agito legittimamente.

  • Rigettato
    Illegittimità annullamento in autotutela della nota del Segretariato Regionale del 3 dicembre 2021

    Il Collegio ha ritenuto che l'annullamento in autotutela fosse legittimo in quanto basato sulla inefficacia della denuncia iniziale e sulla conseguente inesistenza del procedimento di prelazione.

  • Rigettato
    Illegittimità della comunicazione del Comune di Massino VI

    La questione è assorbita dalla decisione sulla legittimità del procedimento di prelazione.

  • Rigettato
    Ritardo ingiustificato nell'esercizio del diritto di prelazione

    Il Collegio ha ritenuto insussistenti i profili di illegittimità dell'azione amministrativa, poiché la Soprintendenza ha agito legittimamente nel ritenere non esercitabile la prelazione al termine dei 180 giorni dal 5 agosto 2022. Non è stato dimostrato alcun tardivo esercizio del potere amministrativo né alcuna lesione al bene della vita agognato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 992
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 992
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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