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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA comunicazione preavviso di fermo In nome del Popolo italiano amministrativo per crediti previdenziali iscritti a ruolo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 1217/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesca Bianchini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente–
nonché contro
(avv. Francesco Francini) Controparte_2
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
5.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 30.9.2025, per Parte_1
sentire dichiarare l'illegittimità del preavviso di fermo n. 10980202500000224000
notificatogli dall'agente della riscossione per omessa notifica degli avvisi di addebito nn. 40920120000541705502, 40920130000469409502, 40920130000469510502 e per intervenuta prescrizione dei relativi diritti di credito. Ha premesso di avere concreto interesse ad agire, deducendo che la semplice conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria è sufficiente a fondare l'impugnazione, richiamando il principio secondo cui incombe sull'amministrazione l'onere della prova e dell'allegazione delle ragioni poste a sostegno delle pretese creditorie avanzate nei confronti del contribuente. Ha, altresì,
rammentato che il Giudice, anche d'ufficio, è tenuto a rilevare la mancata notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali posti a base della richiesta di pagamento, nonché la prescrizione quinquennale delle obbligazioni contributive che ne costituiscono oggetto.
Ha dedotto l'inesistenza delle notifiche e, più in generale, di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, aggiungendo che “sono stati prodotti esclusivamente file .xml,
anziché gli originali in formato .eml o .msg. La notifica tramite PEC è inesistente se l'indirizzo
utilizzato dal notificante non risulta dai pubblici registri ufficiali”. Ha, infine, sostenuto che
“i titoli esattoriali oggetto di giudizio sono sospesi ed estinti per effetto della L. 228/2012”,
avendo il ricorrente presentato istanza di sospensione all' Controparte_2
senza ricevere alcun riscontro entro il termine di 220 giorni. Sin qui un
[...]
tentativo di sintesi dei motivi di ricorso di reale attinenza ai fini previdenziali propri di questa sede di un atto introduttivo della lite che costituisce una sorta di modello che,
lungi dall'attenersi alle prescrizioni dell'art. 414 c.p.c., è stato confezionato come uno strumentario multifunzione che, nelle intenzioni del suo autore, dovrebbe essere adattabile ad un'ampia gamma di sedi, situazioni ed esigenze: a titolo puramente esemplificativo si leggano gli “avvisi processuali” contenuti a pag. 9 dell'atto e i numerosissimi riferimenti a questioni e normative tributarie disseminati nel corpo dell'atto stesso.
2. Costituitasi con memoria depositata il 6.11.2025, l' Controparte_3
ha eccepito la tardività dell'opposizione perché il ricorso è stato depositato oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del preavviso, perfezionata il 24.1.2025.
Ha, altresì, rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva a contraddire rispetto alle deduzioni inerenti al merito della pretesa, richiamando, comunque, la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale VI per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Da ultimo, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999.
CP_ 3. Costituitosi con memoria depositata il 24.11.2025, l' ha rilevato che l'eccezione di prescrizione è sollevabile soltanto per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di
22 addebito essendo il credito incontrovertibile per omesso promovimento del giudizio di opposizione nel periodo precedente ed ha richiamato la sospensione emergenziale.
4. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, come si desume dall'atto introduttivo della lite, coerentemente con i limiti del riparto di giurisdizione e competenza di questo Giudice, oggetto di pronuncia nell'odierna sede risulta essere solamente la contestazione del ricorrente avverso l'iniziativa dell'agente per la riscossione che ha preannunziato l'iscrizione di un fermo amministrativo quale misura di garanzia finalizzata alla soddisfazione della
CP_ pretesa vantata dall' nei suoi confronti mediante gli avvisi di addebito n.ri
40920120000541705502, 40920130000469409502 e 40920130000469510502.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività sollevate dall
[...]
vanno disattese perché la presente non è un'opposizione a ruolo ai Controparte_3
sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999 e perché il termine di sessanta giorni cui si fa riferimento nell'avviso contenuto nella comunicazione impugnata concerne la contestazione dei crediti tributari.
CP_ In ordine alla notifica degli avvisi di addebito il ricorrente si è limitato a dedurre che “la procedura notificatoria esattoriale risulta errata e priva dei requisiti essenziali”,
accompagnando l'affermazione con un richiamo ai principi in tema di onere probatorio gravante sull'Amministrazione e con un lungo elenco di questioni giuridiche formulate in via di ipotesi che spaziano dall'indirizzo mittente della posta certificata al contenuto della relata del tentativo di notifica effettuato in forma cartacea.
Un'affermazione così astratta, priva cioè di specifico riferimento, strettamente
necessario ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, non integra una contestazione né dell'avvenuto ricevimento degli atti in discussione né una contestazione puntuale di eventuali specifici vizi formali relativi alla notifica degli avvisi di addebito richiamati nel preavviso di fermo, costituendo una doglianza inammissibilmente generica e puramente strumentale. In altri termini, non è
CP_ certamente in discussione il fatto che competa ad dimostrare che gli avvisi di addebito siano stati regolarmente notificati, come parrebbe, ad esempio,
dall'attestazione comunicata nel preavviso di fermo comunicato da (e tenuto CP_4
33 conto del comb. disp. degli artt. 50 e 86 del d.p.r. 602/1973 applicabile ratione temporis)
ma detto onere sussiste se viene debitamente sollecitato e cioè se la parte che dagli atti esattoriali risulta avere ricevuto le notificazioni provveda a perlomeno a contestare concretamente ed inequivocabilmente detto ricevimento o formulare censure di regolarità delle notifiche ricevute. Ne consegue che non sussiste – in difetto dell'indispensabile sollecitazione che compete all'assicurato/ricorrente ai sensi del già
richiamato art. 414 c.p.c. – alcun onere di prova dell'ente creditore, non potendo mettersi in discussione l'esistenza e validità delle notificazioni degli atti per come attestate nella comunicazione del preavviso di fermo impugnato in questa sede, il che rende superflua qualunque verifica sul punto.
Parimenti, l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali per decorso del termine quinquennale, legittimamente sollevabile per il periodo successivo alle notifiche degli avvisi di addebito, che risultano perfezionate, in base alla comunicazione del preavviso di fermo, nelle date del 29.10.2012 e 29.09.2016, è infondata, in considerazione degli atti interruttivi notificati a cura dell'agente per la riscossione il 30.05.2017 (per il solo avviso di addebito n. 40920120000541705502), 22.11.2017 (per gli avvisi di addebito nn.
40920120000541705502, 40920130000469409502) 15.10.2018, 11.09.2019, 12.2.2020,
7.9.2022 (per tutti e tre gli avvisi). Tutto ciò prima della comunicazione di preavviso di fermo in contestazione in questa sede ed anche senza tenere conto della sospensione del decorso del termine di prescrizione per 311 giorni per effetto delle disposizioni emergenziali approvate nel corso del periodo pandemico (art. 37, comma 2, del d.l.
18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020, art. 11, comma 9, del d.l.
183/2020, convertito con modificazioni, nella legge 21/2021), sicché, alla data del
24.1.2025, di ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta, il termine in questione non era spirato.
5. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.,
tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed €
52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
44
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite che qui si liquidano, nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale,
CP_ oltre r.f. per quanto concerne l' e nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge per quanto concerne l'Agenzia
delle Entrate-Riscossione.
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
55
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 1217/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesca Bianchini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente–
nonché contro
(avv. Francesco Francini) Controparte_2
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
5.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 30.9.2025, per Parte_1
sentire dichiarare l'illegittimità del preavviso di fermo n. 10980202500000224000
notificatogli dall'agente della riscossione per omessa notifica degli avvisi di addebito nn. 40920120000541705502, 40920130000469409502, 40920130000469510502 e per intervenuta prescrizione dei relativi diritti di credito. Ha premesso di avere concreto interesse ad agire, deducendo che la semplice conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria è sufficiente a fondare l'impugnazione, richiamando il principio secondo cui incombe sull'amministrazione l'onere della prova e dell'allegazione delle ragioni poste a sostegno delle pretese creditorie avanzate nei confronti del contribuente. Ha, altresì,
rammentato che il Giudice, anche d'ufficio, è tenuto a rilevare la mancata notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali posti a base della richiesta di pagamento, nonché la prescrizione quinquennale delle obbligazioni contributive che ne costituiscono oggetto.
Ha dedotto l'inesistenza delle notifiche e, più in generale, di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, aggiungendo che “sono stati prodotti esclusivamente file .xml,
anziché gli originali in formato .eml o .msg. La notifica tramite PEC è inesistente se l'indirizzo
utilizzato dal notificante non risulta dai pubblici registri ufficiali”. Ha, infine, sostenuto che
“i titoli esattoriali oggetto di giudizio sono sospesi ed estinti per effetto della L. 228/2012”,
avendo il ricorrente presentato istanza di sospensione all' Controparte_2
senza ricevere alcun riscontro entro il termine di 220 giorni. Sin qui un
[...]
tentativo di sintesi dei motivi di ricorso di reale attinenza ai fini previdenziali propri di questa sede di un atto introduttivo della lite che costituisce una sorta di modello che,
lungi dall'attenersi alle prescrizioni dell'art. 414 c.p.c., è stato confezionato come uno strumentario multifunzione che, nelle intenzioni del suo autore, dovrebbe essere adattabile ad un'ampia gamma di sedi, situazioni ed esigenze: a titolo puramente esemplificativo si leggano gli “avvisi processuali” contenuti a pag. 9 dell'atto e i numerosissimi riferimenti a questioni e normative tributarie disseminati nel corpo dell'atto stesso.
2. Costituitasi con memoria depositata il 6.11.2025, l' Controparte_3
ha eccepito la tardività dell'opposizione perché il ricorso è stato depositato oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del preavviso, perfezionata il 24.1.2025.
Ha, altresì, rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva a contraddire rispetto alle deduzioni inerenti al merito della pretesa, richiamando, comunque, la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale VI per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Da ultimo, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999.
CP_ 3. Costituitosi con memoria depositata il 24.11.2025, l' ha rilevato che l'eccezione di prescrizione è sollevabile soltanto per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di
22 addebito essendo il credito incontrovertibile per omesso promovimento del giudizio di opposizione nel periodo precedente ed ha richiamato la sospensione emergenziale.
4. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, come si desume dall'atto introduttivo della lite, coerentemente con i limiti del riparto di giurisdizione e competenza di questo Giudice, oggetto di pronuncia nell'odierna sede risulta essere solamente la contestazione del ricorrente avverso l'iniziativa dell'agente per la riscossione che ha preannunziato l'iscrizione di un fermo amministrativo quale misura di garanzia finalizzata alla soddisfazione della
CP_ pretesa vantata dall' nei suoi confronti mediante gli avvisi di addebito n.ri
40920120000541705502, 40920130000469409502 e 40920130000469510502.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività sollevate dall
[...]
vanno disattese perché la presente non è un'opposizione a ruolo ai Controparte_3
sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999 e perché il termine di sessanta giorni cui si fa riferimento nell'avviso contenuto nella comunicazione impugnata concerne la contestazione dei crediti tributari.
CP_ In ordine alla notifica degli avvisi di addebito il ricorrente si è limitato a dedurre che “la procedura notificatoria esattoriale risulta errata e priva dei requisiti essenziali”,
accompagnando l'affermazione con un richiamo ai principi in tema di onere probatorio gravante sull'Amministrazione e con un lungo elenco di questioni giuridiche formulate in via di ipotesi che spaziano dall'indirizzo mittente della posta certificata al contenuto della relata del tentativo di notifica effettuato in forma cartacea.
Un'affermazione così astratta, priva cioè di specifico riferimento, strettamente
necessario ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, non integra una contestazione né dell'avvenuto ricevimento degli atti in discussione né una contestazione puntuale di eventuali specifici vizi formali relativi alla notifica degli avvisi di addebito richiamati nel preavviso di fermo, costituendo una doglianza inammissibilmente generica e puramente strumentale. In altri termini, non è
CP_ certamente in discussione il fatto che competa ad dimostrare che gli avvisi di addebito siano stati regolarmente notificati, come parrebbe, ad esempio,
dall'attestazione comunicata nel preavviso di fermo comunicato da (e tenuto CP_4
33 conto del comb. disp. degli artt. 50 e 86 del d.p.r. 602/1973 applicabile ratione temporis)
ma detto onere sussiste se viene debitamente sollecitato e cioè se la parte che dagli atti esattoriali risulta avere ricevuto le notificazioni provveda a perlomeno a contestare concretamente ed inequivocabilmente detto ricevimento o formulare censure di regolarità delle notifiche ricevute. Ne consegue che non sussiste – in difetto dell'indispensabile sollecitazione che compete all'assicurato/ricorrente ai sensi del già
richiamato art. 414 c.p.c. – alcun onere di prova dell'ente creditore, non potendo mettersi in discussione l'esistenza e validità delle notificazioni degli atti per come attestate nella comunicazione del preavviso di fermo impugnato in questa sede, il che rende superflua qualunque verifica sul punto.
Parimenti, l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali per decorso del termine quinquennale, legittimamente sollevabile per il periodo successivo alle notifiche degli avvisi di addebito, che risultano perfezionate, in base alla comunicazione del preavviso di fermo, nelle date del 29.10.2012 e 29.09.2016, è infondata, in considerazione degli atti interruttivi notificati a cura dell'agente per la riscossione il 30.05.2017 (per il solo avviso di addebito n. 40920120000541705502), 22.11.2017 (per gli avvisi di addebito nn.
40920120000541705502, 40920130000469409502) 15.10.2018, 11.09.2019, 12.2.2020,
7.9.2022 (per tutti e tre gli avvisi). Tutto ciò prima della comunicazione di preavviso di fermo in contestazione in questa sede ed anche senza tenere conto della sospensione del decorso del termine di prescrizione per 311 giorni per effetto delle disposizioni emergenziali approvate nel corso del periodo pandemico (art. 37, comma 2, del d.l.
18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020, art. 11, comma 9, del d.l.
183/2020, convertito con modificazioni, nella legge 21/2021), sicché, alla data del
24.1.2025, di ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta, il termine in questione non era spirato.
5. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.,
tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 26.000,01 ed €
52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
44
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite che qui si liquidano, nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale,
CP_ oltre r.f. per quanto concerne l' e nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge per quanto concerne l'Agenzia
delle Entrate-Riscossione.
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
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