Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00992/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. AC AI IO UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, RA Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e il Segretariato Regionale per il Piemonte, non costituiti in giudizio;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Regione Piemonte, Provincia di RA, Comune di Massino VI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 10257-P del 29 luglio 2022, conosciuta in pari data, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella RA Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha, tra l'altro, comunicato «che la denuncia di trasferimento di proprietà dell'immobile in oggetto, erroneamente identificata con la Denuncia di avvenuta aggiudicazione 27 settembre 2021 richiamata in premessa, è da ritenersi come non avvenuta» e sarebbe, pertanto, risultato necessario presentarne una nuova;
- della nota prot. 11795-P del 9 settembre 2022, conosciuta in pari data, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela delle note:
a) " prot. n. 14706 del 9 novembre 2021 con cui la Soprintendenza ABAP RA, ha effettuato la comunicazione agli enti territoriali interessati prevista dall'articolo 62 comma 1 del Codice dei beni culturali ";
b) " prot. n. 14707 del 9 novembre 2021 con la quale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera del Regolamento di organizzazione, questa Soprintendenza ABAP RA ha comunicato al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Piemonte, per quanto di competenza, parere non favorevole all'esercizio dell'acquisto in via di prelazione da parte dello Stato ";
- della nota prot. 12371 del 22 settembre 2022, conosciuta in pari data, con cui la Soprintendenza ha rinnovato «la richiesta di invio, da parte Sua, di una completa denuncia ex art. 59 d.lgs. 42/2004, rimasta a tutt'oggi senza esito»;
- di tutti gli atti e provvedimenti inerenti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
II. per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- in parte qua, della nota prot. n. 005416P del 3 novembre 2022, ricevuta in data 7 novembre 2022, con la quale il Ministero della Cultura, Segretariato Generale, Segretariato Regionale per il Piemonte ha disposto che è « annullata, in autotutela, ai sensi degli articoli 21-septies, 21-octies, comma 1, e 21-nonies, commi 1 e 2-bis, della Legge n. 241/1990, la nota del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Piemonte prot. n. 5587 del 3 dicembre 2021, avente ad oggetto «Procedimento di: trasferimento di beni culturali ai sensi degli articoli 59 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" Denunce di alienazione ricevute dalle Soprintendenze territorialmente competenti dal 26 ottobre 2021 al 24 novembre 2021. Proposta di: rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione» nella sola parte che tratta del bene in oggetto, ovvero pagina 4, terzultimo capoverso e pagina 6, ultimo capoverso, righe 8 e 9 »;
- della nota prot. n. 6020 del 5 dicembre 2022, conosciuta in data 9 dicembre 2022, con la quale il Comune di Massino VI ha chiesto « al Ministero della cultura di acquistare l'immobile con risorse proprie e finalizzarlo poi al Comune di Massino VI attraverso appositi accordi di valorizzazione e un affidamento in concessione »;
- se e in quanto necessario, della nota prot. n. 5930 del 30 novembre 2022 inviata dal Comune di Massino VI alla Soprintendenza citata nella nota prot. n. 6020 in data 5 dicembre 2022;
II. per quanto riguarda la memoria del 29.11.2025:
per la condanna dell’Amministrazione dei beni culturali, anche in solido con gli Enti Territoriali indicati in epigrafe, al pagamento di una somma nella misura indicata in ricorso o a quanto parrà di giustizia e, in subordine, secondo equità, a titolo di risarcimento danni a favore del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Vista l’ordinanza cautelare n. 58 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Il procedimento di prelazione oggetto del presente giudizio è relativo ad un immobile sito nel Comune di Massino VI (NO), in via VI 1-3, denominato “ Castello dei VI e relative pertinenze ”.
L’Immobile veniva dichiarato di interesse culturale ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante “ Tutela delle cosa d’interesse artistico e storico ”, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale Antichità e belle arti del 13 agosto 1946, trascritto presso la Conservatoria delle Ipoteche di Verbania il 30 settembre 1946 ai numeri 316/2020/939/1898, e notificato all’allora proprietario, il signor CH AL VI fu RO.
2. Nel 2019 l’immobile diveniva oggetto di una procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Verbania al R.G. n. 79/2019.
E a seguito di vendita all’asta, all’udienza del 27 settembre 2021, il sig. AC AI IO UC ne diveniva aggiudicatario definitivo.
3. Con comunicazione PEC del 27 settembre 2021, assunta agli atti con prot. n. 12738 del 29 settembre 2021, il sig. UC, in qualità di aggiudicatario dell’immobile, trasmetteva all’allora Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella RA Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli un atto contenente la denuncia del trasferimento “ del diritto di piena proprietà con prezzo di aggiudicazione-vendita di euro 881.500,00 (ottocentottantunomilacinquecento/00) ” (nel seguito “ Comunicazione di aggiudicazione del 27 settembre 2021 ”), riservandosi “ di integrare quanto sopra ” e allegando allo stesso i seguenti documenti:
a. “ estratto di mappa del Catasto Urbano/Terreni ”;
b. “ Mappa particolareggiata ”;
c. “ Copia vincolo anno 1946 ”;
d. “ Copia documento di identità del denunciante ”.
Successivamente, con comunicazione PEC del 30 settembre 2021 assunta agli atti della Soprintendenza con prot. n. 12910 del 1° ottobre 2021, il sig. UC trasmetteva uno stralcio del citato verbale di aggiudicazione.
4. La Soprintendenza, sulla base delle predette comunicazioni, erroneamente assumendo che la Comunicazione di aggiudicazione del 27 settembre 2021 fosse atto idoneo a configurare la “denuncia” di trasferimento di proprietà ai sensi dell’articolo 59 del Codice dei Beni Culturali, e senza avvedersi del fatto che alla data del 27 settembre 2021 non era stato ancora nemmeno pagato il prezzo, effettuava la comunicazione agli enti territoriali prevista dall’articolo 62, comma 1 del D.lgs. 42/2004.
In pari data, la Soprintendenza ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera q) del Regolamento di organizzazione comunicava al Segretariato Regionale per il Piemonte (nel seguito il “ Segretariato Regionale ”), per quanto di competenza, parere non favorevole all’esercizio dell’acquisto in via di prelazione da parte dello Stato.
5. In data 3 dicembre 2021 con nota prot. n. 5587 il Segretariato Regionale, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettera d) del Regolamento di organizzazione, trasmetteva alla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio presso il Ministero della Cultura, ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, la proposta di rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione pervenuta dalla Soprintendenza corredandola di parere favorevole alla non effettuazione dell’acquisizione da parte dello Stato.
6. In data 25 marzo 2022, con comunicazione PEC. assunta agli atti della Soprintendenza con prot. n. 4086 del 31 marzo 2022, il sig. UC informava dell’avvenuta emissione del Decreto di Trasferimento della proprietà dell’Immobile.
In data 29 marzo 2022 il Tribunale di Verbania comunicava al signor UC che la condizione sospensiva non poteva ritenersi avverata perché “ ai sensi dell’art. 59 D.lgs 42/2004, oggetto dell’obbligo di denuncia al Ministero ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione devono essere gli atti di trasferimento della proprietà ovverosia, nella specie, il decreto di trasferimento ”.
Successivamente, in data 13 aprile 2022, con PEC assunta agli atti della Soprintendenza con prot. n. 5042 del 21 aprile 2022, il sig. UC trasmetteva copia scannerizzata del Decreto di trasferimento dell’Immobile rep. n. 56/2022 datato 3 marzo 2022, registrato al Tribunale di Verbania A.S.C.R. atti giudiziari in data 23 marzo 2022 al n° 000474 (nel seguito, il “Decreto di Trasferimento”), con cui il Tribunale di Verbania –Cancelleria Esecuzioni Immobiliari, nella persona del Giudice dell’Esecuzione, dottor Claudio Michelucci, “ trasferi[va], subordinatamente alla condizione sospensiva sotto specificata, il diritto di piena proprietà sull’immobile” in oggetto “da: AR VI MA AR nata il [...] a [...] residente in [...], cod. fiscale BRS LVC 68P63 F 205K; a: UC AR AC AI IO nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]; cod. fiscale BCC JPR 64C04 F 205O; di stato civile libero ”.
Sennonché il decreto non recava un’attestazione di conformità all’originale cartaceo e risultava, neppure, corredata dalla proposizione di una nuova formale “denuncia” così come espressamente prescritto dall’articolo 59, comma 2, lettera b), del D.lgs. 42/2004.
A tal fine, il Decreto di Trasferimento recitava la seguente condizione sospensiva:
“ AI SENSI DELL’ART. 61 comma 4, d.l.vo 42/2004 IL PRESENTE DECRETO DI TRASFERIMENTO RIMANE CONDIZIONATOSOSPENSIVAMENTE ALL’ESERCIZIO DEL TT DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEI BENI E DELL’ATTIVITA’ CULTURALI (ex artt. 60 e ss. d.lgs. 42/2004).
E’ a carico di parte acquirente la denuncia di trasferimento ex art. 59 comma 2 lett. b) d.lgs. 42/2004.
In pendenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione NON potrà essere effettuata la consegna della cosa.
L’eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto per legge pertanto travolgerà l’atto di trasferimento pronunciato a favore dell’acquirente.
Gli effetti traslativi del presente decreto di trasferimento si produrranno solo al momento del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero.
Onera l’acquirente di dare comunicazione all’Ufficio di avvenuta denuncia nei termini di legge e di comunicare altresì l’eventuale mancato esercizio del diritto di prelazione”.
7. In data 20 giugno 2022, il Sig. UC chiedeva tramite Pec assunta agli atti della Soprintendenza con prot. n. 8313 del 21 giugno 2022 che gli fosse inviata la conferma di conclusione negativa della procedura di eventuale esercizio della prelazione da parte degli enti pubblici.
In particolare, chiedeva conferma che “ 1.la procedura si è conclusa senza esercizio della prelazione, 2.il decreto di trasferimento è stato trasmesso via pec il 13.04.2022 ed è lo stesso qui nuovamente allegato, 3.la denuncia è stata effettuata come da Decreto Legislativo 42/2004, 4.io ho sempre adempiuto alle vostre indicazioni ”.
8. In data 24 giugno 2022 veniva inviata dalla casella PEC della Soprintendenza, al Sig. UC e, per conoscenza, al Tribunale di Verbania, una e-mail non protocollata non firmata e priva della motivazione prevista dall’articolo 3 della Legge n. 241/1990, con la quale si dava conferma di quanto richiesto dal Sig. UC.
Il Tribunale di Verbania, ricevuta la suddetta comunicazione, rilevato che “ la stessa non riporta alcuna sottoscrizione né indicazione del funzionario che ha reso la attestazione ”, con comunicazione del 1° luglio 2022, invitava la Soprintendenza a “ depositare nuova comunicazione con specifica assunzione di paternità ”.
La Soprintendenza, al fine di dar corso alla richiesta del Tribunale, si attivava con le dovute verifiche, all’esito delle quali, con nota del 29 luglio 2022 prot. n. 10257;
- rilevava che “ soltanto il Decreto di trasferimento 3 marzo 2022 costituisce atto di trasferimento della proprietà ai sensi dell’articolo 59 comma 1 del Codice dei beni culturali e che pertanto la Comunicazione di avvenuta aggiudicazione 27 settembre 2021 non è in alcun modo equiparabile alla denuncia di trasferimento ai sensi del medesimo articolo del citato Codice ”;
- prendeva atto che “ gli adempimenti relativi all’eventuale esercizio del diritto di prelazione di cui alle sopra richiamate note di questa Soprintendenza ABAP RA prot. nn. 14706 e 14707 del 9 novembre 2021 e del Segretariato del Ministero della cultura per il Piemonte prot. n. 5587 del 3 dicembre 2021, sono privi di validità, giacché sono stati adottati in assenza dell’atto fondamentale da cui l’intero procedimento di acquisto via di prelazione può legittimamente prendere avvio, ovvero l’atto di trasferimento di proprietà di cui all’articolo 59 del menzionato Codice ”;
- comunicava che “ la denuncia di trasferimento di proprietà dell’immobile in oggetto, erroneamente identificata con la Denuncia di avvenuta aggiudicazione 27 settembre 2021 richiamata in premessa, è da ritenersi come non avvenuta ”;
- chiedeva, infine, al signor UC “in qualità di parte acquirente di provvedere quanto prima alla formalizzazione e invio della denuncia di alienazione prevista dall’articolo 59 del Codice dei beni culturali completa di tutti i dati richiesti dal comma 4 del rammentato articolo 59 ”.
9. In data 5 agosto 2022 l’avvocato Fabio Andrea Bifulco, in nome e per conto del Signor UC, presentava osservazioni alla citata nota prot. n. 10257 del 29 luglio 2022 della Soprintendenza.
In tale comunicazione il legale rappresentava, tra le altre cose, che la denuncia si era “ in ogni caso ritualmente perfezionata con la trasmissione a mezzo PEC, del decreto medesimo” e, pur dichiarando che il detto adempimento veniva effettuato “senza acquiescenza”, riportava tutti gli elementi costitutivi della denuncia di alienazione previsti dall’articolo 59, comma 4 del D.lgs. 42/2004, eccepiva in ogni caso che “ad oggi già ampiamente e negativamente spirato il termine per l’esercizio della prelazione, con conseguente avveramento della condizione sospensiva recata nel decreto di trasferimento senza che sussista alcun ragione per ritardare ulteriormente la consegna del bene e l’immissione in possesso ”.
Chiedeva infine accesso alla documentazione amministrativa in ordine alla nota della Soprintendenza ABAP RA prot. n. 14707 del 9 novembre 2021 e alla nota del Segretariato Regionale prot. n. 5587 del 3 dicembre 2021, che, in data 31 agosto 2022, venivano resi ostensibili.
10. Nelle more di ciò, con riguardo alla PEC inviata dalla casella della Soprintendenza senza firma, né protocollo e quindi al di fuori del sistema di classificazione e protocollazione della corrispondenza ufficiale dell’Ufficio (G.I.A.D.A.) il 24 giugno 2022, in data 8 settembre 2022 la Soprintendenza con nota prot. n. 11788 segnalava al Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale –nucleo operativo di Torino -, dell’accaduto.
E in data 9 settembre 2022 la Soprintendenza con nota prot. n. 11795, ai sensi degli articoli 21- octies e 21- nonies della Legge n. 241/1990, disponeva l’annullamento in via di autotutela amministrativa delle seguenti note e comunicazioni:
- la nota prot. n. 14706 del 9 novembre 2021 di comunicazione della ‘denuncia’ di trasferimento di proprietà dell’immobile in precedenza descritto agli Enti pubblici territoriali interessati, ai sensi dell’articolo62 del DLgs. n. 42/2004 ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte di detti Enti;
- la nota prot. n. 14707 del 9 novembre 2021 di comunicazione, per quanto di competenza, al Segretariato Regionale, del parere non favorevole all’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato espresso ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera q), del Regolamento di organizzazione del Ministero, con le modalità di cui all’articolo 40, comma 2, lettera d), del medesimo Regolamento;
- la e-mail, non protocollata e non firmata e priva della motivazione prevista dall’articolo 3 della Legge n. 241/1990, inviata tramite il sistema PEC della Soprintendenza all’indirizzo PEC personale del signor UC e, per conoscenza, all’indirizzo PEC istituzionale del Tribunale di Verbania in data 24 giugno 2022.
Tale annullamento in autotutela avveniva in quanto, le predette note “ sono da considerarsi nulle, o quanto meno insanabilmente illegittime, ai sensi degli articoli 21-septiese 21-octiesdella L. n. 241/1990, in quanto, con riferimento alle prime due, assunte in carenza assoluta dei presupposti stabiliti espressamente dalla legge per la loro emanazione, e comunque in carenza assoluta di motivazione, mentre, con riferimento alla terza, in quanto carente di elementi essenziali stabiliti per legge, quali la motivazione, la sicura riferibilità dell’atto ad un soggetto dell’amministrazione e comunque assunta in violazione delle norme procedimentali ed organizzative vigenti in materia di adozione degli atti da parte degli uffici del Ministero della cultura ”; e che “ al loro annullamento d'ufficio, in autotutela, possa provvedersi ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990, in quanto sussistono tuttora le ragioni di interesse pubblico che impongono, anche in ottemperanza dell’obbligo di provvedere alla tutela del patrimonio culturale della Nazione, sancito dall’articolo 9 della Costituzione, il ripristino della necessaria coerenza fra atti amministrativi e disposizioni normative ”.
Nella nota, tra le altre cose, veniva evidenziato che “ la comunicazione a suo tempo fatta dall’aggiudicatario dell’immobile indicato in oggetto debba considerarsi come non avvenuta, in quanto trasmessa prima della emissione del formale Decreto di trasferimento del diritto di proprietà da parte del Giudice dell’esecuzione, Decreto peraltro la cui efficacia è sospensivamente condizionata, come in precedenza evidenziato, proprio alla presentazione, a cura della parte acquirente, di una formale denuncia a questa Soprintendenza ai sensi dell’articolo 59 del Codice dei beni culturali ” e si ribadiva che “ la denuncia di trasferimento di proprietà dell’immobile in oggetto, erroneamente identificata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione 27 settembre 2021 richiamata in premessa, è da ritenersi come non avvenuta ai fini dell’insorgere del diritto, in capo all’Amministrazione dei beni culturali, all’esercizio della prelazione ”.
11. Con comunicazione PEC del 16 settembre 2022, il sig. UC, oltre a contestare le tempistiche del suddetto provvedimento, affermava, tra le altre cose, di essere sicuro “ di aver adempiuto e che il vostro procedimento si sia concluso senza esercizio della prelazione ”.
La Soprintendenza riscontrava la predetta PEC con nota prot. n. 12371 del 22 settembre 2022, nella quale lo invitava a depositare una formale denuncia.
12. Ritenuto lesivo delle proprie ragioni, il sig. UC proponeva dinanzi a questo Tribunale il ricorso originario in epigrafe, notificato il 28 ottobre 2022 e corredato da istanza cautelare, con il quale chiedeva l’annullamento delle note soprintendentizie del 29 luglio, 9 settembre e 22 settembre 2022.
13. Resisteva in giudizio l’Amministrazione dei beni culturali intimata, deducendo l’infondatezza della domanda.
14. Nelle more del giudizio il Segretariato Regionale provvedeva, con nota del 3 novembre 2022 ad annullare in autotutela anche la nota prot. 5587 del 3 dicembre 2021, con la quale lo stesso aveva trasmesso alla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio la proposta di rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione.
In data 9 novembre 2022, il Tribunale di Verbania inviava al Segretariato Regionale un provvedimento con il quale, dato atto delle comunicazioni effettuate dal sig. UC e dalla Soprintendenza e “ rilevato che fino all’accertamento del mancato esercizio della prelazione non può provvedersi né alla consegna del bene né alla distribuzione del ricavato della vendita ” riservava “ ogni ulteriore provvedimento in ordine alla prosecuzione dell’esecuzione alla dichiarazione del Ministero circa l’esercizio (o meno) della prelazione ovvero alla decisione sull’intervenuta decadenza dall’esercizio della prelazione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente ”.
Il 13 novembre 2022 il sig. UC inviava una comunicazione PEC alla Soprintendenza, con la quale prendeva atto dell’annullamento in autotutela del Segretariato Regionale e contestava quest’ultimo provvedimento e gli annullamenti in autotutela intervenuti in precedenza.
E con nota prot. n. 6020 del 5 dicembre 2022, il Comune di Massino VI, facendo seguito a interlocuzioni e scambi da lungo tempo intercorsi per le vie brevi, inviava al Segretariato Regionale una comunicazione avente ad oggetto “ Richiesta di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato con successiva concessione al Comune di Massino ” assunta agli atti con prot. 15935 del 7 dicembre 2022, con la quale, formalizzava la richiesta di acquisto in via di prelazione “ chiedendo al Ministero della cultura di acquistare l’immobile con risorse proprie e finalizzarlo poi al Comune di Massino VI attraverso appositi accordi di valorizzazione e un affidamento in concessione ” e presentando uno studio di fattibilità per la valorizzazione del bene.
15. Da qui la proposizione di motivi aggiunti, notificati il 6 gennaio 2023 e corredati anche questi da istanza cautelare, per mezzo dei quali il UC impugnava il sopravvenuto annullamento d’ufficio del Segretariato Regionale nonché la corrispondenza con il Comune di Massino VI.
16. Anche con riguardo al siffatto ricorso resisteva l’Amministrazione dei beni culturali.
17. Questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2023, con ordinanza n. 58 del 2023 respingeva la complessiva domanda di sospensiva per assenza del requisito del fumus boni iuris .
18. Nelle more del giudizio, in data 12 maggio 2023 il G.E. del Tribunale di Verbania constatato non solo il mancato esercizio della prelazione, ma anche l’assenza di risposte a specifiche richieste di informativa, definitivamente autorizzava il trasferimento dell’immobile acquistato dal ricorrente e la relativa trascrizione a suo favore.
19. Con memoria illustrativa del 22 dicembre 2025, regolarmente notificata alla parte resistente e alle altre parti non costituite in data 22 dicembre 2025, chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere con riferimento alla complessiva domanda caducatoria introdotta nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
Ravvisava, nondimeno, la sussistenza dell’interesse ad accertare l’illegittimità dei provvedimenti gravati al fine di ottenere il risarcimento del danno patito e, conseguentemente, formulava una espressa domanda risarcitoria in ragione dell’illegittimo ritardo subito dall’operato della competente Soprintendenza e del Segretariato Regionale nell’espletamento del proprio potere “negativo” di non sussistenza degli estremi per l’esercizio della prelazione legale artistica e nel conseguente consolidamento in capo al ricorrente del diritto di proprietà sull’immobile.
20. L’Amministrazione statale resistente, dal canto suo, prendeva atto della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre deduceva l’infondatezza della domanda risarcitoria.
21. Giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, il Tribunale ha rilevato una possibile ragione di inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza dei suoi presupposti. All’esito della discussione tra le arti, la causa è quindi passata in decisione.
22. Preliminarmente, con riferimento alla complessiva domanda caducatoria introdotta con il ricorso originario e i suoi motivi aggiunti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il sig. UC conseguito il 12 maggio 2023 definitivamente il bene della vita agognato, il trasferimento dell’immobile senza condizione sospensiva per mancato esercizio della prelazione artistica e la relativa trascrizione a suo favore.
23. Si può, quindi, procedere alla trattazione della domanda risarcitoria.
23.1. In via principale, il ricorrente contesta l’interpretazione fornita dalla resistente per cui la prima denuncia da questi formulata il 27 settembre 2021 non avrebbe valore e non poteva far decorrere i termini previsti dall’art. 61 D.Lgs 42/2004 in quanto, ai sensi del precedente art. 59 del Codice dei Beni Culturali, la denuncia ha per oggetto gli atti di trasferimento di proprietà o detenzione di beni e, in tal senso, la mera aggiudicazione in sede di asta non costituisce ancora un atto di trasferimento della proprietà.
A detta del ricorrente, se per le ordinarie ipotesi di compravendita è pacifica la conclusione del contratto affinché il Ministero possa esercitare la prelazione, anche al fine di evitare possibili elusioni o simulazioni da parte dei privati, tale necessità non sussisterebbe affatto per quanto riguarda gli acquisti a seguito di esperimento di asta giudiziaria (come nel caso di specie), dove tutti gli elementi utili e necessari per l’esercizio della prelazione sono contenuti e certificati dal verbale di aggiudicazione avanti al Giudice dell’Esecuzione.
Sicché l’Amministrazione sarebbe incorsa in un ritardo ingiustificato di 1 anno, cinque mesi e 16 giorni, essendo individuabile il dies ad quem il 26 novembre 2021.
23.2. In via subordinata, sarebbe valida per il decorso del termine per la prelazione la successiva comunicazione PEC del 13 aprile 2022, con il quale il ricorrente inviava copia del decreto Tribunale di Verbania 3 marzo 2022 di trasferimento, condizionato al mancato esercizio della prelazione.
A differenza di quanto sostenuto dalla Soprintendenza, tale comunicazione sarebbe, a suo dire, idonea a integrare gli estremi della denuncia ex artt. 59 e 61 del D.lgs. n. 42/2004:
- in virtù dell’operatività del principio della libertà delle forme;
- configurandosi, comunque, quale integrazione della prima denuncia del 27 settembre 2021, inserendosi in un procedimento già avviato e in corso;
Con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe cagionato un illecito ritardo di 1 anno e 20 giorni, essendo spirato il termine per l’esercizio della prelazione almeno a far data dal 22 giugno 2022.
23.3. Infine, in via ulteriormente subordinata, qualora la PEC del 23 aprile 2022 non fosse valida ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1° dell’art. 61 del D.lgs. 42/2004, quanto meno da essa il Ministero avrebbe chiaramente potuto acquisire tutti gli elementi di cui all’art. 59, comma 4, e, per l’effetto, da tale data va calcolato il termine di 180 giorni di cui al 2° comma del medesimo art. 61.
In tal caso, quindi, e nella più deteriore e denegata delle ipotesi, il termine per esercitare la prelazione era decaduto in data 20 ottobre 2022.
23.4. In via residuale, il ritardo andrebbe calcolato quanto meno a decorrere dal 60° giorno successivo alla data del 5 agosto 2022, sulla cui validità, ai fini della denuncia, non vi sarebbe mai stata contestazione alcuna.
24. Sennonché, tali articolate argomentazioni non possono essere condivise in ragione della legittimità nel caso di specie della condotta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella RA Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e del Segretariato Regionale.
Per le ragioni che seguono, infatti, non sussiste alcuna inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento alla luce della mancata denunzia del decreto di trasferimento nelle forme necessarie.
25. In primo luogo, non è condivisibile la tesi per cui sia possibile procedere alla denuncia di cui all’articolo 59 del D.lgs. 42/2004 già al momento dell’emissione del mero verbale di aggiudicazione.
Dispone a tal proposito l’articolo 59 del Codice dei beni culturali:
“1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni :
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice ci-vile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.”
Orbene, in base al chiaro tenore dell’articolo sopra citato il verbale di aggiudicazione non può considerarsi atto idoneo alla denuncia per l’avvio del procedimento di prelazione.
Il comma 1 è inequivoco nel prevedere quale titoli validi solamente “ gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali ”, che, nel caso in cui la vendita si realizzi all’interno della procedura esecutiva immobiliare, si inquadra nel decreto di trasferimento del G.E.
Oltre al dato letterale, anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, con orientamento costante nel tempo, che:
- l’effetto traslativo in ordine al bene già oggetto di aggiudicazione definitiva è determinato dal decreto di trasferimento, che realizza il passaggio dal debitore all’aggiudicatario della proprietà del bene oggetto dell’esecuzione immobiliare, tant’è che in caso di mancata verificazione della condizione cui la legge subordina la realizzazione dell’effetto reale in ragione del mancato versamento del prezzo, l’aggiudicatario non è esposto all’azione d’inadempimento, come sarebbe ove fosse già proprietario del bene, ma alla declaratoria di decadenza (si veda Cass. Civ. n. 12633/1995);
- va altresì rilevato - quanto, in particolare, alla ordinanza di aggiudicazione - che la modificabilità e revocabilità, sia di ufficio che su istanza di parte, dei provvedimenti del giudice delegato al fallimento (come del giudice della esecuzione) è possibile fino a quando tali provvedimenti non abbiano avuto esecuzione e quindi, ove siano preordinati al trasferimento del bene espropriato, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, cui consegue l'effetto traslativo non prodotto invece dalla sola ordinanza di aggiudicazione (cfr. Cass. Civ. nn. 697/2001; 5751/1993; 3916/1992).
Calando tali principi nel caso di specie, al momento della presentazione della prima denuncia con la comunicazione del 27 settembre 2021 il sig. UC non era ancora divenuto effettivo proprietario dell’immobile, bensì mero aggiudicatario dell’immobile, non avendo, peraltro, ancora stato versato in quella data il prezzo, corrisposto come emerge dallo stesso Decreto di Trasferimento in data 31.12.2021 e 12.01.2022.
Ne consegue che alla data del 27 settembre 2021 il ricorrente non era legittimato a presentare la denuncia e la comunicazione effettuata non poteva che essere, come correttamente rilevato dall’Amministrazione, integralmente inefficace ab origine .
26. Non può, inoltre, essere condivisibile la subordinata argomentazione per cui la successiva comunicazione PEC del 13 aprile 2022 possa ritenersi quale valida denunzia ai sensi degli artt. 59 e 61 del Codice.
La denuncia di cui all’art. 59 D.lgs. 42/2004, oltre ad avere lo scopo di informare l’amministrazione delle vicende circolatorie del bene culturale, assume anche una funzione di tipo notificatorio.
Essa accompagna alla funzione informativa anche quella di far scattare lo spatium deliberandi circa l’opportunità dell’esercizio della prelazione. La denuncia, pertanto, si atteggia come atto di impulso dell’intera procedura prelatizia, come presupposto legale del futuro ed eventuale acquisto del cespite da parte dell’Amministrazione.
La denuncia, in altri termini, pur rimanendo esterna allo schema strutturale della prelazione, ne rappresenta il primo stadio procedimentale svolgendo una funzione di tipo notificativo.
Da ciò consegue la necessità che la denuncia abbia tutti i requisiti prescritti dall’articolo 59 D.lgs. n. 42/2004, ossia quale atto tipico, sicché:
- assume la natura di atto tipico, non potendo ammettere equipollenti;
- ove presentata tardivamente, in termini generici o incompleti non arriva ad integrare quel presupposto procedimentale idoneo a far scattare il decorso del termine ordinario di 60 giorni per l’esercizio della prelazione.
Vedendo al caso di specie, ad avviso del Collegio non è perorabile la tesi della idoneità, ai fini della denuncia, della comunicazione PEC del 13 aprile 2022 in quanto:
- conteneva una mera copia semplice del Decreto di Trasferimento, alias una scansione pdf di un documento originale analogico, e non la copia conforme analogica o una copia anche digitale ma con attestazione di conformità da parte di soggetto a ciò autorizzato, con conseguente mancanza del requisito della veridicità e corrispondenza del documento rispetto all’originale;
- la suddetta copia del Decreto di Trasferimento era priva della sottoscrizione della parte acquirente;
- non vi era prova, infine, dell’invio da parte della Cancelleria del Tribunale di Verbania del Decreto di Trasferimento.
Ne consegue che legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto tale comunicazione inidonea a integrare una valida denunzia ai sensi dell’art. 59 del Codice, bensì quale mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 61, comma 2.
27. Nemmeno è condivisibile la tesi, esposta in via ulteriormente subordinata, per cui la comunicazione PEC del 13 aprile 2022 fosse, comunque, il titolo idoneo a far decorrere il più ampio termine di 180 giorni di cui al 2° comma del medesimo art. 61.
L’art. 61, comma 2 del Codice recita chiaramente che “ Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4 ”.
Ebbene, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, cui può applicarsi anche il caso di specie, la prelazione si esercita nel termine di giorni 180 dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce tutti gli elementi costitutivi della denuncia.
Ne consegue che, come correttamente avanzato dalla resistente, il dies a quo per la decorrenza di siffatto termine lungo è rinvenibile soltanto a far data dal 5 agosto 2022, allorché sono pervenute osservazioni contenenti tutti gli elementi sostanziali della denuncia richiesta, tra cui la sottoscrizione da parte dell’acquirente.
Da qui la completa legittimità del potere di prelazione in analisi, avendo il Ministero della Cultura non ritenuto di esercitare la prelazione, come da PEC comunicate dal ricorrente il 3 marzo 2023 e 12 marzo 2023 e dall’assenza di comunicazione di segno contrario pervenute al Tribunale di Verbania.
28. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene insussistenti i paventati profili di illegittimità dell’azione amministrativa così come prospettati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, nei suoi motivi aggiunti e nella successiva memoria conclusiva per il risarcimento del danno.
29. Ne discende, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa, la domanda risarcitoria in analisi per l’accertamento dell’inosservanza dolosa o colposa del potere di verifica dei presupposti per l’esercizio della prelazione artistica è destituita di fondamento, in quanto:
- alla luce di quanto sopra esposto non emerge alcun tardivo esercizio del potere amministrativo in analisi, avendo la Soprintendenza, nel caso di specie, legittimamente proceduto a ritenere non esercitabile la prelazione artistica al termine dei 180 giorni a far data dal 5 agosto 2022;
- sicché non risulta essere dimostrato dal ricorrente alcuna lesione al bene della vita paventato (cfr, tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, n. 106/2022; Cons. St., IV, n. 1531/2021; T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 10437/2021).
30. In definitiva, in forza di quanto sopra esposto:
- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla complessiva domanda annullatoria, così come proposta nel ricorso originario e nei suoi motivi aggiunti;
- va, invece, respinta la domanda risarcitoria in quanto infondata.
La complessità e la novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla complessiva domanda annullatoria, così come proposta nel ricorso originario e nei suoi motivi aggiunti;
- respinge, invece, la domanda risarcitoria in quanto infondata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
EL ER, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | EL ER |
IL SEGRETARIO